Un’istruzione di qualità per i tecnici di domani. Il possibile ruolo docente dei quadri aziendali.

Il Comitato Nazionale Produttività del CNEL ha delineato un quadro critico del sistema formativo nel Rapporto Annuale 2025, presentato lo scorso 10 settembre alla presenza del Presidente Renato Brunetta.

È stato notato come le difficoltà del quadro formativo costituiscano un notevole freno per la crescita della produttività.

I punti principali di queste difficoltà sono individuati nel deficit di competenze digitali ed al mancato allineamento tra percorsi formativi e richieste del mercato del lavoro.

I percorsi scolastici appaiono inadeguati rispetto alle esigenze produttive contemporanee, manca in particolare un efficace sistema di orientamento verso percorsi tecnici professionalizzanti.

Una sorta di stigma sociale avvolge ancora le scelte verso gli istituti tecnici e professionali, nonché nei confronti degli ITS Academy.

Notevole è ancora la dispersione scolastica soprattutto nel mezzogiorno.

Non va poi dimenticato come l’Italia risulti in fondo alla graduatoria europea per livelli di istruzione.

Il documento del CNEL esprime apprezzamento per i programmi apprestati dal Governo nel piano strutturale di Bilancio di Medio Termine 2025 – 2029 che prevede un rilancio dell’istruzione anche attraverso il PNRR.

Un ruolo importante in questa direzione è dato dalla legge 121/2024 sulla riforma della filiera formativa tecnologico-professionale.

La Legge n. 121/2024 rappresenta il fulcro della strategia, prevedendo percorsi quadriennali di istruzione secondaria integrati con l’istruzione tecnologica superiore attraverso accordi di rete tra istituzioni scolastiche, ITS Academy, università e soggetti pubblici e privati. Particolare rilievo assumono i “Patti educativi territoriali 4.0“, accordi locali finalizzati alla condivisione di risorse materiali e professionali tra laboratori, personale docente e strumentazioni.

In particolare sono previsti cicli di istruzione tecnica quadriennale al cui termine è possibile ottenere il diploma di maturità ed accedere agli ITIS Academy.

La legge si propone in particolare di promuovere l’adeguamento e l’ampliamento dell’offerta formativa, con particolare riferimento alle competenze linguistiche e logico-matematiche e alle discipline di base, ai nuovi percorsi sperimentali, funzionali alle esigenze specifiche dei territori, anche attraverso gli accordi di partenariato di cui al comma 7, lettera b), nei limiti della quota di flessibilità didattica e organizzativa dei soggetti partecipanti alla filiera e nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. L’attuazione di questi obiettivi avverrà attraverso i seguenti punti:

  1. b)  la promozione dei passaggi fra percorsi diversi, anche attraverso l’orientamento individualizzato di studentesse e studenti;
  2. c)  la quadriennalità del percorso di istruzione secondaria di secondo grado;
  3. d)  il ricorso alla flessibilità didattica e organizzativa, alla didattica laboratoriale, all’adozione di metodologie innovative e al rafforzamento dell’utilizzo in rete di tutte le risorse professionali, logistiche e strumentali disponibili;
  4. e)  la stipula di contratti di prestazione d’opera per attività di insegnamento e di formazione nonché di addestramento nell’ambito delle attività laboratoriali e dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) con soggetti del sistema delle imprese e delle professioni;
  5. f)  la certificazione delle competenze trasversali e tecniche, al fine di orientare gli studenti nei percorsi sperimentali e di favorire il loro inserimento in contesti lavorativi, anche attraverso i servizi di collocamento mirato per studentesse e studenti con disabilità.

Sarà così realizzata la cosiddetta riforma quattro più due che dovrebbe istituire un percorso quadriennale che andrà a saldarsi con un biennio di ITS Academy.

Il DM 256 del 16 dicembre 2024 disciplina la sperimentazione nel corso del 2025/2026 di detta opzione che allo stato non è obbligatoria, ma che il Ministro Valditara intenderebbe rendere tale, modificando così radicalmente l’assetto degli istituti professionali.

Il riassetto appare così come delineato appare positivo.

Esso incontrerà sicuramente obiezioni corporative in diversi ambiti come scuola e regioni, ma sicuramente sarebbe destinato a dare nuova dignità all’istruzione tecnica di cui la nostra economia ha tanto bisogno.

Un aspetto innovativo potrebbe essere dato dall’immissione anche a contratto nell’ambito del corpo docente di quadri aziendali dotati di sicura esperienza e lontani dalla burocrazia scolastica, come previsto dal già citato testo di legge dove leggiamo all’articolo 1, comma 6.

Ferme restando le competenze delle regioni in materia di istruzione e formazione professionale, le sperimentazioni di cui al comma 2 e gli accordi di cui al comma 3, ove stipulati, prevedono: “… omissis … e)  la stipula di contratti di prestazione d’opera per attività di insegnamento e di formazione nonché di addestramento nell’ambito delle attività laboratoriali e dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) con soggetti del sistema delle imprese e delle professioni”.

Fabio Petracci

La rappresentanza dei quadri di CIU UNIONQUADRI nella Commissione Permanente per la Partecipazione dei Lavoratori alla Gestione delle Aziende.

E’ stata appena insediata presso il CNEL la Commissione nazionale permanente per la partecipazione dei lavoratori alla gestione delle aziende che vede tra i componenti un rappresentante di CIU UNIONQUADRI quale rappresentante dell’intera categoria dei quadri.

L’istituzione della commissione è prevista dalla legge 76/2025 che reca “Disposizioni per la partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale ed agli utili delle imprese)”.

In attuazione di un tanto, il Ministero del Lavoro con decreto del 9 luglio ha definito i termini per la costituzione del nuovo organismo.

Trova così piena applicazione l’articolo 46 della Costituzione da lungo tempo inattuato che stabiliva il principio e l’opzione della partecipazione dei lavoratori alla gestione delle aziende.

Sebbene la proposta provenisse, dalla CISL, da subito UNIONQUADRI si muoveva in termini specifici nella medesima direzione.

Ne seguivano numerosi interventi ed articoli di stampa da parte dell’associazione dei quadri.

Già in sede di audizione presso il Consiglio dei Ministri alla presentazione della legge di bilancio 2025 i rappresentanti di CIU avevano fatto notare al Governo l’importanza della partecipazione dei lavoratori alla gestione aziendale anche come strumento per coinvolgere i lavoratori e ridurre i conflitti, ottenendo notevole interesse.

La nuova Commissione avrà quindi un ruolo chiave, essendo chiamata a funzioni interpretative e di indirizzo in materia.

In pratica, la commissione appena istituita dovrà monitorare ed accompagnare l’applicazione della legge, promuovendo buone prassi e redigere una relazione biennale in merito.

La Commissione inoltre potrà sottoporre al CNEL situazioni reali e contingenti riguardanti l’applicazione concreta della normativa.

Di conseguenza, potrà emettere pareri non vincolanti anche a soluzione di controversie che dovessero verificarsi circa le procedure di applicazione della legge.

Potrà inoltre emettere proposte in merito e dare assistenza tecnico – giuridica.

L’importanza dei quadri e delle relative organizzazioni di categoria nell’impianto della legge non è data solo dalla partecipazione e dall’interesse delle relative organizzazioni ed in primo luogo di Unionquadri.

La partecipazione alla gestione aziendale nell’interesse del lavoro e dell’impresa è di fatto nel DNA delle associazioni dei quadri.

Esso è principalmente da ricercarsi dalla intrinseca connessione tra le elevate professionalità non dirigenziali e la gestione aziendale, requisito da individuarsi nella duplice funzione della categoria che da un lato condivide le istanze dei lavoratori e dall’altro conosce in maniera approfondita i dettagli tecnici ed amministrativi della gestione aziendale. Il tutto in quadro che vede nella conflittualità sociale una scelta residua e non principale del ruolo sindacale.

Siamo quindi ad un buon punto di partenza che richiederà slancio e conoscenza dei temi.

di Fabio Petracci, Vice Presidente di CIU UNIONQUADRI

CIU UNIONQUADRI e la partecipazione dei lavoratori alla gestione aziendale

Parte l’attività di CIU UNIONQUADRI per sostenere la partecipazione dei lavoratori – quadri alla gestione aziendale.

E’ stata definitivamente approvata dal Senato la legge che prevede la partecipazione dei lavoratori alla gestione delle Aziende.

Nella seduta del 14 maggio 2025, il Senato della Repubblica ha approvato in via definitiva la legge sulla partecipazione dei lavoratori alla gestione aziendale, che disciplina la partecipazione gestionale, economica, finanziaria, organizzativa e consultiva dei lavoratori nelle imprese.

Nel mondo del lavoro italiano, esiste già un modello aziendale presso la Lamborghini ispirato alla normativa tedesca in materia.

In data 12 maggio, CIU Unionquadri, ha dato luogo ad una riunione per programmare una conseguente attività per contribuire all’attuazione della legge tenendo conto della funzione e della specificità dei quadri aziendali.

I quadri infatti possiedono quella conoscenza degli apparati aziendali nonché il rapporto diretto con il top management atti a sorreggere l’attuazione concreta della normativa destinata ad utilizzare i canali sindacali, ma anche quelli professionali interni all’azienda.

La nuova legge prevede diverse possibili forme di partecipazione tra cui la partecipazione gestionale con l’inserimento dei rappresentanti dei lavoratori nei consigli di sorveglianza delle aziende dotate di un simile organo (articolo 2409 octies e seguenti del codice civile) , oppure la partecipazione economico – finanziaria con distribuzione degli utili.

E’ prevista inoltre la possibilità di una partecipazione organizzativa coinvolgendo i lavoratori nelle decisioni relative alle varie fasi produttive ed organizzative della vita dell’impresa.

La partecipazione potrà inoltre essere di tipo consultivo mediante l’acquisizione ei pareri e proposte da parte dei lavoratori.

La partecipazione potrà anche avvenire con modalità stabilite nella contrattazione collettiva o a mezzo di enti bilaterali.

Presso il CNEL dove CIU Unionquadri è rappresentato, è prevista una Commissione nazionale permanente per la partecipazione dei lavoratori, composta da rappresentanti del CNEL, del Ministro del Lavoro e da esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro (articolo 17 bis).

Per approfondire e verificare l’applicabilità di queste previsioni di legge, CIU unionquadri avvierà presso diverse aziende un’indagine conoscitiva cui seguirà un convegno di approfondimento sul piano politico e sindacale.

Fabio Petracci

Partecipazione dei lavoratori all’impresa – la proposta di legge

La proposta di legge popolare La partecipazione al lavoro. Per una governance d’impresa partecipata dai lavoratori” presentata in data 27 novembre 2023, dopo un lungo iter in Commissione (iniziato il 18 gennaio 2024 e concluso il 23 gennaio 2025) è finalmente approdata all’Assemblea della Camera dei Deputati.

La discussione è iniziata in data 27 gennaio 2025 ed il testo ed i lavori parlamentari sono consultabili al seguente link: https://www.camera.it/leg19/126?pdl=1573

Il testo uscito dai lavori della Commissione intende disciplinare la partecipazione gestionale, economica e finanziaria, organizzativa e consultiva dei lavoratori alla gestione, all’organizzazione, ai profitti e ai risultati nonché alla proprietà delle aziende e individua le modalità di promozione e incentivazione delle suddette forme di partecipazione.

Si tratterebbe dunque dell’attuazione dell’articolo 46 della Costituzione, nel rispetto dei princìpi e dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e internazionale, al fine di rafforzare la collaborazione tra i datori di lavoro e i lavoratori, di preservare e incrementare i livelli occupazionali e di valorizzare il lavoro sul piano economico e sociale.

Pare opportuno segnalare che, rispetto al progetto di legge inizialmente presentato, le disposizioni della proposta di legge, si applicano anche alle società cooperative in quanto compatibili.

avv. Alberto Tarlao

 

Novità legge di bilancio 2025

Tra gli obiettivi della legge di Bilancio 2025 entrato in vigore il 30 dicembre 2024 L. n. 207, rivestono particolare importanza le numerose novità che impattano sulla tassazione del reddito da lavoro dipendente che decorrono dal periodo d’imposta anno 2025, come di seguito cerco di riepilogare.

 

RIFORMA IRPEF  2025

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre n.305 del provvedimento in attuazione della legge delega fiscale, viene resa strutturale la rimodulazione degli scaglioni IRPEF cosi come già introdotta in via sperimentale nel corso del 2024.

Pertanto nello specifico sul reddito imponibile si applicano le seguenti aliquote IRPEF, progressive per scaglioni di reddito:

  • Fino a € 28.000 aliquota IRPEF al 23%;
  • Oltre € 28.000 e fino a € 50.000 aliquota IRPEF al 35%;
  • Oltre € 50.000 aliquota IRPEF al 43%.

 

DETRAZIONE LAVORO DIPENDENTE:

Viene reso strutturale quanto già previsto nella Legge di bilancio 2024 in merito all’innalzamento   a 1.955 euro della detrazione per lavoro dipendente per coloro che hanno redditi fino a 15.000 euro.  Le detrazioni fiscali per lavoro dipendente e assimilati previste dal Testo unico sulle imposte sui redditi (art. 13 del D.P.R. 917/1986) consentono ai lavoratori dipendenti (ma anche ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinate e continuativa co.co.co. ed ai percettori di altri redditi assimilati come ad esempio l’indennità di disoccupazione Naspi) di ridurre la pressione fiscale sul loro reddito semplicemente con lo status di lavoratore dipendente. L’ammontare della detrazione per lavoro dipendente spettante ai lavoratori ogni mese in busta paga viene calcolato in rapporto ai giorni di detrazioni spettanti nel mese (compreso sabato e domenica).

RIEPILOGO DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE

  • Reddito fino a € 15.000,00

Detrazione annua € 1.955,00 mentre contratto a tempo determinato € 1.380,00

  • Superiore a € 15.000,00 e fino a 28.000,00

Calcolo € 1.910,00 + € 1.190,00*(28.000,00 – redd. complessivo) / (28.000,00-15.000,00)

  • Superiore a € 28.000,00 e fino a 50.000,00

Calcolo € 1.910,00 *(50.000,00 – redd. complessivo) / (50.000,00-28.000,00)

 

NUOVE MISURE DI RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE

Ai fini della riduzione del cuneo fiscale, a fronte della mancata conferma per l’anno 2025 dell’esonero parziale dei contributi a carico dei lavoratori dipendenti (esonero IVS 6% e 7%) viene introdotta una misura fiscale che assume due forme quella di BONUS e di DETRAZIONE.

 

BONUS FISCALE

Consiste in una somma integrativa, che non concorre alla formazione del reddito, riconosciuta ai lavoratori dipendenti, con reddito complessivo non superiore a € 20.000

L’ammontare del bonus si determina applicando al reddito di lavoro dipendente le seguenti percentuali

  • Reddito fino a € 8.500,00  aliquota 7,1%
  • Superiore a € 8.500,00 e fino a 15.000,00  aliquota 5,3%
  • Superiore a € 15.000,00 e fino a 20.000,00 aliquota 4,8%

 

ULTERIORE DETRAZIONE FISCALE

Si tratta di una detrazione fiscale aggiuntiva per i soli titolari di reddito da lavoro dipendente (esclusi quindi i titolari di redditi assimilati) cha hanno un reddito complessivo superiore a € 20.000 ma inferiore a € 40.000 rapportata al periodo di lavoro pari a:

  • 000 € Reddito superiore a € 20.000 ma non a € 32.000
  • Oltre i 32.000 € è ridotta in proporzione all’incremento del reddito, fino ad azzerarsi una volta raggiunta la soglia dei 40.000 €

Il bonus e le detrazioni sono riconosciute in via automatica all’atto dell’erogazione delle retribuzioni rimandando in sede di conguaglio fiscale di fine anno, la spettanza delle stesse. Vengono riconosciute dal datore di lavoro senza preventiva indicazione da parte del lavoratore. Nel caso in cui in sede di conguaglio le somme erogate risultassero non spettanti verranno recuperate nel cedolino in unica soluzione se inferiore a € 60,00 o in 10 rate se l’importo supera € 60,00

 

TRATTAMENTO INTEGRATIVO

Con riferimento al trattamento integrativo D.L. 3/2020 (EX BONUS RENZI) rimangono invariate le condizioni di applicazione nella misura di € 1200 per i soggetti con reddito complessivo fino a € 15.000,00

 

SOGLIA ESENZIONE DEI FRINGE BENEFIT

Anche per i periodi d’imposta 2025 2026 e 2027   è stata confermata l’innalzamento della soglia fiscale dei fringe benefit. In base a quanto previsto dalla normativa ordinaria (art. 51 c. 3 TUIR) il valore è fissato nella misura di € 258,23. Come già previsto dal 2024 si passa a un limite di esenzione di € 2.000,00 per lavoratoti dipendenti con figli fiscalmente a carico e, passa a € 1.000,00 per i lavoratori privi di figli fiscalmente a carico. Rientrano in tale gestione:

  • Valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti;
  • Le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, per l’affitto dell’abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale.

 

DETASSAZIONE DEI PREMI DI RISULTATO

Viene confermato dalla Legge di Bilancio anche per gli anni 2025 2026 e 2027 una diminuzione dell’imposta sostitutiva Irpef applicabile ai premi di risultato che viene ridotta dal 10% al 5% nel limite massimo di € 3.000,00 a condizione che nell’anno precedente il reddito di lavoro dipendente non sia stato superiore a € 80.000,00. Possono beneficiare del regime fiscale agevolato i premi di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, qualità efficienza ed innovazione misurabili e verificabili, e somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa corrisposti in forza dei contratti collettivi, territoriali o aziendali depositati.

 

DEDUCIBILITA’ SPESE TRASFERTE

Fermo restando la disciplina generale in materia di trattamento fiscale delle trasferte al di fuori del comune o all’interno dello stesso, la legge di Bilancio 2025 dispone che a far data dal periodo d’imposta 2025 i rimborsi analitici delle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (es. taxi servizio noleggio) che vengono sostenute dal lavoratore per le trasferte, non concorrono a formare reddito solo se i pagamenti di tali spese, vengano effettuati con metodi tracciabili tipo carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. I rimborsi effettuati in contanti determinano l’assoggettamento fiscale e previdenziale. Sono esclusi da tale diposizione, le spese relative ai trasporti mediante autoservizi di linea per le quali il rimborso può continuare ad essere effettuato anche in contanti.

STUDIO CONSULENZA LAVORO
Cdl Paolo Grimaldi

 

L’interesse dei quadri ad un sistema di coinvolgimento dei lavoratori nella gestione delle aziende

Qualche novità nella legge di bilancio 2025.

L’articolo 1, comma 457 della legge di bilancio per il 2025 stanzia 70 milioni di euro per il 2025 e 7 milioni per il 2026 per la costituzione di un fondo per il finanziamento della partecipazione dei lavoratori al capitale alla gestione ed ai risultati di impresa.

Lo stanziamento viene incontro al progetto di legge già presentato dalla CISL nonché alle osservazioni formulate dal sindacato Unionquadri nel corso dell’audizione in tema di legge di bilancio tenutasi l’11 dicembre 2024.

Testualmente riportava il documento di Unionquadri presentato all’incontro con il Governo:

“In merito al coinvolgimento dei lavoratori nella gestione aziendale, ricordiamo come l’articolo 45 della Costituzione stabilisca il principio della partecipazione dei lavoratori alla gestione aziendale.

Ricordiamo come l’articolo 4 della legge 92/2012 conteneva una delega per il governo a realizzare un tanto. La delega in realtà decadde per il mancato intervento del Governo.”

L’interesse sindacale per tale tema proviene in primo luogo da quelle parti sindacali che non intendono ricorrere a mere strategie di contrapposizione, favorendo anche momenti di collaborazione.

Per quanto riguarda Unionquadri, interesse di è anche dato dalla particolare collocazione professionale della categoria spesso vicina e quindi più sensibile alle vicende aziendali e spesso in grado di supportarne la gestione.

Non va peraltro dimenticato come nel nostro ordinamento l’articolo 46 della Costituzione riporti testualmente “Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende”.

Il principio non è mai stato attuato.

Non va dimenticato come in diversi periodi di crisi economica, si sia tornato a riproporre il tema per promuovere la partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese senza però ottenere risultati concreti.

Il principio della Cogestione.

Per affrontare in maniera anche sommaria il tema è innanzitutto necessario chiarire i termini con i quali vengono individuate diverse forme di partecipazione dei lavoratori alle vicende aziendali.

In primo luogo, ricordiamo la cosiddetta partecipazione agli utili (Gains Sharing) che consiste nella distribuzione degli utili ai lavoratori in base ad una quota individuale di partecipazione.

Questo istituto, a differenza di quello che definiremo Cogestione non prevede normalmente una partecipazione organizzata alla direzione dell’impresa.

Diverso, anche perché sviluppato in un contesto politico molto diverso da quello attuale è il concetto di autogestione delle aziende proposto nel dopoguerra nell’allora Jugoslavia da Milovan Djilas Edvard Kardelj e Boris Kidric e fatta propria dal governo di quel paese.

Il sistema in quest’ultimo caso, non presupponeva una reale democratizzazione del sistema politico ed economico nel persistere di un sistema a partito unico che ignorava la libertà economica e d’impresa e dunque, non pare rapportabile alle attuali esigenze.

Attualmente ed in sintesi, si possono individuare almeno quattro differenti tipologie di partecipazione dei lavoratori all’azienda:

  • quella di tipo “organizzativo/gestionale”, da intendersi come presenza di una rappresentanza dei lavoratori all’interno degli organi di controllo e decisionali dell’azienda (es. presenza di un rappresentante indicato o eletto dai lavoratori all’interno del Consiglio di Amministrazione);
  • quella di tipo “informativo/consultivo”, che può essere considerata come il diritto dei lavoratori (o meglio, dei loro rappresentanti) alla conoscenza dei piani aziendali passati, presenti e futuri, anche come condizione vincolante rispetto alle decisioni da assumere, con altresì possibilità di elaborare suggerimenti e controproposte;
  • quella di tipo “economico”, che mira a far partecipare i lavoratori meritevoli dei risultati e del benessere dell’azienda, promuovendo una parziale redistribuzione degli utili aziendali sulla base delle prestazioni effettivamente svolte dagli stessi lavoratori, rendendoli partecipi del successo dell’azienda;
  • quella di tipo “finanziario”, con la possibilità di accedere ad un azionariato diretto dei dipendenti delle aziende per cui lavorano, in modo da indirizzarle anche verso un assetto proprietario più condiviso, con forte responsabilizzazione e creazione di spirito d’appartenenza in capo ai singoli lavoratori.

La prima, di cui parleremo, da intendersi quale cogestione, è la forma più attiva e significativa di partecipazione dei lavoratori all’azienda.

Il modello tedesco.

Il sistema di partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese trova le proprie origini nelle economie occidentali e principalmente in Germania.

Esso fonda le proprie radici nella Repubblica di Weimar (1919 – 1933) dove si cercò di realizzare l’eguaglianza capitale – lavoro sulla base di un patto sociale.

Era così riconosciuto ai lavoratori un ruolo centrale nell’ambito dei processi economici imprenditoriali mediante la possibilità di istituire “una rappresentanza legale nei consigli operai, nei consigli di distretto, nonché nel consiglio operaio nazionale.”

Su tale base, si instaurava un sistema a doppio canale di cui uno rappresentativo, sindacale e rivendicativo e l’altro partecipativo e gestionale soprattutto nelle grandi imprese definito “Mitbestimmung”.

Il sistema destinato a cadere con l’avvento del Nazionalsocialismo e con il secondo conflitto mondiale, riapparve e si stabilizzò alla fine della guerra attraverso l’approvazione di una serie di leggi federali.

Si evolvevano ed in parte confluivano parallelamente in tal modo il diritto societario, il diritto d’impresa e quello sindacale e del lavoro.

In tal modo tramite un doppio canale, i lavoratori partecipano alle decisioni della società attraverso due organi: il c.d. Consiglio di Fabbrica ed il c.d. Consiglio di Sorveglianza.

In particolare, il modello tedesco, noto come Mitbestimmung, è una vera e propria parte caratterizzante del sistema di relazioni industriali del paese.

Mitbestimmung può essere tradotto come “codeterminazione” e si riferisce ad una partecipazione paritaria di dipendenti, azionisti e dirigenti alla gestione della politica aziendale ed alle conseguenti decisioni.

In effetti, il modello tedesco prevede che l’economia e le strutture produttive lungi dal costituire esclusivamente un luogo di scontro di interessi configgenti tra capitale e lavoro, dessero invece vita ad una vera e propria “Gemeinschaft”, una “comunità” avente il fine comune di garantire benessere e prosperità per i suoi componenti.

La partecipazione dei lavoratori in Germania si compone di due livelli:

  • la “betriebliche Mitbestimmung”, partecipazione a livello di unità produttiva, che in Italia si potrebbe tradurre o intendere come “partecipazione o cogestione aziendale”;
  • la “unternehmerische Mitbestimmung”, partecipazione a livello di organi societari d’impresa, che indica la parte gestionale che è adibita all’impiego delle risorse prodotte dalla parte produttiva, traducibile come “partecipazione o cogestione societaria”.

A sottolineare il valore e l’importanza della partecipazione dei lavoratori, lo stesso art. 9 del Grund Gesetz, la Carta costituzionale varata nel 1949, dispone l’ordinamento e la pacificazione del mondo del lavoro mettendo sullo stesso piano sia la contrapposizione degli interessi sia la volontà comune di collaborazione.

Per tale motivo, le società in Germania sono soggette alla Mitbestimmung (co-determinazione) se impiegano più di 500 dipendenti.

Come già accennato i lavoratori partecipano alle decisioni della società attraverso due organi: il c.d. Consiglio di Fabbrica ed il c.d. Consiglio di Sorveglianza.

Se il primo rappresenta i lavoratori nelle singole sedi aziendali ed è formato interamente da dipendenti, il secondo è invece un organo aziendale che fa capo alla sede centrale, composto per metà dai rappresentanti dei lavoratori e per metà dagli azionisti.

Il modello Volkswagen.

Il più noto modello di partecipazione dei lavoratori all’impresa è quello del Gruppo Volkswagen.

Uno dei punti di forza del modello Volkswagen è sicuramente l’elevato grado di percentuale di lavoratori iscritti al sindacato IG METALL, che rappresenta buona parte dei dipendenti.

Il modello di relazioni industriali del Gruppo Volkswagen è improntato sulla Carta dei diritti dei lavoratori che la multinazionale tedesca ha sottoscritto a livello globale e che prevede forme intense di coinvolgimento partecipativo in tutte le aziende che fanno capo al gruppo, anche nei paesi diversi dalla Germania.

Detta Carta definisce i diritti d’informazione e di partecipazione e si pone come obiettivo quello di instaurare un rapporto di reciproca fiducia e rispetto tra le parti.

Tra i molti principi contenuti nella Carta, che richiama nei contenuti e nei principi gran parte delle Convenzioni OIL stipulate, è interessante leggere come il Gruppo Volkswagen riconosca espressamente il diritto di contrattazione collettiva e che di conseguenza il Gruppo Volkswagen e i sindacati o le rappresentanze dei lavoratori conducano insieme un dialogo sociale, di cui le contrattazioni collettive rappresentano una particolare forma.

Il sistema tedesco di cogestione delle aziende ha interessato la Comunità Europea.

La Cogestione nelle politiche comunitarie.

Le istituzioni europee nel corso degli anni 70 pensarono di poter agevolmente introdurre nei singoli stati il modello partecipativo tedesco, ma ben presto si videro costrette a compiere dei passi indietro anche a causa della profonda diversità delle relazioni sindacali nei diversi stati europei.

In ogni caso, le istituzioni comunitarie continuavano nell’obiettivo del coinvolgimento dei lavoratori nella gestione delle imprese, cercando di avviare un processo volto ad uniformare le discipline dei singoli stati dal punto di vista del diritto societario e delle relazioni industriali mediante numerose direttive volte perlomeno ad agevolare l’introduzione del modello partecipativo presente in Germania.

Si arrivò però soltanto ad una serie di direttive volta ad introdurre a livello comunitario obblighi di informazione e consultazione in materia di relazioni industriali finalizzate a favorire la partecipazione del personale alla gestione delle imprese.

Il processo si protrasse sino alle direttive relative alla Società Europea ed ai Comitati Aziendali Europei che consolidarono dei principi minimi di informazione e partecipazione nelle aziende nazionali aventi rilevanza europea.

La Cogestione nell’ordinamento italiano.

Per quanto riguarda invece l’Italia, nel tempo vi sono stati forti resistenze alla diffusione delle forme partecipative e pertanto l’art. 46 della Carta Costituzionale deve considerarsi come una norma rimasta sostanzialmente inapplicata.

Il codice civile all’articolo 2349 prevede l’ipotesi di assegnazione degli utili ai prestatori di lavoro delle società, anche mediante l’emissione di speciali categorie di azioni.

Lo stesso articolo prevede inoltre la possibile attribuzione ai dipendenti di diritti patrimoniali ed amministrativi con esclusione del voto nell’assemblea generale riservato agli azionisti.

In particolare, deve essere ricordato il tentativo operato dalla c.d. “Riforma Fornero”, legge n. 92/2012, la quale aveva delegato il governo ad adottare uno o più decreti finalizzati a favorire le forme di coinvolgimento dei lavoratori nell’impresa, attivate attraverso la stipulazione di un contratto collettivo aziendale, nel rispetto di principi e criteri direttivi previsti dalla legge (art. 4 c. 62 legge n. 92/2012).

Tuttavia, anche tale intervento non ha trovato concreta e capillare attuazione.

A livello legislativo, il DLGS 11/2017 che tratta delle Imprese Sociali, il coinvolgimento dei lavoratori è indicato all’articolo 11 come elemento fondamentale e necessario.

Interessante nel dopoguerra ed anni successivi (1945 – 1971), il cosiddetto modello Olivetti, azienda nella quale era costituito un Consiglio di Gestione coinvolto nei processi industriali e di organizzazione del lavoro in un’azienda tanto radicata sul territorio, quanto proiettata sui mercati internazionali.

Conclusioni.

Oggi, anche grazie alle nuove sfide della digitalizzazione ed i recenti sviluppi dell’economia, con un passaggio a quella che è stata definita l’era della “condivisione” (sharing economy), potrebbero essere state gettate le basi per la revisione del modello conflittuale su cui, storicamente, si sono rette le relazioni industriali e dunque vi sarebbero concrete possibilità di un recupero dello strumento della partecipazione dei lavoratori all’impresa.

In effetti, con l’avvento della c.d. quarta rivoluzione industriale, uno degli effetti più rilevanti è stato quello di considerare non più la prestazione lavorativa nella sua mera esecuzione materiale, quindi come mera collaborazione passiva, strettamente legata alle mansioni assegnate al lavoratore bensì la necessità di una vera e propria partecipazione attiva da parte dei lavoratori nella generazione dei valori aziendali.

In effetti, il modello storico delle relazioni industriali è principalmente basato sulla forte asimmetria tra potere direttivo e dovere di collaborazione, fondato sulla prerogativa dell’imprenditore di dirigere l’azienda in coerenza al principio di libertà di iniziativa economica privata, considerando i rischi assunti esclusivamente a carico dell’impresa stessa.

Oggi, la possibilità di partecipazione dei lavoratori alle vicende d’impresa potrebbe da un lato attenuare gli effetti del disequilibrio in termini di condizioni di lavoro e, dall’altro, essere ulteriore strumento di eventuale modifica dell’esercizio del potere direttivo in una chiave maggiormente collaborativa, tenuto dovuto conto altresì dell’evoluzione ed attenuazione del concetto di subordinazione registratosi negli ultimi anni.

UNIONQUADRI sindacato dei quadri direttivi, professionisti e ricercatori delle aziende rivolge la propria attenzione agli importanti mutamenti che coinvolgono la tecnologia, l’economia ed il mondo del lavoro e si pone come tramite tra le fasce di lavoratori maggiormente professionalizzate e le direzioni aziendali in un’ottica di collaborazione nell’interesse dell’azienda intesa anche come comunità.

Ne deriva l’interesse di UNIONQUADRI per ogni forma utile di incontro tra interessi del lavoro e dell’impresa.

avv. Fabio Petracci

La partecipazione dei lavoratori all’impresa

L’art. 46 della Costituzione cita testualmente “Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende”.

Ogni forma di partecipazione dei lavoratori alla gestione delle aziende si fonda sull’idea e sulla valorizzazione dell’interesse comune tra i lavoratori e l’imprenditore alla prosperità dell’impresa stessa.

Nel tempo tuttavia vi sono stati forti resistenze alla diffusione delle forme partecipative e pertanto l’art. 46 della Carta Costituzionale deve considerarsi come una norma rimasta sostanzialmente inapplicata.

Ciclicamente, soprattutto nei periodi di crisi economica, si è tornati spesso ad insistere sulla necessità di promuovere la partecipazione dei lavoratori, con la presentazione di diverse iniziative e la costituzione di appositi gruppi di lavoro, senza tuttavia ottenere risultati concreti.

In particolare, deve essere ricordato il tentativo operato dalla c.d. “Riforma Fornero”, legge n. 92/2012, la quale aveva delegato il governo ad adottare uno o più decreti finalizzati a favorire le forme di coinvolgimento dei lavoratori nell’impresa, attivate attraverso la stipulazione di un contratto collettivo aziendale, nel rispetto di principi e criteri direttivi previsti dalla legge (art. 4 c. 62 legge n. 92/2012).

Tuttavia, anche tale intervento non ha trovato concreta e capillare attuazione.

Oggi, anche grazie alle nuove sfide della digitalizzazione ed i recenti sviluppi dell’economia, con un passaggio a quella che è stata definita l’era della “condivisione” (sharing economy), potrebbero essere state gettate le basi per la revisione del modello conflittuale su cui, storicamente, si sono rette le relazioni industriali e dunque vi sarebbero concrete possibilità di un recupero dello strumento della partecipazione dei lavoratori all’impresa.

In effetti, con l’avvento della c.d. quarta rivoluzione industriale, uno degli effetti più rilevanti è stato quello di considerare non più la prestazione lavorativa nella sua mera esecuzione materiale, quindi come mera collaborazione passiva, strettamente legata alle mansioni assegnate al lavoratore bensì la necessità di una vera e propria partecipazione attiva da parte dei lavoratori nella generazione dei valori aziendali.

In effetti, il modello storico delle relazioni industriali è principalmente basato sulla forte asimmetria tra potere direttivo e dovere di collaborazione, fondato sulla prerogativa dell’imprenditore di dirigere l’azienda in coerenza al principio di libertà di iniziativa economica privata, considerando i rischi assunti esclusivamente a carico dell’impresa stessa.

Oggi, la possibilità di partecipazione dei lavoratori alle vicende d’impresa potrebbe da un lato attenuare gli effetti del disequilibrio in termini di condizioni di lavoro e, dall’altro, essere ulteriore strumento di eventuale modifica dell’esercizio del potere direttivo in una chiave maggiormente collaborativa, tenuto dovuto conto altresì dell’evoluzione ed attenuazione del concetto di subordinazione registratosi negli ultimi anni.

Per chiarezza, si possono individuare almeno quattro differenti tipologie di possibile partecipazione dei lavoratori all’azienda:

  • quella di tipo “organizzativo/gestionale”, da intendersi come presenza di una rappresentanza dei lavoratori all’interno degli organi di controllo e decisionali dell’azienda (es. presenza di un rappresentante indicato o eletto dai lavoratori all’interno del Consiglio di Amministrazione);
  • quella di tipo “informativo/consultivo”, che può essere considerata come il diritto dei lavoratori (o meglio, dei loro rappresentanti) alla conoscenza dei piani aziendali passati, presenti e futuri, anche come condizione vincolante rispetto alle decisioni da assumere, con altresì possibilità di elaborare suggerimenti e controproposte;
  • quella di tipo “economico”, che mira a far partecipare i lavoratori meritevoli dei risultati e del benessere dell’azienda, promuovendo una parziale redistribuzione degli utili aziendali sulla base delle prestazioni effettivamente svolte dagli stessi lavoratori, rendendoli partecipi del successo dell’azienda;
  • quella di tipo “finanziario”, con la possibilità di accedere ad un azionariato diretto dei dipendenti delle aziende per cui lavorano, in modo da indirizzarle anche verso un assetto proprietario più condiviso, con forte responsabilizzazione e creazione di spirito d’appartenenza in capo ai singoli lavoratori.

Rimane allora da registrare che altri paesi europei hanno già adottato modelli partecipativi dei lavoratori all’impresa: ad esempio Francia e Germania che, sin dagli inizi del secolo scorso, hanno realizzato forme di partecipazione economica fondate sui piani aziendali di risparmio e sull’azionariato dei dipendenti (anche attraverso il fenomeno del c.d. workers buy-out, vale a dire l’azione di salvataggio dell’azienda, o di una sua parte, realizzata dai dipendenti che subentrano nella proprietà).

In particolare, il modello tedesco, noto come Mitbestimmung, è una vera e propria parte caratterizzante del sistema di relazioni industriali del paese.

Mitbestimmung potrebbe essere tradotto come “co-determinazione” e si riferisce ad una partecipazione paritaria di dipendenti, azionisti e dirigenti alla gestione della politica aziendale ed alle conseguenti decisioni.

In effetti, il modello tedesco prevede che l’economia e le strutture produttive non costituiscano luogo di scontro di interessi configgenti tra capitale e lavoro ma anche una vera e propria “Gemeinschaft”, una “comunità” avente il fine comune di garantire benessere e prosperità per i suoi componenti.

La partecipazione dei lavoratori in Germania si compone di due livelli:

  • la “betriebliche Mitbestimmung”, partecipazione a livello di unità produttiva, che in Italia si potrebbe tradurre o intendere come “partecipazione o cogestione aziendale”;
  • la “unternehmerische Mitbestimmung”, partecipazione a livello di organi societari d’impresa, che indica la parte gestionale che è adibita all’impiego delle risorse prodotte dalla parte produttiva, traducibile come “partecipazione o cogestione societaria”.

A sottolineare il valore e l’importanza della partecipazione dei lavoratori, lo stesso art. 9 del GrundGesetz, la Carta costituzionale varata nel 1949, dispone l’ordinamento e la pacificazione del mondo del lavoro mettendo sullo stesso piano sia la contrapposizione degli interessi sia la volontà comune di collaborazione.

Per tale motivo, le società in Germania sono soggette alla Mitbestimmung (co-determinazione) se impiegano più di 500 dipendenti.

I lavoratori partecipano alle decisioni della società attraverso due organi: il c.d. Consiglio di Fabbrica ed il c.d. Consiglio di Sorveglianza.

Se il primo rappresenta i lavoratori nelle singole sedi aziendali ed è formato interamente da dipendenti, il secondo è invece un organo aziendale che fa capo alla sede centrale, composto per metà dai rappresentanti dei lavoratori e per metà dagli azionisti.

Il più noto modello di partecipazione dei lavoratori all’impresa è quello del Gruppo Volkswagen.

Uno dei punti di forza del modello Volkswagen è sicuramente l’elevato grado di percentuale di lavoratori iscritti al sindacato IG METALL, che rappresenta buona parte dei dipendenti.

Il modello di relazioni industriali del Gruppo Volkswagen è improntato sulla Carta dei diritti dei lavoratori che la multinazionale tedesca ha sottoscritto a livello globale e che prevede forme intense di coinvolgimento partecipativo in tutte le aziende che fanno capo al gruppo, anche nei paesi diversi dalla Germania.

Detta Carta definisce i diritti d’informazione e di partecipazione e si pone come obiettivo quello di instaurare un rapporto di reciproca fiducia e rispetto tra le parti.

Tra i molti principi contenuti nella Carta, che richiama nei contenuti e nei principi gran parte delle Convenzioni OIL stipulate, è interessante leggere come il Gruppo Volkswagen riconosca espressamente il diritto di contrattazione collettiva e che di conseguenza il Gruppo Volkswagen e i sindacati o le rappresentanze dei lavoratori conducano insieme un dialogo sociale, di cui le contrattazioni collettive rappresentano una particolare forma.

Avv. Alberto Tarlao

Le nuove figure professionali: l’HSE, Health, Safety, Enviroment Manager

CIU UNIONQUADRI, Associazione Sindacale interessata alle figure medio – alte di lavoratori ed alla tutela della loro professionalità, affronta il tema dell’HSE Manager.

Trattasi di una figura che riveste una grande importanza all’interno dell’azienda ed è una figura emergente nel campo della sicurezza.

La funzione professionale dell’HSE Manager è definita in modo chiaro nel 2018 con la norma UNI 11720.

Questa figura si occupa in ambito aziendale principalmente di salute, sicurezza, ambiente. La norma UNI 11720 cui si è fatto prima riferimento descrive in maniera dettagliata i compiti dell’HSE.

La sigla HSE significa “Health, safety, enviroment”, quindi salute, sicurezza, ambiente.

Potremmo quindi definirlo come un soggetto professionale la cui competenza va oltre la mera sicurezza sul lavoro intesa in senso strettamente tecnico per involgere la sicurezza dell’intera produzione e dell’ambiente.

In concreto, l’HSE Manager si occupa di progettazione, coordinamento, consulenza, supporto tecnico gestionale.

In particolare, la normativa UNI 11720 della Comunità Europea distingue due differenti profili di HSE Manager:

  1. Manager HSE operativo con compiti di supporto ed organizzazione, nonché di apprestamento delle misure di prevenzione;
  2. Manager HSE Strategico quale figura gestionale di direzione aziendale con compiti di indirizzo delle misure da mettere in atto in funzione di prevenzione dei rischi in ambito HSE.

Tale figura professionale, il cui ruolo sarà anche rapportato alle dimensioni dell’azienda pur non essendo regolamentata a livello di ordine professionale, concretizza a livello legale e contrattuale la declaratoria di quadro ex articolo 2095 del codice civile e ben può organizzarsi in proprie associazioni professionali che ne tutelino ed attestino la professionalità.

CIU UNIONQUADRI, sindacato delle professionalità medio – alte nota come le nuove figure di lavoratori – professionisti che vanno emergendo nell’ambito del controllo aziendale e delle finalità etico – sociali delle imprese, anche inserite nell’abito delle obbligazioni che attengono al lavoro dipendente, assumano una posizione biunivoca nei confronti del datore di lavoro quali collaboratori, ma anche tutori di un interesse pubblico e, quindi, come il loro rapporto di lavoro assuma aspetti contrattuali di cui la normativa legale e contrattuale dovrà tenere conto.

Fabio Petracci

Applicazione della disciplina dell’impresa familiare anche al convivente di fatto

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 148 del 2024 del 25.07.2024 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 230-bis, terzo comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede come familiare – oltre al coniuge, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo – anche il “convivente di fatto” e dunque come impresa familiare anche quella cui collabora anche lo stesso “convivente di fatto”.

Inoltre, in via consequenziale, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 230-ter del codice civile che riconosceva al convivente di fatto una tutela significativamente più ridotta.

L’art. 230bis del codice civile, rubricato “Impresa familiare” riconosce una tutela specifica a tutti coloro che, legati da vincoli di parentela o di coniugio, partecipano al processo produttivo dell’impresa gestita dal capofamiglia; il rapporto rilevante è quello intercorrente tra un soggetto e un familiare imprenditore, allorquando il primo svolga un’attività di lavoro continuativa a favore del secondo, a cui viene riconosciuto un regime di tutela destinato ad operare solo laddove familiare e imprenditore non abbiano provveduto a disciplinare diversamente e in autonomia la prestazione di lavoro.

La Corte costituzionale dunque ha rilevato che in una società profondamente mutata, se rimangono le differenze di disciplina rispetto alla famiglia fondata sul matrimonio, quando si tratta di diritti fondamentali, questi devono essere riconosciuti a tutti senza distinzioni.

Il diritto al lavoro ed alla giusta retribuzione è un diritto fondamentale che, nel contesto di un’impresa familiare, richiede uguale tutela, versando anche il convivente di fatto, come il coniuge, nella stessa situazione in cui la prestazione lavorativa deve essere protetta, rischiando altrimenti di essere inesorabilmente attratta nell’orbita del lavoro gratuito.

Di conseguenza, è stata ritenuta irragionevole la mancata inclusione del convivente di fatto nell’impresa familiare.

Presentata in Senato la nuova rivista Spazio Imprese

Presso la Sala Caduti di Nassirya del Senato della Repubblica, il 10 gennaio 2024 si è tenuta la Conferenza Stampa per la presentazione della nuova rivista Spazio Imprese diretta dal dottor Antonio Grieci.

La Rivista è finalizzata a fornire un utile strumento editoriale per il mondo del lavoro, per tutti gli imprenditori ed in particolare per le imprese ed i lavoratori alla ricerca di orientamenti nel mondo produttivo.

Presente CIU UNIONQUADRI che collabora nella redazione della rivista con il dottor Marco Ancora e l’avvocato Fabio Petracci che nel corso del suo intervento ha ribadito l’importanza di una concreta opera di informazione e di guida insieme alla trattazione dei temi di ampio respiro che oggi interessano il mondo dell’impresa.

La Delegazione CIU Unionquadri ha anche fatto riferimento alle attività che svolge al CNEL ed al CESE a Bruxelles, invitando le parti presenti a sinergie comuni e ad una collaborazione presso queste Istituzioni.

Il video della presentazione da Radio Radicale.