La promozione di prodotti online da parte dell’influencer ed il contratto d’agenzia
Il Tribunale di Roma, con la sentenza n.2615 del 4 marzo 2024, si è pronunciato sul caso di una società che svolgeva attività di vendita online di integratori alimentari e contattava alcuni influencer per promuovere i propri prodotti tramite i canali social.
Nel dettaglio, l’accordo stipulato a tempo indeterminato tra le parti prevedeva che l’influencer avrebbe promosso i prodotti del brand sulle pagine socia media e sui suoi siti web indicando il proprio codice personalizzato che i clienti avrebbero dovuto inserire al momento dell’acquisto. Le Parti convenivano, per ogni singolo ordine direttamente procurato e andato a buon fine, che l’influencer avrà diritto di percepire dalla Società un compenso nella misura del 10% detratto dalle spese di spedizione.
L’art. 1742 c.c. prevede che “Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l’incarico di promuovere. per conto dell’altra, verso retribuzione, la conduzione di contratti in una zona determinata“.
La giurisprudenza di legittimità ha precisato come: “E’ noto che caratteri distintivi del contratto di agenzia sono la continuità e la stabilità dell’attività dell’agente di promuovere la conduzione di contratti per conto del preponente nell’ambito di una determinata sfera territoriale. realizzando in tal modo con quest’ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma con risultato a proprio rischio e con l’obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo; invece il rapporto di procacciatore d’affari si concreta nella più limitata attività di chi senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica. raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all’imprenditore da cui ha ricevuto l’incarico di procurare tali commissioni; mentre la prestazione dell’agente è stabile, avendo egli l’obbligo di svolgere l’attività di promozione dei contratti, la prestazione del procacciatore è occasionale nel senso che dipende esclusivamente dalla sua iniziativa“.
Il Tribunale di Roma quindi rileva che il marketing influencer è un esperto di settore che, con i propri post, permette di offrire maggiore visibilità a prodotti o servizi da lui promossi, avvalendosi dei canali web che ritiene più opportuni ed adeguati.
L’influencer proprio per il ruolo determinante che svolge all’interno dei processi comunicativi, viene spesso incaricato dalle imprese del settore in cui esso opera, di pubblicizzare i loro prodotti, andando così a svolgere un’attività promozionale delle vendite, che viene retribuita tramite il pagamento di un compenso.
Nel caso di specie risultano una pluralità di indizi, gravi, precisi ed univoci, idonei a dimostrare gli elementi della stabilità e continuità tipici dell’agenzia, come:
- lo scopo del contratto stipulato con l’influencer, che non è di mera propaganda ma è quello di vendere i prodotti promossi direttamente ai followers di quel influencer, tanto che il follower in sede di acquisto deve inserire il codice sconto personalizzato dell’influencer, pertanto ogni volta che un acquisto avviene effettuato attraverso quel codice, il relativo ordine viene contrattualmente considerato come direttamente procurato dall’influencer;
- la presenza di una zona, che ben può essere intesa come comunità dei followers dell’influencer,
- il vincolo di stabilità documentalmente provato dalla presenza di estratti conto contabili delle provvigioni ricevute dagli influencer e dalla sistematica emissione di fatture per una serie indeterminata di affari procurati attraverso l’attività promozionale
- un compenso fisso per ogni contenuto promozionale pubblicato sul web;
- la durata del contratto, stipulato a tempo indeterminato, nell’ottica quindi di un rapporto stabile e predeterminato.
Risulta irrilevante che l’influencer non sia destinatario di direttive ed istruzioni, atteso che il mercato, nel mondo web, è altamente standardizzato, l’acquisto si effettua con un “click” e le condizioni di vendita sono fissate una volta per tutte.
Pertanto, l’attività dell’influencer, nel caso di specie, riveste i tratti caratteristici del contratto di agenzia come individuato dall’articolo 1742 c.c., con conseguente obbligo di iscrizione dell’influencer anche all’Enasarco.
Avvocato Alberto Tarlao