Negoziazione assistita con l’assistenza dei rispettivi avvocati nelle controversie di lavoro

Con il DLGS 10 ottobre 2022 n.149 all’articolo 9 è estesa la negoziazione assistita anche alle controversie di lavoro.

Trova così applicazione anche nel rito del lavoro l’istituto della negoziazione assistita.

In tal modo, le parti – lavoratore e datore di lavoro – assistite dai rispettivi avvocati potranno dar luogo alla cosiddetta negoziazione assistita.

Potrà così essere escluso l’intervento del giudice del lavoro e degli organismi di conciliazione.

L’accordo che ne scaturisce è equiparato ad una conciliazione nella cosiddetta “sede protetta” e come tale, rappresenta un titolo esecutivo.

La norma (DL 132/2014 siccome modificato dal DLGS n.149/2022) è la seguente: “1. Per le controversie di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile, fermo restando quanto disposto dall’articolo 412-ter del medesimo codice, le parti possono ricorrere alla negoziazione assistita senza che ciò costituisca condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Ciascuna parte è assistita da almeno un avvocato e può essere anche assistita da un consulente del lavoro. All’accordo raggiunto all’esito della procedura di negoziazione assistita si applica l’articolo 2113, quarto comma, del codice civile.

L’accordo è trasmesso a cura di una delle due parti, entro dieci giorni, ad uno degli organismi di cui all’articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276”.

Per poter procedere alla negoziazione è necessaria la stipula di un accordo – convenzione di negoziazione assistita – mediante il quale le parti si impegnano a cooperare in buona fede e lealtà per risolvere in via amichevole la controversia.

Se la convenzione cui si è fatto cenno lo prevede, prima di pervenire all’accordo può essere espletata un’attività istruttoria al fine non di decidere la controversia, ma di valutare attentamente i contenuti dell’accordo.

Quindi, ciascun avvocato può invitare un terzo a rendere dichiarazioni su fatti specificamente individuati e rilevanti in relazione all’oggetto della controversia, in presenza degli avvocati che assistono le altre parti.

Inoltre, di fronte ad una specifica previsione della convenzione, ciascun avvocato può invitare la controparte a rendere per iscritto dichiarazioni su fatti, specificamente individuati e rilevanti in relazione all’oggetto della controversia, ad essa sfavorevoli e favorevoli alla parte nel cui interesse sono richieste.

Fabio Petracci