Un’istruzione di qualità per i tecnici di domani. Il possibile ruolo docente dei quadri aziendali.

Il Comitato Nazionale Produttività del CNEL ha delineato un quadro critico del sistema formativo nel Rapporto Annuale 2025, presentato lo scorso 10 settembre alla presenza del Presidente Renato Brunetta.

È stato notato come le difficoltà del quadro formativo costituiscano un notevole freno per la crescita della produttività.

I punti principali di queste difficoltà sono individuati nel deficit di competenze digitali ed al mancato allineamento tra percorsi formativi e richieste del mercato del lavoro.

I percorsi scolastici appaiono inadeguati rispetto alle esigenze produttive contemporanee, manca in particolare un efficace sistema di orientamento verso percorsi tecnici professionalizzanti.

Una sorta di stigma sociale avvolge ancora le scelte verso gli istituti tecnici e professionali, nonché nei confronti degli ITS Academy.

Notevole è ancora la dispersione scolastica soprattutto nel mezzogiorno.

Non va poi dimenticato come l’Italia risulti in fondo alla graduatoria europea per livelli di istruzione.

Il documento del CNEL esprime apprezzamento per i programmi apprestati dal Governo nel piano strutturale di Bilancio di Medio Termine 2025 – 2029 che prevede un rilancio dell’istruzione anche attraverso il PNRR.

Un ruolo importante in questa direzione è dato dalla legge 121/2024 sulla riforma della filiera formativa tecnologico-professionale.

La Legge n. 121/2024 rappresenta il fulcro della strategia, prevedendo percorsi quadriennali di istruzione secondaria integrati con l’istruzione tecnologica superiore attraverso accordi di rete tra istituzioni scolastiche, ITS Academy, università e soggetti pubblici e privati. Particolare rilievo assumono i “Patti educativi territoriali 4.0“, accordi locali finalizzati alla condivisione di risorse materiali e professionali tra laboratori, personale docente e strumentazioni.

In particolare sono previsti cicli di istruzione tecnica quadriennale al cui termine è possibile ottenere il diploma di maturità ed accedere agli ITIS Academy.

La legge si propone in particolare di promuovere l’adeguamento e l’ampliamento dell’offerta formativa, con particolare riferimento alle competenze linguistiche e logico-matematiche e alle discipline di base, ai nuovi percorsi sperimentali, funzionali alle esigenze specifiche dei territori, anche attraverso gli accordi di partenariato di cui al comma 7, lettera b), nei limiti della quota di flessibilità didattica e organizzativa dei soggetti partecipanti alla filiera e nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. L’attuazione di questi obiettivi avverrà attraverso i seguenti punti:

  1. b)  la promozione dei passaggi fra percorsi diversi, anche attraverso l’orientamento individualizzato di studentesse e studenti;
  2. c)  la quadriennalità del percorso di istruzione secondaria di secondo grado;
  3. d)  il ricorso alla flessibilità didattica e organizzativa, alla didattica laboratoriale, all’adozione di metodologie innovative e al rafforzamento dell’utilizzo in rete di tutte le risorse professionali, logistiche e strumentali disponibili;
  4. e)  la stipula di contratti di prestazione d’opera per attività di insegnamento e di formazione nonché di addestramento nell’ambito delle attività laboratoriali e dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) con soggetti del sistema delle imprese e delle professioni;
  5. f)  la certificazione delle competenze trasversali e tecniche, al fine di orientare gli studenti nei percorsi sperimentali e di favorire il loro inserimento in contesti lavorativi, anche attraverso i servizi di collocamento mirato per studentesse e studenti con disabilità.

Sarà così realizzata la cosiddetta riforma quattro più due che dovrebbe istituire un percorso quadriennale che andrà a saldarsi con un biennio di ITS Academy.

Il DM 256 del 16 dicembre 2024 disciplina la sperimentazione nel corso del 2025/2026 di detta opzione che allo stato non è obbligatoria, ma che il Ministro Valditara intenderebbe rendere tale, modificando così radicalmente l’assetto degli istituti professionali.

Il riassetto appare così come delineato appare positivo.

Esso incontrerà sicuramente obiezioni corporative in diversi ambiti come scuola e regioni, ma sicuramente sarebbe destinato a dare nuova dignità all’istruzione tecnica di cui la nostra economia ha tanto bisogno.

Un aspetto innovativo potrebbe essere dato dall’immissione anche a contratto nell’ambito del corpo docente di quadri aziendali dotati di sicura esperienza e lontani dalla burocrazia scolastica, come previsto dal già citato testo di legge dove leggiamo all’articolo 1, comma 6.

Ferme restando le competenze delle regioni in materia di istruzione e formazione professionale, le sperimentazioni di cui al comma 2 e gli accordi di cui al comma 3, ove stipulati, prevedono: “… omissis … e)  la stipula di contratti di prestazione d’opera per attività di insegnamento e di formazione nonché di addestramento nell’ambito delle attività laboratoriali e dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) con soggetti del sistema delle imprese e delle professioni”.

Fabio Petracci

Professioni e formazione – L’assistente notarile.

Notiamo come sempre di più alle classiche figure dei professionisti ordinistici, vadano creandosi degli ambiti professionali di supporto.

Se un tempo i professionisti erano direttamente assistiti da segretari e segretarie definibili impiegati con compiti di segreteria che differivano dal “core business” della professione, ora non è sempre così.

Emergono così figure di professionisti con molte caratteristiche del professionista ordinistico, ma con rapporto di subordinazione e prive di riconoscimento pubblicistico.

Si diffonde infatti la nuova figura dell’assistente notarile.

In un ambito professionale maggiormente esiguo a causa del numero chiuso e dove la professione si snoda in numerosissimi adempimenti, la figura centrale del notaio richiama altrettante figure di supporto.

Di fatto, una simile figura esisteva da molto tempo, ora essa si è evoluta e professionalizzata come collaboratore a tutto tondo del notaio anche in base alla costante e notevole evoluzione tecnologica degli uffici.

Tale figura opera nell’ambito dell’attività che precede la stipula dell’atto sia dal punto di vista organizzativo che dal punto di vista giuridico – informativo.

Importante in tale ambito è la gestione della documentazione, la conoscenza del sistema pubblicitario anche immobiliare, degli atti successori, delle formalità immobiliari e societarie.

L’assistente notaio deve essere in grado di rapportarsi con il cliente anche su temi inerenti all’atto ed inoltre è in grado di stendere la bozza dell’atto e di assistere alla stipula del medesimo.

Come accennato il ruolo di assistente notarile si differenzia da quello di segretario in quanto improntato sul ruolo giuridico ed informatico.

Una simile posizione professionale, sebbene non richieda particolari titoli di studio, si addice a chi è in possesso almeno di un diploma o ancor meglio di una laurea in materie giuridiche.

Secondo le declaratorie del CCNL degli studi professionali del 2024, il livello di inquadramento più appropriato per questa figura è generalmente quello di “impiegato di concetto” (di solito secondo), in quanto le mansioni richiedono autonomia operativa, competenze giuridiche e informatiche, e la collaborazione diretta con il notaio nella redazione degli atti. L’inquadramento può essere superiore (ad esempio livello primo o “quadro”) solo se le mansioni prevedono responsabilità di coordinamento o gestione di processi complessi (Cass. 19.7.2007, n. 16015; Cass. 5.5.2006, n. 10342; Cass. 3.5.2001, n. 6238; Cass. 8.11.2003, n. 16804; Cass. 5.3.2012, n. 3415).

Fabio Petracci

CIU UNIONQUADRI e la partecipazione dei lavoratori alla gestione aziendale

Parte l’attività di CIU UNIONQUADRI per sostenere la partecipazione dei lavoratori – quadri alla gestione aziendale.

E’ stata definitivamente approvata dal Senato la legge che prevede la partecipazione dei lavoratori alla gestione delle Aziende.

Nella seduta del 14 maggio 2025, il Senato della Repubblica ha approvato in via definitiva la legge sulla partecipazione dei lavoratori alla gestione aziendale, che disciplina la partecipazione gestionale, economica, finanziaria, organizzativa e consultiva dei lavoratori nelle imprese.

Nel mondo del lavoro italiano, esiste già un modello aziendale presso la Lamborghini ispirato alla normativa tedesca in materia.

In data 12 maggio, CIU Unionquadri, ha dato luogo ad una riunione per programmare una conseguente attività per contribuire all’attuazione della legge tenendo conto della funzione e della specificità dei quadri aziendali.

I quadri infatti possiedono quella conoscenza degli apparati aziendali nonché il rapporto diretto con il top management atti a sorreggere l’attuazione concreta della normativa destinata ad utilizzare i canali sindacali, ma anche quelli professionali interni all’azienda.

La nuova legge prevede diverse possibili forme di partecipazione tra cui la partecipazione gestionale con l’inserimento dei rappresentanti dei lavoratori nei consigli di sorveglianza delle aziende dotate di un simile organo (articolo 2409 octies e seguenti del codice civile) , oppure la partecipazione economico – finanziaria con distribuzione degli utili.

E’ prevista inoltre la possibilità di una partecipazione organizzativa coinvolgendo i lavoratori nelle decisioni relative alle varie fasi produttive ed organizzative della vita dell’impresa.

La partecipazione potrà inoltre essere di tipo consultivo mediante l’acquisizione ei pareri e proposte da parte dei lavoratori.

La partecipazione potrà anche avvenire con modalità stabilite nella contrattazione collettiva o a mezzo di enti bilaterali.

Presso il CNEL dove CIU Unionquadri è rappresentato, è prevista una Commissione nazionale permanente per la partecipazione dei lavoratori, composta da rappresentanti del CNEL, del Ministro del Lavoro e da esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro (articolo 17 bis).

Per approfondire e verificare l’applicabilità di queste previsioni di legge, CIU unionquadri avvierà presso diverse aziende un’indagine conoscitiva cui seguirà un convegno di approfondimento sul piano politico e sindacale.

Fabio Petracci

Giudici di pace e diritti dei Magistrati, cosa ne pensa l’Europa

Il Centro Studi di CIU UNIONQUADRI che sempre si occupa delle normative concernenti professionisti ed alte professionali prende in esame l’attuale situazione dei giudici onorari che salve le (poco) minori competenze di legge svolgono sostanzialmente lo stesso lavoro dei giudici ordinari con un trattamento notevolmente inferiore al limite dei valori costituzionali e comunitari.

Attualmente il rapporto dei giudici di pace ivi compresi tutti i magistrati onorari è disciplinato dal DLGS n.116/2017 che stabilisce come l’incarico di magistrato ordinario abbia la durata di quattro anni e come alla scadenza esso possa essere confermato a domanda per un secondo quadriennio con la durata massima di otto anni complessivi indipendentemente dalle funzioni svolte, con automatica cessazione al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

Stabilisce inoltre l’articolo 23 della medesima disposizione di legge come l’indennità spettante ai magistrati onorari si compone di una parte fissa e di una parte variabile di risultato.

Inoltre ai magistrati onorari che esercitano funzioni giudiziarie è corrisposta, con cadenza trimestrale, un’indennità annuale lorda in misura fissa, pari ad euro 16.140,00, comprensiva degli oneri previdenziali ed assistenziali.

Per quanto riguarda i periodi di riposo, il successivo articolo 24 stabilisce che i magistrati onorari non prestano attività durante il periodo feriale di cui all’articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, salvo che ricorrano specifiche esigenze d’ufficio; in tal caso, è riconosciuto il diritto di non prestare attività nel periodo ordinario per un corrispondente numero di giorni. L’indennità prevista dall’articolo 23 è corrisposta anche durante il periodo di cui al presente articolo.

In proposito, La Corte costituzionale, con sentenza 11 gennaio – 3 febbraio 2022, n. 31 (Gazz. Uff. 9 febbraio 2022, n. 6, 1ª Serie speciale), ha dichiarato, fra l’altro, la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. da 1 a 33 sollevate, con riferimento agli istituti in questione.

A suo tempo però la Commissione Europea segnalava all’Italia il mancato allineamento al diritto comunitario per quanto atteneva la prestazione dei magistrati ordinari.

In particolare la Commissione riteneva che il rapporto instaurato tra lo Stato Italiano ed i magistrati onorari (giudici di pace, vice procuratori onorari e giudici onorari di tribunale) non rispettasse i principi comunitari in tema di diritto alle ferie, lavoro a tempo determinato.

Poiché lo Stato italiano non provvedeva in merito, interveniva la Corte di Giustizia UE con la sentenza n.73 del 27 giugno 2024.

Ha ritenuto la Corte di Giustizia che la normativa nazionale in materia di giudici di pace che la mancata previsione per questa categoria di un diritto a beneficiare di 30 giorni di ferie annuali retribuite né di un regime assistenziale e previdenziale come quello previsto per i magistrati, nonché la mancata previsione di un termine massimo di tre rinnovi successivi per i contratti a termie, era da considerarsi in violazione delle normative comunitarie in materia.

Fabio Petracci

Le nuove figure professionali: l’HSE, Health, Safety, Enviroment Manager

CIU UNIONQUADRI, Associazione Sindacale interessata alle figure medio – alte di lavoratori ed alla tutela della loro professionalità, affronta il tema dell’HSE Manager.

Trattasi di una figura che riveste una grande importanza all’interno dell’azienda ed è una figura emergente nel campo della sicurezza.

La funzione professionale dell’HSE Manager è definita in modo chiaro nel 2018 con la norma UNI 11720.

Questa figura si occupa in ambito aziendale principalmente di salute, sicurezza, ambiente. La norma UNI 11720 cui si è fatto prima riferimento descrive in maniera dettagliata i compiti dell’HSE.

La sigla HSE significa “Health, safety, enviroment”, quindi salute, sicurezza, ambiente.

Potremmo quindi definirlo come un soggetto professionale la cui competenza va oltre la mera sicurezza sul lavoro intesa in senso strettamente tecnico per involgere la sicurezza dell’intera produzione e dell’ambiente.

In concreto, l’HSE Manager si occupa di progettazione, coordinamento, consulenza, supporto tecnico gestionale.

In particolare, la normativa UNI 11720 della Comunità Europea distingue due differenti profili di HSE Manager:

  1. Manager HSE operativo con compiti di supporto ed organizzazione, nonché di apprestamento delle misure di prevenzione;
  2. Manager HSE Strategico quale figura gestionale di direzione aziendale con compiti di indirizzo delle misure da mettere in atto in funzione di prevenzione dei rischi in ambito HSE.

Tale figura professionale, il cui ruolo sarà anche rapportato alle dimensioni dell’azienda pur non essendo regolamentata a livello di ordine professionale, concretizza a livello legale e contrattuale la declaratoria di quadro ex articolo 2095 del codice civile e ben può organizzarsi in proprie associazioni professionali che ne tutelino ed attestino la professionalità.

CIU UNIONQUADRI, sindacato delle professionalità medio – alte nota come le nuove figure di lavoratori – professionisti che vanno emergendo nell’ambito del controllo aziendale e delle finalità etico – sociali delle imprese, anche inserite nell’abito delle obbligazioni che attengono al lavoro dipendente, assumano una posizione biunivoca nei confronti del datore di lavoro quali collaboratori, ma anche tutori di un interesse pubblico e, quindi, come il loro rapporto di lavoro assuma aspetti contrattuali di cui la normativa legale e contrattuale dovrà tenere conto.

Fabio Petracci

Avvocati dipendenti regionali. Sussiste l’obbligo di timbrare il cartellino.

Gli avvocati dipendenti dall’Ufficio Legale della Regione Campania hanno impugnato le disposizioni interne dell’ente che impongono agli stessi di utilizzare in entrata ed in uscita il cartellino marcatempo.

Il TAR della Campania ha dato loro ragione, in quanto il controllo dell’orario costituirebbe un’indebita ingerenza nell’esercizio della professione forense.

Dello stesso avviso, non è stato in sede di impugnazione il Consiglio di Stato (Consiglio di Stato, Sez. VII, sentenza 3 luglio 2024, n. 5878) che ha ritenuto come detto sistema di rilevazione costituisca una forma di controllo coerente rispetto al lavoro subordinato in essere.

A prescindere dalle considerazioni di natura giuridica, va considerata attentamente la peculiarità delle modalità di svolgimento di determinate professioni alle dipendenze di un datore di lavoro.

Anche qualora le modalità di controllo non costituiscano un’indebita ingerenza nell’attività professionale e nella relativa autonomia, ci si chiede quale logica persegua il controllo della presenza oraria in ruoli dove non è imposto il rispetto dei limiti di orario (DLGS 66/2003)  e dove i risultati professionali possono valutarsi in altri termini in maniera maggiormente efficace e puntuale.

Fabio Petracci

Cosa sono i paralegali?

Molte professioni diventano sempre più organizzate e complesse.

Ciò accade spesso a causa dell’informatizzazione e talora anche delle sempre più sentite esigenze di specializzazione.

Sorgono quindi accanto ai tradizionali professionisti del diritto e della salute nuove figure di supporto a livello intermedio.

Una di queste è la figura del paralegale.

E’ stata istituita in Svizzera la SWISS PARALEGAL ASSOCIATION per rappresentare una categoria che pur non identificandosi con quella degli avvocati possiede solide competenze in materia atte ad integrare e completare quelle della categoria degli avvocati.

Nella pratica quotidiana quella dei paralegali è una professione le cui competenze si integrano con quelle degli avvocati nell’eseguire ricerche nelle banche dati giuridiche, nel redigere documenti giuridici, rapportarsi con l’autorità e con i clienti.

Il personale paralegale è presente non solo negli studi legali, ma in ogni ambito dove si richieda un’attività di supporto di mediazione, di amministrazione che interessino il ramo legale.

Dunque il paralegale, soprattutto nei grandi studi si presenta come una figura di assistenza e supporto all’avvocato.

Il ruolo del paralegale è destinato a spaziare dall’attività di ricerca di dati e documenti, nel supporto alla redazione di atti e documenti, nella comunicazione con clienti e testimoni, rispondere alle domande in merito all’aggiornamento delle pratiche.

Il compito del paralegale può estendersi al supporto del legale nell’organizzazione del processo e relativi adempimenti e scadenze.

La funzione di questa figura professionale svolge un ruolo significativo anche nell’uso delle tecnologie informatiche che sempre più caratterizzano l’attività legale.

La figura professionale del “Paralegale” si inserisce in uno spazio intermedio di classificazione oltre quella ordinaria degli impiegati di studio professionale collocandosi nell’ambito delle categorie impiegatizie di concetto ed a determinate condizioni di attività nell’ambito dell’area quadri.

Il percorso professionale dovrebbe prevedere il possesso di una laurea breve o magistrale, un periodo di apprendistato presso studi legali.

CIU UNIONQUADRI che rappresenta il punto di incontro tra professioni e lavoro dipendente di livello medio alto, richiama l’attenzione del lettore sull’emergere di queste figure ed auspica di poterne concorrere allo sviluppo, dichiarandosene sin d’ora disponibile a raccoglierne le istanze.

La promozione di prodotti online da parte dell’influencer ed il contratto d’agenzia

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n.2615 del 4 marzo 2024, si è pronunciato sul caso di una società che svolgeva attività di vendita online di integratori alimentari e contattava alcuni influencer per promuovere i propri prodotti tramite i canali social.

Nel dettaglio, l’accordo stipulato a tempo indeterminato tra le parti prevedeva che l’influencer avrebbe promosso i prodotti del brand sulle pagine socia media e sui suoi siti web indicando il proprio codice personalizzato che i clienti avrebbero dovuto inserire al momento dell’acquisto. Le Parti convenivano, per ogni singolo ordine direttamente procurato e andato a buon fine, che l’influencer avrà diritto di percepire dalla Società un compenso nella misura del 10% detratto dalle spese di spedizione.

L’art. 1742 c.c. prevede che “Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l’incarico di promuovere. per conto dell’altra, verso retribuzione, la conduzione di contratti in una zona determinata“.

La giurisprudenza di legittimità ha precisato come: “E’ noto che caratteri distintivi del contratto di agenzia sono la continuità e la stabilità dell’attività dell’agente di promuovere la conduzione di contratti per conto del preponente nell’ambito di una determinata sfera territoriale. realizzando in tal modo con quest’ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma con risultato a proprio rischio e con l’obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo; invece il rapporto di procacciatore d’affari si concreta nella più limitata attività di chi senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica. raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all’imprenditore da cui ha ricevuto l’incarico di procurare tali commissioni; mentre la prestazione dell’agente è stabile, avendo egli l’obbligo di svolgere l’attività di promozione dei contratti, la prestazione del procacciatore è occasionale nel senso che dipende esclusivamente dalla sua iniziativa“.

Il Tribunale di Roma quindi rileva che il marketing influencer è un esperto di settore che, con i propri post, permette di offrire maggiore visibilità a prodotti o servizi da lui promossi, avvalendosi dei canali web che ritiene più opportuni ed adeguati.

L’influencer proprio per il ruolo determinante che svolge all’interno dei processi comunicativi, viene spesso incaricato dalle imprese del settore in cui esso opera, di pubblicizzare i loro prodotti, andando così a svolgere un’attività promozionale delle vendite, che viene retribuita tramite il pagamento di un compenso.

Nel caso di specie risultano una pluralità di indizi, gravi, precisi ed univoci, idonei a dimostrare gli elementi della stabilità e continuità tipici dell’agenzia, come:

  • lo scopo del contratto stipulato con l’influencer, che non è di mera propaganda ma è quello di vendere i prodotti promossi direttamente ai followers di quel influencer, tanto che il follower in sede di acquisto deve inserire il codice sconto personalizzato dell’influencer, pertanto ogni volta che un acquisto avviene effettuato attraverso quel codice, il relativo ordine viene contrattualmente considerato come direttamente procurato dall’influencer;
  • la presenza di una zona, che ben può essere intesa come comunità dei followers dell’influencer,
  • il vincolo di stabilità documentalmente provato dalla presenza di estratti conto contabili delle provvigioni ricevute dagli influencer e dalla sistematica emissione di fatture per una serie indeterminata di affari procurati attraverso l’attività promozionale
  • un compenso fisso per ogni contenuto promozionale pubblicato sul web;
  • la durata del contratto, stipulato a tempo indeterminato, nell’ottica quindi di un rapporto stabile e predeterminato.

Risulta irrilevante che l’influencer non sia destinatario di direttive ed istruzioni, atteso che il mercato, nel mondo web, è altamente standardizzato, l’acquisto si effettua con un “click” e le condizioni di vendita sono fissate una volta per tutte.

Pertanto, l’attività dell’influencer, nel caso di specie, riveste i tratti caratteristici del contratto di agenzia come individuato dall’articolo 1742 c.c., con conseguente obbligo di iscrizione dell’influencer anche all’Enasarco.

Avvocato Alberto Tarlao

CONVEGNO: Avvocato e rete professionale: nuove frontiere organizzative, autonomia e indipendenza ovvero dall’intelligenza artificiale alla mono-committenza.

Giovedì 13 giugno alle ore 15.30 a Trieste presso la Sala Università Unicusano, Via Fabio Severo n.14/A

ANF Associazione Nazionale Forense e CIU UNIONQUADRI

CONVEGNO

Avvocato e rete professionale: nuove frontiere organizzative, autonomia e indipendenza ovvero dall’intelligenza artificiale alla mono-committenza.

Interverranno:

Saluti di benvenuto da parte dell’Avv. Marco Marocco – Consigliere Ordine Avvocati Trieste

Prof. Francesco Russo – Professore associato di Storia e Politiche Internazionali della Formazione presso l’Università degli Studi di Udine Consigliere regionale Vice Presidente del Consiglio regionale
Le libere professioni nell’economia regionale

Dott. Marco ANCORA – esecutivo CIU Unionquadri
Gli obiettivi delle reti tra professionisti

Prof. Dott. Nicola DE MARINIS – Consigliere Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro
Subordinazione e parasubordinazione in ambito legale

Avv. Adriano SPONZILLI – Direttivo Associazione Nazionale Forense
Monocommittenza e progetti di legge su autonomia e indipendenza

Avv. Giampaolo Di Marco – Segretario Generale Associazione Nazionale Forense
Relazione di sintesi

Modera Avv. Fabio Petracci

Attribuzione crediti n. 3 di cui uno in materia deontologica

Avvocati monocommittenti: una proposta di legge per disciplinare il rapporto

Per “monocommittenza” ci si riferisce ad un fenomeno molto diffuso nel mondo dell’avvocatura, vale a dire la situazione in cui si trova l’avvocato che svolge la propria prestazione professionale esclusivamente in favore di un committente, nella maggior parte dei casi lo studio legale presso il quale collabora e dove ha stabilito il domicilio professionale.

Secondo i dati elaborati dalla Cassa Forense, la monocommittenza riguarda oltre 30 mila professionisti, oltre il 15% degli iscritti alla Cassa di Previdenza.

La situazione di fatto dunque prevede che molti esercenti la professione di avvocato svolgano la propria attività in modo parasubordinato, senza alcuna tutela giuridica. Sovente i collaboratori sono tenuti al rispetto di un orario di lavoro e comunque delle direttive del committente, ottengono una retribuzione mensile forfettaria, ma restano privi delle garanzie che derivano dalla prestazione di lavoro subordinata.

In sostanza, i collaboratori degli studi professionali, grandi o piccoli, vivono una situazione di precarietà, non hanno prospettive di crescita professionale, né una congrua retribuzione o tutela previdenziale.

In merito tuttavia la legge professionale forense (Legge n. 247/2012) stabilisce il divieto di esercizio di lavoro con vincolo di subordinazione per gli esercenti la professione forense. Tale previsione mira a garantire la libertà, l’indipendenza e l’autonomia dell’avvocato.

Il 15 ottobre 2020 è stata presentata una proposta di legge avente ad oggetto la disciplina del rapporto di collaborazione professionale dell’avvocato in regime di monocommittenza. Il testo si rivolge unicamente al mondo forense.

Innanzitutto, viene chiarito che il rapporto di collaborazione avviene senza alcun carattere di subordinazione, rispettando così il disposto della legge professionale forense, che considera il lavoro subordinato incompatibile con il ruolo di avvocato: il contratto deve avere forma scritta, a pena di nullità e indicare specificamente la durata del rapporto.

Il compenso, congruo e proporzionato al lavoro svolto, va corrisposto preferibilmente con cadenza mensile. I parametri minimi del corrispettivo sarebbero fissati con un apposito decreto ministeriale. Gli oneri previdenziali vengono suddivisi nella misura di 1/3 in capo al committente e 2/3 in capo al collaboratore.

Secondo lo schema di legge, il committente e il collaboratore possono liberamente recedere dal contratto, dando congruo preavviso, con termini più ampi per il primo e ridotti per il secondo. La proposta prevede disposizioni specifiche in caso di gravidanza, adozione e infortunio.

Il committente rimarrebbe comunque tutelato dalle disposizioni che precludono al collaboratore di svolgere attività in conflitto di interessi, che gli impongono l’obbligo di riservatezza e che prevedono anche il patto di non concorrenza.