Assegno Unico Universale (Family Act). Assegno Temporaneo Domanda entro il 30 settembre per il diritto alle somme arretrate.

Sulla G.U. n.82 del 6 aprile 2021 è stata pubblicata la legge 1° aprile 2021, n.46 Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno della familiarità attraverso l’assegno unico universale (Family Act). Il Governo, entro dodici mesi dalla data di entrate in vigore del provvedimento, dovrà provvedere all’adozione di decreti legislativi volti a potenziare secondo un principio universalistico, gli interventi in favore della famiglia procedendo a una soppressione degli istituti attualmente vigenti (prestazioni sociali agevolate, assegni familiari, detrazioni fiscali).  In attesa di provvedimenti attuativi, la misura strutturale è stata rinviata al 2022, è stata decretata una misura “ponte” per il periodo compreso tra il 1° luglio 2021 e il 31 dicembre 2021 che si riferisce a particolari categorie di beneficiari.

MISURA PONTE  Luglio/dicembre 2021

A decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 ai nuclei familiari che non abbiano diritto all’assegno per il nucleo familiare di cui all’art.2 del decreto-legge 13 marzo 1988 n. 69, convertito con modificazioni dalla legge L. n. 153/88 è riconosciuto mensilmente un assegno temporaneo a patto che vi sia da subito il contestuale soddisfo di determinati requisiti.

SOGGETTI INTERESSATI:

  • Lavoratori autonomi;
  • Liberi professionisti;
  • Disoccupati di lunga durata;
  • Lavoratori dipendenti esclusi dal beneficio degli assegni familiari per motivi di reddito;
  • Percettori del reddito di cittadinanza    

L’assegno temporaneo è liquidato solo se, alla data di presentazione della domanda e per il tutta la durata del beneficio,  vengono soddisfatti sia i requisiti di natura soggettiva che i requisiti di natura economica.

 Nello specifico:

REQUISTO SOGGETTIVO

  • Essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno;
  • Essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europa, in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
  • Essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • Essere domiciliato e residente in Italia;
  • Avere figli a carico fino al compimento del 18° anno di età;
  • Essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi oppure essere titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato di durata non inferiore a sei mesi.

REQUISITO ECONOMICO

Il nucleo familiare del richiedete deve essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al DPCM 159/2013 in corso di validità.

L’importo dell’assegno temporaneo è parametrato ai valori dell’ISEE con un importo massimo, per figlio minore, di 167,50 euro in presenza di nuclei familiari con due figli minori e 217,8 in presenza di nuclei familiari con tre figli minori.
Gli importi diminuiscono con l’aumento del valore ISEE così come evidenziato nell’allegato 1 del decreto-legge n. 79/2021.

L’importo dell’assegno, così come individuato nell’all.1 è maggiorato di 50 euro per ogni figlio minore affetto da disabilità.

ASSEGNO UNICO TEMPORANEO E REDDITTO DI CITTADINANZA

Il beneficio è compatibile con il reddito di cittadinanza. Per i nuclei familiari percettori del Reddito di Cittadinanza l’INPS corrisponde d’ufficio l’importo dell’assegno fino a concorrenza dell’importo dell’assegno spettante per ciascuna mensilità. Il beneficio è calcolato sulla differenza tra il valore dell’assegno e la quota di RdC relativa ai figli minori presenti nel nucleo considerando la rivalutazione operata secondo i parametri della scala di equivalenza.
Il valore della scala di equivalenza è pari a 1 per il primo componente e viene incrementato di 0,4 per ogni componente maggiorenne e di 0,2 per ogni componente minorenne fino a un massimo di 2,1.

DOMANDA
La domanda può essere trasmessa tramite il portale web, utilizzando l’apposito servizio online raggiungibile direttamente dalla homepage per portale INPS, accedendo tramite le proprie credenziali, o tramite i soggetti  autorizzati  (patronati).
Il beneficio decorre dal mese successivo alla presentazione della domanda.
Sulle richieste presentate entro il 30 settembre 2021 verranno liquidate le competenze arretrate maturate da luglio 2021.
Il pagamento avviene con accredito su IBAN del richiedente, oppure mediante bonifico domiciliato.

In caso di affido condiviso di minori l’importo viene liquidato al 50% a ciascun genitore.

I lavoratori dipendenti, i percettori di integrazione salariale, dovranno continuare a presentare la richiesta di ANF tramite la procedura telematica già in uso come richiamato nella circolare INPS n. 45 del 22 marzo 2019.

Ai soggetti già percettori di assegni familiari di cui all’art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 è riconosciuta, limitatamente al periodo compreso tra il 1° luglio 2021 e il 31 dicembre 2021 una maggiorazione di:
–          37,50 euro per ciascuno figlio, per i nuclei familiari fino a due figli;
–          55,00 euro per ciascuno figlio, per i nuclei familiari fino di almeno tre figli;

L’assegno temporaneo, fino alla completa attuazione dell’assegno unico universale, legge 46/2021, ed in ogni caso fino al 31 dicembre 2021 è compatibile con:

  • Reddito di cittadinanza;
  • Prestazioni in denaro in favore dei figli a carico erogate dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano e dagli enti locali;
  • Misure indicate all’articolo 3, comma 1 lettere a) e b) della legge 46/201 (assegno nuclei familiari con almeno tre figli minori; premio alla nascita; bonus bebè; detrazioni fiscali);
  • Assegni familiari previsti dal testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 ( coltivatori diretti, coloni e mezzadri, piccoli coltivatori diretti, pensionati di queste gestioni e i pensionati delle gestioni speciali lavoratori autonomi)
L’importo dell’assegno nel periodo compreso dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021 è riconosciuto ai figli di età inferiore a 18 anni e no 21 anni come previsto dalla norma originaria della legge 46/2021.

Intervento a cura del dott. Domenico Cosentino