PENSIONI – Importante ordinanza della Corte dei Conti di rimessione alla Corte Costituzionale.

Pubblichiamo un’importante ordinanza della Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia di rimessione alla Corte Costituzionale in materia pensionistica.
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Legittimo il mantenimento della trattenuta del 2,5% per il lavoratore al passaggio dal TFS al TFR.

Corte di Cassazione
Sezione Lavoro
Sentenza n. 23115 del 17/9/2019
Pubblico impiego – fondo espero – passaggio volontario da TFS a TFR – sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 26 comma 19 L. 448/1998 – conseguente richiesta rimborso dell’importo del 2,50 mensile trattenuto sullo stipendio – rigetto del ricorso  


La Corte respinge il ricorso di una lavoratrice che, passata volontariamente dal regime di TFS a quello di TFR, chiedeva la ripetizione dell’importo del 2,50 mensile trattenuto sullo stipendio in ragione del disposto dell’art. 26 comma 19 della legge n. 448/1998, articolo di cui la ricorrente chiedeva, preliminarmente, che fosse sollevata questione di illegittimità costituzionale. Gli Ermellini infatti ricordano che: “La problematica posta …è stata esaminata dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 213 del 2018, che ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 26, comma 19, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per violazione degli artt. 3 e 36 Cost., nella parte in cui, nel disciplinare il passaggio dei lavoratori alle dipendenze delle PP.AA. dal trattamento di fine servizio al trattamento di fine rapporto, ha demandato a un D.P.C.M. il compito di definire, ferma restando l’invarianza della retribuzione complessiva netta e di quella utile ai fini pensionistici, gli adeguamenti della struttura retributiva e contributiva conseguenti all’applicazione del trattamento di fine rapporto. La Consulta ha argomentato che il principio dell’invarianza della retribuzione netta, con i meccanismi perequativi tratteggiati in sede negoziale, mira proprio a garantire la parità di trattamento, nell’àmbito di un disegno graduale di armonizzazione, e non contrasta, pertanto, con il principio di eguaglianza, né determina la violazione del diritto a una retribuzione sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, in ragione del trattamento complessivo previsto e non già della ponderazione di una sua singola componente.”  

La sentenza:

Cassazione Civile Sezione Lavoro 17-09-2019, n. 23115

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13935/2016 proposto da:

L.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VENUTI 30, presso lo studio dell’avvocato SILVIA CRETELLA, rappresentata e difesa dall’avvocato MARIO CRETELLA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1376/2015 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 20/11/2015 R.G.N. 449/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/06/2019 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato MARIO CRETELLA.

Svolgimento del processo

1. L.A. ha adito il Tribunale di Nocera inferiore e, premesso di essere dipendente a tempo indeterminato del MIUR in regime di TFR in virtù dell’opzione contrattuale esercitata con l’adesione al cosiddetto “fondo espero” che consentiva, appunto, il passaggio volontario dei dipendenti in regime di TFS al regime di TFR, chiedeva la ripetizione dell’importo del 2,50% mensile che assumeva illegittimamente trattenuto sul proprio stipendio in quanto non più giustificato.

2. La Corte d’appello di Salerno, in riforma della sentenza del tribunale, rigettava la domanda. Argomentava che la trattenuta operata dal Ministero era da considerarsi legittima perchè prevista dalla normativa risultante dalla L. n. 448 del 1998, art. 26, comma 19, e dal successivo D.P.C.M. 20 dicembre 1999.

3. Avverso la sentenza L.A. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui ha resistito il MIUR con controricorso.

Motivi della decisione

4. Con i motivi di ricorso la ricorrente deduce, in via pregiudiziale, la questione di legittimità costituzionale della L. n. 448 del 1998, art. 26, comma 19, per violazione degli artt. 3 e 36 Cost.. Sostiene che tale disposizione, dalla quale è promanato il D.P.C.M. del 20/12/1999 – che stabilisce al comma tre che per assicurare l’invarianza della retribuzione netta complessiva e di quella utile ai fini previdenziali dei dipendenti nei confronti dei quali si applica quanto disposto dal comma due, la retribuzione lorda viene ridotta in misura pari al contributo previdenziale obbligatorio soppresso e contestualmente viene stabilito un recupero in misura pari alla riduzione attraverso un corrispondente incremento figurativo ai fini previdenziali – confliggerebbe con i richiamati precetti costituzionali.

5. Deduce, quindi, violazione e falsa applicazione dell’art. 437 c.p.c., comma 2, in combinato disposto con l’art. 112 c.p.c., e lamenta che la sentenza gravata abbia omesso di valutare l’eccezione sollevata nella memoria difensiva in appello che rilevava come con la difesa innanzi al giudice di prime cure il MIUR si fosse limitato ad eccepire l’estinzione del giudizio ai sensi del D.L. n. 185 del 2012, e della L. n. 228 del 2012, senza contrastare la domanda sulla base della normativa poi applicata nella sentenza gravata.

6. Infine, deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 36 Cost., e dell’art. 2120 c.c., e lamenta che la Corte territoriale abbia ritenuto legittima l’applicazione di una norma contenuta in un provvedimento di natura regolamentare, che riproduce il contenuto della legge oggetto della pronuncia di incostituzionalità contenuta nella sentenza n. 223 del 2012.

7. Il ricorso non è fondato.

Con riguardo al secondo motivo, da esaminarsi per primo in quanto logicamente preliminare, basta qui ribadire che il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche in difformità rispetto alle indicazioni delle parti, incorrendo nella violazione del divieto di ultrapetizione soltanto ove sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio dalle parti (Cass. n. 13945 del 03/08/2012, n. 5153 del 21/02/2019). Correttamente quindi la Corte d’appello ha sottoposto al proprio vaglio la correttezza della soluzione adottata dal Tribunale, a ciò investita dall’appello del MIUR che la contestava, senza che tale facoltà fosse preclusa al Ministero dalle difese in diritto assunte in primo grado.

8. La problematica posta con gli altri due motivi è stata esaminata dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 213 del 2018, che ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale della L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 26, comma 19, per violazione degli artt. 3 e 36 Cost., nella parte in cui, nel disciplinare il passaggio dei lavoratori alle dipendenze delle PP.AA. dal trattamento di fine servizio al trattamento di fine rapporto, ha demandato a un D.P.C.M. il compito di definire, ferma restando l’invarianza della retribuzione complessiva netta e di quella utile ai fini pensionistici, gli adeguamenti della struttura retributiva e contributiva conseguenti all’applicazione del trattamento di fine rapporto. La Consulta ha argomentato che il principio dell’invarianza della retribuzione netta, con i meccanismi perequativi tratteggiati in sede negoziale, mira proprio a garantire la parità di trattamento, nell’ambito di un disegno graduale di armonizzazione, e non contrasta, pertanto, con il principio di eguaglianza, nè determina la violazione del diritto a una retribuzione sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, in ragione del trattamento complessivo previsto e non già della ponderazione di una sua singola componente.

9. Segue coerente il rigetto del ricorso.

10. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

11. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi professionali, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre quindici per cento spese generali e altri accessori di legge. Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 13 giugno

Quota 100 e la legge 4/2019 – una pluralità di opzioni pensionistiche

Il DL 4/2019 – quota 100 ed altri interventi in materia pensionistica – intervento al Convegno di Udine del 19.9.2019.

  1. Le caratteristiche più recenti della normativa previdenziale.

In qualche modo la materia previdenziale riveste ormai un ruolo strettamente dipendente dall’economia nazionale e dalla politica di bilancio, nonché dei frequenti cambi di governo. Per tale motivo assistiamo ad una frequenza quasi costante di interventi che riduce al minimo il carattere di generalità e sistematicità della legge.

  • I principali interventi legislativi che si sono succeduti negli anni 90.

 E’ questo il periodo dove le pressioni di bilancio dell’ente pensionistico hanno indotto i governi a diversi interventi legislativi che gradualmente hanno modificato il regime della previdenza. Così nel 1992 con il DLGS 503/92 , era dato corso all’inversione di rotta che istituiva un doppio sistema di calcolo determinando così sulla base dell’ultimo stipendio il solo periodo antecedente l’1.1.1993.

La successiva legge 335/95 (Riforma Dini) introduceva per il calcolo delle pensioni il metodo contributivo applicato agli assunti dopo l’1.1.1996 per i restanti pensionanti erano applicati dei sistemi di calcolo misti (contributivo/retributivo) in base all’anzianità alla data dell’1.1.96.

  • Un ulteriore passaggio fondamentale, la legge 214/2011 (Fornero), segna una notevole svolta nell’ambito della disciplina pensionistica.

E’ così abolita la pensioni di anzianità.

Rimane la pensione di vecchiaia a 67 anni con almeno 20 di contribuzione.

E’ introdotta al posto della pensione di anzianità, la pensione di vecchiaia anticipata base contributiva, data da 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 e 10 mesi per le donne.

Sono così eliminate le quote con età e contribuzione per raggiungere la pensione, sono pure eliminate le cosiddette finestre.

Sono attivati per modificare periodicamente i requisiti pensionistici i cosiddetti indici di aspettativa di vita.

  • Correttivi ed eccezioni.

 La riforma Fornero rispecchiava un intervento di emergenza e costruito in breve tempo.

Accanto alle regole generali appena introdotte, si affiancavano pertanto dei correttivi e delle eccezioni.

La prima era l’opzione donna che permetteva e permette tuttora con il regime esclusivamente contributivo il pensionamento delle lavoratrici donne con limiti di età più favorevoli (attualmente 38 anni di età e 35 di contributi).

Era introdotta pure una forma di pensionamento di vecchiaia anticipato per coloro che per un determinato periodo avessero svolto lavori usuranti (quota 41) oppure avessero iniziato a lavorare prima dei 18 anni. (quota 41).

Era introdotto quindi una sorta di pensionamento anticipato al massimo di 3 anni con finanziamento a carico dell’interessato o delle aziende ed in determinati casi dell’INPS. Con il DL 4/2019 il provvedimento è prorogato per un anno. Erano inoltre introdotte le cosiddette clausole di salvaguardia per i cosiddetti esodati, intendendosi coloro che si erano dimessi confidando nel raggiungimento della pensione poi impedito dalla legge Fornero.

  • Il DL 4/2019.
  • Caratteristiche generali.

Non è una riforma epocale è solo una parziale inversione di tendenza rispetto alla legge 214/2011, o ancor meglio un ritorno a taluni istituti del passato ed il rafforzamento di quelli che abbiamo definito eccezioni e correttivi allo stato già presenti. Come vedremo il provvedimento maggiormente significativo è dato dalla quota 100.

  • Quota 100.

E’ un provvedimento sperimentale destinato a valere per il triennio 2019/2021 mediante il ripristino di un sistema di quote.

In questo caso si richiede il compimento di un età minima ed un numero di contributi che tradotti in anni portino a quota 100.

Come abbiamo già accennato, sono stati introdotti nuovamente degli istituti complementari come ad esempio il divieto di cumulo oltre i 5.000. – euro che vale sino a quando l’assicurato non avrà raggiunto i normali requisiti pensionistici.

Sono state reintrodotte le finestre sia per evitare il pagamento immediato, ma anche per evitare fuoriuscite immediate che avrebbero potuto arrecare seri pregiudizi all’economia.

Pertanto chi matura quota 100 al 31.12.2018, potrà fuoriuscire ad aprile 2019. Chi invece maturerà i requisiti dall’1.1.2019 , potrà fruire della pensione dopo tre mesi.

Diverse regole valgono per il raggiungimento di quota 100 nell’ambito della scuola dove il pensionamento diviene effettivo appena con l’inizio dell’anno scolastico successivo.

Nell’ambito del pubblico impiego, l’articolo 14 del DL 4/2019 dispone che la domanda va posta all’amministrazione con un preavviso di 6 mesi, si chiede come detta norma si raccordi con i periodi di preavviso previsti dalla contrattazione collettiva.

In ogni caso, il lavoratore può continuare a lavorare sino alla data fissata dalla finestra ed in tal modo potrà anche incrementare la propria pensione.

Sempre in tema di pubblico impiego, il TFS nel caso di raggiungimento della quota 100 va a decorrere solo dalla data in cui sarebbe maturata la precedente data di pensionamento, scattando inoltre pure il differimento previsto dalle precedenti norme di legge. In tal caso, vi è la possibilità di finanziamento e anticipo mediante convenzione.

Anche per tutti gli altri istituti derogatori , è bloccato l’automatico aumento dei termini in base ai criteri di aspettativa di vita, ma nel contempo sono stabilite delle finestre come per opzione donna e per i lavoratori precoci.

  • Pace Contributiva.

Introdotta pure con il DL 4/2019 essa permette il riscatto di periodi non lavorati in caso di persone prive di contribuzione alla data del 31.12.1995 (misura sperimentale 2019/2021).

  • Il Riscatto agevolato della laurea. Vale per i titoli conseguiti dopo 1.1.1996 quindi con il regime contributivo, gode di contributi agevolati con una rateizzazione massima di 10 anni

Concludiamo con questo esame della normativa pensionistica succedutasi, rilevando come ormai si viva un regime di estrema flessibilità previdenziale affidato alla capacità del lavoratore di individuare la via migliore.

Trieste, 18 settembre 2019.

Avvocato Fabio Petracci.

Incontro di studio: “Le novità del sistema pensionistico”

Pubblichiamo di seguito la locandina dell’incontro di studio dedicato, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 4/2019 convertito in legge n. 26/2019, alle principali novità del sistema pensionistico.

Nel corso dell’incontro, che si terrà in data giovedì 19 settembre in Udine dalle ore 15 alle ore 18 presso la Sala Scrosoppi di viale Ungheria 22, sarà presentato il volume “Previdenza sociale e lavoro – Il nuovo sistema pensionistico: tutele e contenzioso” degli autori Fabio Petracci ed Alberto Tarlao.

Pensioni la proposta Damiano

Atti Parlamentari —1— Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
tivo di milioni di lavoratrici e lavoratori, restituendo loro quella serenità perduta nel corso degli ultimi anni, caratterizzati da un completo stravolgimento del sistema previdenziale. Intendiamo, inoltre, garantire modalità omogenee di uscita dal mondo del lavoro a tutte le categorie di lavoratori, pubblici, privati e autonomi. Infatti, in un contesto di recessione così profondo e duraturo – che ha visto entrare in profonda difficoltà settori fino a pochi anni fa al riparo da ogni vento di crisi, quale il pubblico impiego, e che ha inferto colpi durissimi al mondo delle piccole imprese e del lavoro autonomo – riteniamo necessario prevedere forme di flessibilità di pensionamento, le quali, attraverso un sistema di penalizzazione e premialità in tema di assegno pensionistico, consenta alle lavoratrici e ai lavoratori di poter decidere, all’interno di un range variabile tra i 62 e i 70 anni di età, il momento della cessazione dell’attività lavorativa. Ciò contribuirà ad agevolare anche un ricambio generazionale, che le recenti riforme pensionistiche hanno contribuito a disincentivare. Il comma 1 del singolo articolo di cui si compone la presente proposta di legge dispone che, dal 1o gennaio 2014, le lavoratrici e i lavoratori – pubblici, privati e autonomi – tra i 62 e i 70anni di età che
abbiano maturato un’anzianità contributiva di almeno 35 anni possano accedere a forme di pensionamento flessibile, purché l’importo dell’assegno, secondo l’ordinamento previdenziale di appartenenza, sia almeno pari a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale. Il comma 2 prevede che la determinazione dell’importo della pensione si applichi considerando l’importo massimo conseguibile, secondo l’ordinamento previdenziale di appartenenza di ciascuno, al quale viene applicata una riduzione o maggiorazione sulla quota di trattamento pensionistico calcolata con il sistema retributivo, a seconda che l’età di pensionamento sia inferiore o superiore ai 66 anni e degli anni di contributi versati. Il comma 3 stabilisce che le disposizioni dei commi precedenti non si applichino, se meno favorevoli, ai soggetti impiegati nei cosiddetti lavori « usuranti ». Inoltre per le lavoratrici e i lavoratori che abbiano maturato almeno 41 anni di anzianità contributiva è prevista la possibilità di pensionamento prescindendo dall’età anagrafica. Il comma 4, infine, stabilisce che, fino al 31 dicembre 2016, derogando dalla disciplina in materia, l’incremento dell’età pensionistica dovuto all’allungamento della speranza di vita sia determinato nella misura di tre mesi complessivi.
Atti Parlamentari —2— Camera dei Deputati — 857 XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
PROPOSTA DI LEGGE __
ART. 1.

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2014, le lavoratrici e i lavoratori che abbiano maturato un’anzianità contributiva di almeno 35 anni possono accedere al pensionamento flessibile al compimento del requisito minimo di 62 anni di età fino al requisito massimo di 70 anni di età, purché l’importo dell’assegno, secondo i rispettivi ordinamenti previdenziali di appartenenza, sia almeno pari a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale. 2. Ai fini della determinazione dell’importo della pensione si calcola per ciascuna lavoratrice o lavoratore l’importo massimo conseguibile a requisiti pieni secondo i rispettivi ordinamenti previdenziali di appartenenza. Alla quota calcolata con il sistema retributivo si applica la riduzione o la maggiorazione di cui alla tabella A allegata alla presente legge, in relazione all’età di pensionamento effettivo e agli anni di contributi versati, al fine di conseguire l’invarianza dei costi tra i due sistemi. 3. Sono fatte salve, se più favorevoli, le disposizioni in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, nonché le disposizioni in materia di esclusione dai limiti anagrafici per i lavoratori che hanno maturato il requisito di anzianità contributiva di almeno quarantuno anni. 4. In via transitoria, fino al 31 dicembre 2016, l’adeguamento dei requisiti anagrafici e contributivi di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita è determinato nella misura di tre mesi complessivi, in deroga alla disciplina prevista dall’articolo 12 del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
    Atti Parlamentari —3— Camera dei Deputati — 857 XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
    TABELLA A (Articolo 1, comma 2).
    Età di pensionamento effettivo
    Anni di contribuzione 35 36 37 38 39 40 62 -8 -7,7 -7,3 -6,9 -6 -3 63 -6 -5,7 -5,3 -4,9 -4 -2 64 -4 -3,7 -3,3 -2,9 -2 -1 65 -2 -1,7 -1,3 -0,9 -0,5 -0,3 66 0 0 0 0 0 0 67 +2 +2 +2 +2 +2 +2 68 +4 +4 +4 +4 +4 +4 69 +6 +6 +6 +6 +6 +6 70 +8 +8 +8 +8 +8 +8
    € 1,00 17PDL0005260

Un nuovo manuale della Previdenza Sociale.

La previdenza sociale rappresenta una branca fondamentale del diritto del lavoro oltreché un pilastro dello stato sociale contemporaneo. Da due decenni, tra riforme e controriforme, non c’è stato governo che non sia intervenuto sui temi del lavoro e della previdenza, tra cui spicca quello delle pensioni. Gli autori tracciano un’analisi completa della legislazione in tema di contributi, pensioni e previdenza complementare anche alla luce delle più recenti circolari dell’INPS.

Il volume approfondisce gli aspetti previdenziali del rapporto di lavoro in seguito all’entrata in vigore del decreto-legge n. 4 del 2019.

Tra gli argomenti trattati, particolare attenzione è rivolta alle modifiche dei requisiti per l’accesso al pensionamento apportate dalla legge di stabilità del 2019, ai criteri per l’accesso alla c.d. “Quota 100”, alle novità in tema di lavori usuranti e di lavoratori precoci, alla pensione di cittadinanza, alle novità in tema di riscatto dei periodi di studio, all’APE volontaria, aziendale e sociale, ed infine agli aggiornamenti giurisprudenziali sul “decreto dignità”.

A ciò si aggiunge un esame sul contenzioso previdenziale sia nella fase amministrativa che giurisdizionale. L’opera è aggiornata alla più recente giurisprudenza di merito e di legittimità e contiene tabelle, schemi e un formulario sui ricorsi in materia previdenziale.

  • Titolo: Previdenza Sociale e Lavoro
  • Sottotitolo: Il nuovo sistema pensionistico: tutele e contenzioso
  • Editore: DUE PUNTO ZERO
  • Autore: Fabio Petracci – Alberto Tarlao
  • Anno pubblicazione: Giugno 2019
  • Libro in brossura: 496 pagine
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