Pubblico Impiego. Entra in vigore il DDL Merito.
In data 19 luglio 2026, è entrato in vigore il testo di legge proposto dal Ministro Zangrillo definito DDL Merito in quanto apportando sensibili modifiche al DLGS 150/2009 ed al Testo Unico sul Pubblico impiego DLGS 165/2001 , introduce dei nuovi criteri selettivi in tema di premialità, carriera e dirigenza.
La valutazione della performance
In materia, si vuole in primo luogo porre fine ai cosiddetti “giudizi fotocopia”. Sono così introdotti dei nuovi criteri di valutazione.
Sono stabiliti per le amministrazioni criteri precisi, verificabili e misurabili e quindi niente più valutazioni generiche, ricercando così un effettivo collegamento con le effettive prestazioni individuali.
Sono così introdotti tra i valutatori anche dei soggetti esterni.
Inoltre, la legge per evitare il fenomeno del cosiddetto dello “appiattimento delle valutazioni” in base al quale la quasi totalità del personale otteneva punteggi molto elevati.
La nuova legge impone un limite del 30% per le valutazioni massime che riguarda i dipendenti appartenenti alla stessa categoria o qualifica.
Principi economici sempre più collegati ai risultati.
E’ aumentato il peso della quota retributiva legata alla performance nell’ambito del trattamento economico dei dipendenti.
Nuovi percorsi per accedere alla dirigenza
Significative innovazioni riguardano l’accesso alla dirigenza di seconda fascia. Il nuovo modello prevede tre diversi canali di ingresso:
- una quota pari al 50% è assegnata attraverso il tradizionale corso – concorso della Scuola Nazionale della Pubblica Amministrazione
- il 30% delle posizioni è assegnato ai dipendenti con almeno 5 anni di permanenza nell’Area dei Funzionari oppure due anni nell’Area delle Elevate Qualificazioni
- il restante 20% delle posizioni sarà invece ricoperto tramite i concorsi banditi direttamente dalle pubblich amministrazioni.
Anche per quanto riguarda invece la dirigenza di prima fascia, la nuova legge vuole favorire la carriera interna per i meritevoli, destinando la metà delle posizioni libere ai passaggi interni.
La commissione indipendente
Le procedure di selezione vengono affidate ad una commissione indipendente composta da sette componenti.
Essa è composta da quattro dirigenti generali della stessa amministrazione, due esperti di valutazione del personale di amministrazioni differenti o dal settore privato oltre ad un presidente che deve essere un direttore generale proveniente da altra amministrazione.
Partecipa inoltre alla commissione, ma senza diritto di voto il dirigente sovraordinato.
Presso il Dipartimento della Funzione Pubblica è inoltre istituito uno specifico Albo degli esperti nella valutazione del personale cui posso accedere tanto professionisti pubblici che privati.
La procedura di valutazione
Il percorso di selezione appare articolato in più momenti idonei a verificare l’attitudine del candidato.
Analisi delle competenze
Tramite un colloquio, viene presa in considerazione in questa fase la situazione professionale del candidato come la performance individuale, i comportamenti organizzativi, la leadership.
Nella seconda fase, la selezione sarà affidata ad una prova scritta e ad un colloquio orale per verificare la preparazione professionale.
Gli incarichi a termine come forma di verifica
I nuovi dirigenti, superata la prova, otterranno un incarico della durata massima di tre anni eventualmente rinnovabile per una seconda volta.
Trascorsi così quattro anni dal primo conferimento dell’incarico, avrà luogo una nuova fase di verifica – osservazione che, se positiva, darà luogo alla nomina dirigenziale.
Di Fabio Petracci





