PARERE – Doppia imposizione fiscale tra Belgio e Italia

Egregio dottore,

a seguito di attento esame, con riferimento alle Sue molteplici richieste in merito alla situazione della Sua compagna, possiamo significare quanto segue.

Appare doveroso premettere, trattandosi di tematiche estremamente delicate ed attinenti alla normativa fiscale sia fiscale sia internazionale, che il presente parere viene reso sulla base delle informazioni fornite e si invita il richiedente a rivolgersi ad un commercialista esperto nel settore della fiscalità internazionale al fine di ricevere una consulenza più specifica oltre che per la corretta gestione degli adempimenti previsti dalla normativa applicabile.

Ciò posto, innanzitutto Le confermiamo che è possibile aprire la partita IVA in regime forfettario per i non residenti in Italia, purché risiedano in uno degli Stati membri dell’Unione europea (come il Belgio) e producano in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente realizzato.

Procedendo all’esame delle Sue domande, in Italia la dichiarazione dei redditi dei non residenti deve essere presentata ogni qual volta si percepiscano redditi prodotti in Italia, anche se la residenza fiscale del contribuente è all’estero.

Ne consegue che, qualora vengano percepiti redditi sia in Italia sia in Belgio, dovrà essere presentata una dichiarazione dei redditi per ciascuno Stato.

La Convenzione del 1983 tra Italia e Belgio è stata stipulata proprio allo scopo di evitare la doppia imposizione fiscale relativamente alle imposte sui redditi.

Il fine delle convenzioni contro la doppia imposizione è duplice: da una parte esse permettono di evitare che lo stesso reddito venga tassato due volte (doppia imposizione in senso giuridico) e dall’altra provvedono a ripartire tra i due Stati contraenti le entrate tributarie derivanti dai redditi percepiti dal contribuente.

Pertanto, eventuali redditi conseguiti in Italia concorrono al reddito “complessivo”; peraltro, tendenzialmente negli Stati dell’UE lo svolgimento di attività di lavoro autonomo non è compatibile con la percezione dell’indennità di disoccupazione (sul punto, dovrà verificare la normativa belga).

La discriminante per individuare il paese di tassazione è la presenza o meno di una base fissa per l’esercizio delle attività del Professionista nello Stato diverso da quello di residenza, ovvero una sede o comunque un centro di attività di carattere fisso o permanente.

Ai fini dell’assoggettamento ad imposizione in Italia dei redditi da lavoro, l’articolo 3, comma 1, del TUIR (Testo Unico Imposte sui Redditi, D.P.R. n.917/1986), prevede che “l’imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10 e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato”.

Inoltre, ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera d), del TUIR si considerano prodotti nel territorio dello Stato italiano i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato.

Tale trattamento fiscale potrebbe tuttavia essere modificato proprio in ragione della Convenzione per evitare le doppie imposizioni vigente tra Belgio e Italia.

Infatti, con particolare riferimento alle professioni indipendenti, l’art. 14 della Convenzione Italia-Belgio prevede che: “1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall’esercizio di una libera professione o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato a meno che tale residente non disponga abitualmente nell’altro Stato contraente di una base fissa per l’esercizio delle sue attività. Se egli dispone di tale base fissa, i redditi sono imponibili nell’altro Stato, ma unicamente nella misura in cui sono attribuibili a detta base fissa.

  1. L’espressione “libera professione” comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili”.

La citata disposizione convenzionale sancisce dunque la potestà impositiva esclusiva dello Stato di residenza, sempreché il professionista non disponga abitualmente nell’altro Stato contraente di una base fissa per l’esercizio delle sue attività.

In tale eventualità si applica la tassazione concorrente, che consente anche allo Stato della fonte (oltre allo Stato di residenza) di tassare i redditi attribuibili a tale base fissa.

Considerato quindi che la partita IVA verrebbe aperta in Italia e che l’attività verrebbe svolta esclusivamente verso clienti italiani a Milano, appare di conseguenza ipotizzabile che l’attività professionale, ai sensi della predetta norma convenzionale, sia considerabile come svolta esclusivamente in Italia attraverso una base fissa, con la conseguenza che il reddito derivante da tale attività sarà soggetto a tassazione nel nostro paese.

Sul punto e sullo svolgimento di attività di lavoro autonomo esclusivamente in Italia e nei confronti di clienti italiani, pare inoltre opportuno ribadire in questa sede che: “l’iscrizione del cittadino nell’anagrafe dei residenti all’estero non è elemento determinante per escludere la residenza fiscale in Italia, allorché il soggetto abbia nel territorio dello Stato il proprio domicilio, inteso come sede principale degli affari ed interessi economici, nonché delle proprie relazioni personali” (Cass. 16634/2018).

In altri termini, al di là della formale residenza stabilita fuori dal territorio nazionale, il contribuente sarà considerato fiscalmente residente in Italia ove venga provato, in sede amministrativa o giudiziale, che egli abbia mantenuto o stabilito il proprio domicilio civilistico nel nostro paese.

In tal senso, l’iscrizione all’AIRE deve ritenersi un mero dato formale, con ciò assegnando maggior valore al domicilio attribuibile al contribuente, “inteso come la sede principale degli affari e degli interessi economici nonché delle relazioni personali come desumibile da elementi presuntivi ed a prescindere dall’iscrizione del soggetto all’AIRE” (da ultimo, Cass. 21694/2020, 21695/2020, 21696/2020 e 21697/2020).

Quanto alla copertura sanitaria, gli iscritti AIRE non possono usufruire dell’assistenza sanitaria in Italia, beneficiando di quella del paese in cui risultano residenti.

In ogni caso, in quanto cittadina dell’UE, se la Sua compagna si dovesse ammalare nel corso di un soggiorno temporaneo – anche per motivi di lavoro – in Italia, avrà diritto alle cure mediche necessarie ed indispensabili.

L’apertura della partita IVA in Italia è condizione necessaria e sufficiente per poter regolarmente svolgere e fatturare attività di lavoro autonomo: considerata la situazione, Le consigliamo di rivolgersi ad un dottore commercialista esperto di fiscalità internazionale anche per tale adempimento.

Quanto al quesito sulla necessità o meno di coperture assicurative particolari, un tanto dipende dalla natura dell’attività consulenziale che andrà a svolgere la Sua compagna: qualora dovesse svolgere attività riservate agli iscritti ad albi professionali, oltre ad iscriversi all’albo di riferimento, dovrà altresì dotarsi di idonea assicurazione professionale.

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Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti e porgiamo cordiali saluti.

Trieste, 2 marzo 2022

 

Centro Studi Corrado Rossitto

Sicurezza Sociale Internazionale: Convenzione Bilaterale Italia/Stati Uniti. Il principio della territorialità e le sue eccezioni.

Prima dell’entrata in vigore della convenzione di sicurezza sociale tra Italia e Stati Uniti, accadeva che un lavoratore dipendente o autonomo fosse costretto, al verificarsi di determinate condizioni, a versare i propri contributi previdenziali in entrambi i paesi. Si verificava, in altre parole, una doppia imposizione contributiva nei confronti del lavoratore che determinava effetti distorsivi evidenti, contrari ad ogni principio di equità. Un’ impasse a cui la convenzione tra i due paesi, stipulata nel maggio del 1973, ha posto fine. L’accordo bilaterale ha, infatti, realizzato un coordinamento tra i due diversi sistemi di sicurezza sociale, così da evitare la doppia imposizione contributiva nel paese di origine e in quello di lavoro. La convenzione è stata successivamente ratificata con la legge 86/1975 ed è entrata in vigore il 1°novembre 1978, salvo poi essere stata oggetto di una revisione, con l’accordo aggiuntivo del 1984, ratificato con la legge 609/1985 ed entrato in vigore il 1°gennaio 1986.

Il trattato, secondo quanto stabilito dall’art. 2, si applica: “alla legislazione di sicurezza sociale delle prestazioni pensionistiche per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (dei lavoratori dipendenti e autonomi NDR)”.

In particolare, per quanto riguarda l’Italia, ha ad oggetto l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, nonché ai trattamenti di previdenza sostitutivi dell’assicurazione generale. Si pensi ai fondi speciali di previdenza per i lavoratori dello spettacolo, gestiti

dall’ENPALS, o i fondi per i giornalisti e dirigenti di aziende amministrati rispettivamente dall’INPGI ed ex INPDAI, che dal 2003 è confluito nell’INPS.

Per quanto attiene, invece, alle prestazioni pensionistiche erogate dagli Stati Uniti, si fa riferimento ai contributi previdenziali e sanitari costituiti dal “Social Security” e “Medicare tax” che costituiscono le due parti del “Federal Insurance Contributions Act” (FICA), altresì noto come “Old, Age, Survivor, and Disability Insurance ” (OASDI), fortemente voluto dal presidente Roosevelt negli anni successivi alla Grande Depressione del 1929, gestiti dalla Social Security Administration statunitense.

L’articolo 7 della convenzione sancisce: “salvo quanto diversamente disposto nel presente articolo, le persone alle quali si applica il presente accordo che, svolgono la loro attività sul territorio di uno stato contraente, sono soggette alla legislazione di tale stato”. In linea generale, il trattato applica il principio della territorialità dell’obbligo contributivo previdenziale, in base al quale un lavoratore rimane soggetto esclusivamente ai doveri contributivi del paese in cui lavora.

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Concetto ribadito dall’art. 18, 2º comma, del trattato contro le doppie imposizioni tra l’Italia e gli Stati Uniti, del 1999, secondo cui: “i versamenti erogati da uno Stato contraente ad un residente di un altro stato

contraente in base a disposizioni sulla sicurezza sociale od analoga legislazione di detto stato sono imponibili solamente nello stato di residenza del beneficiario”.

In ambito nazionale è bene ricordare che tale principio trae fondamento dal R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 37, il quale stabilisce che le assicurazioni per l’invalidità e per la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria, salvo le esclusioni previste dallo stesso decreto, sono obbligatorie per le persone di ambo i sessi e di qualsiasi nazionalità che abbiano compiuto l’età di 15 anni e non superata quella di 65 anni, e che prestino lavoro retribuito alle dipendenze di altri.

Il cui scopo, come più volte evidenziato dalla giurisprudenza di settore, è “ancorare le condizioni del costo del lavoro al principio di parità tra lavoratori e di proteggere il sistema statale da pratiche interne al mercato del lavoro atte ad alterare, al ribasso, le dinamiche concorrenziali” Ex multis C. Cass. 6601/2018 e 4625/2020. Il principio è stato adottato anche dalla legislazione della Comunità Europea (vedasi art. 13, comma

2º, lett. a, del Reg. CEE del 14 giugno 1971 n. 1408) ai sensi del quale: “il lavoratore occupato nel territorio di uno Stato membro è soggetto alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro o se l’;impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro”. Il regolamento comunitario è stato profondamente modificato da numerosi interventi del legislatore, si pensi al Reg. CE 83/2004, come integrato dai successivi regolamenti 988/2009, 1244/2010, 465/2012 e, infine, 1224/2012. Al pari della normativa comunitaria anche quella

extracomunitaria, evolutasi nei numerosi trattati sottoscritti dall’Italia, ha fatto proprio il principio inserendo una condizione di reciprocità, in modo da tutelare il lavoratore garantendogli una continuità contributiva previdenziale.

A questo principio generale, tuttavia, si applicano alcune deroghe. Pensiamo al caso del distacco del lavoratore (ai sensi dell’art. 30 D.Lgs 276/2003) che, per motivi di lavoro, venga trasferito dall’azienda italiana negli Stati Uniti presso una sussidiaria di quest’ultima. Trattandosi di un

trasferimento temporaneo e non definitivo, sebbene in molti casi non si possa effettuare una quantificazione temporale (purchè si rimanga nel limite massimo dei 5 anni), al lavoratore distaccato è concessa la possibilità di esercitare un’opzione circa la legislazione sociale a lui applicabile in materia pensionistica. Invero egli potrà scegliere, entro 3 mesi dall’inzio della prestazione lavorativa, se versare i contributi all’Inps oppure al Social Security statunitense. Nel caso in cui opti per mantenere la contribuzione in Italia, la sussidiaria statunitense effettuerà una trattenuta in busta paga dei contributi che verserà direttamente all’INPS. L’opzione, ai sensi della normativa statunitense, è

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modificabile già dal secondo anno o nel caso in cui il lavoratore ottenga o perda il permesso di soggiorno, attraverso il formulario del distacco IT/USA/4, denominato certificato di copertura. Tale modello può essere richiesto sia del datore di lavoro che del lavoratore stesso alla competente

istituzione statunitense, Social Security Administration, che dovrà rilasciarlo. L’accordo si applica in maniera speculare anche ai cittadini americani che lavorino in Italia alle dipendenze di una società

americana o della filiale o consociata italiana di una società americana.

Un’ulteriore deroga al principio generale si ha nell’ipotesi di un cittadino italiano in possesso di doppia cittadinanza sia egli sia un lavoratore autonomo, che un lavoratore dipendente. Anche in tale ipotesi è attribuito al lavoratore il potere di scegliere dove versare i suoi contributi previdenziali.

L’art. 7, comma 4 b, statuisce al riguardo: “il cittadino italiano o colui che possiede la cittadinanza di ambedue gli stati, il quale, per lo stesso periodo di lavoro, sarebbe soggetto alla legislazione di ambedue gli stati, opterà per tale periodo per la legislazione di uno degli stati ed è esente dalla legislazione dell’altro stato”. Ne deriva che un lavoratore italiano, in possesso di doppia cittadinanza, che intenda optare per la copertura

previdenziale italiana dovrà scrivere all’INPS e ottenere l’esonero contributivo dalla corrispondente autorità americana. Viceversa, se vorrà avvalersi del sistema statunitense, dovrà scrivere alla Social Security Administration, ed ottenere l’esonero da parte dell’INPS.

Ai fini pensionistici, infine, un lavoratore che abbia lavorato in entrambi i paesi ed ivi versato i propri contributi, avrà la possibilità di totalizzare i contributi, a condizione che egli abbia un periodo minimo di assicurazione e contribuzione nel paese che concede la pensione: in Italia pari a 52

settimane, negli Stati Uniti a 78. 

La totalizzazione dei periodi assicurativi consente all’assicurato di cumulare periodi di lavoro, svolti in paesi diversi, al fine di maturare il diritto alla pensione. In altri termini, l’anzianità contributiva, maturata presso ogni stato, è conservata dal lavoratore fino al raggiungimento del

diritto alla pensione. La totalizzazione non prevede oneri a carico dell’assicurato, né comporta il trasferimento dei contributi da un paese ad un altro o la ricongiunzione delle varie posizioni assicurative. Tuttavia, consente a ciascun paese di tener conto, ai soli fini dell’accertamento del

diritto alla pensione, dei contributi maturati. I paesi interessati saranno, quindi, debitori solo dellaprestazione relativa ai contributi versati nei propri sistemi previdenziali, secondo un sistema di calcolo “pro-rata”. Ne consegue, che la misura della pensione sarà calcolata dall’INPS unicamente sulla base dei contributi effettivamente versati in Italia. La pensione statunitense, invece, sarà calcolata dalla Social Security Administration sulla base dei contributi ivi versati, alla decorrenza dei

requisiti previsti dalla normativa americana. Un esempio ci aiuterà a capire meglio: ipotizziamo che

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Maria consegua la pensione con 42 anni di contributi, di cui 25 accreditati in Italia e 17 negli Stati Uniti. L’importo della pensione verrà versato in misura proporzionale, in base al pro-rata, nel seguente modo: l’assegno pensionistico italiano sarà pari a 25/42 della pensione totale, pari al 59,5%,

mentre quello americano a 17/42, ossia il 40.5%.

Francesco Rizzo Marullo

Avvocato in Boston

USA: analisi delle deduzioni FDII. Un’opportunità complessa e non pienamente sfruttata.

Riportiamo l’articolo dell’avv. Francesco Rizzo Marullo, socio del Centro Studi, pubblicato sulla rivista Fiscalità & Commercio Internazionale, riguardo alle nuove opportunità di investimento sul mercato statunitense a seguito della recente riforma fiscale che ha introdotto un regime di tassazione agevolata del reddito attribuibile ai beni immateriali che una società residente negli USA consegue dalle vendite di beni e dalle forniture di servizi effettuate all’estero. La misura riguarda non solo le società americane ma anche le numerose società straniere, incluse le tante aziende italiane che sono presenti negli Stati Uniti con una loro sussidiaria.