Le aggressioni al personale a contatto con il pubblico nel settore dei Trasporti, Ospedaliero, della Scuola.

Un fenomeno inquietante che non tocca solo il diritto del lavoro

  1. Il fenomeno

Assistiamo alla recrudescenza peraltro notevole del fenomeno delle aggressioni al personale nei settori dei trasporti e della sanità e della scuola.

Il fenomeno involge molteplici professionalità quotidianamente a contatto con il pubblico.

Ha destato sconcerto ed indignazione la recente uccisione di Alessandro Ambrosio il trentaquatrenne capotreno accoltellato nel posteggio del personale della stazione di Bologna.

Non va però dimenticata l’aggressione di un controllore a Fano e gli episodi di quotidiane aggressioni resistenze ed oltraggi al personale dei trasporti pubblici.

Non diversa appare la situazione per quanto attiene il personale sanitario che investe principalmente medici ed infermieri.

Analogo trattamento è riservato spesso agli insegnanti da parte dei genitori degli alunni.

Non ci soffermiamo sulle cause che non appaiono univoche e che richiederebbero una complessa indagine sul costume e l’ordine pubblico nel nostro paese, ma verificheremo i fatti ed i possibili rimedi in ambito lavorativo contrattuale e legale.

  1. La prevenzione sul posto di lavoro.

Abbiamo accennato come il fenomeno interessi indistintamente vaste fasce di professionalità ivi comprese le categorie medio – alte che rientrano nella tutela di CIU UNIONQUADRI.

Risulterebbe quanto mai utile istituire presso gli enti e le aziende apposite procedure di segnalazione con l’obbligo di convogliarle agli RLS ed alle Autorità di Polizia, incentivando mediante obbligo contrattuale le denunce.

Altrettanto opportuno garantire al personale aggredito assistenza legale e medico legale e favorire contrattualmente la costituzione di parte civile degli enti e delle aziende datori di lavoro.

Ai dipendenti aggrediti andrebbe poi garantito ove necessario adeguato sostegno psicoterapeutico.

Ai dipendenti stessi andrebbe riservata apposita formazione in merito al primo impatto con i fenomeni violenti.

Va notato che nell’aprile 2022, era stato definito nel settore dei trasporti un Protocollo per la sicurezza.

Il documento era stato sottoscritto da numerosi sindacati dagli attori della filiera dalla Conferenza Stato Regioni dall’Associazione Nazionale dei Comuni, dal Ministero dei Trasporti e dell’Interno.

L’importante documento non ha però avuto seguito.

  1. A livello Pubblico.

Sicuramente andrebbero istituite nei cosiddetti punti “caldi” stabili postazioni di polizia dedicate alla prevenzione e quando necessario alla repressione del fenomeno.

Andrebbero inoltre identificati, per eventuali interventi) con apposito obbligo di dichiarazione i rappresentanti della forza pubblica (che debbono ritenersi sempre in servizio) che viaggiano sui mezzi di trasporto pubblici ed in particolare su quelli a lunga percorrenza e favorito con la gratuità del viaggio il personale delle forze di polizia che seppure fuori servizio viaggia in uniforme.

Negli ospedali inoltre andrebbero ripristinati i posti di polizia.

Nell’ambito della Scuola il personale collaboratore scolastico andrebbe su scelta individuale e retribuita munito della qualifica di guardia giurata.

Apposita normativa di legge dovrebbe prevedere l’arresto nel caso di aggressione atta a turbare la circolazione dei mezzi pubblici ed altri servizi pubblico mediante violenza ed eventuale DASPO per chi sia dedito a simili reati.

Ogni stazione ferroviaria andrebbe presidiata giorno e notte da forze di polizia ed ove impossibile da guardie giurate.

  1. La tutela legale.

Tratteremo da ultimo di quali sono le tutele previste a favore dei lavoratori vittime di queste aggressioni.

Il lavoratore anche se aggredito da estranei al posto di lavoro fruisce della tutela INAIL ed in determinati casi può agire per vedere riconosciuta anche la responsabilità del datore di lavoro.

L’INAIL interviene qualora sussista un nesso causale tra l’attività del dipendente ed il rapporto di lavoro o comunque il fatto sia avvenuto in itinere ( nel percorso più breve tra casa o residenza.

Il datore di lavoro ne risponde in quanto in base all’articolo 2087 del codice civile incombe sullo stesso l’onere di offrire al lavoratore un ambiente sicuro dal punto di vista fisico e psichico. Il datore di lavoro nei casi di lavoratori esposti ad eventuali aggressioni ha pure l’obbligo di inserire l’ipotesi di tali eventi ed i mezzi per farvi fronte nell’ambito del DVR. Lo stesso DLGS 81/2008 in tema di sicurezza sul lavoro impone al datore di lavoro anche l’obbligo di valutare come prevenire anche i fatti derivanti da attività dolose di terzi. (articolo 17 e 28 DLGS 81/2008).

Naturalmente per ottenere il risarcimento da parte del datore di lavoro che copre il differenziale tra il dovuto a titolo di danno e le tabelle INAIL è necessario dedurre in causa una mancanza di tutela e di prevenzione da parte del datore medesimo.

Particolare attenzione va fatta al danno morale e psicologico che il lavoratore può aver subito a prescindere dalle lesioni.

Sarà comunque sempre possibile per l’aggredito agire per l’avvio dell’azione penale contro l’autore dell’aggressione, costituendosi parte civile per ottenere il risarcimento del danno. Va considerato come non sempre gli autori dell’aggressione siano solvibili sul piano economico.

  1. Considerazioni finali.

CIU UNIONQUADRI la cui missione è la tutela anche morale del lavoro e della professionalità vuole essere in prima linea di fronte a qualsiasi istituzione per difendere i lavoratori di fronte al dilagare di questi fenomeni che interessano anche e in maniera rilevante le professionalità medio alte.

Di Fabio Petracci – Vicepresidente di CIU UNIONQUADRI

Ispettore del Lavoro. Una professione in tutti i sensi difficile.

La professione dell’Ispettore del Lavoro inerisce alla tutela dei diritti dei lavoratori, ma numerosi problemi attengono proprio al rapporto di lavoro di questi professionisti.

Vediamo in primo luogo chi sono.

Trattasi di dipendenti pubblici che dipendono dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro INL, agenzia governativa posta sotto la vigilanza del Ministero del Lavoro.

Come vengono assunti.

L’assunzione avviene per il tramite di un concorso preceduto normalmente da una preselezione scritta e quindi con gli esami veri e propri che attengono al diritto del lavoro, alla sicurezza nei luoghi di lavoro, al campo previdenziale, al diritto amministrativo e commerciale, oltre all’uso di strumenti informatici.

Per partecipare alla selezione è necessario il possesso di una laurea amministrativo/giuridica per il capo della vigilanza ordinaria.

Per l’area della vigilanza tecnica è d’obbligo una laurea tecnica in ingegneria, architettura, scienze chimiche, fisica.

Superato il concorso, il candidato sarà avviato ad un percorso di formazione iniziale obbligatorio anche in affiancamento a personale esperto.

Le mansioni.

Comprendono azioni di controllo presso i datori di lavoro volte a verificare il rispetto delle normative in materia di lavoro, sicurezza, previdenza con conseguente emissione di verbali, provvedimenti correttivi e sanzioni amministrativi, ma anche attività di consulenza nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Trattamento economico e normativo.

Gli Ispettori del Lavoro appartengono al Comparto delle Funzioni Centrali come tutti i dipendenti dai Ministeri nelle famiglie professionali dell’Ispettore di Vigilanza Ordinaria e dell’Ispettore di Vigilanza Tecnica Salute e Sicurezza.

Essi appartengono tutti all’area professionale dei funzionari come previsto dall’articolo 2, comma 2 del decreto direttoriale n.36 del 22 aprile 2024 che ha stabilito nell’ambito dell’Ispettorato del Lavoro il seguente ordine di inquadramento:

1 – area Operatori – famiglia professionale Operatore; b)  2 – area Assistenti – famiglie professionali Assistente amministrativo e Assistente informatico; c) 3 – area Funzionari – famiglia professionale Funzionario amministrativo gestionale e Funzionario contenzioso e recupero crediti; d) 4 – area Funzionari – famiglia professionale Ispettore vigilanza ordinaria e)  5 – area Funzionari – famiglia professionale Ispettore vigilanza tecnica salute e sicurezza; f) 6 – area Funzionari – famiglia professionale Funzionario analisi e progettazione informatica.

Per quanto riguarda la retribuzione, lo stipendio annuo lordo ammonta a circa 23.500 euro cui si possono aggiungere ulteriori indennità, per cui al netto lo stipendio iniziale può raggiungere i 1800 euro.

La carriera può prevedere posizioni di coordinamento o anche l’accesso alla dirigenza. Di recente è stata introdotta l’area delle Elevate Professionalità possibile sbocco di carriera per i funzionari.

L’inadeguatezza retributiva per il personale con compiti di ispezione ha causato numerose dimissioni, sia verso il privato che verso altri enti come ad esempio INPS o l’INAIL.

La Corte dei Conti con la delibera n.44/2025 chiamata a valutare l’efficienza e l’organizzazione dell’attività di vigilanza ha constatato l’alta efficienza dell’attività ispettiva e l’inadeguatezza del trattamento economico degli ispettori.

Per quanto riguarda la contrattazione integrativa che potrebbe mutare la situazione notiamo come una parte del fondo decentrato sia destinata al personale amministrativo, nel mentre alcuna quota è riservata al personale ispettivo, non sono inoltre previste indennità di vigilanza, di rischio e di funzioni di polizia giudiziaria.

Esiste un Fondo Efficientamento che prevede una maggiorazione del 5% per gli accessi ispettivi ed un incremento economico sui casi di irregolarità accertati.

In questi casi la ripartizione avviene sulla base della fascia retributiva dove i neo assunti ricevono importi più bassi anche rispetto al personale amministrativo che non ha preso parte diretta all’ispezione.

Di Fabio Petracci

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, incontro Governo – Sindacati

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha presieduto in data 8 maggio 2025 nella cornice di Palazzo Chigi il tavolo fra il Governo e le organizzazioni sindacali, tra cui CIU-Unionquadri, per l’illustrazione di proposte e iniziative per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Alla riunione, hanno partecipato il vicepremier Antonio Tajani, i ministri Marina Calderone (Lavoro), Adolfo Urso (Imprese e Made in Italy), Tommaso Foti (Affari europei, politiche di coesione e Pnrr), il sottosegretario Lucia Albano (Economia) e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano.

La Presidente del Consiglio ha sottolineato come il Governo, insieme all’INAIL, ha reperito altri 650 milioni di euro da destinare ad interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che si vanno a sommare ai 600 milioni già disponibili dei bandi ISI INAIL 2024, portano ad oltre un miliardo e 200 milioni le risorse disponibili per realizzare una serie di interventi concreti a tutela dei lavoratori e, di conseguenza, anche dei datori di lavoro.

Quanto alle misure a cui destinare tali finanziamenti, il Governo ha aperto al dialogo con i Sindacati e valutare eventuali proposte, anche in tavoli tecnici dedicati.

Meloni ha confermato di auspicare un’alleanza tra Istituzioni, sindacati e associazioni datoriali per mettere la sicurezza sul lavoro in cima alle priorità dell’Italia.

Ancora, la premier ha parlato di una formazione che va ad aggiungersi a quella obbligatoria e riguarda i settori ad alta incidenza infortunistica, come ad esempio l’edilizia, la logistica e i trasporti.

Per migliorare gli interventi formativi, si intende creare un elenco nazionale dei soggetti formatori, a garanzia delle competenze di chi la effettua e parallelamente valorizzare il ruolo di tutte quelle figure, come RLS, RSPP, ASPP, che sui posti di lavoro sono deputate a gestire la sicurezza nei luoghi di lavoro.

La CIU-Unionquadri ha accolto con responsabilità e determinazione l’apertura della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e l’invito a costruire un’alleanza tra istituzioni, sindacati e imprese per mettere fine a quella che non può essere considerata una “eventualità”: morire sul posto di lavoro.

CIU-Unionquadri ribadisce la necessità di azioni concrete e sistemiche, a partire da:

✅ un nuovo patto Stato-Imprese-Lavoratori che favorisca il passaggio da un modello normativo e reattivo a un modello proattivo, partecipativo e orientato al miglioramento continuo;

✅ formazione continua, soprattutto nei settori a rischio;

✅ revisione del sistema degli appalti;

✅ incentivazione alle imprese che investono in prevenzione.

Serve una cultura della sicurezza, radicata e condivisa, che metta al centro la vita, la dignità e i diritti di chi lavora. È tempo di passare dalle parole ai fatti.

Le figure professionali della sicurezza in azienda

Il DLGS 81/2008 affida la sicurezza dei lavoratori a diverse figure professionali.

Alcune di quelle che andremo seppur sommariamente ad esaminare, sono tassativamente previste dalla legge che ne definisce i requisiti, il ruolo e le responsabilità.

  1. RSSP

La prima figura aziendale in tema di sicurezza è data dal RSSP acronimo che identifica il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Trattasi di figura resa obbligatoria dalla legge che ne definisce il ruolo ed i requisiti, oltre che le responsabilità. (articolo 31 e seguenti del DLGS 81/2008).

Essa è individuata in un soggetto che in possesso dei requisiti e delle capacità richieste è in grado di coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi in azienda.

Trattasi in sostanza di un dipendente consulente interno o di un professionista esterno che assiste il datore di lavoro nell’adempimento degli obblighi di sicurezza, organizzando l’attività di prevenzione e di protezione nell’impresa.

Svolgendo compiti eminentemente consulenziali, l’RSPP non ha poteri decisionali, anche se spesso gli RSPP lavoratori dipendenti rivestono la qualifica di quadro se non di dirigente.

Come già accennato, Il ruolo di RSPP può essere svolto anche da consulenti esterni.

Per poter svolgere i compiti di RSPP è necessaria, in quanto prevista dalla legge, una formazione specifica, con adeguato titolo di studio e frequenza di appositi corsi di formazione.

  1. L’HSE Manager

Diversa è la figura professionale dell’HSE Manager il cui acronimo significa Health, Safety, Enviroment  destinata ad occuparsi non solo di sicurezza sul lavoro, ma anche della salvaguardia dell’ambiente, garantendo così condizioni di lavoro sicure. Dunque un approccio quanto mai ampio e multidisciplinare.

Questa figura professionale non è obbligatoria e non è prevista dalla legge essa è utilizzata normalmente nelle aziende di dimensione medio – grande ed ivi riveste compiti normalmente direzionali.

Non essendo una figura prevista dalla legge i requisiti professionali sono previsti dall’ente di normazione italiano UNI (Norma UNI 11720:2025  profili HSE) che a suo volta contempla due tipologie di HSE quali l’HSE Manager e l’HSE Specialist.

L’HSE Manager occupa un profilo manageriale/ direttivo con dipendenza diretta dalla direzione aziendale, l’HSE Specialist svolge di norma funzioni operative legate agli ambienti ed alle procedure lavorative.

In molte aziende l’HSE Manager è in grado di gestire budget inerenti alla sicurezza ed all’ambiente e può assumere responsabilità per il raggiungimento degli obiettivi.

Normalmente gli HSE sono titolari di laurea in ingegneria , tecniche della prevenzione, chimica.

  1. Il coordinatore per la sicurezza

E’ una figura della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, dove più imprese operano nell’esecuzione dei lavori.

Il compito di questa figura è quello di coordinare i diversi aspetti della sicurezza in situazioni lavorative complesse determinate dalla presenza di più aziende al fine di coordinarne l’attività e le interferenze e al fine di eliminare ogni rischio.

Come noto, numerosi sono gli infortuni sul lavoro che accadono nell’ambito degli appalti dove spesso le responsabilità sono delegate dal committente e non appaiono sempre chiare.

L’articolo 26 del DLGS 81/2008 nel caso di lavori in appalto impone a tutti i soggetti impegnati nel contratto la valutazione dei rischi connessi alla particolarità delle lavorazioni e dell’organizzazione.

In tal caso, nei cantieri è operativa la figura del coordinatore per la sicurezza.

Anche la figura del coordinatore per la sicurezza assume una duplice veste.

Esiste infatti il coordinatore della sicurezza per la fase progettuale (CSP) che redige il piano di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, e quello per l’esecuzione dei lavori (CSE) che segue il coordinamento ai fini della sicurezza nell’ambito dell’esecuzione dei lavori, monitorando la realizzazione del progetto conformemente alle regole della sicurezza.

Va precisato che il ruolo di coordinatore per l’esecuzione dei lavori non può essere assunto da dipendenti o dall’RSPP di alcuna delle ditte esecutrici.

Laddove operi in un cantiere una pluralità di imprese, la legge stabilisce l’obbligatorietà della presenza del coordinatore per la sicurezza.

E’ l’articolo 90 del DLGS 81/2008 a sancire quest’obbligo e ad indicare gli obblighi tassativi di questa figura professionale.

Di Fabio Petracci – avvocato giuslavorista

Le nuove figure professionali: l’HSE, Health, Safety, Enviroment Manager

CIU UNIONQUADRI, Associazione Sindacale interessata alle figure medio – alte di lavoratori ed alla tutela della loro professionalità, affronta il tema dell’HSE Manager.

Trattasi di una figura che riveste una grande importanza all’interno dell’azienda ed è una figura emergente nel campo della sicurezza.

La funzione professionale dell’HSE Manager è definita in modo chiaro nel 2018 con la norma UNI 11720.

Questa figura si occupa in ambito aziendale principalmente di salute, sicurezza, ambiente. La norma UNI 11720 cui si è fatto prima riferimento descrive in maniera dettagliata i compiti dell’HSE.

La sigla HSE significa “Health, safety, enviroment”, quindi salute, sicurezza, ambiente.

Potremmo quindi definirlo come un soggetto professionale la cui competenza va oltre la mera sicurezza sul lavoro intesa in senso strettamente tecnico per involgere la sicurezza dell’intera produzione e dell’ambiente.

In concreto, l’HSE Manager si occupa di progettazione, coordinamento, consulenza, supporto tecnico gestionale.

In particolare, la normativa UNI 11720 della Comunità Europea distingue due differenti profili di HSE Manager:

  1. Manager HSE operativo con compiti di supporto ed organizzazione, nonché di apprestamento delle misure di prevenzione;
  2. Manager HSE Strategico quale figura gestionale di direzione aziendale con compiti di indirizzo delle misure da mettere in atto in funzione di prevenzione dei rischi in ambito HSE.

Tale figura professionale, il cui ruolo sarà anche rapportato alle dimensioni dell’azienda pur non essendo regolamentata a livello di ordine professionale, concretizza a livello legale e contrattuale la declaratoria di quadro ex articolo 2095 del codice civile e ben può organizzarsi in proprie associazioni professionali che ne tutelino ed attestino la professionalità.

CIU UNIONQUADRI, sindacato delle professionalità medio – alte nota come le nuove figure di lavoratori – professionisti che vanno emergendo nell’ambito del controllo aziendale e delle finalità etico – sociali delle imprese, anche inserite nell’abito delle obbligazioni che attengono al lavoro dipendente, assumano una posizione biunivoca nei confronti del datore di lavoro quali collaboratori, ma anche tutori di un interesse pubblico e, quindi, come il loro rapporto di lavoro assuma aspetti contrattuali di cui la normativa legale e contrattuale dovrà tenere conto.

Fabio Petracci

Novità per il preposto della sicurezza sul lavoro

Al centro dei cambiamenti introdotti dal D.L. 146/2021 vi è sicuramente la figura del preposto per la sicurezza sul lavoro.

Nel sistema del Decreto Legislativo 81/2008, il preposto per la sicurezza viene definito come il lavoratore che svolge il ruolo di sovrintendente dell’attività lavorativa e si fa garante dell’applicazione delle direttive del datore di lavoro in virtù delle sue competenze professionali e dei suoi poteri gerarchici e funzionali.

Trova inoltre applicazione il principio di effettività descritto all’articolo 299 del Testo Unico 81/2008, di conseguenza può definirsi preposto “di fatto” anche colui che esercita nel concreto la funzione di vigilanza e sovrintendenza senza aver ricevuto una nomina ufficiale o formale dal datore di lavoro.

A seguito della riforma, la nomina del preposto è sancita dall’aggiunta all’art. 18 del d.lgs. 81/2008 della lettera b-bis; tra gli obblighi per la sicurezza attribuiti al datore di lavoro è dunque specificamente aggiunto di: “individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività”.

La mancata individuazione del preposto diventa quindi penalmente sanzionabile; rimane l’assoluta necessità di nominare il preposto nei casi di lavori svolti in appalto o subappalto.

L’integrazione all’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 introduce peraltro l’obbligo per i datori di lavoro delle aziende appaltatrici e subappaltatrici di indicare al committente i nominativi dei soggetti che svolgono la funzione di preposto.

Pertanto, ogni azienda che lavora in un cantiere deve individuare un lavoratore, opportunamente formato, che ricopra il ruolo di preposto.

Ancora, i contratti e gli accordi collettivi possono stabilire l’emolumento, o il compenso, che compete al preposto in ragione dello svolgimento delle sue mansioni.

Quanto agli obblighi del preposto, lo stesso deve:

  • intervenire per modificare eventuali comportamenti non conformi, somministrando le dovute indicazioni di sicurezza;
  • interrompere l’attività del lavoratore che non attua le disposizioni di sicurezza e segnalarlo ai superiori diretti;
  • interrompere temporaneamente l’attività e segnalare al datore di lavoro eventuali non conformità e a situazioni di pericolo.

Per svolgere detti compiti, l’art. 37 con riguardo alla formazione del preposto prevede che: “le attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute, con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”.

Responsabilità amministrativa 231 in caso di interesse dell’Ente alla violazione di norme di sicurezza

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 39129/2023, si è pronunciata su un caso di condanna per illecito amministrativo relativo all’aver omesso di dotare la porta scorrevole presente all’ingresso del luogo di lavoro di un sistema di sicurezza per impedire la fuoriuscita del cancello dalle guide o comunque di cadere, per colpa consistita in imperizia, negligenza, imprudenza nonché inosservanza delle norme in materia di prevenzione di infortuni sul lavoro, cagionando ad un dipendente lesioni personali gravi, essendo questi rimasto in parte schiacciato dal cancello che cadeva in terra, investendolo.

La difesa della società sosteneva l’insussistenza del requisito dell’interesse o del vantaggio dell’ente alla commissione dell’illecito, in quanto la società in concreto non si sarebbe giovata di alcun risparmio di spesa né di alcun incremento di economico, laddove la spesa per riparare il cancello sarebbe consistita in poche decine di Euro.

In tema di responsabilità amministrativa degli enti derivante da reati colposi di evento, i criteri di imputazione oggettiva, riferiti all'”interesse” o al “vantaggio”, sono alternativi e concorrenti tra loro, in quanto il criterio dell’interesse esprime una valutazione teleologica del reato, apprezzabile ex ante, cioè al momento della commissione del fatto e secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo, mentre quello del vantaggio ha una connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile ex post.

Ancora, in tema di responsabilità degli enti derivante da reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica, i criteri di imputazione oggettiva rappresentati dall’interesse o dal vantaggio, ricorrono, rispettivamente, il primo, quando l’autore del reato abbia violato la normativa cautelare con il consapevole intento di conseguire un risparmio di spesa per l’ente, indipendentemente dal suo effettivo raggiungimento, e, il secondo, qualora l’autore del reato abbia violato sistematicamente le norme antinfortunistiche, ricavandone oggettivamente un qualche vantaggio per l’ente, sotto forma di risparmio di spesa o di massimizzazione della produzione, indipendentemente dalla volontà di ottenere il vantaggio stesso.

Nel caso oggetto della pronuncia della Cassazione è stato ritenuto sussistente il criterio di imputazione oggettiva rappresentato dall’interesse, evidenziando che l’autore del reato aveva consapevolmente violato la normativa cautelare allo scopo di conseguire un’utilità per l’ente, rimarcando anche che il risparmio di spesa avuto di mira, pur modesto, non era certo irrisorio.

Infortuni sul lavoro, responsabilità del RSPP e d.lgs. n. 231/2001

A seguito di un infortunio sul lavoro dovuto all’utilizzo di una macchina da taglio, emergeva la pericolosità della macchina stessa per l’incolumità dei lavoratori in quanto priva di dispositivi meccanici o elettronici che impedissero alle mani dei lavoratori l’accesso alle parti taglienti in movimento dell’apparato.

Ancora, risultava che la dipendente infortunata fosse priva di formazione nell’uso del macchinario.

Con specifico riferimento alle responsabilità, la sentenza n. 34943/2022 della Suprema Corte sezione penale ha ritenuto che il giudizio di colpevolezza espresso dalla Corte d’Appello fosse conseguenza di una errata interpretazione dell’art. 5, comma 1, lett. a, del D.Lgs. 231/2001, in quanto era stata non correttamente operata una sorta di equiparazione tra il potere di compiere scelte decisionali in piena autonomia in materia di sicurezza (riconosciuto al RSPP) ed il riconoscimento di una veste apicale, secondo la previsione dell’art. 5, lett. a, D.Lgs. 231/2001.

In effetti, il sistema normativo della responsabilità dell’ente ex d.lgs. n. 231/2001 è fondato sul principio di legalità, il quale impone una puntale e attenta verifica dei tratti della fattispecie produttiva di responsabilità che emerge nella relazione tra autore del reato ed ente a cui viene imputato il fatto illecito commesso.

Dunque, non può costituire elemento sintomatico della costituzione di una posizione verticistica lo strumento delineato dall’art. 16 d.lgs. n. 81/2008, che attiene al diverso ambito della delega di funzioni nel settore della prevenzione dei rischi in ambito lavorativo e che non determina il trasferimento della funzione datoriale, nella sua accezione gestionale e di indirizzo, nè di regola, la costituzione di una posizione verticistica, ma risulta strutturato per sollevare il datore di lavoro da singoli incombenti in materia di sicurezza nel limitato ambito delle funzioni trasferite.

Di conseguenza, ai fini della individuazione delle persone dotate di funzioni di rappresentanza, di gestione e di direzione dell’ente e di una unità organizzativa provvista di autonomia finanziaria, non può prescindersi dai criteri identificativi fissati dagli istituti dell’ordinamento giuridico generale e non quelli di un particolare settore come quello lavoristico, ivi compresi gli strumenti deputati alla costituzione ovvero al trasferimento di funzioni da soggetti verticistici, quali la procura.

Pertanto, la nomina e l’attribuzione di specifici poteri al del RSPP non esonera automaticamente il datore di lavoro ed i dirigenti dalle rispettive responsabilità in tema di violazione degli obblighi per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Benessere e lavoro

Riporto un breve stralcio di un mio intervento alla manifestazione Gradisca Olistica promossa dal Comune di Gradisca d’Isonzo in data 23.6.2022, dedicato al benessere nel luogo di lavoro.

Il concetto di benessere nel luogo di lavoro e quanto mai vasto, variegato e non sempre esaustivo.

L’osservatore nota una rilevante differenziazione tra situazioni macroscopiche dove è in gioco l’incolumità delle persone ed altre maggiormente sfumate e spesso difficili da definire, ma nel loro insieme degne d’importanza ed esame.

Si parte quindi dal dato base che, come accennato, è individuato nell’incolumità fisica del lavoratore, individuato nel settore dell’antinfortunistica.

Si passa poi all’altrettanto importante campo della tutela morale e della dignità del lavoratore dove trovano collocazione recenti aspetti negativi del rapporto di lavoro, quali il mobbing, la dequalificazione, le molestie, le discriminazioni.

La disciplina della sicurezza nel lavoro si è quindi spinta nell’ambito ancor più complesso dello stress lavoro correlato, fenomeno rilevato e studiato a anche a livello comunitario ed ora inserito con non pochi dubbi nella nostra disciplina del lavoro.

In maniera più diretta, ci troviamo spesso dinnanzi ad una cattiva organizzazione del lavoro che impone sforzi inutili o crea situazioni di difficile convivenza nel posto di lavoro.

Queste situazioni per quanto differenti trovano completamento e contemplazione nell’ambito del codice civile, dove l’articolo 2087 impone al datore di lavoro l’applicazione di tutte le tecniche utili e conoscibili a tutela della salute fisica e psichica del lavoratore.

Il tema da affrontare non si esaurisce qui, in quanto il benessere è in un certo modo la nuova frontiera del lavoro, dove il lavoro ordinaria fonte di stress può fornire al lavoratore benessere e soddisfazione. Tutto questo non è né facile, né scontato.

Da osservatore privilegiato allorquando ho operato nel Punto Mobbing del Comune di Trieste ho esaminato diverse se non prevalenti situazioni di malessere anche grave spesso solo marginalmente o per nulla connesse a violazioni di legge del datore di lavoro.

Quindi situazioni da non portare innanzi al Giudice, ma non per questo da sottovalutare, come non rilevanti.

In questi casi, il fattore lavoro riveste quasi sempre un ruolo primario, talvolta in concorso con fattori personali o familiari. Il lavoro però ha un rilievo importante e spesso scatenante.

Rileva spesso l’incomprensione da parte del lavoratore dei propri limiti, talora dell’obsolescenza della propria professionalità, talora vi si accompagna, impreparazione, scarsa attitudine per la tipologia del lavoro, scelte professionali sbagliate, difficoltà di comunicazione.

Non possiamo imputare la gran parte di queste situazioni all’azienda o al datore di lavoro, almeno in termini di inadempienza contrattuale.

Servono pertanto nuovi modi di affrontare il lavoro su tutti i fronti.

Il lavoratore deve imparare a conoscere quando può aver raggiunto i propri limiti professionali, dirigenti e datori di lavoro debbono imparare a gestire i conflitti, anziché dar sfogo a condotte ispirate a manifestazione di potere o di autoritarismo, in quest’ultimo caso soprattutto nell’ambito del pubblico impiego.

La formazione e la consapevolezza dovranno accompagnare questi momenti tenendo presente oltre che gli interessi degli attori anche quelli del lavoro e della produttività termini che non debbono ritenersi caduti in desuetudine.

Chi lavora deve inoltre rendersi conto che in alcuni casi soddisfazioni e benessere possono essere ricercati anche al di fuori del lavoro.

Va poi superato un concetto arcaico ed autoritario di ambiente di lavoro, dove l’azione del datore di lavoro deve spogliarsi di ogni manifestazione di forza fine a sé stessa e tendere all’utilità comune.

Da ultimo, anche perché paradigmatico, ricorderemo il recente caso dell’insegnante trans Cloe Bianco di recente suicidatasi perché sanzionata e privata della docenza, per essersi presentata sul posto di lavoro in abbigliamento sicuramente improprio.

Il caso non è stato chiarito in tutti i suoi contorni, ma sta già alimentando polemiche e partigianerie.

Un punto è certo. Siamo nell’ambito della scuola e quindi della cultura e della conoscenza della vita per chi si apre ad essa.

Ritengo come un atteggiamento maggiormente mediato, spiegato, scevro di atteggiamenti autoritari o prono alle critiche esterne, attento all’evoluzione dei costumi spesso difficilmente accettabile ed attento alla dignità della persona, avrebbe potuto sortire un esito diverso.

Fabio Petracci

Il preposto. Una nuova figura di responsabile operativo della sicurezza

Con la legge 215/2021 è stato convertito in legge il DL 146/2021 mirato al rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Tra le norme rilevanti in materia, l’articolo 13 del decreto legge apporta numerose modifiche al DLGS 81/2008

A modifica dell’articolo 18 di quest’ultima disposizione di legge, è posta a carico dei datori di lavoro la formale individuazione della figura del preposto in ambito aziendale per l’effettuazione della concreta attività di vigilanza, mediante una specifica figura professionale cui la legge riconosce un particolare trattamento economico e normativo demandato ai contratti ed agli accordi collettivi di settore.

Andranno quindi adeguatamente chiariti l’ambito e le modalità di applicazione di tale normativa.

I primi obblighi che balzano all’attenzione sono quello della nomina formale di un preposto cui dovrà far seguito un incremento stipendiale in ragione delle maggiori responsabilità attribuite dalla legge.

Sul punto, andrebbero individuati i casi in cui si rende necessaria ed inderogabile la nomina del preposto. Un tanto potrebbe anche essere chiarito senza ulteriori interventi normativi nel documento di valutazione dei rischi.

Per quanto riguarda l’obbligo di integrazione retributiva, va notato che con la nuova previsione di legge si ampliano le competenze di questa nuova figura professionale cui dovrebbe corrispondere una diversa declaratoria contrattuale. Per quanto riguarda i nuovi compiti attribuiti al preposto, gli è conferito il potere di interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti, in caso di mancata attuazione delle disposizioni o di persistenza dell’inosservanza.

Quindi un potere decisionale autonomo ed immediato destinato ad influire, come già rilevato, sulla declaratoria professionale nel contratto.

Nella sostanza l’intera vigilanza comportamentale è ora attribuita ad una figura ben individuata come quella del preposto.

Rilevante diviene questa previsione nel caso di appalto, laddove l’articolo 36 del Testo Unico sulla Sicurezza è integrato prevedendo un’integrazione che stabilisce la nomina del preposto e la comunicazione al committente anche in caso di affidamento di lavori in appalto.

Fabio Petracci