Intelligenza artificiale – Elevate Professionalità nel lavoro pubblico – riflessi contrattuali.

Nuovo CCNL Funzioni Centrali e Intelligenza Artificiale nel lavoro pubblico

La bozza del nuovo CCNL Funzioni Centrali 2025 – 2027 tratta dell’introduzione dell’intelligenza artificiale nell’ambito dei processi organizzativi e nella conseguente gestione del rapporto di lavoro.

L’obiettivo è quello di consentire l’utilizzo di un’importante innovazione, offrendo inoltre adeguata tutela ai dipendenti pubblici.

E’ previsto in primo luogo di consentire ai rappresentanti dei lavoratori il confronto su temi quali i carichi di lavoro, le nomine e le assegnazioni di incarichi, la formazione e la gestione del contratto.

E’ così garantito in primo luogo il diritto all’informazione quale primo strumento che permetterebbe alle organizzazioni sindacali di prendere adeguata cognizione delle innovazioni.

Al diritto all’informazione, consegue la facoltà di instaurare il confronto sindacale in tutti i casi in cui l’introduzione dell’intelligenza artificiale sia volta ad incidere sull’organizzazione del lavoro e sulle condizioni di lavoro dei dipendenti, aprendo così un processo di confronto.

I punti fermi a garanzia del lavoro e del fattore umano.

Si vuole così prevenire ed evitare la totale automatizzazione del processo lavorativo e decisionale, affermando il principio che garantisce come le decisioni finali debbano avvenire sotto il controllo e la responsabilità umana in primo luogo in tema di valutazioni del personale e progressioni di carriera.

Altrettanto rilievo è riservato alla privacy dei lavoratori consentendo loro di conoscere i rischi evitabili e connessi all’utilizzo dell’intelligenza artificiale.

Rilievo assume nell’attività di controllo il ruolo dell’Organismo Paritetico per l’innovazione e il monitoraggio dell’impatto dell’intelligenza artificiale.

Organi a garanzia in sede nazionale e contrattuale.

L’attività di controllo e monitoraggio è affidata in primo luogo ed in sede nazionale all’Osservatorio Nazionale che rappresenta l’organismo governativo incaricato di verificare e monitorare nell’ambito dell’intero paese le ricadute dell’intelligenza artificiale sulle politiche pubbliche.

L’osservatorio è stato istituito con apposito decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nei termini previsti dalla legge n.132/2025 che recepisce l’atto europeo in materia

L’Organismo Paritetico per l’Innovazione (OPI) è invece una sede stabile di confronto tra datori di lavoro e organizzazioni sindacali inserita e creata nell’ambito dei contratti nazionali d lavoro per monitorare l’impatto delle nuove tecnologie sull’organizzazione del lavoro.

Anche quest’ultimo organismo a natura contrattuale ha il compito di monitorare l’applicazione dell’intelligenza artificiale nell’organizzazione del lavoro, per anche verificare quali professionalità e competenze utilizzare e come fronteggiare eventuali problemi connessi all’utilizzo dell’intelligenza artificiale.

Anche quest’ultimo organismo a natura contrattuale ha il compito di monitorare l’applicazione dell’intelligenza artificiale nell’organizzazione del lavoro, per anche verificare quali professionalità e competenze utilizzare e come fronteggiare eventuali problemi connessi all’utilizzo dell’intelligenza artificiale.

Altri temi connessi all’utilizzo dell’intelligenza artificiale nell’ambito del rapporto di lavoro.

La posizione di cauto monitoraggio e di controllo delle ricadute evidenziata (che potremmo definire in qualche modo difensiva) sin qui dinnanzi all’introduzione dell’intelligenza artificiale dalla contrattazione nazionale non ci deve far trascurare le ricadute che le trasformazioni introdotte potranno creare nell’ambito dell’inquadramento del personale e persino sulla composizione futura della categoria dei dipendenti pubblici. Ne valuteremo l’effetto nell’ambito delle alte professionalità.

Possiamo non sicurezza affermare come l’intelligenza artificiale stia trasformando in maniera radicale gli ambiti professionali.

Non per questo possiamo automaticamente definirla come sostituto delle capacità umane ed in particolare delle più elevate. In realtà l’intelligenza artificiale ne impone un adeguamento se non addirittura un ampliamento delle capacità.

Questi ambiti professionali sono in gran parte costituiti da figure apicali, consulenti strategici, specialisti tecnici ed amministrativi. Sono ruoli destinati ad evolversi verso attività di supervisione, interpretazione strategica e valutazione dal punto di vista etico dei risultati generati dalle macchine.

Di fronte a queste attribuzioni non trovano più spazio in quanto delegate all’intelligenza artificiale le pur qualificate ordinarie competenze tecniche ed amministrative consentendo così alle elevate professionalità di concentrarsi su attività di pianificazione strategica e controllo e consulenza.

L’ambito delle elevate professionalità dovrebbe così muovere verso ambiti di elevato livello in grado non solo di controllare, ma anche di programmare l’impiego dell’intelligenza artificiale in ambiti quali il settore legale, finanziario, tecnico – ingegneristico e medico.

Rimane da vedere sino a che punto l’attuale inquadramento contrattuale delle pubbliche amministrazioni per quanto evolutosi con l’inclusione della specifica area delle elevate professionalità sia idoneo a riconoscere le nuove competenze.

Ci si interroga sull’idoneità del vigente sistema degli inquadramenti a rappresentare un ordine di classificazione del personale aderente al concreto atteggiarsi delle nuove prestazioni lavorative.

Sarà necessario valutare nel tempo l’impatto e l’utilità della creazione dell’area per l’inquadramento del personale di elevata qualificazione introdotta dall’articolo 3 del DL 80/2021 e quindi tradotto nella gran parte dei contratti del pubblico impiego anche alla luce della molteplicità di competenze che emergeranno nel lavoro dei pubblici dipendenti anche di fronte all’emergere di nuove competenze anche trasversali.

Non appare infatti sufficiente per le pubbliche amministrazioni il mero riconoscimento dell’esistenza di un’area delle elevate professionalità, rilevando a questo punto in maniera attuale e rilevante la concreta attuazione degli inquadramenti.

La figura professionale del manager dovrà spesso possedere quelle che possono definirsi come “competenze ibride” idonee ad unire le capacità tecniche ed informatiche con capacità giuridiche ed organizzative e con cautele di carattere etico.

Spetterà quindi ai manager la supervisione sulle decisioni prodotte dall’intelligenza artificiale.

Rimane da vedere se l’ambito normativo e contrattuale di inquadramento del personale anche di recente rivisitato appaia coerente con tali esigenze.

Sarà in proposito necessario valutare nella concreta applicazione l’introduzione dell’area per l’inquadramento nel pubblico impiego delle elevate professionalità. (articolo 3 del DL n.80/2021, convertito nella legge n.113/2021, nell’ambito delle “misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni.” Va in proposito dato atto che la gran parte dei contratti collettivi del pubblico impiego hanno adempiuto a tale previsione di legge.

L’applicazione è però avvenuta in maniera non omogenea e non esaurisce la completa applicazione di tale normativa anche in relazione al continuo evolversi delle innovazioni nel settore ed alla luce dell’introduzione dell’intelligenza artificiale.

L’introduzione di questa specifica area per completarsi come un’importante innovazione deve completarsi in primo luogo mediante l’istituzione per i criteri di accesso alla nuova area e quindi mediante la definizione del sistema degli incarichi.

Questi adempimenti dovranno rispondere alle esigenze del mutato quadro lavorativo alla luce dell’introduzione dell’intelligenza artificiale che in qualche modo eliminando gli adempimenti di media e spesso anche di elevata difficoltà, spingono l’attività dei manager verso l’alto ed in particolare verso compiti strategici di controllo e pianificazione generale.

In quest’ambito è individuato un forte nesso tra professionalità ed organizzazione.

Competerà in quest’ambito alle amministrazioni individuare gli incarichi di elevata qualificazione in termini diversi dalle semplici posizioni organizzative.

In quest’ambito, si renderà necessario per le amministrazioni avviare opportuni interventi di riorganizzazione per individuare gli incarichi di elevata qualificazione, procedendo anche ad una rideterminazione e riduzione del perimetro degli incarichi dirigenziali.

Di Fabio Petracci – Vicepresidente di CIU Unionquadri – avvocato giuslavorista

Le aggressioni al personale a contatto con il pubblico nel settore dei Trasporti, Ospedaliero, della Scuola.

Un fenomeno inquietante che non tocca solo il diritto del lavoro

  1. Il fenomeno

Assistiamo alla recrudescenza peraltro notevole del fenomeno delle aggressioni al personale nei settori dei trasporti e della sanità e della scuola.

Il fenomeno involge molteplici professionalità quotidianamente a contatto con il pubblico.

Ha destato sconcerto ed indignazione la recente uccisione di Alessandro Ambrosio il trentaquatrenne capotreno accoltellato nel posteggio del personale della stazione di Bologna.

Non va però dimenticata l’aggressione di un controllore a Fano e gli episodi di quotidiane aggressioni resistenze ed oltraggi al personale dei trasporti pubblici.

Non diversa appare la situazione per quanto attiene il personale sanitario che investe principalmente medici ed infermieri.

Analogo trattamento è riservato spesso agli insegnanti da parte dei genitori degli alunni.

Non ci soffermiamo sulle cause che non appaiono univoche e che richiederebbero una complessa indagine sul costume e l’ordine pubblico nel nostro paese, ma verificheremo i fatti ed i possibili rimedi in ambito lavorativo contrattuale e legale.

  1. La prevenzione sul posto di lavoro.

Abbiamo accennato come il fenomeno interessi indistintamente vaste fasce di professionalità ivi comprese le categorie medio – alte che rientrano nella tutela di CIU UNIONQUADRI.

Risulterebbe quanto mai utile istituire presso gli enti e le aziende apposite procedure di segnalazione con l’obbligo di convogliarle agli RLS ed alle Autorità di Polizia, incentivando mediante obbligo contrattuale le denunce.

Altrettanto opportuno garantire al personale aggredito assistenza legale e medico legale e favorire contrattualmente la costituzione di parte civile degli enti e delle aziende datori di lavoro.

Ai dipendenti aggrediti andrebbe poi garantito ove necessario adeguato sostegno psicoterapeutico.

Ai dipendenti stessi andrebbe riservata apposita formazione in merito al primo impatto con i fenomeni violenti.

Va notato che nell’aprile 2022, era stato definito nel settore dei trasporti un Protocollo per la sicurezza.

Il documento era stato sottoscritto da numerosi sindacati dagli attori della filiera dalla Conferenza Stato Regioni dall’Associazione Nazionale dei Comuni, dal Ministero dei Trasporti e dell’Interno.

L’importante documento non ha però avuto seguito.

  1. A livello Pubblico.

Sicuramente andrebbero istituite nei cosiddetti punti “caldi” stabili postazioni di polizia dedicate alla prevenzione e quando necessario alla repressione del fenomeno.

Andrebbero inoltre identificati, per eventuali interventi) con apposito obbligo di dichiarazione i rappresentanti della forza pubblica (che debbono ritenersi sempre in servizio) che viaggiano sui mezzi di trasporto pubblici ed in particolare su quelli a lunga percorrenza e favorito con la gratuità del viaggio il personale delle forze di polizia che seppure fuori servizio viaggia in uniforme.

Negli ospedali inoltre andrebbero ripristinati i posti di polizia.

Nell’ambito della Scuola il personale collaboratore scolastico andrebbe su scelta individuale e retribuita munito della qualifica di guardia giurata.

Apposita normativa di legge dovrebbe prevedere l’arresto nel caso di aggressione atta a turbare la circolazione dei mezzi pubblici ed altri servizi pubblico mediante violenza ed eventuale DASPO per chi sia dedito a simili reati.

Ogni stazione ferroviaria andrebbe presidiata giorno e notte da forze di polizia ed ove impossibile da guardie giurate.

  1. La tutela legale.

Tratteremo da ultimo di quali sono le tutele previste a favore dei lavoratori vittime di queste aggressioni.

Il lavoratore anche se aggredito da estranei al posto di lavoro fruisce della tutela INAIL ed in determinati casi può agire per vedere riconosciuta anche la responsabilità del datore di lavoro.

L’INAIL interviene qualora sussista un nesso causale tra l’attività del dipendente ed il rapporto di lavoro o comunque il fatto sia avvenuto in itinere ( nel percorso più breve tra casa o residenza.

Il datore di lavoro ne risponde in quanto in base all’articolo 2087 del codice civile incombe sullo stesso l’onere di offrire al lavoratore un ambiente sicuro dal punto di vista fisico e psichico. Il datore di lavoro nei casi di lavoratori esposti ad eventuali aggressioni ha pure l’obbligo di inserire l’ipotesi di tali eventi ed i mezzi per farvi fronte nell’ambito del DVR. Lo stesso DLGS 81/2008 in tema di sicurezza sul lavoro impone al datore di lavoro anche l’obbligo di valutare come prevenire anche i fatti derivanti da attività dolose di terzi. (articolo 17 e 28 DLGS 81/2008).

Naturalmente per ottenere il risarcimento da parte del datore di lavoro che copre il differenziale tra il dovuto a titolo di danno e le tabelle INAIL è necessario dedurre in causa una mancanza di tutela e di prevenzione da parte del datore medesimo.

Particolare attenzione va fatta al danno morale e psicologico che il lavoratore può aver subito a prescindere dalle lesioni.

Sarà comunque sempre possibile per l’aggredito agire per l’avvio dell’azione penale contro l’autore dell’aggressione, costituendosi parte civile per ottenere il risarcimento del danno. Va considerato come non sempre gli autori dell’aggressione siano solvibili sul piano economico.

  1. Considerazioni finali.

CIU UNIONQUADRI la cui missione è la tutela anche morale del lavoro e della professionalità vuole essere in prima linea di fronte a qualsiasi istituzione per difendere i lavoratori di fronte al dilagare di questi fenomeni che interessano anche e in maniera rilevante le professionalità medio alte.

Di Fabio Petracci – Vicepresidente di CIU UNIONQUADRI

L’interesse dei quadri ad un sistema di coinvolgimento dei lavoratori nella gestione delle aziende

Qualche novità nella legge di bilancio 2025.

L’articolo 1, comma 457 della legge di bilancio per il 2025 stanzia 70 milioni di euro per il 2025 e 7 milioni per il 2026 per la costituzione di un fondo per il finanziamento della partecipazione dei lavoratori al capitale alla gestione ed ai risultati di impresa.

Lo stanziamento viene incontro al progetto di legge già presentato dalla CISL nonché alle osservazioni formulate dal sindacato Unionquadri nel corso dell’audizione in tema di legge di bilancio tenutasi l’11 dicembre 2024.

Testualmente riportava il documento di Unionquadri presentato all’incontro con il Governo:

“In merito al coinvolgimento dei lavoratori nella gestione aziendale, ricordiamo come l’articolo 45 della Costituzione stabilisca il principio della partecipazione dei lavoratori alla gestione aziendale.

Ricordiamo come l’articolo 4 della legge 92/2012 conteneva una delega per il governo a realizzare un tanto. La delega in realtà decadde per il mancato intervento del Governo.”

L’interesse sindacale per tale tema proviene in primo luogo da quelle parti sindacali che non intendono ricorrere a mere strategie di contrapposizione, favorendo anche momenti di collaborazione.

Per quanto riguarda Unionquadri, interesse di è anche dato dalla particolare collocazione professionale della categoria spesso vicina e quindi più sensibile alle vicende aziendali e spesso in grado di supportarne la gestione.

Non va peraltro dimenticato come nel nostro ordinamento l’articolo 46 della Costituzione riporti testualmente “Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende”.

Il principio non è mai stato attuato.

Non va dimenticato come in diversi periodi di crisi economica, si sia tornato a riproporre il tema per promuovere la partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese senza però ottenere risultati concreti.

Il principio della Cogestione.

Per affrontare in maniera anche sommaria il tema è innanzitutto necessario chiarire i termini con i quali vengono individuate diverse forme di partecipazione dei lavoratori alle vicende aziendali.

In primo luogo, ricordiamo la cosiddetta partecipazione agli utili (Gains Sharing) che consiste nella distribuzione degli utili ai lavoratori in base ad una quota individuale di partecipazione.

Questo istituto, a differenza di quello che definiremo Cogestione non prevede normalmente una partecipazione organizzata alla direzione dell’impresa.

Diverso, anche perché sviluppato in un contesto politico molto diverso da quello attuale è il concetto di autogestione delle aziende proposto nel dopoguerra nell’allora Jugoslavia da Milovan Djilas Edvard Kardelj e Boris Kidric e fatta propria dal governo di quel paese.

Il sistema in quest’ultimo caso, non presupponeva una reale democratizzazione del sistema politico ed economico nel persistere di un sistema a partito unico che ignorava la libertà economica e d’impresa e dunque, non pare rapportabile alle attuali esigenze.

Attualmente ed in sintesi, si possono individuare almeno quattro differenti tipologie di partecipazione dei lavoratori all’azienda:

  • quella di tipo “organizzativo/gestionale”, da intendersi come presenza di una rappresentanza dei lavoratori all’interno degli organi di controllo e decisionali dell’azienda (es. presenza di un rappresentante indicato o eletto dai lavoratori all’interno del Consiglio di Amministrazione);
  • quella di tipo “informativo/consultivo”, che può essere considerata come il diritto dei lavoratori (o meglio, dei loro rappresentanti) alla conoscenza dei piani aziendali passati, presenti e futuri, anche come condizione vincolante rispetto alle decisioni da assumere, con altresì possibilità di elaborare suggerimenti e controproposte;
  • quella di tipo “economico”, che mira a far partecipare i lavoratori meritevoli dei risultati e del benessere dell’azienda, promuovendo una parziale redistribuzione degli utili aziendali sulla base delle prestazioni effettivamente svolte dagli stessi lavoratori, rendendoli partecipi del successo dell’azienda;
  • quella di tipo “finanziario”, con la possibilità di accedere ad un azionariato diretto dei dipendenti delle aziende per cui lavorano, in modo da indirizzarle anche verso un assetto proprietario più condiviso, con forte responsabilizzazione e creazione di spirito d’appartenenza in capo ai singoli lavoratori.

La prima, di cui parleremo, da intendersi quale cogestione, è la forma più attiva e significativa di partecipazione dei lavoratori all’azienda.

Il modello tedesco.

Il sistema di partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese trova le proprie origini nelle economie occidentali e principalmente in Germania.

Esso fonda le proprie radici nella Repubblica di Weimar (1919 – 1933) dove si cercò di realizzare l’eguaglianza capitale – lavoro sulla base di un patto sociale.

Era così riconosciuto ai lavoratori un ruolo centrale nell’ambito dei processi economici imprenditoriali mediante la possibilità di istituire “una rappresentanza legale nei consigli operai, nei consigli di distretto, nonché nel consiglio operaio nazionale.”

Su tale base, si instaurava un sistema a doppio canale di cui uno rappresentativo, sindacale e rivendicativo e l’altro partecipativo e gestionale soprattutto nelle grandi imprese definito “Mitbestimmung”.

Il sistema destinato a cadere con l’avvento del Nazionalsocialismo e con il secondo conflitto mondiale, riapparve e si stabilizzò alla fine della guerra attraverso l’approvazione di una serie di leggi federali.

Si evolvevano ed in parte confluivano parallelamente in tal modo il diritto societario, il diritto d’impresa e quello sindacale e del lavoro.

In tal modo tramite un doppio canale, i lavoratori partecipano alle decisioni della società attraverso due organi: il c.d. Consiglio di Fabbrica ed il c.d. Consiglio di Sorveglianza.

In particolare, il modello tedesco, noto come Mitbestimmung, è una vera e propria parte caratterizzante del sistema di relazioni industriali del paese.

Mitbestimmung può essere tradotto come “codeterminazione” e si riferisce ad una partecipazione paritaria di dipendenti, azionisti e dirigenti alla gestione della politica aziendale ed alle conseguenti decisioni.

In effetti, il modello tedesco prevede che l’economia e le strutture produttive lungi dal costituire esclusivamente un luogo di scontro di interessi configgenti tra capitale e lavoro, dessero invece vita ad una vera e propria “Gemeinschaft”, una “comunità” avente il fine comune di garantire benessere e prosperità per i suoi componenti.

La partecipazione dei lavoratori in Germania si compone di due livelli:

  • la “betriebliche Mitbestimmung”, partecipazione a livello di unità produttiva, che in Italia si potrebbe tradurre o intendere come “partecipazione o cogestione aziendale”;
  • la “unternehmerische Mitbestimmung”, partecipazione a livello di organi societari d’impresa, che indica la parte gestionale che è adibita all’impiego delle risorse prodotte dalla parte produttiva, traducibile come “partecipazione o cogestione societaria”.

A sottolineare il valore e l’importanza della partecipazione dei lavoratori, lo stesso art. 9 del Grund Gesetz, la Carta costituzionale varata nel 1949, dispone l’ordinamento e la pacificazione del mondo del lavoro mettendo sullo stesso piano sia la contrapposizione degli interessi sia la volontà comune di collaborazione.

Per tale motivo, le società in Germania sono soggette alla Mitbestimmung (co-determinazione) se impiegano più di 500 dipendenti.

Come già accennato i lavoratori partecipano alle decisioni della società attraverso due organi: il c.d. Consiglio di Fabbrica ed il c.d. Consiglio di Sorveglianza.

Se il primo rappresenta i lavoratori nelle singole sedi aziendali ed è formato interamente da dipendenti, il secondo è invece un organo aziendale che fa capo alla sede centrale, composto per metà dai rappresentanti dei lavoratori e per metà dagli azionisti.

Il modello Volkswagen.

Il più noto modello di partecipazione dei lavoratori all’impresa è quello del Gruppo Volkswagen.

Uno dei punti di forza del modello Volkswagen è sicuramente l’elevato grado di percentuale di lavoratori iscritti al sindacato IG METALL, che rappresenta buona parte dei dipendenti.

Il modello di relazioni industriali del Gruppo Volkswagen è improntato sulla Carta dei diritti dei lavoratori che la multinazionale tedesca ha sottoscritto a livello globale e che prevede forme intense di coinvolgimento partecipativo in tutte le aziende che fanno capo al gruppo, anche nei paesi diversi dalla Germania.

Detta Carta definisce i diritti d’informazione e di partecipazione e si pone come obiettivo quello di instaurare un rapporto di reciproca fiducia e rispetto tra le parti.

Tra i molti principi contenuti nella Carta, che richiama nei contenuti e nei principi gran parte delle Convenzioni OIL stipulate, è interessante leggere come il Gruppo Volkswagen riconosca espressamente il diritto di contrattazione collettiva e che di conseguenza il Gruppo Volkswagen e i sindacati o le rappresentanze dei lavoratori conducano insieme un dialogo sociale, di cui le contrattazioni collettive rappresentano una particolare forma.

Il sistema tedesco di cogestione delle aziende ha interessato la Comunità Europea.

La Cogestione nelle politiche comunitarie.

Le istituzioni europee nel corso degli anni 70 pensarono di poter agevolmente introdurre nei singoli stati il modello partecipativo tedesco, ma ben presto si videro costrette a compiere dei passi indietro anche a causa della profonda diversità delle relazioni sindacali nei diversi stati europei.

In ogni caso, le istituzioni comunitarie continuavano nell’obiettivo del coinvolgimento dei lavoratori nella gestione delle imprese, cercando di avviare un processo volto ad uniformare le discipline dei singoli stati dal punto di vista del diritto societario e delle relazioni industriali mediante numerose direttive volte perlomeno ad agevolare l’introduzione del modello partecipativo presente in Germania.

Si arrivò però soltanto ad una serie di direttive volta ad introdurre a livello comunitario obblighi di informazione e consultazione in materia di relazioni industriali finalizzate a favorire la partecipazione del personale alla gestione delle imprese.

Il processo si protrasse sino alle direttive relative alla Società Europea ed ai Comitati Aziendali Europei che consolidarono dei principi minimi di informazione e partecipazione nelle aziende nazionali aventi rilevanza europea.

La Cogestione nell’ordinamento italiano.

Per quanto riguarda invece l’Italia, nel tempo vi sono stati forti resistenze alla diffusione delle forme partecipative e pertanto l’art. 46 della Carta Costituzionale deve considerarsi come una norma rimasta sostanzialmente inapplicata.

Il codice civile all’articolo 2349 prevede l’ipotesi di assegnazione degli utili ai prestatori di lavoro delle società, anche mediante l’emissione di speciali categorie di azioni.

Lo stesso articolo prevede inoltre la possibile attribuzione ai dipendenti di diritti patrimoniali ed amministrativi con esclusione del voto nell’assemblea generale riservato agli azionisti.

In particolare, deve essere ricordato il tentativo operato dalla c.d. “Riforma Fornero”, legge n. 92/2012, la quale aveva delegato il governo ad adottare uno o più decreti finalizzati a favorire le forme di coinvolgimento dei lavoratori nell’impresa, attivate attraverso la stipulazione di un contratto collettivo aziendale, nel rispetto di principi e criteri direttivi previsti dalla legge (art. 4 c. 62 legge n. 92/2012).

Tuttavia, anche tale intervento non ha trovato concreta e capillare attuazione.

A livello legislativo, il DLGS 11/2017 che tratta delle Imprese Sociali, il coinvolgimento dei lavoratori è indicato all’articolo 11 come elemento fondamentale e necessario.

Interessante nel dopoguerra ed anni successivi (1945 – 1971), il cosiddetto modello Olivetti, azienda nella quale era costituito un Consiglio di Gestione coinvolto nei processi industriali e di organizzazione del lavoro in un’azienda tanto radicata sul territorio, quanto proiettata sui mercati internazionali.

Conclusioni.

Oggi, anche grazie alle nuove sfide della digitalizzazione ed i recenti sviluppi dell’economia, con un passaggio a quella che è stata definita l’era della “condivisione” (sharing economy), potrebbero essere state gettate le basi per la revisione del modello conflittuale su cui, storicamente, si sono rette le relazioni industriali e dunque vi sarebbero concrete possibilità di un recupero dello strumento della partecipazione dei lavoratori all’impresa.

In effetti, con l’avvento della c.d. quarta rivoluzione industriale, uno degli effetti più rilevanti è stato quello di considerare non più la prestazione lavorativa nella sua mera esecuzione materiale, quindi come mera collaborazione passiva, strettamente legata alle mansioni assegnate al lavoratore bensì la necessità di una vera e propria partecipazione attiva da parte dei lavoratori nella generazione dei valori aziendali.

In effetti, il modello storico delle relazioni industriali è principalmente basato sulla forte asimmetria tra potere direttivo e dovere di collaborazione, fondato sulla prerogativa dell’imprenditore di dirigere l’azienda in coerenza al principio di libertà di iniziativa economica privata, considerando i rischi assunti esclusivamente a carico dell’impresa stessa.

Oggi, la possibilità di partecipazione dei lavoratori alle vicende d’impresa potrebbe da un lato attenuare gli effetti del disequilibrio in termini di condizioni di lavoro e, dall’altro, essere ulteriore strumento di eventuale modifica dell’esercizio del potere direttivo in una chiave maggiormente collaborativa, tenuto dovuto conto altresì dell’evoluzione ed attenuazione del concetto di subordinazione registratosi negli ultimi anni.

UNIONQUADRI sindacato dei quadri direttivi, professionisti e ricercatori delle aziende rivolge la propria attenzione agli importanti mutamenti che coinvolgono la tecnologia, l’economia ed il mondo del lavoro e si pone come tramite tra le fasce di lavoratori maggiormente professionalizzate e le direzioni aziendali in un’ottica di collaborazione nell’interesse dell’azienda intesa anche come comunità.

Ne deriva l’interesse di UNIONQUADRI per ogni forma utile di incontro tra interessi del lavoro e dell’impresa.

avv. Fabio Petracci

Le nuove figure professionali: l’HSE, Health, Safety, Enviroment Manager

CIU UNIONQUADRI, Associazione Sindacale interessata alle figure medio – alte di lavoratori ed alla tutela della loro professionalità, affronta il tema dell’HSE Manager.

Trattasi di una figura che riveste una grande importanza all’interno dell’azienda ed è una figura emergente nel campo della sicurezza.

La funzione professionale dell’HSE Manager è definita in modo chiaro nel 2018 con la norma UNI 11720.

Questa figura si occupa in ambito aziendale principalmente di salute, sicurezza, ambiente. La norma UNI 11720 cui si è fatto prima riferimento descrive in maniera dettagliata i compiti dell’HSE.

La sigla HSE significa “Health, safety, enviroment”, quindi salute, sicurezza, ambiente.

Potremmo quindi definirlo come un soggetto professionale la cui competenza va oltre la mera sicurezza sul lavoro intesa in senso strettamente tecnico per involgere la sicurezza dell’intera produzione e dell’ambiente.

In concreto, l’HSE Manager si occupa di progettazione, coordinamento, consulenza, supporto tecnico gestionale.

In particolare, la normativa UNI 11720 della Comunità Europea distingue due differenti profili di HSE Manager:

  1. Manager HSE operativo con compiti di supporto ed organizzazione, nonché di apprestamento delle misure di prevenzione;
  2. Manager HSE Strategico quale figura gestionale di direzione aziendale con compiti di indirizzo delle misure da mettere in atto in funzione di prevenzione dei rischi in ambito HSE.

Tale figura professionale, il cui ruolo sarà anche rapportato alle dimensioni dell’azienda pur non essendo regolamentata a livello di ordine professionale, concretizza a livello legale e contrattuale la declaratoria di quadro ex articolo 2095 del codice civile e ben può organizzarsi in proprie associazioni professionali che ne tutelino ed attestino la professionalità.

CIU UNIONQUADRI, sindacato delle professionalità medio – alte nota come le nuove figure di lavoratori – professionisti che vanno emergendo nell’ambito del controllo aziendale e delle finalità etico – sociali delle imprese, anche inserite nell’abito delle obbligazioni che attengono al lavoro dipendente, assumano una posizione biunivoca nei confronti del datore di lavoro quali collaboratori, ma anche tutori di un interesse pubblico e, quindi, come il loro rapporto di lavoro assuma aspetti contrattuali di cui la normativa legale e contrattuale dovrà tenere conto.

Fabio Petracci

CIU Unionquadri partecipa all’apertura di un corso di alta formazione sul tema Bullismo e Cyberbullismo

Nell’ambito del corso di Alta Formazione sulla violenza nelle relazioni interpersonali, si è svolto promosso dalla associazione Lybra, in data 25 settembre 2024 presso il Palazzo Ferro Fini sede del Consiglio Regionale del Veneto, un incontro di apertura sul tema del Bullismo e del Cyberbullismo e della violenza di genere.

Erano presenti gli operatori del settore dal volontariato alle forze dell’ordine, ivi compresi i sindacati delle forze di polizia, nonché autorità politiche ed amministrative. Importante pure la presenza di persone coinvolte in episodi di bullismo che hanno fornito importanti testimonianze del vissuto.

Presente su invito anche una delegazione di CIU Unionquadri con il Vicepresidente Fabio Petracci, Marco Ancora Responsabile del Settore Cultura dell’Associazione e iGerarda Urciuoli che con Unipromos segue la sede di Trieste per quanto attiene il Benessere Lavorativo.

Nel corso dell’ampia discussione, Fabio Petracci per CIU Unionquadri ha evidenziato i molteplici tratti comuni tra le forme di violenza trattate e quelle esistenti negli ambiti lavorativi come il Mobbing e lo Stress Lavoro correlato, sottolineando come in realtà esista un unico problema generatore dato dalla violenza nelle relazioni interpersonali da non confondersi con l’autorità ed i necessari rapporti gerarchici e organizzativi, sottolineando sul tema, la fattiva collaborazione tra CIU Unionquadri e Lybra.

Marco Ancora responsabile del comparto cultura di CIU Unionquadri ha sottolineato le implicazioni culturali e sociali che emergono e condizionano i rapporti interpersonali, soprattutto in periodi di novità tecnologiche ed informatiche.

L’intelligenza artificiale distruggerà il lavoro?

In sintesi approssimativa, potremmo definire l’intelligenza artificiale come la facoltà e l’abilità di delegare ad una macchina le capacità umane di apprendimento, ragionamento, creatività.

In concreto e grazie all’acquisizione di queste doti, l’intelligenza artificiale riesce a pianificare ragionamenti e azioni adattandovi il relativo comportamento.

In maggior dettaglio, l’intelligenza artificiale consente non solo l’acquisizione di dati e informazioni, ma anche l’interazione con l’esterno mediante il raggiungimento di obiettivi ed il rispetto di vincoli anche al fine di appropriate decisioni, realizzando l’intelligenza artificiale veri e propri processi decisionali.

Come si confronta una simile evoluzione con il mondo del lavoro?

L’attuale mondo del lavoro è segmentato per categorie (articolo 2095 del codice civile – contrattazione collettiva) che rispecchiano il livello di professionalità di ciascun soggetto.

Partiremo dalla rivoluzione informatica che in qualche modo è intervenuta principalmente sulle professionalità medio – basse, permettendo l’immagazzinamento di ogni tipologia di dati e la loro diffusione per preconizzare gli effetti dell’intelligenza artificiale destinata a gestire e sostituire l’azione intellettuale.

Come è destinata a rapportarsi con il mondo del lavoro?

Da quanto si qui esposto, gli effetti dell’intelligenza artificiale paiono destinati a ripercuotersi su ogni tipo di professionalità, ma in particolare su quelle medio – alte, quali quadri, dirigenti, professionisti con tutta una serie di opportunità e rischi che andremo ad esaminare.

Il primo aspetto che prende corpo è quello della sostituzione robotica che potrebbe coinvolgere molti soggetti anche qualificati del mondo del lavoro.

Ma, anche altre problematiche sono indotte dal cambio degli schemi e delle metodologie del lavoro.

Ci riferiamo a quel fenomeno che viene definito quale tecno stress, diritto alla disconnessione, invasività delle forme di lavoro a distanza, ma soprattutto dalla necessità per il lavoratore di doversi misurare e di dover seguire nuove impostazioni attuate dalla macchina.

Questa sfida non può naturalmente risolversi in un rifiuto del nuovo o magari in una iper regolamentazione delle attività.

Alcune correnti di pensiero come Ichino (relazione presentata al convegno promosso dall’Associazione Giuslavoristi Italiani, Torino, 15 settembre 2017) presentano una visione sostanzialmente ottimistica degli effetti del progresso tecnologico sul lavoro.

Afferma testualmente lo studioso “Sono portato a dar credito alla visione della “corsa tra automazione e creazione di nuovi mestieri” come un fenomeno ciclico: ogni ventata di innovazione tecnologica determina una riduzione del costo del lavoro che a sua volta incentiva l’invenzione di nuove funzioni da attribuire al lavoro umano, donde un freno ai nuovi investimenti in innovazione tecnologica”.

Si ravvisa invece la necessità di modificare il contesto lavorativo per evitare la spersonalizzazione dello stesso ed attuare misure idonee a sviluppare la potenzialità del capitale umano, quali la formazione continua, il benessere lavorativo, la specifica attenzione al lavoro intellettuale e soprattutto alle professionalità medio alte.

Grande importanza è attribuita dagli studiosi ed in particolare dal già citato Ichino al Welfare aziendale soprattutto sotto l’aspetto della formazione continua dei dipendenti atta ad evitare l’obsolescenza delle professionalità se non addirittura il riposizionamento del lavoratore nell’ambito del contratto di lavoro, favorendone l’evoluzione verso un contratto ibrido formato da due parti, una collettiva deputata alla tutela ed alla sicurezza ed un’altra di natura individuale attenta all’evolversi della professionalità ed ai relativi mutamenti.

Nel trarre queste conclusioni si ritiene che alla fine la tecnologia sia destinata a supportare il lavoro umano anziché a sostituirlo.

Viene così citata la telemedicina, i controlli che assistono un pilota d’aereo o di automobile mediante il computer, la possibilità di lavoro, grazie alle nuove tecnologie, di entrare nel mondo del lavoro anche per i disabili.

In sostanza, qualsiasi conclusioni si vogliano trarre non si può negare il ruolo di propulsione verso il nuovo e di salvaguardia della professionalità rappresentato dal Lifelong Learning come da raccomandazione del Consiglio d’Europa del 22 maggio 2018 (2018/C 189/01).

Fabio Petracci

Nuove frontiere dell’Economia e del Lavoro: dopo lo Smart Working arriva il Chronoworking

Si sente parlare di Chronoworking o di Crono- lavoro.

Qualcuno in maniera forse prematura intravede in questi termini una vera e propria rivoluzione per il mondo del lavoro.

Ci riferiamo al termine Chronoworking coniato dalla giornalista britannica Ellen Scott che ce lo presenta come un’evoluzione naturale del concetto di benessere sul posto di lavoro che dovrebbe accordare la prestazione con i bioritmi del lavoratore.

È forse presto per valutarne la portata e il destino soprattutto in termini così futuribili. Il concetto però va attentamente esaminato.

Ordinariamente, come sappiamo, il rapporto di lavoro si snoda e disciplina in termini di luogo e di tempo. In questo caso sarebbe operata un’importante rivoluzione.

L’autrice, come già accennato, opera un collegamento tra l’organizzazione della giornata lavorativa ed i bioritmi dei dipendenti.

Limitiamoci, per ora, a considerare il tutto come un fattore di libera organizzazione del tempo di lavoro.

Andiamo quindi a verificare l’ambito in cui si pone questo nuovo concetto di lavoro.

Se si vuole collegare il sorgere di questa tendenza a superare i rigidi termini di contenimento della prestazione lavorativa, il riferimento va al periodo post pandemico, allorquando l’organizzazione del lavoro era costantemente alla ricerca di moduli creativi per superare le difficoltà di contatto e trattenere il personale. Si proponeva così lo Smart Working, la settimana lavorativa ridotta ed altro, aprendo la strada a modelli ancora maggiormente creativi.

Lo stesso istituto del Lavoro Agile o Smart Working se rigidamente collegato agli orari di lavoro ed a regole rigide, assume un significato alquanto limitato.

Una volta sganciata la prestazione dal limite di luogo e quindi da un assiduo e costante controllo, è quasi automatico l’affidamento della stessa ad un orario verificabile, ma organizzato dal lavoratore, se non addirittura ad un semplice vincolo quantitativo e qualitativo di produzione da tradursi in un valore orario e quindi economico.

Il superamento di questi limiti sino ad oggi intrinseci alla prestazione di lavoro subordinato non ne esauriscono il concetto e pertanto si dovrà sempre parlare di rapporto di lavoro dipendente.

Essi appaiono infatti come una nuova forma di flessibilità.

Il termine flessibilità nell’ambito del lavoro evoca esperienze non sempre felici soprattutto per i prestatori di lavoro.

Dobbiamo però affrontare queste novità senza preconcetti per verificare se, ove la tipologia del lavoro lo renda possibile, l’organizzazione del tempo di lavoro affidata al dipendente non rappresenti non solo un miglioramento dell’organizzazione e della produzione, ma pure, al di là dei bioritmi, una migliore organizzazione della vita del lavoratore.

Ne dovrebbe quindi derivare una diminuzione dello stress che oggi connota molti rapporti di lavoro, consentendo ai dipendenti di lavorare in modo più equilibrato e sostenibile, aumentando la soddisfazione.

Appare evidente come una simile organizzazione del lavoro non possa coinvolgere tutte le tipologie di prestazione.

Ne risultano evidentemente esclusi tutti quei rapporti di lavoro che coinvolgono rapporti diretti con l’utenza e la clientela che ineriscono a schemi orari di contatto e presenza fisica, come pure i rapporti che presuppongono relazione di controllo e gerarchiche con altro personale.

Chiaramente la contrattazione collettiva non appare idonea a disciplinare una relazione di lavoro dove è il singolo lavoratore ad organizzare individualmente i tempi ed i modi della propria prestazione.

È altresì vero che la mancanza di una cornice di regolazione legale o collettiva potrebbe introdurre abusi e distorsioni.

Sarebbe quindi opportuno ricorrere ad una disciplina quadro di natura collettiva per poi regolare in maniera conforme gli accordi individuali.

Fabio Petracci

La stampa sull’inaugurazione del Centro di Ascolto sul Benessere lavorativo.

Riportiamo alcuni articoli della stampa dedicati all’inaugurazione del Centro di ascolto per il benesseere lavorativo.

  1. Nuovo centro di ascolto per il benessere lavorativo – Radio Capodistria 23.11.23;
  2. Inaugurato il nuovo Centro di Ascolto per il Benessere Lavorativo atto a favorire una cultura del Ben-Essere nei luoghi di lavoro – Il Friuli Venezia Giulia 23.11.23;
  3. GR Rai Regione FVG – 23.11.23 (nei titoli e al minuto 17)
  4. Non ci si può ammalare di lavoro’. Trieste, inaugurato il primo Centro di Ascolto per il Benessere Lavorativo –  Trieste News 01.12.2023;
  5. Il Piccolo – 24.11.23
  6. Primorski Dnevnik – 24.11.23




Rapporto tra reato di maltrattamenti e licenziamento

La Corte di Cassazione, Sezione Penale, con la sentenza n. 38306/2023 si è pronunciata sulla vicenda di una titolare di negozio, nel dettaglio una parrucchiera, imputata per il reato di maltrattamenti fisici e morali, aggravati dalla condizione di gravidanza della dipendente, commessi nel corso del rapporto di lavoro, conclusosi peraltro con un licenziamento per giusta causa.

In particolare, si dibatteva del delitto di maltrattamenti nella declinazione del cosiddetto mobbing verticale ovverosia le condotte vessatorie e prevaricatorie poste in essere dal datore di lavoro (o da soggetto gerarchicamente sovraordinato) nei confronti del dipendente-persona offesa.

Le condotte vessatorie si erano protratte negli anni ed erano consistite in umiliazioni ed insulti alla presenza di clienti del negozio e colleghe di lavoro della vittima, nell’obbligo di lavorare gratuitamente oltre l’orario previsto, nell’ostacolare in tutti i modi la dipendente a restare incinta e portare a termine la gravidanza minacciandola di licenziamento se questo fosse avvenuto.

A livello penale non rileva la valutazione di legittimità del licenziamento per giusta causa pronunciata dal Tribunale del lavoro, in quanto “la condotta vessatoria integrante mobbing non è esclusa dalla formale legittimità delle iniziative disciplinari assunte nei confronti dei dipendenti mobbizzati“.

Infatti, il licenziamento per giusta causa presuppone condotte gravemente inadempienti del lavoratore che ledono irrimediabilmente la fiducia del datore di lavoro e restano confinate nella relazione tra le parti private.

Al contrario, il delitto di maltrattamenti, nella sua accezione di mobbing verticale, è un illecito penale di mera condotta, perseguibile d’ufficio, che si consuma con l’abituale prevaricazione ed umiliazione commessa dal datore di lavoro nei confronti del dipendente, approfittando della condizione subordinata di questi e tale da rendere i comportamenti o le reazioni della vittima irrilevanti ai fini dell’accertamento della consumazione del delitto.

OMS: inserito il burnout nell’International Classification of Diseases

Il termine inglese Burnout significa letteralmente “bruciato fuori” ed esprime con un’efficace metafora il “bruciarsi” del lavoratore ed il suo conseguente cedimento mentale e fisico, complici anche i progressi in ambito tecnologico che rendono i lavoratori reperibili in qualsiasi circostanza, impedendo loro di “staccare la spina” dal lavoro.

Questa condizione di stress lavoro correlato, definita “Burnout”, colpisce l’aspetto psicofisico del lavoratore rendendolo emotivamente instabile e, se non risolta, può favorire l’insorgenza di quadri depressivi e nevrotici.

A fronte di questa consapevolezza, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha riconosciuto ufficialmente il Burnout come sindrome occupazionale nella nuova Classificazione ICD, ovvero nella Classificazione Internazionale delle Malattie e dei problemi correlati.

L’OMS tiene a specificare che non è una condizione medica, sebbene possa essere curata, ma un fenomeno occupazionale e quindi strettamente legato alla condizione lavorativa, pertanto non dovrebbe essere applicato per descrivere esperienze negative in altri contesti.

Il burnout o “stress da lavoro” è la risposta ad uno stress emotivo cronico e persistente da riconoscere tempestivamente per essere curato.

Per diagnosticarlo, l’OMS ha fornito alcune direttive a cui medici e infermieri possono fare riferimento. Per quanto riguarda la sintomatologia, i lavoratori possono presentare:
• esaurimento psicofisico (spossatezza, debolezza energetica);
• isolamento dal lavoro, cinismo e sentimenti negativi (tendenza a considerare le persone come oggetti);
• ridotta efficacia professionale (perdita di significato del proprio operato e ridotta produttività).

Dopo aver valutato e riconosciuto i sintomi, l’OMS specifica che occorre escludere altri disturbi che possono presentare sintomi simili quali la depressione, il disturbo di ansia o di adattamento.