CORTE COSTITUZIONALE – La dilazione del TFS.

Diverse norme di legge impongono alle pubbliche amministrazioni di pagare di dilazionare il pagamento del TFS trattamento di fine servizio che altro non è che una sorta di TFR per i dipendenti pubblici per tali si intendono i dipendenti pubblici contrattualizzati e quelli ancora in regime di diritto pubblico.

Il TFS (trattamento di fine servizio) spetta ai seguenti lavoratori assunti prima del primo gennaio 2001 per quelli successivamente assunti, vale il regime del TFR.

Esso invece è erogato senza limiti di data e quindi anche a chi è stato assunto dopo il 2001 per i dipendenti in regime di diritto pubblico come Forze Armate, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Professori e ricercatori universitari di ruolo, Avvocati e procuratori dello Stato, Carriera diplomatica e prefettizia.

La legge però prevede dei termini dilazionati per il pagamento del TFS.

I termini del pagamento variano in ragione delle cause di cessazione del servizio e dell’importo da erogare.

Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro per inabilità o decesso, il termine di pagamento è di 105 giorni a cui si aggiungono ulteriori 90 giorni per gli adempimenti burocratici.

Nel caso di cessazione per raggiungimento dei limiti di età il termine attuale è di 9 mesi.

Dopo 24 mesi nel caso di dimissioni volontarie, pensione anticipata, licenziamento.

Se vengono superati i periodi di attesa dopo tre mesi, iniziano a decorrere gli interessi.

Se il TFS ammonta sino a 50.000 euro lordi il pagamento avviene in un’unica soluzione.

Se è compreso tra i 50.000 e i 100.000 il pagamento avviene in due rate di cui la prima ammonta a euro 50.000.

Se l’importo da pagare supera i 100.000 euro lordi, le prime due rate annuali ammonteranno a euro 50.000 ed il restante nel terzo anno.

In merito alle leggi che hanno imposto il pagamento dilazionato è intervenuta la Corte Costituzionale (ordinanza n.130 del 2023 e successiva n.25 del 2026 la quale ha espresso dubbi circa la legittimità delle norme che impongono la dilazione, fissando la prossima udienza al 14 gennaio 2027 nell’attesa che la legge nazionale sul punto venga modificata.

ORDINANZA N. 25

ANNO 2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta da: Presidente: Giovanni AMOROSO; Giudici : Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 1997, n. 140, e dell’art. 12, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, promossi dal Tribunale amministrativo regionale per le Marche, sezione prima, con ordinanza del 15 febbraio 2025, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione quinta, con ordinanza del 25 febbraio 2025 e dal Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia, sezione prima, con ordinanza del 7 agosto 2025, iscritte rispettivamente ai numeri 55, 61 e 209 del registro ordinanze 2025 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 14, 16 e 45, prima serie speciale, dell’anno 2025.

Visti gli atti di costituzione dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di F. M., S. M. e di G. C., nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udita nell’udienza pubblica del 10 febbraio 2026 la Giudice relatrice Maria Rosaria San Giorgio;

uditi gli avvocati Pietro Frisani per F. M., S. M. e G. C., Gino Madonia e Piera Messina per l’INPS, nonché l’avvocato dello Stato Fabrizio Fedeli per il Presidente del Consiglio dei ministri;

deliberato nella camera di consiglio del 12 febbraio 2026.

Ritenuto in fatto

1.– Con tre ordinanze di contenuto analogo del 15 e del 25 febbraio 2025, e del 7 agosto 2025, iscritte rispettivamente ai numeri 55, 61 e 209 reg. ord. del 2025, il Tribunale amministrativo regionale per le Marche, sezione prima, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione quinta, e il Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia, sezione prima, hanno sollevato, in riferimento all’art. 36 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 1997, n. 140, e dell’art. 12, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122.

Il TAR Lazio e il TAR Friuli-Venezia Giulia hanno, inoltre, denunciato la violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

1.1.– Nell’ordinanza iscritta al n. 55 reg. ord. del 2025, il TAR Marche, sezione prima, espone di dover decidere sul ricorso con cui F. M., primo dirigente della Polizia di Stato cessato dal servizio per raggiunti limiti di età con decorrenza dal 30 settembre 2022, ha chiesto condannarsi l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) al pagamento, senza dilazione, dell’importo ancora dovutogli a titolo di trattamento di fine servizio, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria.

Il rimettente riferisce che, a sostegno della domanda, la parte ricorrente ha eccepito l’illegittimità costituzionale degli artt. 3, comma 2, del d.l. n. 79 del 1997, come convertito, e 12, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010, come convertito, osservando che le dilazioni del versamento del trattamento di fine servizio (TFS) ivi previste contrastano con gli artt. 36 Cost. e 1 Prot. addiz. CEDU, e richiamando le sentenze di questa Corte n. 130 del 2023 e n. 159 del 2019.

1.2.– Il giudice a quo ritiene, anzitutto, che alla rilevanza delle questioni sollevate non osti l’avvenuto pagamento, da parte dell’INPS, delle prime due rate del trattamento dovuto e l’imminente erogazione della terza, avendo il ricorrente contestato anche la mancata previsione, nelle norme in scrutinio, della rivalutazione monetaria a compensazione della dilazione del pagamento. Pertanto, ove le norme censurate fossero dichiarate costituzionalmente illegittime, il ricorrente avrebbe comunque diritto alla rivalutazione monetaria sugli importi percepiti.

1.3.– Lo stesso rimettente esclude, poi, che le norme in scrutinio, per il loro tenore inequivoco, si prestino ad una interpretazione costituzionalmente orientata.

1.4.– In punto di non manifesta infondatezza, l’ordinanza di rimessione riporta ampi stralci della sentenza n. 130 del 2023, ricordando come tale pronuncia abbia accertato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni ora nuovamente in scrutinio senza, tuttavia, dichiararla «formalmente», sul presupposto che la riforma organica della materia compete soltanto al legislatore, venendo in considerazione valutazioni di ordine politico che involgono anzitutto il procacciamento della provvista finanziaria necessaria per ricondurre il sistema a legittimità costituzionale.

Osserva, tuttavia, il giudice a quo che il legislatore non si è ancora «oggettivamente adeguato» al monito espresso da questa Corte, non potendo ritenersi risolutive le riforme finora intervenute.

Il TAR Marche solleva, quindi, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 2, del d.l. n. 79 del 1997, come convertito, e 12, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010, come convertito, «per il profilo relativo all’omesso adeguamento delle norme medesime alle sentenze della Corte Costituzionale n. 159 del 2019 e n. 130 del 2023, visto che l’inerzia del legislatore reitera la lesione sostanziale del diritto del dipendente pubblico cessato dal servizio per raggiunti limiti di età alla percezione di una retribuzione (in questo caso differita) sufficiente e proporzionata all’attività lavorativa svolta dall’interessato (art. 36 Cost.)».

La «lesione sostanziale», aggiunge il rimettente, deriva dalla dilazione temporale e dalla rateizzazione del pagamento della somma dovuta, «non accompagnate da un meccanismo di adeguamento degli importi pagati all’andamento dell’inflazione».

In via subordinata – ove si ritenga che le «“sentenze monito” non vincolano né il legislatore né la stessa Corte costituzionale» – il giudice a quo denuncia il contrasto con l’art. 36 Cost. delle norme censurate per i profili già evidenziati nella richiamata sentenza n. 130 del 2023.

2.– Nell’ordinanza iscritta al n. 61 reg. ord. del 2025, il TAR Lazio, sezione quinta, riferisce che nel giudizio a quo S. M., dipendente del Ministero dell’interno collocato in quiescenza dal 30 settembre 2023, ha chiesto condannarsi l’INPS alla corresponsione, senza dilazione, dell’importo ancora dovutogli a titolo di trattamento di fine servizio maggiorato degli interessi e della rivalutazione monetaria.

2.1.– In punto di rilevanza, il rimettente osserva che l’applicazione delle disposizioni censurate – che, per la loro «chiarezza testuale», non si prestano ad una interpretazione conforme a Costituzione – condurrebbe al rigetto del ricorso.

2.2.– A sostegno della non manifesta infondatezza, anche il TAR Lazio richiama le sentenze di questa Corte n. 130 del 2023 e n. 159 del 2019, osservando che nessuna organica revisione della materia risulta esserne seguita.

Tanto premesso, il rimettente ritiene che le norme censurate si pongano in contrasto con l’art. 36 Cost., in quanto, introducendo una misura restrittiva a carattere non contingente, ma strutturale, comprimono in maniera irragionevole e sproporzionata i diritti dei lavoratori pubblici.

Le previsioni in esame lederebbero, altresì, l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 1 Prot. addiz. CEDU.

Il diritto al TFS rientrerebbe, infatti, nella nozione di “bene” rilevante ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (vengono citate le sentenze della Corte EDU, grande camera, 5 settembre 2017, Fabian contro Ungheria e 15 aprile 2014, Stefanetti contro Italia).

Reputa, pertanto, il giudice a quo che, poiché tale credito matura ed entra a far parte del patrimonio del titolare dal momento in cui si realizzano i presupposti per il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età o di servizio, il differimento e la rateizzazione del suo pagamento, essendo ormai divenuti strutturali, pregiudicano «l’essenza dei diritti pensionistici del soggetto», in contrasto con l’art. 1 Prot. addiz. CEDU.

3.– Da ultimo, nell’ordinanza iscritta al n. 209 reg. ord. del 2025, il TAR Friuli-Venezia Giulia, sezione prima, espone di essere chiamato a decidere sul ricorso con cui G. C., dipendente del Ministero dell’interno collocato in quiescenza per raggiunti limiti di età dal 31 maggio 2024, ha chiesto condannarsi l’INPS a corrispondergli senza dilazione l’intero importo di spettanza maggiorato degli interessi e della rivalutazione monetaria.

3.1.– In punto di rilevanza, il rimettente osserva che le norme in scrutinio, le quali, per il loro «inequivoco tenore letterale», non consentono di addivenire ad una interpretazione conforme a Costituzione, impedirebbero l’accoglimento della domanda avanzata dalla parte ricorrente.

3.2.– Quanto alla non manifesta infondatezza, l’ordinanza di rimessione richiama le argomentazioni svolte dal TAR Marche nel giudizio promosso con l’ordinanza iscritta al n. 55 reg. ord. del 2025, osservando altresì che, stante il mancato adeguamento del legislatore ai moniti di questa Corte, il diritto al TFS risulta «violato in misura tale da snaturarne il contenuto, sia in ragione della rateizzazione del pagamento, sia alla luce del fatto che la dilazione temporale non è compensata dalla rivalutazione monetaria delle somme spettanti all’ex dipendente pubblico».

Le disposizioni censurate si porrebbero, pertanto, in contrasto sia con l’art. 36 Cost., in quanto il sacrificio non temporaneo provocato dalla dilazione del versamento del TFS lede i principi di proporzionalità e di adeguatezza della retribuzione; sia con l’art. 1 Prot. addiz. CEDU, in quanto il trattamento in esame è oggetto di una legittima aspettativa della persona già entrata a far parte del suo patrimonio per effetto del verificarsi dei requisiti richiesti dalla legge.

In definitiva, secondo il giudice a quo, il mancato adeguamento del legislatore alle indicate sentenze n. 130 del 2023 e n. 159 del 2019 «reitera la lesione sostanziale del diritto del dipendente pubblico cessato dal servizio per raggiunti limiti di età alla percezione di una retribuzione (in questo caso differita) sufficiente e proporzionata all’attività lavorativa svolta», non essendo la dilazione e la rateizzazione del pagamento accompagnate da un meccanismo di adeguamento all’inflazione, ciò che si tradurrebbe nella violazione dell’art. 36 Cost. e del richiamato precetto convenzionale.

Al pari del TAR Marche, il TAR Friuli-Venezia Giulia ha, infine, precisato che – ove si ritenga che le «sentenze monito non vincolano né il legislatore né la Corte Costituzionale» – vanno nuovamente sollevate, in riferimento agli artt. 36 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 1 Prot. addiz. CEDU, «le medesime questioni di legittimità costituzionale delle prefate disposizioni di legge, nella parte in cui le stesse prevedono ‒ come misure ormai strutturali e non più legate a specifiche emergenze finanziarie ‒ la dilazione dell’effettiva erogazione del T.F.S. e (nell’ipotesi di importi superiori a € 50.000,00, come è nel caso dell’odierno ricorrente) la rateizzazione dei pagamenti, non accompagnate dalla rivalutazione delle somme via via erogate all’ex dipendente pubblico cessato dal servizio per raggiunti limiti di età».

4.– Nei giudizi di legittimità costituzionale si sono costituite le parti ricorrenti nei processi principali, chiedendo accogliersi le sollevate questioni di legittimità costituzionale e riportandosi integralmente a quanto dedotto e argomentato nei rispettivi atti introduttivi dei giudizi a quibus allegati alle memorie di costituzione.

4.1.– Si è, inoltre, costituito in giudizio l’INPS, che ha chiesto, in via principale, disporsi la restituzione degli atti al giudice a quo, segnalando che il legislatore ha parzialmente modificato la disciplina oggetto di censura, posto che l’art. 16, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 (Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni), convertito, con modificazioni, nella legge 9 maggio 2025, n. 69, ha stabilito che il trattamento di fine servizio e di fine rapporto per i dipendenti invalidi, inabili o inidonei al lavoro e al servizio viene erogato nel termine di tre mesi di cui all’art. 3, comma 5, del d.l. n. 79 del 1997, come convertito.

Ad avviso dell’INPS l’intervento normativo in questione avrebbe ampliato notevolmente la platea dei dipendenti pubblici ai quali il trattamento di fine servizio viene erogato nel termine di tre mesi, ricomprendendovi anche i titolari di assegno di invalidità in precedenza esclusi.

Ciò dimostrerebbe come, dopo il monito formulato dalla sentenza n. 130 del 2023, il legislatore non sia rimasto inerte.

Di qui la necessità, secondo l’Istituto, di disporre la restituzione degli atti ai giudici a quibus affinché provvedano ad effettuare una nuova valutazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza delle questioni sollevate.

4.2.– L’INPS ha, in ogni caso, eccepito l’inammissibilità, sotto diversi profili, delle censure formulate nelle ordinanze di rimessione.

I giudici rimettenti si sarebbero limitati a motivare per relationem i dubbi di illegittimità costituzionale mediante richiamo alle sentenze di questa Corte n. 130 del 2023 e n. 159 del 2019.

Viene, altresì, contestata l’erronea e incompleta indicazione dei parametri costituzionali di riferimento, sul presupposto che le ordinanze di rimessione non avrebbero evocato né l’art. 3 Cost. – invece dedotto, sotto il profilo della disparità di trattamento, nel giudizio di legittimità costituzionale definito con la sentenza n. 159 del 2019 – né l’art. 38 Cost., nonostante, come evidenziato dalle pronunce costituzionali sopra richiamate, il TFS assolva anche una funzione previdenziale.

A sostegno di tale assunto l’INPS svolge diffuse argomentazioni onde individuare, da un lato, le numerose e significative differenze del TFS rispetto al trattamento di fine rapporto (TFR) privatistico, e dimostrare, dall’altro, la natura prettamente previdenziale del primo di tali emolumenti.

Le ordinanze di rimessione avrebbero obliterato tale distinzione, prospettando una erronea sovrapposizione tra il trattamento di fine rapporto privatistico e l’indennità di buonuscita.

Per quanto concerne, in particolare, il giudizio promosso dal TAR Marche, l’INPS ha ravvisato un ulteriore profilo di inammissibilità nel difetto di motivazione sulla rilevanza.

L’Istituto osserva che il ricorrente, alla data di proposizione del ricorso, aveva già percepito la prima rata del TFS, così che nessuna utilità potrebbe derivargli quale effetto della eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, del d.l. n. 79 del 1997, come convertito, neanche sotto il profilo del riconoscimento della rivalutazione monetaria, non essendo stata detta competenza oggetto di apposita domanda.

Quanto alle questioni concernenti la rateizzazione, l’INPS evidenzia che due delle tre tranches dovute al ricorrente sono state versate anteriormente all’ordinanza di rimessione, così che la stessa rilevanza delle questioni concernenti l’art. 12, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010, come convertito, sarebbe limitata al solo riconoscimento della rivalutazione monetaria rispetto alla seconda e terza rata del trattamento.

In tutti i giudizi l’Istituto ha, inoltre, sostenuto che le questioni sarebbero inammissibili per insufficiente ricostruzione della fattispecie.

Poiché la principale censura rivolta alla disciplina in scrutinio concerne la mancata previsione di uno strumento compensativo della svalutazione monetaria, i giudici rimettenti avrebbero dovuto indicare con precisione le date di corresponsione ai ricorrenti dei ratei di TFS riportando, altresì, l’andamento dell’inflazione a decorrere dalla scadenza del termine di tre mesi dalla cessazione dal servizio del dipendente. Né i giudici a quibus avrebbero specificato la tipologia di trattamento di fine servizio dovuto ai ricorrenti, non risultando precisato se costoro siano titolari del diritto alla indennità di buonuscita o al trattamento di fine rapporto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri «29 [recte: 20] dicembre 1999» (Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti).

Le sollevate questioni sarebbero, inoltre, inammissibili per «ultroneità», in quanto i rimettenti non avrebbero limitato le censure alla specifica tipologia delle prestazioni oggetto dei giudizi a quibus, ma ne avrebbero esteso lo scrutinio all’intera portata delle disposizioni censurate, le quali fanno riferimento a tutti i trattamenti di fine servizio comunque denominati.

Da ultimo, l’INPS ritiene che le questioni siano inammissibili anche in ragione della lacunosa motivazione della impossibilità di interpretare le norme censurate in modo costituzionalmente conforme.

4.3.– Nel merito, a sostegno della non fondatezza delle questioni sollevate dai giudici rimettenti, l’INPS ha osservato che il legislatore ha dato seguito al monito contenuto nella sentenza n. 130 del 2023 di questa Corte, come reso evidente dal ricordato art. 16, comma 2, del d.l. n. 25 del 2025, come convertito. In ogni caso, la perdurante vigenza del differimento e della rateizzazione del TFS risulterebbe conforme al principio costituzionale di solidarietà e, segnatamente, all’esigenza di garantire un sistema previdenziale sostenibile e bilanciato.

Al fine di corroborare tale assunto, il resistente richiama la giurisprudenza costituzionale sui contributi di solidarietà, la quale impone di valutare adeguatamente il contesto economico finanziario in cui si colloca la scelta legislativa censurata (viene richiamata, oltre alle indicate sentenze n. 130 del 2023 e n. 159 del 2019, la sentenza n. 250 del 2017).

L’Istituto sottolinea, quindi, come il perdurare della crisi geopolitica «occasionata dai conflitti in essere tra Russia e Ucraina, per un verso, e tra Israele e Palestina», per l’altro, nonché delle «violente turbolenze» nel commercio internazionale generate dalle politiche sui dazi deliberate dagli Stati Uniti d’America abbiano peggiorato il contesto socioeconomico di riferimento, la cui valutazione è indispensabile al fine di verificare la legittimità costituzionale delle norme in scrutinio, posto che tali fattori impediscono l’adozione di misure espansive della spesa pubblica, se non a prezzo della riduzione dei livelli essenziali delle prestazioni erogate agli assicurati e ai pensionati, con effetto distorsivo sull’equilibrio del sistema di sicurezza sociale.

D’altronde – osserva l’INPS – l’indennità di buonuscita non solo risulta più vantaggiosa del TFR, ma gode anche dell’agevolazione fiscale introdotta dall’art. 24 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, consistente nella parziale detassazione dell’aliquota ai sensi dell’art. 19, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), da applicarsi all’imponibile dei TFS comunque denominati con importo fino a 50.000 euro.

La dichiarazione di illegittimità costituzionale della disciplina in scrutinio contrasterebbe, dunque, con il principio di solidarietà di cui all’art. 2 Cost., il quale costituisce il fondamento dell’intero sistema di sicurezza sociale, in considerazione dei rilevantissimi oneri che in conseguenza di essa graverebbero sull’INPS e dunque sul bilancio consolidato dello Stato.

L’Istituto sottolinea la particolare gravosità di tali oneri, quale emergerebbe dalla consulenza statistico attuariale allegata alla sua memoria di costituzione, nella quale è stata calcolata una spesa aggiuntiva per il 2025 pari a 4,2 miliardi di euro, in caso di eliminazione del solo differimento, a 11,6 miliardi di euro, in caso di eliminazione della sola rateizzazione, e a 15,6 miliardi di euro, in caso di eliminazione di entrambi i meccanismi dilatori.

Nei giudizi promossi dal TAR Lazio e dal TAR Friuli-Venezia Giulia, in relazione alle censure con cui è denunciata la violazione dell’art. 1 Prot. addiz. CEDU, l’INPS ha sostenuto l’inconferenza del parametro convenzionale, osservando che, se, alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, la disposizione in esame non garantisce il diritto ad una pensione di un particolare importo, a fortiori essa non può assicurare il diritto al pagamento di una prestazione una tantum in tempi più brevi rispetto a quelli previsti dalla normativa in scrutinio.

L’Istituto ricorda, ancora, che la stessa Corte EDU ha più volte affermato che, sebbene la riduzione dell’importo della prestazione previdenziale o la sua cessazione integrino una ingerenza nei “beni” del titolare che esige una giustificazione nell’interesse generale, occorre, tuttavia, verificare se la violazione del diritto previdenziale sia stata tale da pregiudicarne l’essenza. L’imposizione di una riduzione ragionevole e proporzionata e, cioè, giustificata da ragioni di carattere generale, come la crisi economica, e limitata nel tempo e nella portata non comporta necessariamente la violazione dell’art. 1 Prot. addiz. CEDU.

In via ulteriormente subordinata, l’INPS chiede a questa Corte di valutare un «percorso alternativo rispetto alla immediata dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme in scrutinio» che riconosca «un’ultima opportunità» al legislatore di esercitare la propria discrezionalità procedendo alla composizione dei diversi interessi rilevanti nel caso di specie.

Secondo l’Istituto, in linea con la soluzione adottata, seppure in ambiti diversi, con le ordinanze n. 97 del 2021 e n. 207 del 2018, questa Corte potrebbe indicare al legislatore un termine a provvedere, con contestuale rinvio dell’esame della questione ad un’udienza successiva alla sua scadenza.

In ulteriore subordine, si richiede una pronuncia «nella misura minima necessaria per ricondurre le norme nell’alveo della costituzionalità» ovvero, in via ulteriormente gradata, una pronuncia additiva di principio che orienti il legislatore e anche i giudici nella individuazione della regola da applicare provvisoriamente al caso concreto.

L’INPS indica esemplificativamente alcuni possibili «profili di intervento manipolativo» nel riconoscimento della rivalutazione monetaria sugli importi dovuti successivamente alla prima rata del trattamento di fine servizio, in modo da garantire nel tempo il valore reale delle somme percepite dai dipendenti pubblici cessati dal servizio per raggiunti limiti di età; nella limitazione dell’intervento di questa Corte al solo trattamento di fine servizio che presenta una disciplina analoga a quella del TFR dei lavoratori privati, con esclusione dei più favorevoli emolumenti, come quelli oggetto dei giudizi a quibus, in relazione ai quali il differimento e la rateizzazione operano solo quali contrappesi del più elevato trattamento riconosciuto; nella limitazione dell’intervento correttivo alle ipotesi in cui la retribuzione non venga sostituita dalla percezione del trattamento pensionistico o da altro trattamento retributivo o sostitutivo di esso.

5.– Nei giudizi di legittimità costituzionale è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo dichiararsi l’inammissibilità e comunque la non fondatezza delle questioni sollevate.

L’interveniente ha, anzitutto, ricordato l’affermazione contenuta nella sentenza n. 130 del 2023 secondo cui «il quomodo delle soluzioni attinge alla discrezionalità del legislatore», al fine di evidenziare che, in ragione dell’impatto finanziario che la rimozione non graduale dei meccanismi dilatori in esame comporterebbe, questa Corte non potrebbe intervenire sulle norme in scrutinio nei termini auspicati dai giudici rimettenti.

A sostegno di tale assunto, si ricorda che nel 2024 sono state avanzate due proposte di legge (XIX legislatura, A.C. 1254 e A.C. 1264) che intendevano dare seguito al monito di questa Corte attraverso la riduzione del termine dilatorio per la loro liquidazione nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio, nonché attraverso la rivalutazione delle fasce di importo per l’erogazione rateale dei medesimi trattamenti.

Tali proposte, prosegue la difesa statale, non hanno avuto seguito per il parere negativo espresso dalla Ragioneria generale dello Stato sul rilievo che esse avrebbero determinato «effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica, in particolar modo in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, privi di copertura».

6.– Nel giudizio promosso dal TAR Lazio l’Associazione nazionale insegnanti e formatori (ANIEF) ha fatto pervenire, quale amicus curiae, un’opinione scritta, ai sensi dell’art. 6 delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale, con la quale ha svolto conclusioni di segno adesivo alle censure del rimettente.

L’opinione è stata ammessa con decreto presidenziale del 7 gennaio 2026.

A sostegno della propria legittimazione, l’associazione ha dedotto di essere un soggetto collettivo esponenziale dell’interesse dei lavoratori pubblici e, in particolare, del personale scolastico, il quale rientra nella vasta platea dei dipendenti destinatari della disciplina in scrutinio.

Nel merito, lo scritto ripropone e sviluppa le argomentazioni spese dal rimettente, richiamando altresì il principio enunciato dalla giurisprudenza costituzionale e convenzionale, secondo cui le ragioni di bilancio e di contenimento della spesa non rispondono ai principi di proporzionalità se la loro applicazione determina la lesione di diritti fondamentali.

7.– Con memorie illustrative di contenuto pressoché identico, depositate il 19 gennaio 2026, i ricorrenti nei giudizi a quibus, replicando alle argomentazioni dell’INPS, hanno osservato, da un lato, che gli artt. 3 e 38 Cost. non sono stati evocati dai giudici rimettenti perché non si attagliano alla fattispecie dedotta in giudizio e, dall’altro, che il TFS non ha natura previdenziale, ma retributiva.

I ricorrenti contestano, poi, l’assunto dell’Istituto secondo il quale i pensionati del settore pubblico, fruendo di un regime più vantaggioso di quello riservato ai lavoratori privati, dovrebbero sopportare il differimento dell’erogazione del trattamento oggetto di censura.

Obiettano che il TFS costituisce una retribuzione differita, frutto dell’attività lavorativa prestata – e, quindi, parte integrante del patrimonio del beneficiario – destinata ad accompagnare il lavoratore nella delicata fase dell’uscita dalla vita lavorativa attiva.

All’eccepita inammissibilità per difetto di rilevanza, che l’INPS fa derivare dall’avvenuto versamento, in loro favore, di uno o più ratei del trattamento di fine servizio, si replica che da una eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale delle disposizioni censurate deriverebbe comunque il vantaggio di ottenere la rivalutazione monetaria.

I ricorrenti deducono, ancora, che, contrariamente a quanto sostenuto dal resistente, le ordinanze di rimessione hanno ricostruito compiutamente i fatti rilevanti ai fini della decisione, indicando, in particolare, le date della corresponsione delle tranches percepite e precisando il tipo di trattamento che viene in considerazione nei rispettivi giudizi a quibus.

Del tutto condivisibile sarebbe, poi, l’affermazione dei giudici rimettenti secondo cui, a fronte del tenore delle disposizioni censurate, i dubbi di illegittimità costituzionale non potrebbero essere superati attraverso una interpretazione costituzionalmente conforme.

I ricorrenti hanno, infine, replicato alle argomentazioni svolte dall’INPS a sostegno della non fondatezza, rimarcando, in particolare, come al monito formulato dalla sentenza di questa Corte n. 130 del 2023 il legislatore non abbia dato seguito, non potendosi ritenere a tal fine soddisfacente neppure la riduzione del differimento operata dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028).

7.1.– Nell’imminenza dell’udienza pubblica anche l’INPS ha depositato, in relazione ai diversi giudizi, memorie illustrative, di contenuto pressoché coincidente, con le quali ha insistito nelle conclusioni rassegnate negli atti di costituzione, rimarcando, tra l’altro, che il differimento e la rateizzazione dei trattamenti di fine servizio rappresentano un «modestissimo onere» a bilanciamento del rendimento derivante dalla peculiare modalità di calcolo dei trattamenti di fine servizio.

L’INPS ha comunque ribadito la richiesta di restituzione degli atti ai giudici a quibus, rilevando che, dopo la sentenza n. 130 del 2023, il legislatore ha dato attuazione al monito ivi formulato anche attraverso la previsione, all’art. 1, comma 198, della legge n. 199 del 2025, della riduzione del termine di differimento della corresponsione del TFS da dodici a nove mesi.

Considerato in diritto

8.– Con le tre ordinanze indicate in epigrafe, il TAR Marche, sezione prima, il TAR Lazio, sezione quinta, e il TAR Friuli-Venezia Giulia, sezione prima, dubitano della legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, del d.l. n. 79 del 1997, come convertito, e dell’art. 12, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010, come convertito, denunciandone il contrasto con l’art. 36 Cost.

Il TAR Lazio e il TAR Friuli-Venezia Giulia evocano, altresì, l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 1 Prot. addiz. CEDU.

8.1.– I giudici rimettenti chiedono, anzitutto, l’ablazione dell’art. 3, comma 2, del d.l. n. 79 del 1997, come convertito, nella parte in cui prevede che, per i dipendenti pubblici cessati dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza o per collocamento a riposo d’ufficio a causa del raggiungimento dell’anzianità massima di servizio, l’ente erogatore liquida il trattamento di fine servizio decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e che alla corresponsione dell’importo agli aventi diritto lo stesso ente provvede entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi.

La suindicata disposizione viene, dunque, censurata nella versione anteriore alla modifica introdotta dall’art. 1, comma 198, della legge n. 199 del 2025, il quale, con effetto dal 1° gennaio 2027 e in relazione ai dipendenti che a tale data matureranno i requisiti per il pensionamento, ha ridotto di tre mesi il termine per la liquidazione del TFS, lasciando intatto l’ulteriore termine trimestrale previsto per la corresponsione delle somme dovute.

I giudici a quibus chiedono, altresì, la caducazione della disciplina del pagamento rateale di cui all’art. 12, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010, come convertito, sempre nella parte in cui si applica alle ipotesi di cessazione del rapporto di impiego per raggiungimento dei limiti di età o di servizio o per collocamento a riposo d’ufficio a causa del raggiungimento dell’anzianità massima di servizio.

Tale disposizione delinea un ulteriore meccanismo dilatorio basato su previsioni concatenate di soglie crescenti, stabilendo, in particolare, che il riconoscimento del trattamento di fine servizio è effettuato: «a) in un unico importo annuale se l’ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente pari o inferiore a 50.000 euro; b) in due importi annuali se l’ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente superiore a 50.000 euro ma inferiore a 100.000 euro. In tal caso il primo importo annuale è pari a 50.000 euro e il secondo importo annuale è pari all’ammontare residuo; c) in tre importi annuali se l’ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente uguale o superiore a 100.000 euro, in tal caso il primo importo annuale è pari a 50.000 euro, il secondo importo annuale è pari a 50.000 euro e il terzo importo annuale è pari all’ammontare residuo».

8.2.– Secondo il TAR Marche, le disposizioni oggetto di censura contrasterebbero con l’art. 36 Cost., in quanto il mancato adeguamento del legislatore ai moniti contenuti nelle sentenze di questa Corte n. 159 del 2019 e n. 130 del 2023 «reitera la lesione sostanziale» del diritto del dipendente cessato dal servizio per raggiunti limiti di età a una retribuzione differita sufficiente e proporzionata all’attività lavorativa svolta.

In particolare, il denunciato vulnus deriverebbe dalla dilazione e dalla rateizzazione dell’emolumento «non accompagnate da un meccanismo di adeguamento degli importi pagati all’andamento dell’inflazione».

In via subordinata, ove si ritenga che le «“sentenze monito” non vincolano né il legislatore né la stessa Corte costituzionale», il giudice a quo denuncia la violazione dell’art. 36 Cost., «per i profili già ampiamente evidenziati dalla Corte Costituzionale» nella sentenza n. 130 del 2023.

8.3.– Anche il TAR Lazio ritiene che le disposizioni in scrutinio si pongano in contrasto con l’art. 36 Cost., in quanto «la previsione di un pagamento rateale» del TFS non contingente, ma strutturale, lederebbe il principio di adeguatezza e sufficienza della retribuzione, il quale si sostanzia non solo nella congruità, ma anche nella tempestività dell’erogazione delle somme dovute.

Sarebbe, altresì, violato, l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 1 Prot. addiz. CEDU.

A sostegno di tale censura, il rimettente argomenta che «le pensioni e conseguentemente anche il trattamento di fine servizio maturato per effetto della vita lavorativa costituiscono un “bene” ai sensi della Convenzione», giacché il relativo credito entra a far parte del patrimonio dell’avente diritto nel momento in cui maturano i requisiti per il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età o di servizio.

L’evocato parametro convenzionale risulterebbe violato in quanto il differimento e la rateizzazione del TFS imposti dalle norme in scrutinio, essendo ormai divenuti strutturali, pregiudicherebbero «l’essenza dei diritti pensionistici del soggetto».

8.4.– Da ultimo, con censure di analogo tenore, il TAR Friuli-Venezia Giulia lamenta che il mancato adeguamento del legislatore ai moniti espressi dalle ricordate sentenze n. 159 del 2019 e n. 130 del 2023 di questa Corte «reitera la lesione sostanziale» del diritto del dipendente cessato dal servizio per raggiunti limiti di età a una retribuzione differita sufficiente e proporzionata all’attività lavorativa svolta, precisando che tale vulnus scaturisce anche dalla mancata previsione, accanto ai meccanismi dilatori, della rivalutazione monetaria degli importi erogati.

In via subordinata, sono censurati gli artt. 3, comma 2, del d.l. n. 79 del 1997, come convertito, e 12, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010, come convertito, in riferimento agli artt. 36 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 1 Prot. addiz. CEDU per profili analoghi a quelli evocati, sempre in via subordinata, dal TAR Marche.

9.– Preliminarmente, i giudizi devono essere riuniti, avendo a oggetto le medesime disposizioni ed essendo fondati su censure e parametri pressoché coincidenti.

10.‒ Ancora in via preliminare, occorre rilevare che la modifica dell’art. 3, comma 2, del d.l. n. 79 del 1997, come convertito, a opera dell’art. 1, comma 198, della legge n. 199 del 2025, pur essendo sopravvenuta al deposito delle ordinanze di rimessione, non investendo i rapporti controversi – in quanto sorti anteriormente alla data dalla quale essa produrrà effetto – risulta ininfluente nei giudizi a quibus.

Diversamente da quanto ritenuto dall’INPS, non vi è, pertanto, ragione di disporre la restituzione degli atti ai giudici rimettenti per una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni (sentenza n. 231 del 2018).

Un provvedimento siffatto non è reso necessario neppure dalla riforma introdotta dall’art. 16, comma 2, del d.l. n. 25 del 2025, come convertito, il quale ha esteso ai dipendenti invalidi e inidonei al lavoro la previsione di cui all’art. 3, comma 5, del d.l. n. 79 del 1997, come convertito, che riconosce ai lavoratori inabili l’erogazione non dilazionata del TFS.

Poiché tale novella legislativa non ha inciso sul contenuto precettivo delle disposizioni censurate, deve escludersene qualsiasi ricaduta sui giudizi principali (sentenza n. 236 del 2018).

11.– Sempre in via preliminare, devono essere esaminate le eccezioni di inammissibilità formulate dall’INPS.

Esse non sono fondate.

11.1.– È, in primo luogo, da escludersi che i giudici a quibus abbiano motivato le censure per relationem, limitandosi, cioè, a richiamare le sentenze n. 159 del 2019 e n.130 del 2023 ovvero, quanto al TAR Lazio, l’atto di promovimento del giudizio di legittimità costituzionale definito con la seconda di tali pronunce.

I rimettenti, pur riportando ampi stralci delle suddette decisioni, hanno reso sufficientemente esplicite le ragioni della non manifesta infondatezza delle questioni ivi scrutinate.

Il nucleo essenziale delle censure – con cui sono denunciate la contrarietà dei meccanismi dilatori contestati al principio di adeguatezza della retribuzione sancito dall’art. 36 Cost. e la mancata rimozione di tale vulnus nonostante i moniti espressi da questa Corte – risulta, pertanto, delineato in termini sufficientemente definiti.

11.2.– Non è fondata neppure l’eccezione che contesta l’erronea e incompleta indicazione dei parametri costituzionali di riferimento sul presupposto che le ordinanze di rimessione non avrebbero evocato né l’art. 3 Cost. – invece dedotto, sotto il profilo della disparità di trattamento, nel giudizio di legittimità costituzionale definito con la sentenza n. 159 del 2019 – né l’art. 38 Cost., nonostante il TFS assolva anche una funzione previdenziale.

La circostanza che le disposizioni in scrutinio si prestino a essere vagliate in riferimento a una pluralità di precetti costituzionali non esclude che la evocazione dell’art. 36 Cost. – e, quanto alle ordinanze iscritte ai numeri 61 e 209 reg. ord. del 2025, anche dell’art. 117, primo comma, Cost. in relazione all’art. 1 Prot. addiz. CEDU – risulti di per sé sola idonea a condurre alla declaratoria di illegittimità costituzionale dei meccanismi dilatori di cui si tratta.

11.3.– Non merita accoglimento neanche l’eccezione di inammissibilità per insufficiente ricostruzione della fattispecie.

Contrariamente a quanto ritenuto dall’Istituto, le indicazioni fornite dalle ordinanze di rimessione consentono di ricostruire le cadenze della rateizzazione operante per ciascuno dei lavoratori ricorrenti, oltre che lo stato dei pagamenti effettuati in loro favore, né è da ritenersi necessaria, ai fini del superamento del vaglio di ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale, l’individuazione dei tassi di rivalutazione monetaria nei periodi di riferimento, avuto riguardo alla pubblicità dei coefficienti di incremento della pressione inflazionistica e all’automaticità dei criteri con cui, anche per i dipendenti pubblici, nei giudizi aventi a oggetto il riconoscimento di spettanze retributive viene accordata la competenza accessoria in questione.

11.4.– Non può, poi, trovare accoglimento l’eccezione con cui l’INPS lamenta la mancata specificazione, da parte dei giudici rimettenti, della tipologia di trattamento di fine servizio dovuto ai ricorrenti.

Invero, dalla lettura complessiva delle ordinanze di rimessione emerge chiaramente che le domande proposte nei giudizi a quibus hanno a oggetto l’indennità di buonuscita.

11.5.– Non è, inoltre, ravvisabile l’inammissibilità per «ultroneità» che l’INPS fa derivare dalla mancata limitazione delle censure di illegittimità costituzionale alle specifiche tipologie di trattamento di fine servizio oggetto dei giudizi principali e dalla conseguente estensione dello scrutinio all’intera portata delle disposizioni contestate, le quali, come già evidenziato, fanno riferimento a tutti i trattamenti di fine servizio.

Il sistema di dilazioni oggetto di censura ha, infatti, portata generalizzata, in quanto opera per tutti i tipi di trattamento di fine servizio («comunque denominati») spettanti ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni indicate nell’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e incluse nel conto economico consolidato, il cui elenco viene pubblicato annualmente dall’ISTAT ai sensi dell’art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica).

Poiché, dunque, alla stregua delle previsioni in scrutinio, il differimento e la rateizzazione operano allo stesso modo per l’intero genus dei trattamenti di fine servizio, correttamente i rimettenti hanno formulato le censure senza circoscriverle alle specifiche fattispecie di TFS dedotte nei giudizi principali.

11.6.– Non fondata è parimenti l’eccezione con cui si denuncia la mancata motivazione della impraticabilità di una interpretazione conforme a Costituzione, avendo, per contro, i giudici rimettenti argomentato tale conclusione sulla base dell’assunto che al superamento in via ermeneutica dei dubbi di illegittimità costituzionale osta l’inequivoco tenore letterale delle disposizioni censurate.

11.7.– Nemmeno merita accoglimento l’eccezione con cui è contestato il difetto di rilevanza delle censure rivolte dal TAR Marche all’art. 3, comma 2, del d.l. n. 79 del 1997, come convertito.

L’INPS rileva che, alla data della proposizione del ricorso, la parte attrice aveva già percepito la prima rata del TFS, così che nessuna utilità potrebbe derivarle quale effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale del citato art. 3, comma 2, neanche sotto il profilo del riconoscimento della rivalutazione monetaria, non essendo stata tale competenza accessoria oggetto di una specifica domanda.

Occorre, tuttavia, considerare che, con motivazione non implausibile a sostegno della rilevanza delle questioni, il giudice a quo ha argomentato che il ricorrente, nonostante abbia già percepito le prime due tranches di TFS – la prima delle quali anteriormente all’instaurazione del giudizio principale –, in caso di declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme in scrutinio, avrebbe, comunque, diritto alla corresponsione di «una somma pari alla rivalutazione monetaria degli importi liquidatigli».

Da tale conclusione si ricava che, ad avviso del rimettente, la domanda di rivalutazione monetaria avanzata dall’attore riguarda tutte le rate del trattamento, ivi compresa la prima, la quale ricade nel perimetro applicativo dell’art. 3, comma 2, del d.l. n. 79 del 1997, come convertito.

11.8.– È, infine, da ritenersi ininfluente il rilievo, svolto dall’INPS in relazione alle ordinanze di rimessione del TAR Lazio e del TAR Friuli-Venezia Giulia, secondo cui il verosimile completamento, nelle more dei giudizi, dei versamenti delle prestazioni dovute ai ricorrenti renderebbe l’ablazione delle norme in scrutinio insuscettibile di incidere sul loro esito, «con eccezione del profilo del riconoscimento del diritto […] alla rivalutazione monetaria».

Nella prospettiva dei ricorrenti, condivisa dai giudici a quibus, anche la domanda avente a oggetto tale competenza accessoria è, infatti, condizionata alla caducazione dei meccanismi dilatori introdotti dalle norme in scrutinio.

Tanto appare sufficiente perché le questioni possano ritenersi rilevanti.

12.– Tutto ciò premesso, va, anzitutto, ricordato che questa Corte ha già segnalato la necessità di rimuovere le disposizioni sul pagamento differito e rateale delle indennità di fine rapporto per le ipotesi in cui i dipendenti pubblici cessino dall’impiego per raggiungimento dei limiti di età e di servizio o per collocamento a riposo d’ufficio a causa del raggiungimento dell’anzianità massima di servizio.

Con la sentenza n. 159 del 2019 è stata, infatti, sottolineata l’urgenza di ridefinire una disciplina «non priva di aspetti problematici», nell’àmbito di una organica revisione dell’intera materia, in quanto, «[c]on particolare riferimento ai casi in cui sono raggiunti i limiti di età e di servizio, la duplice funzione retributiva e previdenziale delle indennità di fine rapporto […] rischia di essere compromessa, in contrasto con i principi costituzionali che, nel garantire la giusta retribuzione, anche differita, tutelano la dignità della persona umana».

Successivamente, la sentenza n. 130 del 2023 ha ribadito la contrarietà all’art. 36 Cost. delle dilazioni imposte dalle stesse norme ora in scrutinio, sul presupposto che la garanzia costituzionale della giusta retribuzione, anche differita, si sostanzia non solo nella congruità dell’emolumento, ma anche nella tempestività della sua corresponsione.

Questa Corte ha, tuttavia, ritenuto di non poter porre rimedio al riscontrato vulnus, in quanto l’individuazione delle soluzioni a tal fine necessarie attinge alla discrezionalità del legislatore anche in ragione del «rilevante impatto in termini di provvista di cassa che il superamento del differimento in oggetto […] comporta» (sentenza n. 130 del 2023).

Ha, quindi, dichiarato l’inammissibilità delle questioni sollevate, indicando però, quale rimedio alla riscontrata violazione, una riforma che, partendo dai trattamenti di importo più modesto, coinvolga successivamente e con gradualità tutti gli altri.

In definitiva, la sentenza n. 130 del 2023, pur avendo riscontrato il contrasto con i parametri evocati, non è pervenuta alla dichiarazione di illegittimità costituzionale, ma ha rimesso, in prima battuta, alla discrezionalità del legislatore il quomodo dell’intervento a tal fine necessario (sentenze n. 46 del 2025, n. 71 del 2023, n. 22 del 2022 e n. 120 del 2021), rimarcando, al contempo, la improcrastinabilità della reductio ad legitimitatem.

12.1.– Al pressante invito contenuto nella predetta pronuncia il legislatore ha dato un primo, solo parziale riscontro con due recenti interventi riformatori.

È stato, in primo luogo, ampliato il novero dei dipendenti pubblici che, in ragione della loro condizione di fragilità, possono beneficiare dell’erogazione del trattamento di fine servizio o di fine rapporto nel termine di tre mesi dalla cessazione dal servizio, senza ulteriori dilazioni.

L’art. 16, comma 2, del d.l. n. 25 del 2025, come convertito, ha, infatti, previsto che, oltre ai soggetti inabili al lavoro, anche gli invalidi e gli inidonei possono percepire il TFS entro il termine trimestrale di cui all’art. 3, comma 5, del d.l. n. 79 del 1997, come convertito.

Un successivo intervento legislativo ha investito direttamente la disciplina ora oggetto di censura, riducendo l’estensione del termine annuale per la liquidazione delle spettanze di fine servizio.

L’art. 1, comma 198, della legge n. 199 del 2025 ha, in particolare, stabilito che «[c]on effetto dal 1° gennaio 2027 e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data, all’articolo 3, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, le parole: “dodici mesi” sono sostituite dalle seguenti: “nove mesi”».

Per effetto di tale disposizione, per i dipendenti che matureranno i requisiti di pensionamento, per raggiungimento dei limiti di età o di servizio, a decorrere dal 1° gennaio 2027 il termine per la liquidazione del TFS è, dunque, ridotto di tre mesi.

12.2.– Non può certamente ritenersi che le modifiche introdotte dalle richiamate riforme abbiano avviato in modo sostanziale quel processo di graduale, ma completa, eliminazione dei termini per il riconoscimento delle spettanze di fine servizio sollecitato da questa Corte.

Si tratta, invero, di provvedimenti dalla portata circoscritta, posto che il primo riguarda soltanto un ristretto gruppo di aventi diritto, ossia i lavoratori invalidi e inidonei, e il secondo, pur incidendo sulle previsioni in scrutinio, ha ridotto soltanto in misura esigua i tempi di erogazione del trattamento, per di più limitando l’abbreviazione al solo termine di liquidazione di cui all’art. 3, comma 2, del d.l. n. 79 del 1997, come convertito, e differendo l’operatività della disposta riduzione al 1° gennaio 2027.

A ciò va aggiunto che dalla formulazione dell’art. 1, comma 198, della legge n. 199 del 2025 non si ricava che l’operata riduzione si inscriva in un disegno di progressiva rimozione di entrambi i meccanismi dilatori né, di conseguenza, che il legislatore abbia previsto che ad essa seguiranno analoghe misure entro un definito margine temporale.

Neanche nei lavori preparatori della nuova disposizione – dai quali, peraltro, emerge che la contrazione dei tempi di erogazione del TFS è precipuamente intesa a dare seguito al monito espresso da questa Corte – si rinvengono riferimenti a futuri sviluppi dell’intervento riformatore.

12.3.– La pur persistente incompatibilità del pagamento differito e rateale dei trattamenti di fine servizio con la garanzia di adeguatezza della retribuzione consacrata nell’art. 36 Cost. allo stato, tuttavia, non può condurre alla caducazione delle disposizioni censurate.

Questa Corte non può, infatti, esimersi dal considerare, ancora una volta, che un intervento ablativo comporterebbe l’espunzione contestuale e retroattiva di ogni dilazione e, di conseguenza, la immediata esigibilità dei trattamenti, ivi compresi quelli maturati anteriormente alla pronuncia e in corso di erogazione.

Una statuizione siffatta si tradurrebbe quantomeno in un temporaneo, ma assai significativo impatto sulle finanze pubbliche in termini di fabbisogno di cassa; ciò che richiede di rimettere alla discrezionalità legislativa «la definizione della gradualità con cui il pur indefettibile intervento deve essere attuato» (sentenza n. 130 del 2023), al fine, costituzionalmente necessario, della eliminazione dei meccanismi dilatori in scrutinio (sentenza n. 32 del 2021).

12.4.– Spetta, pertanto al legislatore programmare una riforma che, pur anche nel segno della gradualità, dia continuità alle misure recentemente adottate, in modo da ristabilire, entro un orizzonte temporale definito e ragionevole, la fisiologica scansione dei pagamenti dei TFS, eventualmente distribuendo su più esercizi l’effetto di cassa correlato alla rimozione del differimento e della rateizzazione della corresponsione degli stessi.

12.5.– Per consentire al legislatore di assumere le relative decisioni questa Corte, valendosi dei propri poteri di gestione del processo costituzionale, ritiene necessario disporre il rinvio del giudizio in corso, fissando una nuova discussione delle questioni di legittimità costituzionale per l’udienza del 14 gennaio 2027, all’esito della quale potrà essere valutata l’eventuale sopravvenienza di una novella legislativa che pianifichi la eliminazione dei meccanismi dilatori di cui si tratta «in conformità alle segnalate esigenze di tutela» (ordinanza n. 207 del 2018).

Nella vicenda in esame, in cui la tutela di diritti presidiati dalla garanzia costituzionale della giusta retribuzione, incidendo sulla corretta gestione dei flussi finanziari, involge scelte demandate, in linea di principio, al legislatore, lo «spirito di leale e dialettica collaborazione istituzionale» (ancora, ordinanza n. 207 del 2018; in senso conforme le ordinanze n. 97 del 2021 e n. 132 del 2020) rende doveroso consentire allo stesso legislatore di individuare le misure più idonee a contemperare la indifferibile necessità di un intervento legislativo al fine della reductio ad legitimitatem con l’esigenza di pianificare la distribuzione temporale dell’incremento del fabbisogno di cassa ad essa correlato.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

rinvia all’udienza pubblica del 14 gennaio 2027 la trattazione delle questioni di legittimità costituzionale sollevate con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 2026.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Obblighi retributivi e previdenziali del committente nella logistica integrata.

Per quanto riguarda la solidarietà retributiva del committente e dell’appaltatore, vettore nei confronti dei lavoratori dipendenti valgono le seguenti considerazioni.

L’ordinamento del lavoro prevede nel caso di lavori affidati in appalto la solidarietà di committente ed appaltatore per le obbligazioni retributive nei confronti dei dipendenti sorti nell’ambito dell’esecuzione dell’appalto.

Molteplici sono le norme di legge e contrattuali che vincolano committente ed appaltatore nell’obbligo retributivo nei confronti dei dipendenti di quest’ultimo.

Già il codice civile all’articolo 1676 prevede il diritto dei dipendenti dall’appaltatore di rivalersi per le loro retribuzioni su quanto il committente ancora deve all’appaltatore, mediante un’azione diretta nei confronti del committente.

E’ pero di fronte alla normativa che attua la flessibilità nell’ambito del lavoro che si sviluppano parallele forme di tutela anche nell’ambito di quella che può essere definita come la frammentazione del processo produttivo.

L’articolo 29 del decreto legislativo 276/2003 (Legge Biagi) nell’ambito della normativa concernente l’appalto prevede l’obbligo in solido di committente ed appaltatore per il pagamento dei dipendenti dell’appaltatore impegnati nell’appalto.

Particolare ed oggetto di esame è la situazione in un settore come l’autotrasporto ad alta intensità di esternalizzazione.

Con il decreto legge 25 giugno 2008 n.112 convertito nella legge 133/2008 è disciplinato il contratto di autotrasporto.

Quivi l’articolo 83 bis del provvedimento medesimo impone al committente prima di affidare il trasporto al vettore la verifica nei confronti di quest’ultimo dell’avvenuto adempimento degli obblighi retributivi, previdenziali ed assicurativi, mediante l’acquisizione della documentazione indicata dalla legge medesima.

Di seguito il comma 4 ter pone a sanzione del committente che non abbia provveduto a tale verifica l’obbligo in caso di insolvenza del vettore di pagare le retribuzioni ed i contributi dei dipendenti di quest’ultimo impiegati nel trasporto commissionato.

Ci si pone il dubbio se quest’ultima normativa possa ritenersi nell’ambito delle attività di logistica derogatoria rispetto a quella ordinaria (articolo 29 DLGS 276 e articolo 1676 del codice civile) già citata.

In tal modo nell’ambito dell’autotrasporto i committenti potrebbero vantare un trattamento più favorevole dato da una responsabilità solidale solo in caso di mancata verifica dei requisiti di regolarità previdenziale e retributiva.

Le conseguenze paventate sono però solo apparenti.

La normativa specifica appena indicata è ristretta nell’ambito del contratto di trasporto e non trova applicazione nel contratto di appalto.

Dunque, prima di valutare le conseguenze dell’omesso pagamento delle retribuzioni nei confronti del committente dovremmo verificare se il rapporto interessato possa ridursi ad un semplice contratto di trasporto o si verifichi invece nell’ambito di un contratto di appalto.

In quest’ultimo caso, opereranno le tutele ordinarie che abbiamo già indicato a favore del personale dell’appaltatore.

Quindi dovremo procedere ad una distinzione.

Se ci troviamo di fronte ad un rapporto che si manifesta con sistematicità e continuità nell’ambito di attività pianificate potremmo parlare di appalto, diversamente di fronte ad incarichi frammentati o addirittura episodici, potremmo parlare di contratti di trasporto con tutela minore per il personale dipendente dal trasportatore.

In conclusione nell’ambito della logistica integrata, per quanto riguarda il mero trasporto stradale valgono per i dipendenti le limitate tutele di cui all’articolo 83 bis DL 112/2008.

Tale tutela non si estende però alle attività integralmente appaltate a terzi trasportatori e per le attività accessorie operano invece le ordinarie tutele di cui all’articolo 29 del DLGS 276/2003 che prevedono la responsabilità solidale del committente per i crediti di lavoro sorti nell’ambito degli appalti.

Di Fabio Petracci, avvocato giuslavorista.

Ispettore del Lavoro. Una professione in tutti i sensi difficile.

La professione dell’Ispettore del Lavoro inerisce alla tutela dei diritti dei lavoratori, ma numerosi problemi attengono proprio al rapporto di lavoro di questi professionisti.

Vediamo in primo luogo chi sono.

Trattasi di dipendenti pubblici che dipendono dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro INL, agenzia governativa posta sotto la vigilanza del Ministero del Lavoro.

Come vengono assunti.

L’assunzione avviene per il tramite di un concorso preceduto normalmente da una preselezione scritta e quindi con gli esami veri e propri che attengono al diritto del lavoro, alla sicurezza nei luoghi di lavoro, al campo previdenziale, al diritto amministrativo e commerciale, oltre all’uso di strumenti informatici.

Per partecipare alla selezione è necessario il possesso di una laurea amministrativo/giuridica per il capo della vigilanza ordinaria.

Per l’area della vigilanza tecnica è d’obbligo una laurea tecnica in ingegneria, architettura, scienze chimiche, fisica.

Superato il concorso, il candidato sarà avviato ad un percorso di formazione iniziale obbligatorio anche in affiancamento a personale esperto.

Le mansioni.

Comprendono azioni di controllo presso i datori di lavoro volte a verificare il rispetto delle normative in materia di lavoro, sicurezza, previdenza con conseguente emissione di verbali, provvedimenti correttivi e sanzioni amministrativi, ma anche attività di consulenza nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Trattamento economico e normativo.

Gli Ispettori del Lavoro appartengono al Comparto delle Funzioni Centrali come tutti i dipendenti dai Ministeri nelle famiglie professionali dell’Ispettore di Vigilanza Ordinaria e dell’Ispettore di Vigilanza Tecnica Salute e Sicurezza.

Essi appartengono tutti all’area professionale dei funzionari come previsto dall’articolo 2, comma 2 del decreto direttoriale n.36 del 22 aprile 2024 che ha stabilito nell’ambito dell’Ispettorato del Lavoro il seguente ordine di inquadramento:

1 – area Operatori – famiglia professionale Operatore; b)  2 – area Assistenti – famiglie professionali Assistente amministrativo e Assistente informatico; c) 3 – area Funzionari – famiglia professionale Funzionario amministrativo gestionale e Funzionario contenzioso e recupero crediti; d) 4 – area Funzionari – famiglia professionale Ispettore vigilanza ordinaria e)  5 – area Funzionari – famiglia professionale Ispettore vigilanza tecnica salute e sicurezza; f) 6 – area Funzionari – famiglia professionale Funzionario analisi e progettazione informatica.

Per quanto riguarda la retribuzione, lo stipendio annuo lordo ammonta a circa 23.500 euro cui si possono aggiungere ulteriori indennità, per cui al netto lo stipendio iniziale può raggiungere i 1800 euro.

La carriera può prevedere posizioni di coordinamento o anche l’accesso alla dirigenza. Di recente è stata introdotta l’area delle Elevate Professionalità possibile sbocco di carriera per i funzionari.

L’inadeguatezza retributiva per il personale con compiti di ispezione ha causato numerose dimissioni, sia verso il privato che verso altri enti come ad esempio INPS o l’INAIL.

La Corte dei Conti con la delibera n.44/2025 chiamata a valutare l’efficienza e l’organizzazione dell’attività di vigilanza ha constatato l’alta efficienza dell’attività ispettiva e l’inadeguatezza del trattamento economico degli ispettori.

Per quanto riguarda la contrattazione integrativa che potrebbe mutare la situazione notiamo come una parte del fondo decentrato sia destinata al personale amministrativo, nel mentre alcuna quota è riservata al personale ispettivo, non sono inoltre previste indennità di vigilanza, di rischio e di funzioni di polizia giudiziaria.

Esiste un Fondo Efficientamento che prevede una maggiorazione del 5% per gli accessi ispettivi ed un incremento economico sui casi di irregolarità accertati.

In questi casi la ripartizione avviene sulla base della fascia retributiva dove i neo assunti ricevono importi più bassi anche rispetto al personale amministrativo che non ha preso parte diretta all’ispezione.

Di Fabio Petracci

Bonus mamme 2025 modalita’ e requisiti.

L’Inps ha emanato in data 28 ottobre 2025 la circolare n. 139 con la quale rende operativo il cd. nuovo bonus mamme di cui all’articolo 6, del decreto-legge n. 95/2025 a favore delle lavoratrici madri con due o più figli.

Il Bonus Mamme 2025 è una misura di integrazione al reddito rivolta alle lavoratrici madri con almeno due figli, introdotta per sostenere economicamente le famiglie nel corso dell’anno 2025. Il bonus in misura pari a 40 euro mensili o per frazione di mese di vigenza del contratto di lavoro, o dell’attività di lavoro autonomo, fino a un importo massimo di 480 euro è riconosciuto alle lavoratrici con reddito da lavoro in corso d’anno non superiore a 40 mila euro.

Modalità di presentazione della Domanda

La domanda per il Bonus Mamme 2025 deve essere presentata esclusivamente all’INPS tramite i canali telematici istituzionali. Le modalità di accesso sono le seguenti:

  • Portale istituzionale INPS, autenticandosi con SPID di livello 2, CIE 3.0, CNS o attraverso il “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche
  • Contate Center Multicanale dell’INPS.
  • Istituti di Patronato, che possono assistere nella compilazione e nell’inoltro dell’istanza.

La domanda deve contenere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) attestante la composizione del nucleo familiare, l’età dei figli, la titolarità di un rapporto o attività lavorativa rientrante tra quelle ammesse e l’ammontare del reddito da lavoro 2025 (non superiore a 40.000 euro). È necessario indicare i dati anagrafici e il codice fiscale di ciascun figlio e allegare la documentazione comprovante la filiazione o l’affidamento, ove richiesto.

Requisiti Soggettivi e Familiari per l’Accesso al Bonus

La lavoratrice deve essere madre di almeno due figli, di cui il più piccolo non abbia compiuto 10 anni nel corso del 2025, oppure madre di tre o più figli, di cui il più piccolo non abbia compiuto 18 anni.

Sono inclusi i figli adottivi e quelli in affidamento preadottivo.

Il requisito si considera soddisfatto se presente al 1° gennaio 2025 o se maturato entro il 31 dicembre 2025 (ad esempio, in caso di nascita del secondo o terzo figlio nel corso dell’anno, il diritto decorre dal mese della nascita.

Il diritto non viene meno in caso di decesso del minore o di affidamento esclusivo al padre, mentre restano esclusi i figli per i quali sia cessata la responsabilità genitoriale.

Condizioni Lavorative

Il bonus è riconosciuto alle madri lavoratrici dipendenti (settore pubblico e privato, escluse le lavoratrici domestiche) e alle lavoratrici autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie (incluse le casse professionali e la Gestione separata).

Per le lavoratrici dipendenti, il diritto sussiste solo per i mesi di effettiva vigenza del rapporto di lavoro (inclusi rapporti a tempo determinato, intermittente o in somministrazione.

Per le lavoratrici autonome, il bonus è riconosciuto in relazione ai mesi di iscrizione alla Cassa o fondo di riferimento nell’anno 2025, oppure per i periodi di effettiva attività lavorativa di competenza dell’anno.

Sono escluse le titolari di cariche sociali e le imprenditrici non iscritte all’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) o alle forme previdenziali sostitutive o esclusive.

Limite di Reddito

Il reddito complessivo da lavoro (dipendente o autonomo) percepito nel 2025 non deve superare 40.000 euro lordi annui. Il superamento della soglia comporta l’esclusione dal beneficio. Trattandosi di reddito 2025 è evidente come lo stesso assuma un valore stimato che, in caso di superamento del limite previsto, produrrà la conseguenza di dover restituire il bonus con modalità che, a oggi, non sono ancora state rese note.

Incompatibilità

Per le madri con tre o più figli, il bonus non spetta nei mesi in cui sia in essere, anche solo per parte del mese, un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, poiché per tali soggetti opera già l’esonero totale dei contributi IVS a loro carico previsto dalla legge di Bilancio 2024.

Scadenza per presentazione Domanda

Il termine ordinario per la presentazione delle domande è fissato a 40 giorni dalla pubblicazione della Circolare INPS n. 139/2025, ossia entro domenica 7 dicembre Poiché l’8 dicembre è festivo, la scadenza effettiva è prorogata al 9 dicembre 2025.

Qualora i requisiti per l’accesso al beneficio siano maturati successivamente a tale data ma entro il 31 dicembre 2025, la domanda può essere presentata entro il 31 gennaio 2026.

Misura e modalità di Erogazione

Il bonus ammonta a 40 euro per ciascun mese o frazione di mese in cui è sussistente il rapporto o l’attività lavorativa, per un massimo di 12 mensilità (480 euro complessivi).

L’importo non è corrisposto mensilmente, ma in un’unica soluzione nel mese di dicembre 2025, unitamente alla retribuzione del medesimo mese. Se la domanda è presentata in una data non utile per l’erogazione di dicembre, il pagamento potrà avvenire entro il mese di febbraio 2026, purché la domanda pervenga entro il 31 gennaio 2026.

Il pagamento avviene tramite accredito su conto corrente bancario o postale (IBAN) o tramite bonifico domiciliato.

Il nuovo bonus mamme è esente da imposte e contributi.

Illegittima la prassi di sottoporre ad un colloquio con compilazione di apposito modulo il dipendente rientrante dalla malattia

Con il provvedimento n. 390/2025 del 10 luglio 2025 l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato una società che sottoponeva i propri lavoratori, in seguito ad assenze dovute a malattia e ricoveri, ad un colloquio di rientro dal lavoro con il proprio responsabile.

Nel corso del colloquio, il responsabile compilava, con le informazioni fornite dal lavoratore, un apposito modulo predisposto dall’azienda.

Detto modulo veniva poi consegnato all’ufficio risorse umane che valutava, insieme al responsabile e/o al medico competente, eventuali iniziative a tutela della salute del dipendente. Ad avviso dell’azienda, la prassi era volta a garantire l’adempimento dei propri doveri di tutela dell’integrità psicofisica dei lavoratori ai sensi dell’art. 2087 c.c.

Il Garante, all’esito dell’istruttoria, ha tuttavia riscontrato numerose violazioni della normativa in materia di protezione dei dati personali.

In primo luogo, risultava assente un’informativa chiara e trasparente ai dipendenti in merito allo specifico trattamento dei propri dati personali.

Ancora, era accertata altresì l’assenza di un’idonea condizione di liceità, in quanto il trattamento posto in essere è risultato privo di base giuridica in quanto non rientrante nell’attività di sorveglianza sanitaria, attività peraltro di competenza esclusiva del medico competente e non del datore di lavoro.

La società ha inoltre violato anche il principio di minimizzazione dei dati, in quanto alcune delle informazioni previste nel questionario avrebbero già dovuto essere di conoscenza dell’ufficio del personale, con conseguente inutile duplicazione dell’acquisizione di dati.

La datrice di lavoro ha trattato anche dati dei lavoratori non rilevanti ai fini della valutazione dell’attitudine professionale e comunque per un periodo di tempo, massimo di 10 anni, evidentemente sproporzionato.

Ne consegue che sottoporre i lavoratori, al rientro da periodi di assenza per malattia, infortunio, ricovero, a un colloquio con il proprio responsabile che redige un modulo specifico contenente anche dati relativi alla salute risulta non conforme alla disciplina di protezione dei dati personali e in particolare in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), c), e), 6, 9, 13, 88 del GDPR (Reg. UE n.2016/679) e 113 del Codice italiano in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n.196/2003).

Pertanto, alla società, oltre al divieto dell’ulteriore trattamento dei dati raccolti e conservati attraverso i moduli, è stata comminata la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 50.000,00.

avv. Alberto Tarlao

Indebita la prassi di anticipare il TFR in busta paga

Con la nota protocollo 616/2025, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro – acquisito il parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – risponde al quesito relativo alla legittimità della prassi di anticipo mensile del TFR in busta paga.
L’Ispettorato precisa che il TFR rappresenta una somma di denaro che viene accumulata mensilmente dal datore di lavoro, per conto del dipendente, allo scopo di assicurare un supporto economico al termine del rapporto di lavoro; detto istituto è disciplinato dall’art. 2120 c.c., che individua i criteri di calcolo del TFR e disciplina le condizioni in presenza delle quali, su richiesta del lavoratore, si applica il diverso istituto della anticipazione del trattamento di fine rapporto.
Nel dettaglio, il comma 10 dell’art. 2120 c.c. rimanda alla contrattazione collettiva o ai patti individuali l’introduzione di condizioni di miglior favore relative all’accoglimento delle richieste di anticipazione, in mancanza delle quali l’erogazione monetaria non può che qualificarsi quale maggiore retribuzione assoggettata all’obbligazione contributiva.
Nella nota, l’Ispettorato precisa come, stante la collocazione sistematica della norma, è da ritenere che la pattuizione collettiva o individuale possa avere ad oggetto una anticipazione dell’accantonamento maturato al momento della pattuizione e non un mero automatico trasferimento in busta paga del rateo mensile che costituirebbe invece una mera integrazione retributiva con conseguenti ricadute anche sul piano contributivo.
Tale operazione contrasterebbe con la stessa ratio dell’istituto, vale a dire assicurare al lavoratore un supporto economico al termine del rapporto di lavoro.
Del resto, dal 1° gennaio 2007, i datori di lavoro con almeno 50 dipendenti sono obbligati al versamento della quota di TFR al Fondo Tesoreria: tale versamento assume la natura di contribuzione previdenziale, stante l’equiparazione del Fondo ad una gestione previdenziale obbligatoria, con applicazione dei principi di ripartizione e dell’automaticità delle prestazioni di cui all’art. 2116 c.c.; le quote di TFR versate al Fondo rispondono quindi al regime di indisponibilità proprio della contribuzione previdenziale, ferme restando le ipotesi di pagamento anticipato del TFR nei casi e nei limiti normativamente previsti.
Pertanto e ciò affermato, quanto alle conseguenze sul piano ispettivo, l’Ispettorato ritiene che, laddove si ravvisino le descritte ipotesi di anticipazione, il personale ispettivo dovrà intimare al datore di lavoro di accantonare le quote di TFR illegittimamente anticipate attraverso l’adozione del provvedimento di disposizione di cui all’art. 14 del d. lgs. n. 124/2004.

avv. Alberto Tarlao

Corte Costituzionale – Maggiorazioni alla retribuzione individuale di anzianità (RIA) spetta ai dipendenti pubblici.

La sentenza n. 4/2024 della Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 51, comma 3, della legge n.388/2000, che era intervenuto, in via retroattiva, per escludere l’operatività delle maggiorazioni alla retribuzione individuale di anzianità (RIA) dei dipendenti pubblici in relazione al triennio 1991-1993.

Nel dettaglio, l’istituto della RIA era stato disciplinato dal D.P.R. n. 44/1990, il quale aveva recepito l’accordo sindacale del 26 settembre 1989 concernente il personale dei Ministeri: erano riconosciute maggiorazioni della RIA in favore del personale che “alla data del 1° gennaio 1990” avesse “acquisito esperienza professionale con almeno cinque anni di effettivo servizio” o che avesse maturato “detto quinquennio nell’arco della vigenza contrattuale” Ulteriori maggiorazioni erano previste nel caso di maggiore anzianità di servizio.

Quindi, il d.l. n.384/1992 prorogava al triennio 1991-1993 l’efficacia di tali disposizioni, la cui scadenza originaria era fissata al 31 dicembre 1990.

Successivamente, l’art. 51, comma 3, della legge n. 388/2000 aveva espressamente escluso che la proroga al 31 dicembre 1993 dell’intera disciplina contenuta nel d.P.R. n. 44/1990 potesse estendere anche il termine per la maturazione dell’anzianità di servizio ai fini dell’ottenimento della maggiorazione della RIA.

La Corte Costituzionale nella sentenza in commento rileva come l’art. 51, comma 3 della legge n. 388/2000 sia entrato in vigore il 1° gennaio 2001 e quindi, ben nove anni dopo la proroga disposta dal d.l. n.384/1992, in un momento in cui risultavano pendenti diversi giudizi promossi da dipendenti nei confronti di amministrazioni pubbliche, stante l’orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato favorevole alle richieste dei lavoratori.

Il legislatore è dunque intervenuto col fine specifico di superare tale orientamento giurisprudenziale, nella consapevolezza della grande diffusione del contenzioso promosso dai dipendenti pubblici per il riconoscimento delle maggiorazioni della RIA in relazione al triennio 1991-1993, come peraltro precisato nella documentazione predisposta dagli uffici parlamentari a illustrazione dei contenuti della norma.

Il controllo di costituzionalità diviene ancor più stringente qualora l’intervento legislativo retroattivo incida su giudizi in corso, specialmente nel caso in cui sia coinvolta nel processo un’amministrazione pubblica.

Infatti, tanto i principi costituzionali relativi ai rapporti tra potere legislativo e potere giurisdizionale, quanto i principi concernenti l’effettività della tutela giurisdizionale e la parità delle parti in giudizio, impediscono al legislatore di risolvere, con legge, specifiche controversie e di determinare, per questa via, uno sbilanciamento tra le posizioni delle parti coinvolte nel giudizio.

Pertanto l’art. 51, comma 3 della legge n. 388/2000, avendo introdotto una norma innovativa ad efficacia retroattiva, si è posta in contrasto con i principi del giusto processo e della parità delle parti in giudizio, sanciti dagli artt. 111, commi primo e secondo, e 117, primo comma, Cost, quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU, nonché con i principi di eguaglianza, ragionevolezza e certezza dell’ordinamento giuridico di cui all’art. 3 Cost: ne è dunque conseguita la dichiarazione di illegittimità costituzionale.

Il CNEL sta lavorando su una riforma pensionistica: alcuni punti che potrebbero essere oggetto di intervento

Il CNEL è al lavoro per una proposta di riforma delle pensioni che sarà di seguito sottoposta al vaglio degli organi politici, trattandosi di un documento meramente tecnico.

Nel corso del mese di febbraio, è stata insediato presso il CNEL un gruppo di lavoro composto da 10 esperti in materia di lavoro che lavorerà su questo progetto e dovrebbe essere prossimo a pubblicare i risultati.

È prevista in termini ravvicinati, l’uscita di quattro documenti tecnici, rispettivamente concernenti la previdenza obbligatoria, la previdenza complementare, la contribuzione e le casse dei liberi professionisti.

L’articolato potrebbe, una volta valutato in sede governativa, essere recepito nella legge di bilancio 2025 o assumere un percorso legislativo autonomo e successivo alla pubblicazione della legge di bilancio.

Traspaiono intanto alcuni punti che potrebbero connotare i punti centrali della riforma:

  1. Si ipotizza la conferma della maturazione del trattamento pensionistico a 67 anni di età;
  2. È innalzato il requisito contributivo da 20 anni a 25 anni;
  3. Dovrebbero trovare eliminazione i vari sistemi di quote per poter giungere prima alla pensione come quota 103, Ape Sociale, Opzione Donna, con la possibilità di uscite anticipate dai 64 ai 72 anni con calcolo pensionistico esclusivamente contributivo.

Il progetto dovrebbe inoltre consentire una certa flessibilità in uscita individuata tra i 64 ed i 72 anni ferma la contribuzione richiesta di 25 anni e con penalizzazioni corrispondenti a circa il 3% dell’assegno.

In ogni caso, parrebbe che qualunque soluzione pensionistica sia condizionata al raggiungimento di un monte contributivo in grado di permettere la percezione di almeno 800 euro lordi mensili.

Fabio Petracci

Decreto Coesione: molte novità utili in materia di lavoro

Questi, in sintesi, i contenuti del Decreto Coesione (Decreto-legge n. 60/2024).

  1. Promozione dell’autoimpiego nel lavoro autonomo, nelle libere professioni e nell’attività d’impresa

Sono previsti due tipi di interventi: “Autoimpiego Centro-Nord Italia” e “Resto al Sud 2.0”. Beneficiari sono giovani under 35, in condizioni di marginalità, vulnerabilità sociale e discriminazione, oppure inoccupati, inattivi e disoccupati o ancora disoccupati destinatari delle misure del programma di politica attiva Garanzia di occupabilità dei lavoratori GOL.

Sono previsti finanziamenti per attuare corsi di formazione, per la relativa progettazione, il tutoraggio ed altri sostegni all’investimento anche attraverso voucher.

Successivamente, un decreto del Ministero del Lavoro definirà modalità e termini per l’attivazione di queste iniziative.

Sono pure previsti incentivi all’autoimpiego nel settore delle nuove tecnologie.

Su tale base, le persone disoccupate di età inferiore ai 35 anni che nel periodo compreso tra il 1 luglio 2024 e il 31 dicembre 2025, avviano nel territorio nazionale un’attività per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, potranno chiedere l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali nel limite di 800 euro mensili per ciascun lavoratore (con esclusione dei premi e dei contributi INAIL), limitatamente ai dipendenti che, alla data di assunzione, non abbiano compiuto i 35 anni e che siano stati assunti a tempo indeterminato nel periodo 1.7.2024 – 31.12.2025). L’esonero è garantito per un massimo di 3 anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028, e non si applica ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato e non è cumulabile con altri esoneri contributivi.

Vi si aggiunge la misura in base alla quale, le imprese sopra indicate possono richiedere all’INPS un contributo pari a euro 500 per la durata massima di 3 anni e non oltre il 31 dicembre 2028. Detto contributo non concorre alla formazione del reddito.

  1. Il Bonus Giovani

Trattasi di misura che riconosce ai datori di lavoro che dal primo settembre 2025 al 31 dicembre 2025 per l’assunzione di personale non dirigenziale di età inferiore ai 35 anni e che non sia stato mai occupato a tempo indeterminato l’esonero pari al 100% dei contributi previdenziali per un periodo massimo di 24 mesi, esclusi i premi ed i contributi INAIL nella misura massima di 500 euro per lavoratore su base mensile.

Qualora il lavoratore sia assunto nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna l’esonero è portato a 650 euro.

L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato (mentre spetta in caso di precedente assunzione con apprendistato non proseguito in ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato).

  1. Bonus Donne

E’ riconosciuto l’esonero per un periodo massimo di 24 mesi del 100% dal versamento dei contributi previdenziali per un massimo di 650 euro su base mensile ( con esclusione dei premi INAIL) per ciascuna dipendente donna assunta nel periodo 1 settembre 2024 e 31 dicembre 2025 appartenente alle seguenti categorie:

  • Residenti nel mezzogiorno di qualsiasi età (Zona Economica Speciale Unica).
  • Donne di qualsiasi età e di qualunque zona prive di un lavoro da 24 mesi.
  • L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato.
  1. Bonus ZES – Zona Economica Speciale Unica per il Mezzogiorno

E’ previso l’esonero nella misura del 100% e per un periodo massimo di 24 mesi a valere sui contributi previdenziali nel limite massimo di 650 euro mensili con esclusione dei contributi INAIL per ciascun lavoratore non dirigente assunto a tempo indeterminato dal 1 settembre 2024 al 31 dicembre 2025.

L’esonero è limitato ai datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione.

Il dipendente così assunto presso una sede produttiva ubicata nella ZES dovrà:

  • Aver compiuto i 35 anni di età.
  • Essere disoccupato da almeno 24 mesi.
  1. Iscrizione dei percettori NASPI nel SIISL e modifiche al funzionamento del Sistema Informativo per l’inclusione sociale e lavorativa – SIISL

Saranno iscritti d’ufficio al SIISL nell’apposita piattaforma, i percettori di NASPI e della DI – SCOLL, consentendo con apposite modalità da individuarsi con decreto dal Ministero del Lavoro la pubblicizzazione e la conoscenza delle posizioni lavorative ai datori di lavoro, anche mediante l’utilizzo dell’intelligenza artificiale.

Fabio Petracci

 

Novità in tema di disabilità: istituiti l’Accomodamento ragionevole e il Progetto di vita.

Il Consiglio dei Ministri nella seduta del 15 aprile 2024 ha approvato il decreto legislativo n.62/2024 che porta numerose innovazioni in tema di riconoscimento e tutela della disabilità.

La normativa entrerà in vigore il 30 giugno 2024 e per alcuni aspetti prevede l’emanazione entro 6 mesi di un decreto ministeriale con disposizioni effettivamente applicabili dal 10 gennaio 2025. con la precisazione di cui all’articolo 33 del decreto legislativo n.62/2024 che impone una fase di sperimentazione per alcuni adempimenti che parte dal 1 gennaio 2025 per 12 mesi applicata a campione nelle diverse aree geografiche del Nord, del Centro e del Sud Italia.

Le modalità di svolgimento del periodo di sperimentazione sono determinate con regolamento d’iniziativa del Ministero della Salute di concerto con il Ministero del Lavoro previa intesa con la Conferenza Stato Regioni.

Sono state così apportate importanti modifiche alla legge 104/1992. Le esamineremo sommariamente.

Le principali modifiche

Scopo del decreto è quello di assicurare alla persona il riconoscimento della propria condizione di disabilità, per rimuovere gli ostacoli e per attivare i sostegni utili al pieno esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, delle libertà e dei diritti civili e sociali nei vari contesti di vita, liberamente scelti.

La nuova definizione di disabilità

Muta così l’articolo 3 della legge 104/1992, fornendo una nuova definizione di disabilità nei seguenti termini:

“E’ persona con disabilità chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all’esito della valutazione di base.”

E’ inoltre sostituita nell’ambito dell’intera disposizione di legge la parola “handicap” e persona con handicap con i termini “disabilità” e “persona con disabilità”.

Inoltre i termini “ con connotazione di gravità” e “in situazione di gravità” vengono sostituiti con il termine “necessità di sostegno elevato o molto elevato.

Le parole: «disabile grave», ove ricorrono, devono intendersi sostituite dalle seguenti: «persona con necessità di sostegno intensivo».

Il precedente articolo 3, comma 1,(Soggetti aventi diritto) così prevedeva:

E’ persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

Di conseguenza, la definizione di disabilità, e della persona con disabilità, introducono una nuova prospettiva non derivante più dalla mera visione medica dell’impedimento determinato dalla malattia o patologia ma intesa quale risultato dell’interazione tra persone con compromissioni e barriere comportamentali e ambientali che impediscono o limitano la partecipazione nei diversi contesti di vita.

La procedura di accertamento

Il procedimento unitario (e unificato) di valutazione di base, sarà affidato all’INPS dal 1° gennaio 2026, e la certificazione della condizione di disabilità, sarà unificata al processo dell’accertamento dell’invalidità civile, della cecità civile, della sordocecità, degli alunni con disabilità, degli elementi utili alla definizione della condizione di non autosufficienza.

La fase di avvio

Fondamentale per l’avvio della procedura è il certificato medico introduttivo.

Trattasi di certificato medico rilasciato dai medici in servizio presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i centri di diagnosi e cura delle malattie rare, nonché dai medici di medicina generale, dai pediatri di libera scelta, dagli specialisti ambulatoriali del Servizio sanitario nazionale, dai medici in quiescenza iscritti all’albo, dai liberi professionisti e dai medici in servizio presso strutture private accreditate.

Per il certificato medico introduttivo è previsto un contenuto essenziale costituito da:

  1. a)  i dati anagrafici, il codice fiscale, il numero di tessera sanitaria della persona per cui si richiede la valutazione di base;
  2. b)  la documentazione relativa all’accertamento diagnostico, comprensivo di dati anamnestici e catamnestici, inclusi gli esiti dei trattamenti terapeutici di natura farmacologica, chirurgica e riabilitativa;
  3. c)  la diagnosi codificata in base al sistema dell’ICD;
  4. d)  il decorso e la prognosi delle eventuali patologie riscontrate.

Precedentemente vigeva in punto l’articolo 4 che così prevedeva:

  1. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell’intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all’articolo 3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all’articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali.

La fase di accertamento

Per quanto riguarda le procedure di accertamento, le precedenti disposizioni di legge ne affidavano lo svolgimento alle Unità Sanitarie Locali mediante le commissioni mediche integrate da un operatore sociale e da un esperto relativo al caso da esaminare.

Per quanto riguarda le modifiche intervenute nei territori interessati alla sperimentazione dal 1 gennaio 2025 e sul restante territorio nazionale a decorrere dal 1 gennaio 2026, è previsto invece che la valutazione sia affidata all’INPS mediante le Unità di Valutazione di Base composte da 2 medici nominati dall’INPS e da un componente appartenente alle aree psicologiche e sociali.

L’Unità di Valutazione è presieduta da un medico dell’INPS specializzato in medicina legale.

E’ previsto inoltre che le unità di valutazione siano  integrate con un professionista sanitario in rappresentanza, rispettivamente, dell’Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili (ANMIC), dell’Unione italiana ciechi e degli ipovedenti (UICI), dell’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza ai sordomuti (ENS) e dell’Associazione nazionale delle famiglie e delle persone con disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo (ANFFAS), individuato in relazione alle specifiche condizioni di disabilità oggetto della valutazione.

L’attività valutativa

Modifiche sono apportate anche in merito al procedimento valutativo ed in relazione al principio di accomodamento ragionevole.

Per quanto riguarda il procedimento valutativo, il nuovo decreto dispone che esso debba essere informato ai più recenti criteri di valutazione di cui alla Classificazione Internazionale delle malattie (ICD) , della classificazione internazionale delle disabilitò ( ICF) e dei principi di misurazione delle disabilità proposti dall’OMS ( WHODAS).

E’ previsto inoltre che l’accertamento dovrà tenere in considerazione l’attività svolta dalla persona ed ispirarsi a criteri di tempestività, prossimità, efficienza, trasparenza.

Prevede inoltre la nuova disposizione di legge che l’accertamento della disabilità dovrà tener conto nel determinare le forme di tutela della proporzione della disabilità e delle necessità scolastiche e formative.

L’accomodamento ragionevole

Con la nuova normativa è introdotto con l’articolo 5 bis della legge 104/92  mediante l’istituto dell’accomodamento ragionevole un significativo elemento di flessibilità applicativa.

E’ così definito il principio dell’accomodamento ragionevole.

Esso si impone allorquando la disposizione di legge nella sua applicazione non garantisca al disabile l’effettivo esercizio delle misure a proprio favore.

In tal senso è richiamata La Convenzione di New York del 13 dicembre 2006 sui diritti delle persone con disabilità, la quale indica le misure e gli adattamenti necessari, appropriati ed adeguati atti allo scopo, senza peraltro imporre un onere sproporzionato o eccessivo al soggetto obbligato.

E’ previsto con la nuova normativa che l’accomodamento ragionevole e non sostituisce né limita il diritto al pieno accesso alle prestazioni, ai servizi e ai sostegni riconosciuti dalla legislazione vigente.

Esso viene attivato in via sussidiaria su richiesta del disabile o di un suo rappresentante, mediante apposito procedimento cui partecipa anche il disabile interessato.

Valutazione multidimensionale e progetto di vita individuale personalizzato e partecipato

Il Progetto di vita

La legge introduce l’istituto del Progetto di Vita quale programmazione degli obiettivi di vita della persona con disabilità per migliorare le condizioni di vita e di salute, facilitando l’inclusione sociale.

Nel determinare il progetto di vita , vanno individuati gli strumenti e le risorse necessarie.

Anche il progetto di vita è attivato su richiesta del disabile con le debite garanzie dello Stato e degli Enti Locali.

Il Referente per l’attuazione del progetto di vita

Stabilisce la legge come le regioni debbano prevedere i profili soggettivi per l’individuazione del referente per l’attuazione del progetto di vita.

Il referente dovrà curare, seguire ed attuare quanto necessario per l’attuazione del progetto di vita.

Fabio Petracci