Pensioni la proposta Damiano

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tivo di milioni di lavoratrici e lavoratori, restituendo loro quella serenità perduta nel corso degli ultimi anni, caratterizzati da un completo stravolgimento del sistema previdenziale. Intendiamo, inoltre, garantire modalità omogenee di uscita dal mondo del lavoro a tutte le categorie di lavoratori, pubblici, privati e autonomi. Infatti, in un contesto di recessione così profondo e duraturo – che ha visto entrare in profonda difficoltà settori fino a pochi anni fa al riparo da ogni vento di crisi, quale il pubblico impiego, e che ha inferto colpi durissimi al mondo delle piccole imprese e del lavoro autonomo – riteniamo necessario prevedere forme di flessibilità di pensionamento, le quali, attraverso un sistema di penalizzazione e premialità in tema di assegno pensionistico, consenta alle lavoratrici e ai lavoratori di poter decidere, all’interno di un range variabile tra i 62 e i 70 anni di età, il momento della cessazione dell’attività lavorativa. Ciò contribuirà ad agevolare anche un ricambio generazionale, che le recenti riforme pensionistiche hanno contribuito a disincentivare. Il comma 1 del singolo articolo di cui si compone la presente proposta di legge dispone che, dal 1o gennaio 2014, le lavoratrici e i lavoratori – pubblici, privati e autonomi – tra i 62 e i 70anni di età che
abbiano maturato un’anzianità contributiva di almeno 35 anni possano accedere a forme di pensionamento flessibile, purché l’importo dell’assegno, secondo l’ordinamento previdenziale di appartenenza, sia almeno pari a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale. Il comma 2 prevede che la determinazione dell’importo della pensione si applichi considerando l’importo massimo conseguibile, secondo l’ordinamento previdenziale di appartenenza di ciascuno, al quale viene applicata una riduzione o maggiorazione sulla quota di trattamento pensionistico calcolata con il sistema retributivo, a seconda che l’età di pensionamento sia inferiore o superiore ai 66 anni e degli anni di contributi versati. Il comma 3 stabilisce che le disposizioni dei commi precedenti non si applichino, se meno favorevoli, ai soggetti impiegati nei cosiddetti lavori « usuranti ». Inoltre per le lavoratrici e i lavoratori che abbiano maturato almeno 41 anni di anzianità contributiva è prevista la possibilità di pensionamento prescindendo dall’età anagrafica. Il comma 4, infine, stabilisce che, fino al 31 dicembre 2016, derogando dalla disciplina in materia, l’incremento dell’età pensionistica dovuto all’allungamento della speranza di vita sia determinato nella misura di tre mesi complessivi.
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PROPOSTA DI LEGGE __
ART. 1.

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2014, le lavoratrici e i lavoratori che abbiano maturato un’anzianità contributiva di almeno 35 anni possono accedere al pensionamento flessibile al compimento del requisito minimo di 62 anni di età fino al requisito massimo di 70 anni di età, purché l’importo dell’assegno, secondo i rispettivi ordinamenti previdenziali di appartenenza, sia almeno pari a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale. 2. Ai fini della determinazione dell’importo della pensione si calcola per ciascuna lavoratrice o lavoratore l’importo massimo conseguibile a requisiti pieni secondo i rispettivi ordinamenti previdenziali di appartenenza. Alla quota calcolata con il sistema retributivo si applica la riduzione o la maggiorazione di cui alla tabella A allegata alla presente legge, in relazione all’età di pensionamento effettivo e agli anni di contributi versati, al fine di conseguire l’invarianza dei costi tra i due sistemi. 3. Sono fatte salve, se più favorevoli, le disposizioni in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, nonché le disposizioni in materia di esclusione dai limiti anagrafici per i lavoratori che hanno maturato il requisito di anzianità contributiva di almeno quarantuno anni. 4. In via transitoria, fino al 31 dicembre 2016, l’adeguamento dei requisiti anagrafici e contributivi di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita è determinato nella misura di tre mesi complessivi, in deroga alla disciplina prevista dall’articolo 12 del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
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    TABELLA A (Articolo 1, comma 2).
    Età di pensionamento effettivo
    Anni di contribuzione 35 36 37 38 39 40 62 -8 -7,7 -7,3 -6,9 -6 -3 63 -6 -5,7 -5,3 -4,9 -4 -2 64 -4 -3,7 -3,3 -2,9 -2 -1 65 -2 -1,7 -1,3 -0,9 -0,5 -0,3 66 0 0 0 0 0 0 67 +2 +2 +2 +2 +2 +2 68 +4 +4 +4 +4 +4 +4 69 +6 +6 +6 +6 +6 +6 70 +8 +8 +8 +8 +8 +8
    € 1,00 17PDL0005260