Il Consiglio dei Ministri nella seduta del 15 aprile 2024 ha approvato il decreto legislativo n.62/2024 che porta numerose innovazioni in tema di riconoscimento e tutela della disabilità.
La normativa entrerà in vigore il 30 giugno 2024 e per alcuni aspetti prevede l’emanazione entro 6 mesi di un decreto ministeriale con disposizioni effettivamente applicabili dal 10 gennaio 2025. con la precisazione di cui all’articolo 33 del decreto legislativo n.62/2024 che impone una fase di sperimentazione per alcuni adempimenti che parte dal 1 gennaio 2025 per 12 mesi applicata a campione nelle diverse aree geografiche del Nord, del Centro e del Sud Italia.
Le modalità di svolgimento del periodo di sperimentazione sono determinate con regolamento d’iniziativa del Ministero della Salute di concerto con il Ministero del Lavoro previa intesa con la Conferenza Stato Regioni.
Sono state così apportate importanti modifiche alla legge 104/1992. Le esamineremo sommariamente.
Le principali modifiche
Scopo del decreto è quello di assicurare alla persona il riconoscimento della propria condizione di disabilità, per rimuovere gli ostacoli e per attivare i sostegni utili al pieno esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, delle libertà e dei diritti civili e sociali nei vari contesti di vita, liberamente scelti.
La nuova definizione di disabilità
Muta così l’articolo 3 della legge 104/1992, fornendo una nuova definizione di disabilità nei seguenti termini:
“E’ persona con disabilità chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all’esito della valutazione di base.”
E’ inoltre sostituita nell’ambito dell’intera disposizione di legge la parola “handicap” e persona con handicap con i termini “disabilità” e “persona con disabilità”.
Inoltre i termini “ con connotazione di gravità” e “in situazione di gravità” vengono sostituiti con il termine “necessità di sostegno elevato o molto elevato.
Le parole: «disabile grave», ove ricorrono, devono intendersi sostituite dalle seguenti: «persona con necessità di sostegno intensivo».
Il precedente articolo 3, comma 1,(Soggetti aventi diritto) così prevedeva:
E’ persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
Di conseguenza, la definizione di disabilità, e della persona con disabilità, introducono una nuova prospettiva non derivante più dalla mera visione medica dell’impedimento determinato dalla malattia o patologia ma intesa quale risultato dell’interazione tra persone con compromissioni e barriere comportamentali e ambientali che impediscono o limitano la partecipazione nei diversi contesti di vita.
La procedura di accertamento
Il procedimento unitario (e unificato) di valutazione di base, sarà affidato all’INPS dal 1° gennaio 2026, e la certificazione della condizione di disabilità, sarà unificata al processo dell’accertamento dell’invalidità civile, della cecità civile, della sordocecità, degli alunni con disabilità, degli elementi utili alla definizione della condizione di non autosufficienza.
La fase di avvio
Fondamentale per l’avvio della procedura è il certificato medico introduttivo.
Trattasi di certificato medico rilasciato dai medici in servizio presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i centri di diagnosi e cura delle malattie rare, nonché dai medici di medicina generale, dai pediatri di libera scelta, dagli specialisti ambulatoriali del Servizio sanitario nazionale, dai medici in quiescenza iscritti all’albo, dai liberi professionisti e dai medici in servizio presso strutture private accreditate.
Per il certificato medico introduttivo è previsto un contenuto essenziale costituito da:
- a) i dati anagrafici, il codice fiscale, il numero di tessera sanitaria della persona per cui si richiede la valutazione di base;
- b) la documentazione relativa all’accertamento diagnostico, comprensivo di dati anamnestici e catamnestici, inclusi gli esiti dei trattamenti terapeutici di natura farmacologica, chirurgica e riabilitativa;
- c) la diagnosi codificata in base al sistema dell’ICD;
- d) il decorso e la prognosi delle eventuali patologie riscontrate.
Precedentemente vigeva in punto l’articolo 4 che così prevedeva:
- Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell’intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all’articolo 3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all’articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali.
La fase di accertamento
Per quanto riguarda le procedure di accertamento, le precedenti disposizioni di legge ne affidavano lo svolgimento alle Unità Sanitarie Locali mediante le commissioni mediche integrate da un operatore sociale e da un esperto relativo al caso da esaminare.
Per quanto riguarda le modifiche intervenute nei territori interessati alla sperimentazione dal 1 gennaio 2025 e sul restante territorio nazionale a decorrere dal 1 gennaio 2026, è previsto invece che la valutazione sia affidata all’INPS mediante le Unità di Valutazione di Base composte da 2 medici nominati dall’INPS e da un componente appartenente alle aree psicologiche e sociali.
L’Unità di Valutazione è presieduta da un medico dell’INPS specializzato in medicina legale.
E’ previsto inoltre che le unità di valutazione siano integrate con un professionista sanitario in rappresentanza, rispettivamente, dell’Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili (ANMIC), dell’Unione italiana ciechi e degli ipovedenti (UICI), dell’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza ai sordomuti (ENS) e dell’Associazione nazionale delle famiglie e delle persone con disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo (ANFFAS), individuato in relazione alle specifiche condizioni di disabilità oggetto della valutazione.
L’attività valutativa
Modifiche sono apportate anche in merito al procedimento valutativo ed in relazione al principio di accomodamento ragionevole.
Per quanto riguarda il procedimento valutativo, il nuovo decreto dispone che esso debba essere informato ai più recenti criteri di valutazione di cui alla Classificazione Internazionale delle malattie (ICD) , della classificazione internazionale delle disabilitò ( ICF) e dei principi di misurazione delle disabilità proposti dall’OMS ( WHODAS).
E’ previsto inoltre che l’accertamento dovrà tenere in considerazione l’attività svolta dalla persona ed ispirarsi a criteri di tempestività, prossimità, efficienza, trasparenza.
Prevede inoltre la nuova disposizione di legge che l’accertamento della disabilità dovrà tener conto nel determinare le forme di tutela della proporzione della disabilità e delle necessità scolastiche e formative.
L’accomodamento ragionevole
Con la nuova normativa è introdotto con l’articolo 5 bis della legge 104/92 mediante l’istituto dell’accomodamento ragionevole un significativo elemento di flessibilità applicativa.
E’ così definito il principio dell’accomodamento ragionevole.
Esso si impone allorquando la disposizione di legge nella sua applicazione non garantisca al disabile l’effettivo esercizio delle misure a proprio favore.
In tal senso è richiamata La Convenzione di New York del 13 dicembre 2006 sui diritti delle persone con disabilità, la quale indica le misure e gli adattamenti necessari, appropriati ed adeguati atti allo scopo, senza peraltro imporre un onere sproporzionato o eccessivo al soggetto obbligato.
E’ previsto con la nuova normativa che l’accomodamento ragionevole e non sostituisce né limita il diritto al pieno accesso alle prestazioni, ai servizi e ai sostegni riconosciuti dalla legislazione vigente.
Esso viene attivato in via sussidiaria su richiesta del disabile o di un suo rappresentante, mediante apposito procedimento cui partecipa anche il disabile interessato.
Valutazione multidimensionale e progetto di vita individuale personalizzato e partecipato
Il Progetto di vita
La legge introduce l’istituto del Progetto di Vita quale programmazione degli obiettivi di vita della persona con disabilità per migliorare le condizioni di vita e di salute, facilitando l’inclusione sociale.
Nel determinare il progetto di vita , vanno individuati gli strumenti e le risorse necessarie.
Anche il progetto di vita è attivato su richiesta del disabile con le debite garanzie dello Stato e degli Enti Locali.
Il Referente per l’attuazione del progetto di vita
Stabilisce la legge come le regioni debbano prevedere i profili soggettivi per l’individuazione del referente per l’attuazione del progetto di vita.
Il referente dovrà curare, seguire ed attuare quanto necessario per l’attuazione del progetto di vita.
Fabio Petracci