Autorità Portuali di Sistema – Datori di lavoro pubblici o privati?

Il lavoro alle dipendenze delle Autorità Portuali di Sistema.

L’inquadramento giuridico delle Autorità Portuali di Sistema determina la natura del rapporto di lavoro con le stesse.

Con la legge 84/1994 all’articolo 6 come modificato dal DLGS n.169/2016 sono istituite le Autorità di Sistema Portuale, inizialmente 15.

Trattasi di raggruppamenti di Autorità Portuali attorno al porto principale di una determinata zona di mare.

La legge pone i seguenti compiti ed obiettivi per queste particolari strutture amministrative così individuandoli:

  1. indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, anche mediante gli uffici territoriali portuali secondo quanto previsto all’articolo 6-bis, comma 1, lettera c), delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali. All’Autorità di sistema portuale sono, altresì, conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro ai sensi dell’articolo 24;
  2. manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell’ambito portuale, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali;
  3. affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all’articolo 16, comma 1;
  4. coordinamento delle attività amministrative esercitate dagli enti e dagli organismi pubblici nell’ambito dei porti e nelle aree demaniali marittime comprese nella circoscrizione territoriale;
  5. amministrazione in via esclusiva delle aree e dei beni del demanio marittimo ricompresi nella propria circoscrizione, in forza di quanto previsto dalla presente legge e dal codice della navigazione, fatte salve le eventuali competenze regionali e la legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna. Per la gestione delle attività inerenti le funzioni sul demanio marittimo le Autorità di sistema portuale si avvalgono del Sistema informativo del demanio marittimo (S.I.D.);68
  6. promozione e coordinamento di forme di raccordo con i sistemi logistici retro portuali e interportuali.

Come dato a vedere, trattasi di compiti di natura amministrativa e regolatrice che si intersecano con compiti di natura maggiormente operativa.

Ne risulta quindi una struttura complessa per quanto riguarda la collocazione anche nell’ambito dei rapporti di lavoro.

Ne risente dunque anche la definizione giuridica, laddove il comma 5 del citato articolo 6 della legge 84/1994 definisce l’Autorità di Sistema Portuale come ente pubblico non economico di rilevanza nazionale ad ordinamento speciale dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria.

Per quanto riguarda i rapporti di lavoro, la legge stabilisce che ad esse si applicano i principi di cui al Titolo I del DLGS 165/2001 (Testo Unico del Pubblico Impiego). Quindi non l’intero testo unico.

In sostanza il Titolo I del Testo Unico del Pubblico Impiego riguarda i principi generali della legge, nonché gli articoli 6, 6 bis, 6 ter, che riguardano le assunzioni del personale ed il conferimento di incarichi a terzi.

Ciò in pratica significherà che le Autorità Portuali di Sistema dovranno ad uniformarsi alle norme vigenti in tema di organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale, in tema di lavori flessibili, di assunzioni e di passaggio di area.

Le assunzioni come previsto dall’articolo 6 della legge 84/94 dovranno essere disciplinate da regolamenti che rispettino i criteri di imparzialità e buon andamento di cui all’articolo 97 Costituzione. A procedure così ispirate dovranno pure attenersi i conferimenti di incarichi dirigenziali.

Non risulterebbero peraltro applicabili l’articolo 35 del DLGS 165/2001 in tema di concorsi nonché la normativa in tema di mansioni di cui all’articolo 52 DLGS 165/2001 e la parte disciplinare del testo unico articoli 55 bis e seguenti, nonché la parte che attiene alla rappresentanza sindacale ed alle relazioni sindacali.

Dunque una disciplina con connotati generali pubblicistici applicata a rapporti di lavoro che una volta instaurati mantengono la loro natura privatistica.

Sostanzialmente i rapporti di lavoro dovrebbero assumere una connotazione similare a quella prevista per le società partecipate pubbliche dal DLGS 175/2016.

A conferma del fatto che le norme concernenti nomine ed assunzioni partecipano alla normativa dell’impiego pubblico, la Cassazione, Sezione Lavoro Ordinanza 6.10.2020 n.21484 ha ritenuto che l’assunzione della qualifica dirigenziale presso le autorità portuali, aventi natura di enti pubblici economici, è sottratta alla disciplina di acquisizione automatica della qualifica superiore fissata dall’art. 2103 c.c., in quanto l’immissione nei ruoli dirigenziali, anche nel caso consegua ad una progressione verticale, è equiparabile al reclutamento esterno ed attiene alla fase della costituzione del rapporto di lavoro, retta dai principi fissati dall’art. 97 Costituzione.

Per quanto riguarda invece l’assunzione di un dirigente privo della cittadinanza italiana il TAR Puglia Lecce Sezione I sentenza 26.6.2012 n.1138 ha ritenuto che è’ illegittimo il decreto con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha nominato Presidente dell’Autorità Portuale un cittadino straniero, atteso che il possesso del requisito della cittadinanza italiana è indispensabile per accedere alla medesima carica.

Fabio Petracci.