L’offerta sanitaria nelle prestazioni di terapia fisica e riabilitativa

La pronuncia del Consiglio di Stato n.3471 del 4.04.2023, pone una pietra miliare nel riconoscere il superamento del sistema di remunerazione delle prestazioni di terapia fisica e riabilitativa con tariffazione per singola prestazione erogata.

Il Supremo Consesso ha chiarito come la previsione delle singole attività da erogarsi con la relativa tariffazione sia un sistema oramai superato dagli Accordi conclusi tra Governo e Regioni e che l’offerta sanitaria di tale area vada incentrata sul modello globale integrato dei “percorsi riabilitativi”, così come cristallizzato – in primis, ma non solo – nell’Accordo Stato-Regioni ex art.4 del d.lgs. n.281/1997, del 10.02.2011 (Rep./CSR) di approvazione del “Piano d’indirizzo per la riabilitazione”, indicando, quindi, che “si rende opportuno avviare con gradualità il processo di riorganizzazione delle prestazioni di medicina fisica e riabilitativa attraverso un progressivo passaggio dalle attività erogate come insieme di singole prestazioni a percorsi riabilitativi assistenziali (..)” con la contestuale “definizione dei relativi profili tariffari, sulla scorta delle autonome valutazioni programmatorie (..)” di competenza esclusiva delle singole Giunte regionali.

Ancor più precisamente il Consiglio di Stato ha indicato a chiare lettere che “non vi è dubbio che le suddette linee di indirizzo [il riferimento è al menzionato Accordo del 10.02.2011] pur facendo salva l’autonomia delle regioni e delle province autonome nell’adottare le soluzioni organizzative più idonee in relazione alle esigenze della propria programmazione, avvalorino a posteriori la scelta regionale di adeguare l’offerta assistenziale riabilitativa a più evoluti modelli erogativi, funzionali all’esigenza di garantire il recupero sociale e familiare del disabile attraverso la più completa ed appropriata individuazione del setting assistenziale adeguato alle sue specifiche necessità di cura”.

Infatti, concludono i Giudici “(..) da un lato, i percorsi riabilitativi non rappresentano nuove prestazioni ma sono destinati a sostituire quelle attualmente previste, secondo criteri di integrazione ed appropriatezza, mentre non è allegato né dimostrato che dalla introduzione, pur graduali, di tale modello assistenziale derivi necessariamente il superamento dei menzionati massimi tariffari ovvero l’incremento della spesa sanitaria complessiva”.

Insomma, i percorsi riabilitativi sono destinati a sostituire le singole prestazioni come attualmente previste e ciò doveva avvenire con un progressivo iter nelle programmazioni sanitarie regionali (attività effettivamente avvenuta in modo completo solamente in alcune Regioni italiane).

Fa allora scalpore (giuridico), in senso purtroppo negativo, il recente Decreto del Ministero della Salute del 25.11.2024, di “definizione delle tariffe relative all’assistenza specialistica ambulatoriale e protesica” nella parte in cui, ancora oggi, prevede l’erogazione di singole prestazioni per la branca di terapia fisica e riabilitativa, in antitesi con quanto previsto dal “Piano d’indirizzo per la riabilitazione”, cristallizzato nell’Accordo Stato-Regioni del 10.02.2011.

avv. Alessandro Capuano