Bonus mamme 2025 modalita’ e requisiti.

L’Inps ha emanato in data 28 ottobre 2025 la circolare n. 139 con la quale rende operativo il cd. nuovo bonus mamme di cui all’articolo 6, del decreto-legge n. 95/2025 a favore delle lavoratrici madri con due o più figli.

Il Bonus Mamme 2025 è una misura di integrazione al reddito rivolta alle lavoratrici madri con almeno due figli, introdotta per sostenere economicamente le famiglie nel corso dell’anno 2025. Il bonus in misura pari a 40 euro mensili o per frazione di mese di vigenza del contratto di lavoro, o dell’attività di lavoro autonomo, fino a un importo massimo di 480 euro è riconosciuto alle lavoratrici con reddito da lavoro in corso d’anno non superiore a 40 mila euro.

Modalità di presentazione della Domanda

La domanda per il Bonus Mamme 2025 deve essere presentata esclusivamente all’INPS tramite i canali telematici istituzionali. Le modalità di accesso sono le seguenti:

  • Portale istituzionale INPS, autenticandosi con SPID di livello 2, CIE 3.0, CNS o attraverso il “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche
  • Contate Center Multicanale dell’INPS.
  • Istituti di Patronato, che possono assistere nella compilazione e nell’inoltro dell’istanza.

La domanda deve contenere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) attestante la composizione del nucleo familiare, l’età dei figli, la titolarità di un rapporto o attività lavorativa rientrante tra quelle ammesse e l’ammontare del reddito da lavoro 2025 (non superiore a 40.000 euro). È necessario indicare i dati anagrafici e il codice fiscale di ciascun figlio e allegare la documentazione comprovante la filiazione o l’affidamento, ove richiesto.

Requisiti Soggettivi e Familiari per l’Accesso al Bonus

La lavoratrice deve essere madre di almeno due figli, di cui il più piccolo non abbia compiuto 10 anni nel corso del 2025, oppure madre di tre o più figli, di cui il più piccolo non abbia compiuto 18 anni.

Sono inclusi i figli adottivi e quelli in affidamento preadottivo.

Il requisito si considera soddisfatto se presente al 1° gennaio 2025 o se maturato entro il 31 dicembre 2025 (ad esempio, in caso di nascita del secondo o terzo figlio nel corso dell’anno, il diritto decorre dal mese della nascita.

Il diritto non viene meno in caso di decesso del minore o di affidamento esclusivo al padre, mentre restano esclusi i figli per i quali sia cessata la responsabilità genitoriale.

Condizioni Lavorative

Il bonus è riconosciuto alle madri lavoratrici dipendenti (settore pubblico e privato, escluse le lavoratrici domestiche) e alle lavoratrici autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie (incluse le casse professionali e la Gestione separata).

Per le lavoratrici dipendenti, il diritto sussiste solo per i mesi di effettiva vigenza del rapporto di lavoro (inclusi rapporti a tempo determinato, intermittente o in somministrazione.

Per le lavoratrici autonome, il bonus è riconosciuto in relazione ai mesi di iscrizione alla Cassa o fondo di riferimento nell’anno 2025, oppure per i periodi di effettiva attività lavorativa di competenza dell’anno.

Sono escluse le titolari di cariche sociali e le imprenditrici non iscritte all’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) o alle forme previdenziali sostitutive o esclusive.

Limite di Reddito

Il reddito complessivo da lavoro (dipendente o autonomo) percepito nel 2025 non deve superare 40.000 euro lordi annui. Il superamento della soglia comporta l’esclusione dal beneficio. Trattandosi di reddito 2025 è evidente come lo stesso assuma un valore stimato che, in caso di superamento del limite previsto, produrrà la conseguenza di dover restituire il bonus con modalità che, a oggi, non sono ancora state rese note.

Incompatibilità

Per le madri con tre o più figli, il bonus non spetta nei mesi in cui sia in essere, anche solo per parte del mese, un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, poiché per tali soggetti opera già l’esonero totale dei contributi IVS a loro carico previsto dalla legge di Bilancio 2024.

Scadenza per presentazione Domanda

Il termine ordinario per la presentazione delle domande è fissato a 40 giorni dalla pubblicazione della Circolare INPS n. 139/2025, ossia entro domenica 7 dicembre Poiché l’8 dicembre è festivo, la scadenza effettiva è prorogata al 9 dicembre 2025.

Qualora i requisiti per l’accesso al beneficio siano maturati successivamente a tale data ma entro il 31 dicembre 2025, la domanda può essere presentata entro il 31 gennaio 2026.

Misura e modalità di Erogazione

Il bonus ammonta a 40 euro per ciascun mese o frazione di mese in cui è sussistente il rapporto o l’attività lavorativa, per un massimo di 12 mensilità (480 euro complessivi).

L’importo non è corrisposto mensilmente, ma in un’unica soluzione nel mese di dicembre 2025, unitamente alla retribuzione del medesimo mese. Se la domanda è presentata in una data non utile per l’erogazione di dicembre, il pagamento potrà avvenire entro il mese di febbraio 2026, purché la domanda pervenga entro il 31 gennaio 2026.

Il pagamento avviene tramite accredito su conto corrente bancario o postale (IBAN) o tramite bonifico domiciliato.

Il nuovo bonus mamme è esente da imposte e contributi.

Illegittima la prassi di sottoporre ad un colloquio con compilazione di apposito modulo il dipendente rientrante dalla malattia

Con il provvedimento n. 390/2025 del 10 luglio 2025 l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato una società che sottoponeva i propri lavoratori, in seguito ad assenze dovute a malattia e ricoveri, ad un colloquio di rientro dal lavoro con il proprio responsabile.

Nel corso del colloquio, il responsabile compilava, con le informazioni fornite dal lavoratore, un apposito modulo predisposto dall’azienda.

Detto modulo veniva poi consegnato all’ufficio risorse umane che valutava, insieme al responsabile e/o al medico competente, eventuali iniziative a tutela della salute del dipendente. Ad avviso dell’azienda, la prassi era volta a garantire l’adempimento dei propri doveri di tutela dell’integrità psicofisica dei lavoratori ai sensi dell’art. 2087 c.c.

Il Garante, all’esito dell’istruttoria, ha tuttavia riscontrato numerose violazioni della normativa in materia di protezione dei dati personali.

In primo luogo, risultava assente un’informativa chiara e trasparente ai dipendenti in merito allo specifico trattamento dei propri dati personali.

Ancora, era accertata altresì l’assenza di un’idonea condizione di liceità, in quanto il trattamento posto in essere è risultato privo di base giuridica in quanto non rientrante nell’attività di sorveglianza sanitaria, attività peraltro di competenza esclusiva del medico competente e non del datore di lavoro.

La società ha inoltre violato anche il principio di minimizzazione dei dati, in quanto alcune delle informazioni previste nel questionario avrebbero già dovuto essere di conoscenza dell’ufficio del personale, con conseguente inutile duplicazione dell’acquisizione di dati.

La datrice di lavoro ha trattato anche dati dei lavoratori non rilevanti ai fini della valutazione dell’attitudine professionale e comunque per un periodo di tempo, massimo di 10 anni, evidentemente sproporzionato.

Ne consegue che sottoporre i lavoratori, al rientro da periodi di assenza per malattia, infortunio, ricovero, a un colloquio con il proprio responsabile che redige un modulo specifico contenente anche dati relativi alla salute risulta non conforme alla disciplina di protezione dei dati personali e in particolare in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), c), e), 6, 9, 13, 88 del GDPR (Reg. UE n.2016/679) e 113 del Codice italiano in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n.196/2003).

Pertanto, alla società, oltre al divieto dell’ulteriore trattamento dei dati raccolti e conservati attraverso i moduli, è stata comminata la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 50.000,00.

avv. Alberto Tarlao

Indebita la prassi di anticipare il TFR in busta paga

Con la nota protocollo 616/2025, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro – acquisito il parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – risponde al quesito relativo alla legittimità della prassi di anticipo mensile del TFR in busta paga.
L’Ispettorato precisa che il TFR rappresenta una somma di denaro che viene accumulata mensilmente dal datore di lavoro, per conto del dipendente, allo scopo di assicurare un supporto economico al termine del rapporto di lavoro; detto istituto è disciplinato dall’art. 2120 c.c., che individua i criteri di calcolo del TFR e disciplina le condizioni in presenza delle quali, su richiesta del lavoratore, si applica il diverso istituto della anticipazione del trattamento di fine rapporto.
Nel dettaglio, il comma 10 dell’art. 2120 c.c. rimanda alla contrattazione collettiva o ai patti individuali l’introduzione di condizioni di miglior favore relative all’accoglimento delle richieste di anticipazione, in mancanza delle quali l’erogazione monetaria non può che qualificarsi quale maggiore retribuzione assoggettata all’obbligazione contributiva.
Nella nota, l’Ispettorato precisa come, stante la collocazione sistematica della norma, è da ritenere che la pattuizione collettiva o individuale possa avere ad oggetto una anticipazione dell’accantonamento maturato al momento della pattuizione e non un mero automatico trasferimento in busta paga del rateo mensile che costituirebbe invece una mera integrazione retributiva con conseguenti ricadute anche sul piano contributivo.
Tale operazione contrasterebbe con la stessa ratio dell’istituto, vale a dire assicurare al lavoratore un supporto economico al termine del rapporto di lavoro.
Del resto, dal 1° gennaio 2007, i datori di lavoro con almeno 50 dipendenti sono obbligati al versamento della quota di TFR al Fondo Tesoreria: tale versamento assume la natura di contribuzione previdenziale, stante l’equiparazione del Fondo ad una gestione previdenziale obbligatoria, con applicazione dei principi di ripartizione e dell’automaticità delle prestazioni di cui all’art. 2116 c.c.; le quote di TFR versate al Fondo rispondono quindi al regime di indisponibilità proprio della contribuzione previdenziale, ferme restando le ipotesi di pagamento anticipato del TFR nei casi e nei limiti normativamente previsti.
Pertanto e ciò affermato, quanto alle conseguenze sul piano ispettivo, l’Ispettorato ritiene che, laddove si ravvisino le descritte ipotesi di anticipazione, il personale ispettivo dovrà intimare al datore di lavoro di accantonare le quote di TFR illegittimamente anticipate attraverso l’adozione del provvedimento di disposizione di cui all’art. 14 del d. lgs. n. 124/2004.

avv. Alberto Tarlao

Corte Costituzionale – Maggiorazioni alla retribuzione individuale di anzianità (RIA) spetta ai dipendenti pubblici.

La sentenza n. 4/2024 della Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 51, comma 3, della legge n.388/2000, che era intervenuto, in via retroattiva, per escludere l’operatività delle maggiorazioni alla retribuzione individuale di anzianità (RIA) dei dipendenti pubblici in relazione al triennio 1991-1993.

Nel dettaglio, l’istituto della RIA era stato disciplinato dal D.P.R. n. 44/1990, il quale aveva recepito l’accordo sindacale del 26 settembre 1989 concernente il personale dei Ministeri: erano riconosciute maggiorazioni della RIA in favore del personale che “alla data del 1° gennaio 1990” avesse “acquisito esperienza professionale con almeno cinque anni di effettivo servizio” o che avesse maturato “detto quinquennio nell’arco della vigenza contrattuale” Ulteriori maggiorazioni erano previste nel caso di maggiore anzianità di servizio.

Quindi, il d.l. n.384/1992 prorogava al triennio 1991-1993 l’efficacia di tali disposizioni, la cui scadenza originaria era fissata al 31 dicembre 1990.

Successivamente, l’art. 51, comma 3, della legge n. 388/2000 aveva espressamente escluso che la proroga al 31 dicembre 1993 dell’intera disciplina contenuta nel d.P.R. n. 44/1990 potesse estendere anche il termine per la maturazione dell’anzianità di servizio ai fini dell’ottenimento della maggiorazione della RIA.

La Corte Costituzionale nella sentenza in commento rileva come l’art. 51, comma 3 della legge n. 388/2000 sia entrato in vigore il 1° gennaio 2001 e quindi, ben nove anni dopo la proroga disposta dal d.l. n.384/1992, in un momento in cui risultavano pendenti diversi giudizi promossi da dipendenti nei confronti di amministrazioni pubbliche, stante l’orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato favorevole alle richieste dei lavoratori.

Il legislatore è dunque intervenuto col fine specifico di superare tale orientamento giurisprudenziale, nella consapevolezza della grande diffusione del contenzioso promosso dai dipendenti pubblici per il riconoscimento delle maggiorazioni della RIA in relazione al triennio 1991-1993, come peraltro precisato nella documentazione predisposta dagli uffici parlamentari a illustrazione dei contenuti della norma.

Il controllo di costituzionalità diviene ancor più stringente qualora l’intervento legislativo retroattivo incida su giudizi in corso, specialmente nel caso in cui sia coinvolta nel processo un’amministrazione pubblica.

Infatti, tanto i principi costituzionali relativi ai rapporti tra potere legislativo e potere giurisdizionale, quanto i principi concernenti l’effettività della tutela giurisdizionale e la parità delle parti in giudizio, impediscono al legislatore di risolvere, con legge, specifiche controversie e di determinare, per questa via, uno sbilanciamento tra le posizioni delle parti coinvolte nel giudizio.

Pertanto l’art. 51, comma 3 della legge n. 388/2000, avendo introdotto una norma innovativa ad efficacia retroattiva, si è posta in contrasto con i principi del giusto processo e della parità delle parti in giudizio, sanciti dagli artt. 111, commi primo e secondo, e 117, primo comma, Cost, quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU, nonché con i principi di eguaglianza, ragionevolezza e certezza dell’ordinamento giuridico di cui all’art. 3 Cost: ne è dunque conseguita la dichiarazione di illegittimità costituzionale.

Il CNEL sta lavorando su una riforma pensionistica: alcuni punti che potrebbero essere oggetto di intervento

Il CNEL è al lavoro per una proposta di riforma delle pensioni che sarà di seguito sottoposta al vaglio degli organi politici, trattandosi di un documento meramente tecnico.

Nel corso del mese di febbraio, è stata insediato presso il CNEL un gruppo di lavoro composto da 10 esperti in materia di lavoro che lavorerà su questo progetto e dovrebbe essere prossimo a pubblicare i risultati.

È prevista in termini ravvicinati, l’uscita di quattro documenti tecnici, rispettivamente concernenti la previdenza obbligatoria, la previdenza complementare, la contribuzione e le casse dei liberi professionisti.

L’articolato potrebbe, una volta valutato in sede governativa, essere recepito nella legge di bilancio 2025 o assumere un percorso legislativo autonomo e successivo alla pubblicazione della legge di bilancio.

Traspaiono intanto alcuni punti che potrebbero connotare i punti centrali della riforma:

  1. Si ipotizza la conferma della maturazione del trattamento pensionistico a 67 anni di età;
  2. È innalzato il requisito contributivo da 20 anni a 25 anni;
  3. Dovrebbero trovare eliminazione i vari sistemi di quote per poter giungere prima alla pensione come quota 103, Ape Sociale, Opzione Donna, con la possibilità di uscite anticipate dai 64 ai 72 anni con calcolo pensionistico esclusivamente contributivo.

Il progetto dovrebbe inoltre consentire una certa flessibilità in uscita individuata tra i 64 ed i 72 anni ferma la contribuzione richiesta di 25 anni e con penalizzazioni corrispondenti a circa il 3% dell’assegno.

In ogni caso, parrebbe che qualunque soluzione pensionistica sia condizionata al raggiungimento di un monte contributivo in grado di permettere la percezione di almeno 800 euro lordi mensili.

Fabio Petracci

Decreto Coesione: molte novità utili in materia di lavoro

Questi, in sintesi, i contenuti del Decreto Coesione (Decreto-legge n. 60/2024).

  1. Promozione dell’autoimpiego nel lavoro autonomo, nelle libere professioni e nell’attività d’impresa

Sono previsti due tipi di interventi: “Autoimpiego Centro-Nord Italia” e “Resto al Sud 2.0”. Beneficiari sono giovani under 35, in condizioni di marginalità, vulnerabilità sociale e discriminazione, oppure inoccupati, inattivi e disoccupati o ancora disoccupati destinatari delle misure del programma di politica attiva Garanzia di occupabilità dei lavoratori GOL.

Sono previsti finanziamenti per attuare corsi di formazione, per la relativa progettazione, il tutoraggio ed altri sostegni all’investimento anche attraverso voucher.

Successivamente, un decreto del Ministero del Lavoro definirà modalità e termini per l’attivazione di queste iniziative.

Sono pure previsti incentivi all’autoimpiego nel settore delle nuove tecnologie.

Su tale base, le persone disoccupate di età inferiore ai 35 anni che nel periodo compreso tra il 1 luglio 2024 e il 31 dicembre 2025, avviano nel territorio nazionale un’attività per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, potranno chiedere l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali nel limite di 800 euro mensili per ciascun lavoratore (con esclusione dei premi e dei contributi INAIL), limitatamente ai dipendenti che, alla data di assunzione, non abbiano compiuto i 35 anni e che siano stati assunti a tempo indeterminato nel periodo 1.7.2024 – 31.12.2025). L’esonero è garantito per un massimo di 3 anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028, e non si applica ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato e non è cumulabile con altri esoneri contributivi.

Vi si aggiunge la misura in base alla quale, le imprese sopra indicate possono richiedere all’INPS un contributo pari a euro 500 per la durata massima di 3 anni e non oltre il 31 dicembre 2028. Detto contributo non concorre alla formazione del reddito.

  1. Il Bonus Giovani

Trattasi di misura che riconosce ai datori di lavoro che dal primo settembre 2025 al 31 dicembre 2025 per l’assunzione di personale non dirigenziale di età inferiore ai 35 anni e che non sia stato mai occupato a tempo indeterminato l’esonero pari al 100% dei contributi previdenziali per un periodo massimo di 24 mesi, esclusi i premi ed i contributi INAIL nella misura massima di 500 euro per lavoratore su base mensile.

Qualora il lavoratore sia assunto nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna l’esonero è portato a 650 euro.

L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato (mentre spetta in caso di precedente assunzione con apprendistato non proseguito in ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato).

  1. Bonus Donne

E’ riconosciuto l’esonero per un periodo massimo di 24 mesi del 100% dal versamento dei contributi previdenziali per un massimo di 650 euro su base mensile ( con esclusione dei premi INAIL) per ciascuna dipendente donna assunta nel periodo 1 settembre 2024 e 31 dicembre 2025 appartenente alle seguenti categorie:

  • Residenti nel mezzogiorno di qualsiasi età (Zona Economica Speciale Unica).
  • Donne di qualsiasi età e di qualunque zona prive di un lavoro da 24 mesi.
  • L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato.
  1. Bonus ZES – Zona Economica Speciale Unica per il Mezzogiorno

E’ previso l’esonero nella misura del 100% e per un periodo massimo di 24 mesi a valere sui contributi previdenziali nel limite massimo di 650 euro mensili con esclusione dei contributi INAIL per ciascun lavoratore non dirigente assunto a tempo indeterminato dal 1 settembre 2024 al 31 dicembre 2025.

L’esonero è limitato ai datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione.

Il dipendente così assunto presso una sede produttiva ubicata nella ZES dovrà:

  • Aver compiuto i 35 anni di età.
  • Essere disoccupato da almeno 24 mesi.
  1. Iscrizione dei percettori NASPI nel SIISL e modifiche al funzionamento del Sistema Informativo per l’inclusione sociale e lavorativa – SIISL

Saranno iscritti d’ufficio al SIISL nell’apposita piattaforma, i percettori di NASPI e della DI – SCOLL, consentendo con apposite modalità da individuarsi con decreto dal Ministero del Lavoro la pubblicizzazione e la conoscenza delle posizioni lavorative ai datori di lavoro, anche mediante l’utilizzo dell’intelligenza artificiale.

Fabio Petracci

 

Novità in tema di disabilità: istituiti l’Accomodamento ragionevole e il Progetto di vita.

Il Consiglio dei Ministri nella seduta del 15 aprile 2024 ha approvato il decreto legislativo n.62/2024 che porta numerose innovazioni in tema di riconoscimento e tutela della disabilità.

La normativa entrerà in vigore il 30 giugno 2024 e per alcuni aspetti prevede l’emanazione entro 6 mesi di un decreto ministeriale con disposizioni effettivamente applicabili dal 10 gennaio 2025. con la precisazione di cui all’articolo 33 del decreto legislativo n.62/2024 che impone una fase di sperimentazione per alcuni adempimenti che parte dal 1 gennaio 2025 per 12 mesi applicata a campione nelle diverse aree geografiche del Nord, del Centro e del Sud Italia.

Le modalità di svolgimento del periodo di sperimentazione sono determinate con regolamento d’iniziativa del Ministero della Salute di concerto con il Ministero del Lavoro previa intesa con la Conferenza Stato Regioni.

Sono state così apportate importanti modifiche alla legge 104/1992. Le esamineremo sommariamente.

Le principali modifiche

Scopo del decreto è quello di assicurare alla persona il riconoscimento della propria condizione di disabilità, per rimuovere gli ostacoli e per attivare i sostegni utili al pieno esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, delle libertà e dei diritti civili e sociali nei vari contesti di vita, liberamente scelti.

La nuova definizione di disabilità

Muta così l’articolo 3 della legge 104/1992, fornendo una nuova definizione di disabilità nei seguenti termini:

“E’ persona con disabilità chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all’esito della valutazione di base.”

E’ inoltre sostituita nell’ambito dell’intera disposizione di legge la parola “handicap” e persona con handicap con i termini “disabilità” e “persona con disabilità”.

Inoltre i termini “ con connotazione di gravità” e “in situazione di gravità” vengono sostituiti con il termine “necessità di sostegno elevato o molto elevato.

Le parole: «disabile grave», ove ricorrono, devono intendersi sostituite dalle seguenti: «persona con necessità di sostegno intensivo».

Il precedente articolo 3, comma 1,(Soggetti aventi diritto) così prevedeva:

E’ persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

Di conseguenza, la definizione di disabilità, e della persona con disabilità, introducono una nuova prospettiva non derivante più dalla mera visione medica dell’impedimento determinato dalla malattia o patologia ma intesa quale risultato dell’interazione tra persone con compromissioni e barriere comportamentali e ambientali che impediscono o limitano la partecipazione nei diversi contesti di vita.

La procedura di accertamento

Il procedimento unitario (e unificato) di valutazione di base, sarà affidato all’INPS dal 1° gennaio 2026, e la certificazione della condizione di disabilità, sarà unificata al processo dell’accertamento dell’invalidità civile, della cecità civile, della sordocecità, degli alunni con disabilità, degli elementi utili alla definizione della condizione di non autosufficienza.

La fase di avvio

Fondamentale per l’avvio della procedura è il certificato medico introduttivo.

Trattasi di certificato medico rilasciato dai medici in servizio presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i centri di diagnosi e cura delle malattie rare, nonché dai medici di medicina generale, dai pediatri di libera scelta, dagli specialisti ambulatoriali del Servizio sanitario nazionale, dai medici in quiescenza iscritti all’albo, dai liberi professionisti e dai medici in servizio presso strutture private accreditate.

Per il certificato medico introduttivo è previsto un contenuto essenziale costituito da:

  1. a)  i dati anagrafici, il codice fiscale, il numero di tessera sanitaria della persona per cui si richiede la valutazione di base;
  2. b)  la documentazione relativa all’accertamento diagnostico, comprensivo di dati anamnestici e catamnestici, inclusi gli esiti dei trattamenti terapeutici di natura farmacologica, chirurgica e riabilitativa;
  3. c)  la diagnosi codificata in base al sistema dell’ICD;
  4. d)  il decorso e la prognosi delle eventuali patologie riscontrate.

Precedentemente vigeva in punto l’articolo 4 che così prevedeva:

  1. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell’intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all’articolo 3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all’articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali.

La fase di accertamento

Per quanto riguarda le procedure di accertamento, le precedenti disposizioni di legge ne affidavano lo svolgimento alle Unità Sanitarie Locali mediante le commissioni mediche integrate da un operatore sociale e da un esperto relativo al caso da esaminare.

Per quanto riguarda le modifiche intervenute nei territori interessati alla sperimentazione dal 1 gennaio 2025 e sul restante territorio nazionale a decorrere dal 1 gennaio 2026, è previsto invece che la valutazione sia affidata all’INPS mediante le Unità di Valutazione di Base composte da 2 medici nominati dall’INPS e da un componente appartenente alle aree psicologiche e sociali.

L’Unità di Valutazione è presieduta da un medico dell’INPS specializzato in medicina legale.

E’ previsto inoltre che le unità di valutazione siano  integrate con un professionista sanitario in rappresentanza, rispettivamente, dell’Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili (ANMIC), dell’Unione italiana ciechi e degli ipovedenti (UICI), dell’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza ai sordomuti (ENS) e dell’Associazione nazionale delle famiglie e delle persone con disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo (ANFFAS), individuato in relazione alle specifiche condizioni di disabilità oggetto della valutazione.

L’attività valutativa

Modifiche sono apportate anche in merito al procedimento valutativo ed in relazione al principio di accomodamento ragionevole.

Per quanto riguarda il procedimento valutativo, il nuovo decreto dispone che esso debba essere informato ai più recenti criteri di valutazione di cui alla Classificazione Internazionale delle malattie (ICD) , della classificazione internazionale delle disabilitò ( ICF) e dei principi di misurazione delle disabilità proposti dall’OMS ( WHODAS).

E’ previsto inoltre che l’accertamento dovrà tenere in considerazione l’attività svolta dalla persona ed ispirarsi a criteri di tempestività, prossimità, efficienza, trasparenza.

Prevede inoltre la nuova disposizione di legge che l’accertamento della disabilità dovrà tener conto nel determinare le forme di tutela della proporzione della disabilità e delle necessità scolastiche e formative.

L’accomodamento ragionevole

Con la nuova normativa è introdotto con l’articolo 5 bis della legge 104/92  mediante l’istituto dell’accomodamento ragionevole un significativo elemento di flessibilità applicativa.

E’ così definito il principio dell’accomodamento ragionevole.

Esso si impone allorquando la disposizione di legge nella sua applicazione non garantisca al disabile l’effettivo esercizio delle misure a proprio favore.

In tal senso è richiamata La Convenzione di New York del 13 dicembre 2006 sui diritti delle persone con disabilità, la quale indica le misure e gli adattamenti necessari, appropriati ed adeguati atti allo scopo, senza peraltro imporre un onere sproporzionato o eccessivo al soggetto obbligato.

E’ previsto con la nuova normativa che l’accomodamento ragionevole e non sostituisce né limita il diritto al pieno accesso alle prestazioni, ai servizi e ai sostegni riconosciuti dalla legislazione vigente.

Esso viene attivato in via sussidiaria su richiesta del disabile o di un suo rappresentante, mediante apposito procedimento cui partecipa anche il disabile interessato.

Valutazione multidimensionale e progetto di vita individuale personalizzato e partecipato

Il Progetto di vita

La legge introduce l’istituto del Progetto di Vita quale programmazione degli obiettivi di vita della persona con disabilità per migliorare le condizioni di vita e di salute, facilitando l’inclusione sociale.

Nel determinare il progetto di vita , vanno individuati gli strumenti e le risorse necessarie.

Anche il progetto di vita è attivato su richiesta del disabile con le debite garanzie dello Stato e degli Enti Locali.

Il Referente per l’attuazione del progetto di vita

Stabilisce la legge come le regioni debbano prevedere i profili soggettivi per l’individuazione del referente per l’attuazione del progetto di vita.

Il referente dovrà curare, seguire ed attuare quanto necessario per l’attuazione del progetto di vita.

Fabio Petracci

La soppressione di ANPAL: e ora?

Con il DPCM n.230 del 22 novembre 2023 che contiene il regolamento di Riorganizzazione del Ministero del Lavoro, è soppressa l’ANPAL – Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro con decorrenza 1° marzo 2024.

Le risorse umane, finanziarie e strumentali sono trasferite al Ministero del Lavoro.

Parte del personale è trasferito ad INAPP ex ISFOL.

ANPAL oltre a gestire le politiche attive del lavoro ed i cosiddetti Navigator ha avuto una parte importante nella gestione del Reddito di Cittadinanza tramite Anpal Servizi Spa.

I risultati non sono tuttavia stati ottimali anche per quanto attiene la gestione dei Centri per l’Impiego.

Ad ANPAL era affiancata ANPAL Servizi che succedeva ad Italia Lavoro come società in House controllata da ANPAL.

ANPAL SERVIZI SPA era una società per azioni con unico azionista il Ministero dell’Economia e della Finanze, con funzioni di ente strumentale di ANPAL per la realizzazione delle politiche attive del lavoro, il rafforzamento dei servizi per l’impiego, la ricollocazione dei disoccupati in Naspi, la promozione della collaborazione tra scuole e aziende con i percorsi scuola – lavoro.

Nel luglio 2022, l’economista Cristina Tajani era stata nominata presidente di ANPAL Servizi e vi decadeva nel marzo 2023 a seguito della decisione della Ministra del Lavoro Marina Calderone che revocava il Consiglio di Amministrazione a due anni dalla Sua scadenza.

Era quindi nominato presidente Massimo Temussi che rassegnava le proprie dimissioni il 17 gennaio 2024 per assumere la responsabilità della Direzione Generale delle Politiche Attive per il Lavoro presso il Ministero del Lavoro.

A seguito della soppressione di ANPAL con il decreto 230/2023, ANPAL SERVIZI diviene Sviluppo Lavoro Italia Spa con compiti di raccordo tra Stato e Regioni per il mercato del lavoro.

SVILUPPO LAVORO ITALIA SPA è una società in house del Ministero del Lavoro che dovrebbe assumere il ruolo di braccio operativo del Ministero stesso per un migliore sviluppo delle politiche del lavoro anche attraverso forme di integrazione tra programmazione nazionale e regionale dei Fondi europei ed il mercato del lavoro.

Per quanto riguarda invece ANPAL, tutte le funzioni da questa esercitata vengono trasferite al Ministero del Lavoro come ad esempio la gestione del programma GOL (Garanzia Occupabilità Lavoratori) nonché le risorse del PNRR e quelle di REACT EU – Assistenza alla Ripresa per la Coesione e i Territori d’Europa.

ANPAL inoltre coordinava il Fondo Sociale Europeo (FSE).

In fase transitoria, le funzioni di ANPAL trasferite al Ministero continuano ad essere svolte dal personale dell’Agenzia.

Resta operativo il NUL Numero Unico del Lavoro.

Il Consiglio di Amministrazione di ANPAL è stato dall’inizio presieduto dal dottor Maurizio Del Conte e quindi dal professor Domenico Parisi.

Con DPR 7 giugno 2021 era conferito l’incarico di Commissario straordinario al dottor Raffaele Tangorra con contestuale decadenza delle cariche del Consiglio di Amministrazione e della Presidenza.

Fabio Petracci

Rientro dei Cervelli: Le novità alla luce delle recenti modifiche.

Un recente articolo dal titolo “Lies, Damned Lies, and Statistics: un’indagine per comprendere le reali dimensioni della diaspora dei giovani italiani[1]”, a cura della Fondazione Nord-Est e Talented Italians in UK dell’Eurostat, ha destato un certo clamore mediatico. Invero, analizzando i flussi migratori degli italiani nel decennio 2011/2021, gli autori hanno scoperto che 1.3 milioni di loro, in una fascia d’età compresa tra i 20 e 34 anni, sono andati a vivere all’estero. Lo studio ha altresì evidenziato due importanti aspetti della nuova migrazione:

A) a differenza dei numeri ufficiali Istat, secondo cui gli italiani andati all’estero, nel periodo analizzato, sarebbero 450 mila circa, la realtà dei fatti è ben più drammatica. Secondo gli autori questo dato dev’essere moltiplicato per 3, per dare un’immagine reale dello stato del fenomeno. Esiste, infatti, un divario notevole tra il numero dei giovani emigrati che si iscrivono all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), e che poi risultano conteggiati nei dati Istat, e quelli risultanti, invece, dagli uffici statistici dei paesi stranieri di arrivo; e

B) la grande percentuale (30%) di persone laureate che abbandonano l’Italia. Il c.d. brain drain, fuga dei cervelli, genera, secondo una stima del centro studi di Confindustria, una perdita di un punto di Pil all’anno, pari a 14 miliardi di euro.

Le cause di questo fenomeno sono principalmente legate alla cultura economica e sociale italiana, che, inevitabilmente, si riflette nella mancanza di un’adeguata offerta di opportunità e anche di retribuzioni. Per di più gli autori ritengono che sia assai verosimile che le stesse cause che inducono i giovani italiani ad andar via, scoraggino i giovani di altri paesi a venire in Italia, nonostante la sua rinomata bellezza.

Per invertire questo fenomeno servono politiche credibili ed affidabili. Uno degli strumenti adottati per invertire la rotta è stato il decreto Crescita nel 2019, che prevedeva un’agevolazione per chi avesse fatto ritorno in Italia. Tuttavia, la manovra recentemente approvata dal Consiglio dei ministri, in esame in questo articolo, ha ridotto notevolmente gli incentivi e con essi anche l’attrattività del ritorno.

Premessa

Il 28 dicembre scorso è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il D. Lgs. 20/2023 di attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale. L’articolo 5, rubricato nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati, e seguenti modificano il precedente regime, art. 16, comma 3, del D.Lgs. 147/2015, e la successiva modifica introdotta con l’art. 5, commi 2 bis, ter, e quater del D.L. 34/2019.

Il recente Decreto si inserisce nella lunga scia di provvedimenti[2], emanati dal governo, per incentivare il rientro in Italia dei cosiddetti “cervelli in fuga”, ovvero figure professionali di alto livello, che abbiano acquisito una notevole esperienza professionale all’estero. A differenza dei provvedimenti precedenti, tuttavia, l’ultimo intervento del governo Meloni riduce in maniera significati i benefici fiscali nei confronti degli impatriati[3].

Condizioni Generali a favore dei lavoratori impatriati

Ai sensi dell’art. 7 della nuova disposizione, il regime si applica ai contribuenti che trasferiscono la residenza fiscale[4] nel territorio dello Stato a partire dal 1º gennaio 2024 e che percepiscono, ai sensi dell’art. 5, i seguenti redditi:

  1. redditi di lavoro dipendente,
  2. redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, e
  3. redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni.

Per tali contribuenti è previsto un abbattimento dell’imponibile fiscale del 50% entro un limite massimo di €600.000 euro[5]. Si tratta di due novità rispetto al precedente dettato normativo che prevedeva un’agevolazione del 70%, che raggiungeva il 90% per i lavoratori che trasferivano la loro residenza al Centro-Sud e nessun un tetto massimo reddituale. La normativa richiede che per usufruire delle suddette agevolazioni debbano ricorrere le seguenti condizioni:

  1. i lavoratori si impegnano a risiedere fiscalmente in Italia per un periodo di tempo corrispondete a quello di cui al comma 3, ossia cinque anni;
  2. i lavoratori non devono essere stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti il loro trasferimento. Se il lavoratore presta la propria attività lavorativa, al suo rientro in Italia, alle dipendenze dello stesso datore di lavoro oppure in favore di un soggetto appartenente al medesimo gruppo, il requisito di permanenza all’estero è di:
  • Sei anni, se il contribuente non ha lavorato in Italia a favore dello stesso datore di lavoro oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo;
  • Sette anni, se il contribuente, prima del suo trasferimento all’estero, ha lavorato alle dipendenze del medesimo datore di lavoro oppure di altro datore di lavoro appartenente allo stesso gruppo.
  1. l’attività lavorativa deve essere prestata per la maggior parte del periodo d’imposta nel territorio dello Stato;
  2. i lavoratori devono essere in possesso requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal D.Lgs 108/2012 e dal D.Lgs. 206/2007.

Per quanto riguarda la definizione di soggetti appartenenti al medesimo gruppo, essi si identificano in coloro che hanno un rapporto di controllo diretto o indiretto ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, del Codice civile oppure che sono sottoposti al comune controllo diretto o indiretto da parte di un altro soggetto. La norma precisa che, qualora la residenza fiscale non sia mantenuta per almeno 4 anni consecutivi al rientro in Italia, il lavoratore decade dai benefici e l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero delle imposte nel frattempo risparmiate e dei relativi interessi.

Sulla base dei nuovi requisiti appare chiaro che vi siano numerose differenze rispetto alla precedente normativa. In particolare, è stato introdotto il requisito dell’elevata specializzazione e qualificazione che deve possedere il lavoratore richiedente, ai sensi del D.Lgs 108/2012 e dal D.Lgs. 206/2007.

Ne consegue che il nuovo regime viene riservato a coloro che risultino in possesso di:

  • un titolo di istruzione superiore, rilasciato da autorità competenti nel Paese dove è stato conseguito, che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale e della relativa qualifica professionale superiore, come rientrante nei livelli:
  • 1 (legislatori, imprenditori e alta dirigenza);
  • 2 (professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione) e
  • 3 (professioni tecniche) della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011, attestata dal paese di provenienza e riconosciuta in Italia[6];
  • dei requisiti previsti dal D.LGS 206/2017 limitatamente all’esercizio delle professioni ivi regolamentate.

Risulta allungato sia il periodo di residenza all’estero (3 anni contro i precedenti 2) sia quello di permanenza in Italia al momento del rientro (5 anni contro i precedenti 2).

A differenza della precedente normativa, i nuovi incentivi fiscali non trovano più applicazione per i soggetti che rientrano in Italia per svolgere attività d’impresa, che prima, invece, erano soggetti ad un trattamento agevolato.

Rispetto alle versioni precedenti del testo, infine, la versione definitiva ora contempla la possibilità di svolgere attività lavorativa in Italia in continuità con quella svolta all’estero. Ciò riguarda tutti i lavoratori che rientrano con un trasferimento infragruppo in cui il nuovo datore di lavoro appartenga allo stesso gruppo multinazionale del datore di lavoro estero.

Lavoratori con Figli Minori

L’abbattimento dell’imponibile fiscale di cui al comma 1, dell’art. 5, raggiunge il 60% (invece del 50%) per il lavoratore impatriato che:

  1. si trasferisce in Italia con un figlio minore;
  2. diventi genitore ovvero adotti un minorenne durante il periodo di fruizione del regime. In tal caso il maggior beneficio fiscale inizia a decorrere dal periodo d’imposta in corso al momento della nascita o dell’adozione e per il tempo residuo di fruibilità dell’agevolazione.

In entrambe le ipotesi è richiesto come condicio sine qua non che il figlio minore o adottato sia residente nel territorio dello Stato insieme al lavoratore che si avvale del beneficio.

Iscrizione AIRE

Resta confermata, invece, la norma per cui il beneficio fiscale spetta:

  1. ai cittadini italiani iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE), e
  2. a quelli che non sono iscritti all’AIRE purché siano stati fiscalmente residenti in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi nel periodo di tre anni richiesto dal comma 1, lettera a).

Proroga Triennale

A differenza del precedente regime, il nuovo testo di legge adottato dal governo Meloni non prevede una proroga dei benefici fiscali per ulteriori 5 anni, in caso di acquisto di un immobile di tipo residenziale oppure in presenza di prole minorenne a carico al rientro in Italia.

Tuttavia, i lavoratori che trasferiranno la residenza anagrafica in Italia nell’anno 2024, potranno beneficiare di una proroga delle agevolazioni, per ulteriori 3 periodi di imposta, a condizione che essi diventino proprietari, entro il 31 dicembre 2023 e, in ogni caso nei 12 mesi precedenti al trasferimento, di un’unità immobiliare di tipo residenziale adibita ad abitazione principale in Italia.

Docenti e Ricercatori

Le nuove modifiche non riguardano gli incentivi fiscali per i “docenti e ricercatori” che rientrano a lavorare in Italia, per essi, infatti, continuano a rimanere valide le vecchie regole sia come misura percentuale delle agevolazioni, sia per quanto riguarda i requisiti. L’art. 44 del D.L. 78/2010, al quale si rimanda, statuisce un’esenzione del 90% del reddito derivante da lavoro autonomo o dipendente per i docenti e ricercatori a condizione che trasferiscano la propria residenza in Italia.

Di Francesco Rizzo Marullo
Avvocato cassazionista e consulente fiscale negli Stati Uniti abilitato presso l’agenzia delle Entrate American (IRS)

 


[1]Per maggiori informazioni si inviata alla consultazione del sito della Fondazione Nord Est: https://www.fnordest.it/web/fne/content.nsf/0/207F7347275379C9C1258A4E002C8CCC/$file/Paper%20FINALE%20-%20Ottobre%202023.pdf?openelement

[2] Il primo provvedimento risale al 2003, con il D.L. 269/2003.

[3] È bene ricordare che l’attuale testo è stato oggetto di numerose modifiche, dopo le polemiche scaturite da una circolazione “non autorizzata” della bozza del provvedimento a fine ottobre.

[4] Ai sensi dell’articolo 2 del TUIR.

[5] Purché nel rispetto dei limiti previsti dai regolamenti UE per gli aiuti de minimis, pari a 200mila euro nell’arco di tre anni.

[6] Si veda l’art.1, comma 1, lett.a del D.Lgs. 108/2012 dal titolo: Attuazione della Direttiva 2009/50/CE sulle condizioni d’ingresso e soggiorno di Paesi Terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati. Entrato in vigore l’8/08/2012 in G.U. n. 171 del 24/07/2012.

Decontribuzione delle lavoratrici madri con figli.

La legge di Bilancio 2024 rintracciabile nell’art. 1 c. da 180 – 182 della legge 30 dicembre 2023 n. 213, ha introdotto un nuovo esonero previdenziale a favore delle lavoratrici con figli. L’esonero, essendo una misura di carattere generale che viene applicata solo sulla quota dei contributi a carico della lavoratrice, NON rientra tra gli aiuti di stato e di conseguenza non è soggetta all’autorizzazione della Commissione Europea. Poiché non è un incentivo all’assunzione, l’applicazione della stessa non è subordinato al possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC)

SOGGETTI BENEFICIARI DELL’ESONERO – CARATTERISTICHE DELLE LAVORATRICI

L’applicazione dell’esonero contributivo in esame è rivolto alle lavoratrici madri dipendenti da datori di lavoro, sia pubblici che privati indipendentemente che siano qualificati o meno come imprenditori con esclusione dei rapporti di lavoro domestico.

All’art. 1 c. 180 (l.213/2020) precisa che l’esonero è destinato alle lavoratrici che nel periodo compreso dal 1/1/2024 al 31/12/2026 siano madri di tre o più figli di cui il più piccolo abbia un età inferiore a 18 anni (17 anni e 364 giorni);

In via sperimentale, solo per il 2024, come previsto all’art. 1 c. 181 (l. 213/2023) l’esonero spetta alle lavoratrici madri in presenza di due figli di cui il più piccolo abbia un età inferiore a 10 anni (9 anni e 364 giorni).

Il requisito si ritiene soddisfatto nel momento della nascita del terzo figlio (o successivo) relativi al periodo 2024/2026, mentre in via sperimentale per il solo 2024 al momento della nascita del secondo figlio.

L’esonero, considerato la parificazione tra filiazione naturale e gli istituti dell’adozione (D. Lgs. n. 151/2001) è applicabile anche in situazioni di figlio in adozione o affidamento.

L’INPS con la circolare n. 27 del 31 gennaio 2024 ha fornito indicazioni e istruzioni per la relativa gestione degli adempimenti previdenziali che sono collegati alla misura dell’esonero contributivo.

RAPPORTI DI LAVORO RIENTRANTI NELL’AGEVOLAZIONE

L’agevolazione si applica a tutti i rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato sia già instaurato che in via di instaurazione nel periodo di vigenza dell’esonero.

Rientrano tra i rapporti oggetto dell’agevolazione anche:

  • il contratto di lavoro part/time sempre a tempo indeterminato;
  • il contratto di apprendistato, in virtù della sua equiparazione al contratto a tempo indeterminato;
  • rapporti instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro (l. 142/2001);
  • rapporti a tempo indeterminato stipulati a scopo di somministrazione.

L’INPS precisa che non produce alcuna decadenza dal diritto a beneficiare della riduzione contributiva al verificarsi dei seguenti eventi:

  • premorienza di uno o più figli;
  • eventuale uscita di uno o più figli dal nucleo familiare;
  • ipotesi di non convivenza di uno o più figli;
  • affidamento esclusivo al padre.

APPLICAZIONE ESONERO

L’applicazione dell’esonero spetta a partire dal mese di gennaio 2024, laddove la lavoratrice madre sia già in possesso dei requisiti richiesti, o dal mese di realizzazione dell’evento , per i casi in cui il presupposto (nascita secondo figlio o ulteriore figlio) si verifichi nel corso dell’anno.

Come precisato dalla circolare INPS, in caso di nascita di un figlio che fa sorgere il diritto dell’agevolazione o il compimento del limite di età che determina la cessazione dell’agevolazione, l’esonero spetta per l’intero mese in cui si verifica l’evento.

CARATTERISTICHE DELL’ESONERO

Come precisato dalla circolare INPS 27/2024, fermo restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche (non c’è alcuna decurtazione dell’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche per le lavoratrici) la misura dell’agevolazione, consiste in un esonero del 100% dei contributi IVS al loro carico nel limite massimo di € 3.000,00 annui da riparametrare su base mensile.

Viene prevista la compatibilità con altri rapporti, quindi la lavoratrice titolare di più rapporti può avvalersi dell’esonero per ciascun rapporto di lavoro.

La soglia massima di esonero della contribuzione di cui usufruisce la lavoratrice è:

  • periodo di paga mensile € 250,00 (€ 3.000,00/12)
  • rapporti instaurati o cessati nel corso del mese, riproporzionamento € 8,06 (€ 250,00/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo).

Le soglie su esposte, trovano applicazione senza alcuna riparametrazione anche nei rapporti di lavoro part-time.

ADEMPIMENTO DELLE LAVORATRICI MADRI

Le lavoratrici che essendo in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, avendo diritto all’esonero devono comunicare al proprio datore di lavoro la volontà di fruire della misura in oggetto. Nel caso specifico è necessario comunicare i codici fiscali dei figli al fine di comprovare la sussistenza del diritto all’esonero. Si ritiene opportuno precisare l’importanza di tale adempimento poiché in assenza, l’INPS procede alla revoca del beneficio con eventuale restituzione di quanto già eventualmente fruito a tale titolo. La lavoratrice può comunicare direttamente al proprio datore di lavoro quanto richiesto, o avvalersi di un apposito applicativo messo a disposizione dell’INPS .

 

(FAC SIMILE COMUNICAZIONE)

Spett.le AZIENDA

La sottoscritta _____________ in forza presso la Vostra azienda dal____________ con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal____________ consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, dichiara di essere madre dei figli sotto indicati:

COGNOME E NOME DATA DI NASCITA CODICE FISCALE

________________ _______________ _________________________

________________ _______________ _________________________

________________ ________________ ________________________

________________ ________________ ________________________

In base alle informazioni riportate e ai dati forniti

DICHIARO

Di aver diritto alla fruizione dell’esonero a favore delle lavoratrici madri di cui all’art. 1, commi 180 – 182 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, a partire dal periodo ___________ e fino a tutto il periodo _____________.

 

Firma della lavoratrice

_______________________

 

STUDIO CONSULENZA LAVORO
Cdl Paolo Grimaldi