LICENZIAMENTO ECONOMICO: OBBLIGATORIA LA REINTEGRA
SE IL FATTO E· MANIFESTAMENTE INSUSSISTENTE
La Corte costituzionale, riunita oggi in camera di consiglio, ha esaminato la
questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Ravenna sull’·articolo 18 dello
Statuto dei lavoratori, come modificato dalla cosiddetta legge Fornero (n. 92 del
2012), là dove prevede la facoltà e non il dovere del giudice di reintegrare il
lavoratore arbitrariamente licenziato in mancanza di giustificato motivo oggettivo.
La Corte ha ritenuto che sia irragionevole in caso di insussistenza del fatto – la
disparità di trattamento tra il licenziamento economico e quello per giusta causa:
Le motivazioni della sentenza saranno depositate nelle prossime settimane.
Roma, 24 febbraio 2021