CORTE COSTITUZIONALE – La dilazione del TFS.

Diverse norme di legge impongono alle pubbliche amministrazioni di pagare di dilazionare il pagamento del TFS trattamento di fine servizio che altro non è che una sorta di TFR per i dipendenti pubblici per tali si intendono i dipendenti pubblici contrattualizzati e quelli ancora in regime di diritto pubblico.

Il TFS (trattamento di fine servizio) spetta ai seguenti lavoratori assunti prima del primo gennaio 2001 per quelli successivamente assunti, vale il regime del TFR.

Esso invece è erogato senza limiti di data e quindi anche a chi è stato assunto dopo il 2001 per i dipendenti in regime di diritto pubblico come Forze Armate, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Professori e ricercatori universitari di ruolo, Avvocati e procuratori dello Stato, Carriera diplomatica e prefettizia.

La legge però prevede dei termini dilazionati per il pagamento del TFS.

I termini del pagamento variano in ragione delle cause di cessazione del servizio e dell’importo da erogare.

Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro per inabilità o decesso, il termine di pagamento è di 105 giorni a cui si aggiungono ulteriori 90 giorni per gli adempimenti burocratici.

Nel caso di cessazione per raggiungimento dei limiti di età il termine attuale è di 9 mesi.

Dopo 24 mesi nel caso di dimissioni volontarie, pensione anticipata, licenziamento.

Se vengono superati i periodi di attesa dopo tre mesi, iniziano a decorrere gli interessi.

Se il TFS ammonta sino a 50.000 euro lordi il pagamento avviene in un’unica soluzione.

Se è compreso tra i 50.000 e i 100.000 il pagamento avviene in due rate di cui la prima ammonta a euro 50.000.

Se l’importo da pagare supera i 100.000 euro lordi, le prime due rate annuali ammonteranno a euro 50.000 ed il restante nel terzo anno.

In merito alle leggi che hanno imposto il pagamento dilazionato è intervenuta la Corte Costituzionale (ordinanza n.130 del 2023 e successiva n.25 del 2026 la quale ha espresso dubbi circa la legittimità delle norme che impongono la dilazione, fissando la prossima udienza al 14 gennaio 2027 nell’attesa che la legge nazionale sul punto venga modificata.

ORDINANZA N. 25

ANNO 2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta da: Presidente: Giovanni AMOROSO; Giudici : Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 1997, n. 140, e dell’art. 12, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, promossi dal Tribunale amministrativo regionale per le Marche, sezione prima, con ordinanza del 15 febbraio 2025, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione quinta, con ordinanza del 25 febbraio 2025 e dal Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia, sezione prima, con ordinanza del 7 agosto 2025, iscritte rispettivamente ai numeri 55, 61 e 209 del registro ordinanze 2025 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 14, 16 e 45, prima serie speciale, dell’anno 2025.

Visti gli atti di costituzione dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di F. M., S. M. e di G. C., nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udita nell’udienza pubblica del 10 febbraio 2026 la Giudice relatrice Maria Rosaria San Giorgio;

uditi gli avvocati Pietro Frisani per F. M., S. M. e G. C., Gino Madonia e Piera Messina per l’INPS, nonché l’avvocato dello Stato Fabrizio Fedeli per il Presidente del Consiglio dei ministri;

deliberato nella camera di consiglio del 12 febbraio 2026.

Ritenuto in fatto

1.– Con tre ordinanze di contenuto analogo del 15 e del 25 febbraio 2025, e del 7 agosto 2025, iscritte rispettivamente ai numeri 55, 61 e 209 reg. ord. del 2025, il Tribunale amministrativo regionale per le Marche, sezione prima, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione quinta, e il Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia, sezione prima, hanno sollevato, in riferimento all’art. 36 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 1997, n. 140, e dell’art. 12, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122.

Il TAR Lazio e il TAR Friuli-Venezia Giulia hanno, inoltre, denunciato la violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

1.1.– Nell’ordinanza iscritta al n. 55 reg. ord. del 2025, il TAR Marche, sezione prima, espone di dover decidere sul ricorso con cui F. M., primo dirigente della Polizia di Stato cessato dal servizio per raggiunti limiti di età con decorrenza dal 30 settembre 2022, ha chiesto condannarsi l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) al pagamento, senza dilazione, dell’importo ancora dovutogli a titolo di trattamento di fine servizio, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria.

Il rimettente riferisce che, a sostegno della domanda, la parte ricorrente ha eccepito l’illegittimità costituzionale degli artt. 3, comma 2, del d.l. n. 79 del 1997, come convertito, e 12, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010, come convertito, osservando che le dilazioni del versamento del trattamento di fine servizio (TFS) ivi previste contrastano con gli artt. 36 Cost. e 1 Prot. addiz. CEDU, e richiamando le sentenze di questa Corte n. 130 del 2023 e n. 159 del 2019.

1.2.– Il giudice a quo ritiene, anzitutto, che alla rilevanza delle questioni sollevate non osti l’avvenuto pagamento, da parte dell’INPS, delle prime due rate del trattamento dovuto e l’imminente erogazione della terza, avendo il ricorrente contestato anche la mancata previsione, nelle norme in scrutinio, della rivalutazione monetaria a compensazione della dilazione del pagamento. Pertanto, ove le norme censurate fossero dichiarate costituzionalmente illegittime, il ricorrente avrebbe comunque diritto alla rivalutazione monetaria sugli importi percepiti.

1.3.– Lo stesso rimettente esclude, poi, che le norme in scrutinio, per il loro tenore inequivoco, si prestino ad una interpretazione costituzionalmente orientata.

1.4.– In punto di non manifesta infondatezza, l’ordinanza di rimessione riporta ampi stralci della sentenza n. 130 del 2023, ricordando come tale pronuncia abbia accertato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni ora nuovamente in scrutinio senza, tuttavia, dichiararla «formalmente», sul presupposto che la riforma organica della materia compete soltanto al legislatore, venendo in considerazione valutazioni di ordine politico che involgono anzitutto il procacciamento della provvista finanziaria necessaria per ricondurre il sistema a legittimità costituzionale.

Osserva, tuttavia, il giudice a quo che il legislatore non si è ancora «oggettivamente adeguato» al monito espresso da questa Corte, non potendo ritenersi risolutive le riforme finora intervenute.

Il TAR Marche solleva, quindi, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 2, del d.l. n. 79 del 1997, come convertito, e 12, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010, come convertito, «per il profilo relativo all’omesso adeguamento delle norme medesime alle sentenze della Corte Costituzionale n. 159 del 2019 e n. 130 del 2023, visto che l’inerzia del legislatore reitera la lesione sostanziale del diritto del dipendente pubblico cessato dal servizio per raggiunti limiti di età alla percezione di una retribuzione (in questo caso differita) sufficiente e proporzionata all’attività lavorativa svolta dall’interessato (art. 36 Cost.)».

La «lesione sostanziale», aggiunge il rimettente, deriva dalla dilazione temporale e dalla rateizzazione del pagamento della somma dovuta, «non accompagnate da un meccanismo di adeguamento degli importi pagati all’andamento dell’inflazione».

In via subordinata – ove si ritenga che le «“sentenze monito” non vincolano né il legislatore né la stessa Corte costituzionale» – il giudice a quo denuncia il contrasto con l’art. 36 Cost. delle norme censurate per i profili già evidenziati nella richiamata sentenza n. 130 del 2023.

2.– Nell’ordinanza iscritta al n. 61 reg. ord. del 2025, il TAR Lazio, sezione quinta, riferisce che nel giudizio a quo S. M., dipendente del Ministero dell’interno collocato in quiescenza dal 30 settembre 2023, ha chiesto condannarsi l’INPS alla corresponsione, senza dilazione, dell’importo ancora dovutogli a titolo di trattamento di fine servizio maggiorato degli interessi e della rivalutazione monetaria.

2.1.– In punto di rilevanza, il rimettente osserva che l’applicazione delle disposizioni censurate – che, per la loro «chiarezza testuale», non si prestano ad una interpretazione conforme a Costituzione – condurrebbe al rigetto del ricorso.

2.2.– A sostegno della non manifesta infondatezza, anche il TAR Lazio richiama le sentenze di questa Corte n. 130 del 2023 e n. 159 del 2019, osservando che nessuna organica revisione della materia risulta esserne seguita.

Tanto premesso, il rimettente ritiene che le norme censurate si pongano in contrasto con l’art. 36 Cost., in quanto, introducendo una misura restrittiva a carattere non contingente, ma strutturale, comprimono in maniera irragionevole e sproporzionata i diritti dei lavoratori pubblici.

Le previsioni in esame lederebbero, altresì, l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 1 Prot. addiz. CEDU.

Il diritto al TFS rientrerebbe, infatti, nella nozione di “bene” rilevante ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (vengono citate le sentenze della Corte EDU, grande camera, 5 settembre 2017, Fabian contro Ungheria e 15 aprile 2014, Stefanetti contro Italia).

Reputa, pertanto, il giudice a quo che, poiché tale credito matura ed entra a far parte del patrimonio del titolare dal momento in cui si realizzano i presupposti per il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età o di servizio, il differimento e la rateizzazione del suo pagamento, essendo ormai divenuti strutturali, pregiudicano «l’essenza dei diritti pensionistici del soggetto», in contrasto con l’art. 1 Prot. addiz. CEDU.

3.– Da ultimo, nell’ordinanza iscritta al n. 209 reg. ord. del 2025, il TAR Friuli-Venezia Giulia, sezione prima, espone di essere chiamato a decidere sul ricorso con cui G. C., dipendente del Ministero dell’interno collocato in quiescenza per raggiunti limiti di età dal 31 maggio 2024, ha chiesto condannarsi l’INPS a corrispondergli senza dilazione l’intero importo di spettanza maggiorato degli interessi e della rivalutazione monetaria.

3.1.– In punto di rilevanza, il rimettente osserva che le norme in scrutinio, le quali, per il loro «inequivoco tenore letterale», non consentono di addivenire ad una interpretazione conforme a Costituzione, impedirebbero l’accoglimento della domanda avanzata dalla parte ricorrente.

3.2.– Quanto alla non manifesta infondatezza, l’ordinanza di rimessione richiama le argomentazioni svolte dal TAR Marche nel giudizio promosso con l’ordinanza iscritta al n. 55 reg. ord. del 2025, osservando altresì che, stante il mancato adeguamento del legislatore ai moniti di questa Corte, il diritto al TFS risulta «violato in misura tale da snaturarne il contenuto, sia in ragione della rateizzazione del pagamento, sia alla luce del fatto che la dilazione temporale non è compensata dalla rivalutazione monetaria delle somme spettanti all’ex dipendente pubblico».

Le disposizioni censurate si porrebbero, pertanto, in contrasto sia con l’art. 36 Cost., in quanto il sacrificio non temporaneo provocato dalla dilazione del versamento del TFS lede i principi di proporzionalità e di adeguatezza della retribuzione; sia con l’art. 1 Prot. addiz. CEDU, in quanto il trattamento in esame è oggetto di una legittima aspettativa della persona già entrata a far parte del suo patrimonio per effetto del verificarsi dei requisiti richiesti dalla legge.

In definitiva, secondo il giudice a quo, il mancato adeguamento del legislatore alle indicate sentenze n. 130 del 2023 e n. 159 del 2019 «reitera la lesione sostanziale del diritto del dipendente pubblico cessato dal servizio per raggiunti limiti di età alla percezione di una retribuzione (in questo caso differita) sufficiente e proporzionata all’attività lavorativa svolta», non essendo la dilazione e la rateizzazione del pagamento accompagnate da un meccanismo di adeguamento all’inflazione, ciò che si tradurrebbe nella violazione dell’art. 36 Cost. e del richiamato precetto convenzionale.

Al pari del TAR Marche, il TAR Friuli-Venezia Giulia ha, infine, precisato che – ove si ritenga che le «sentenze monito non vincolano né il legislatore né la Corte Costituzionale» – vanno nuovamente sollevate, in riferimento agli artt. 36 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 1 Prot. addiz. CEDU, «le medesime questioni di legittimità costituzionale delle prefate disposizioni di legge, nella parte in cui le stesse prevedono ‒ come misure ormai strutturali e non più legate a specifiche emergenze finanziarie ‒ la dilazione dell’effettiva erogazione del T.F.S. e (nell’ipotesi di importi superiori a € 50.000,00, come è nel caso dell’odierno ricorrente) la rateizzazione dei pagamenti, non accompagnate dalla rivalutazione delle somme via via erogate all’ex dipendente pubblico cessato dal servizio per raggiunti limiti di età».

4.– Nei giudizi di legittimità costituzionale si sono costituite le parti ricorrenti nei processi principali, chiedendo accogliersi le sollevate questioni di legittimità costituzionale e riportandosi integralmente a quanto dedotto e argomentato nei rispettivi atti introduttivi dei giudizi a quibus allegati alle memorie di costituzione.

4.1.– Si è, inoltre, costituito in giudizio l’INPS, che ha chiesto, in via principale, disporsi la restituzione degli atti al giudice a quo, segnalando che il legislatore ha parzialmente modificato la disciplina oggetto di censura, posto che l’art. 16, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 (Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni), convertito, con modificazioni, nella legge 9 maggio 2025, n. 69, ha stabilito che il trattamento di fine servizio e di fine rapporto per i dipendenti invalidi, inabili o inidonei al lavoro e al servizio viene erogato nel termine di tre mesi di cui all’art. 3, comma 5, del d.l. n. 79 del 1997, come convertito.

Ad avviso dell’INPS l’intervento normativo in questione avrebbe ampliato notevolmente la platea dei dipendenti pubblici ai quali il trattamento di fine servizio viene erogato nel termine di tre mesi, ricomprendendovi anche i titolari di assegno di invalidità in precedenza esclusi.

Ciò dimostrerebbe come, dopo il monito formulato dalla sentenza n. 130 del 2023, il legislatore non sia rimasto inerte.

Di qui la necessità, secondo l’Istituto, di disporre la restituzione degli atti ai giudici a quibus affinché provvedano ad effettuare una nuova valutazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza delle questioni sollevate.

4.2.– L’INPS ha, in ogni caso, eccepito l’inammissibilità, sotto diversi profili, delle censure formulate nelle ordinanze di rimessione.

I giudici rimettenti si sarebbero limitati a motivare per relationem i dubbi di illegittimità costituzionale mediante richiamo alle sentenze di questa Corte n. 130 del 2023 e n. 159 del 2019.

Viene, altresì, contestata l’erronea e incompleta indicazione dei parametri costituzionali di riferimento, sul presupposto che le ordinanze di rimessione non avrebbero evocato né l’art. 3 Cost. – invece dedotto, sotto il profilo della disparità di trattamento, nel giudizio di legittimità costituzionale definito con la sentenza n. 159 del 2019 – né l’art. 38 Cost., nonostante, come evidenziato dalle pronunce costituzionali sopra richiamate, il TFS assolva anche una funzione previdenziale.

A sostegno di tale assunto l’INPS svolge diffuse argomentazioni onde individuare, da un lato, le numerose e significative differenze del TFS rispetto al trattamento di fine rapporto (TFR) privatistico, e dimostrare, dall’altro, la natura prettamente previdenziale del primo di tali emolumenti.

Le ordinanze di rimessione avrebbero obliterato tale distinzione, prospettando una erronea sovrapposizione tra il trattamento di fine rapporto privatistico e l’indennità di buonuscita.

Per quanto concerne, in particolare, il giudizio promosso dal TAR Marche, l’INPS ha ravvisato un ulteriore profilo di inammissibilità nel difetto di motivazione sulla rilevanza.

L’Istituto osserva che il ricorrente, alla data di proposizione del ricorso, aveva già percepito la prima rata del TFS, così che nessuna utilità potrebbe derivargli quale effetto della eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, del d.l. n. 79 del 1997, come convertito, neanche sotto il profilo del riconoscimento della rivalutazione monetaria, non essendo stata detta competenza oggetto di apposita domanda.

Quanto alle questioni concernenti la rateizzazione, l’INPS evidenzia che due delle tre tranches dovute al ricorrente sono state versate anteriormente all’ordinanza di rimessione, così che la stessa rilevanza delle questioni concernenti l’art. 12, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010, come convertito, sarebbe limitata al solo riconoscimento della rivalutazione monetaria rispetto alla seconda e terza rata del trattamento.

In tutti i giudizi l’Istituto ha, inoltre, sostenuto che le questioni sarebbero inammissibili per insufficiente ricostruzione della fattispecie.

Poiché la principale censura rivolta alla disciplina in scrutinio concerne la mancata previsione di uno strumento compensativo della svalutazione monetaria, i giudici rimettenti avrebbero dovuto indicare con precisione le date di corresponsione ai ricorrenti dei ratei di TFS riportando, altresì, l’andamento dell’inflazione a decorrere dalla scadenza del termine di tre mesi dalla cessazione dal servizio del dipendente. Né i giudici a quibus avrebbero specificato la tipologia di trattamento di fine servizio dovuto ai ricorrenti, non risultando precisato se costoro siano titolari del diritto alla indennità di buonuscita o al trattamento di fine rapporto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri «29 [recte: 20] dicembre 1999» (Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti).

Le sollevate questioni sarebbero, inoltre, inammissibili per «ultroneità», in quanto i rimettenti non avrebbero limitato le censure alla specifica tipologia delle prestazioni oggetto dei giudizi a quibus, ma ne avrebbero esteso lo scrutinio all’intera portata delle disposizioni censurate, le quali fanno riferimento a tutti i trattamenti di fine servizio comunque denominati.

Da ultimo, l’INPS ritiene che le questioni siano inammissibili anche in ragione della lacunosa motivazione della impossibilità di interpretare le norme censurate in modo costituzionalmente conforme.

4.3.– Nel merito, a sostegno della non fondatezza delle questioni sollevate dai giudici rimettenti, l’INPS ha osservato che il legislatore ha dato seguito al monito contenuto nella sentenza n. 130 del 2023 di questa Corte, come reso evidente dal ricordato art. 16, comma 2, del d.l. n. 25 del 2025, come convertito. In ogni caso, la perdurante vigenza del differimento e della rateizzazione del TFS risulterebbe conforme al principio costituzionale di solidarietà e, segnatamente, all’esigenza di garantire un sistema previdenziale sostenibile e bilanciato.

Al fine di corroborare tale assunto, il resistente richiama la giurisprudenza costituzionale sui contributi di solidarietà, la quale impone di valutare adeguatamente il contesto economico finanziario in cui si colloca la scelta legislativa censurata (viene richiamata, oltre alle indicate sentenze n. 130 del 2023 e n. 159 del 2019, la sentenza n. 250 del 2017).

L’Istituto sottolinea, quindi, come il perdurare della crisi geopolitica «occasionata dai conflitti in essere tra Russia e Ucraina, per un verso, e tra Israele e Palestina», per l’altro, nonché delle «violente turbolenze» nel commercio internazionale generate dalle politiche sui dazi deliberate dagli Stati Uniti d’America abbiano peggiorato il contesto socioeconomico di riferimento, la cui valutazione è indispensabile al fine di verificare la legittimità costituzionale delle norme in scrutinio, posto che tali fattori impediscono l’adozione di misure espansive della spesa pubblica, se non a prezzo della riduzione dei livelli essenziali delle prestazioni erogate agli assicurati e ai pensionati, con effetto distorsivo sull’equilibrio del sistema di sicurezza sociale.

D’altronde – osserva l’INPS – l’indennità di buonuscita non solo risulta più vantaggiosa del TFR, ma gode anche dell’agevolazione fiscale introdotta dall’art. 24 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, consistente nella parziale detassazione dell’aliquota ai sensi dell’art. 19, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), da applicarsi all’imponibile dei TFS comunque denominati con importo fino a 50.000 euro.

La dichiarazione di illegittimità costituzionale della disciplina in scrutinio contrasterebbe, dunque, con il principio di solidarietà di cui all’art. 2 Cost., il quale costituisce il fondamento dell’intero sistema di sicurezza sociale, in considerazione dei rilevantissimi oneri che in conseguenza di essa graverebbero sull’INPS e dunque sul bilancio consolidato dello Stato.

L’Istituto sottolinea la particolare gravosità di tali oneri, quale emergerebbe dalla consulenza statistico attuariale allegata alla sua memoria di costituzione, nella quale è stata calcolata una spesa aggiuntiva per il 2025 pari a 4,2 miliardi di euro, in caso di eliminazione del solo differimento, a 11,6 miliardi di euro, in caso di eliminazione della sola rateizzazione, e a 15,6 miliardi di euro, in caso di eliminazione di entrambi i meccanismi dilatori.

Nei giudizi promossi dal TAR Lazio e dal TAR Friuli-Venezia Giulia, in relazione alle censure con cui è denunciata la violazione dell’art. 1 Prot. addiz. CEDU, l’INPS ha sostenuto l’inconferenza del parametro convenzionale, osservando che, se, alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, la disposizione in esame non garantisce il diritto ad una pensione di un particolare importo, a fortiori essa non può assicurare il diritto al pagamento di una prestazione una tantum in tempi più brevi rispetto a quelli previsti dalla normativa in scrutinio.

L’Istituto ricorda, ancora, che la stessa Corte EDU ha più volte affermato che, sebbene la riduzione dell’importo della prestazione previdenziale o la sua cessazione integrino una ingerenza nei “beni” del titolare che esige una giustificazione nell’interesse generale, occorre, tuttavia, verificare se la violazione del diritto previdenziale sia stata tale da pregiudicarne l’essenza. L’imposizione di una riduzione ragionevole e proporzionata e, cioè, giustificata da ragioni di carattere generale, come la crisi economica, e limitata nel tempo e nella portata non comporta necessariamente la violazione dell’art. 1 Prot. addiz. CEDU.

In via ulteriormente subordinata, l’INPS chiede a questa Corte di valutare un «percorso alternativo rispetto alla immediata dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme in scrutinio» che riconosca «un’ultima opportunità» al legislatore di esercitare la propria discrezionalità procedendo alla composizione dei diversi interessi rilevanti nel caso di specie.

Secondo l’Istituto, in linea con la soluzione adottata, seppure in ambiti diversi, con le ordinanze n. 97 del 2021 e n. 207 del 2018, questa Corte potrebbe indicare al legislatore un termine a provvedere, con contestuale rinvio dell’esame della questione ad un’udienza successiva alla sua scadenza.

In ulteriore subordine, si richiede una pronuncia «nella misura minima necessaria per ricondurre le norme nell’alveo della costituzionalità» ovvero, in via ulteriormente gradata, una pronuncia additiva di principio che orienti il legislatore e anche i giudici nella individuazione della regola da applicare provvisoriamente al caso concreto.

L’INPS indica esemplificativamente alcuni possibili «profili di intervento manipolativo» nel riconoscimento della rivalutazione monetaria sugli importi dovuti successivamente alla prima rata del trattamento di fine servizio, in modo da garantire nel tempo il valore reale delle somme percepite dai dipendenti pubblici cessati dal servizio per raggiunti limiti di età; nella limitazione dell’intervento di questa Corte al solo trattamento di fine servizio che presenta una disciplina analoga a quella del TFR dei lavoratori privati, con esclusione dei più favorevoli emolumenti, come quelli oggetto dei giudizi a quibus, in relazione ai quali il differimento e la rateizzazione operano solo quali contrappesi del più elevato trattamento riconosciuto; nella limitazione dell’intervento correttivo alle ipotesi in cui la retribuzione non venga sostituita dalla percezione del trattamento pensionistico o da altro trattamento retributivo o sostitutivo di esso.

5.– Nei giudizi di legittimità costituzionale è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo dichiararsi l’inammissibilità e comunque la non fondatezza delle questioni sollevate.

L’interveniente ha, anzitutto, ricordato l’affermazione contenuta nella sentenza n. 130 del 2023 secondo cui «il quomodo delle soluzioni attinge alla discrezionalità del legislatore», al fine di evidenziare che, in ragione dell’impatto finanziario che la rimozione non graduale dei meccanismi dilatori in esame comporterebbe, questa Corte non potrebbe intervenire sulle norme in scrutinio nei termini auspicati dai giudici rimettenti.

A sostegno di tale assunto, si ricorda che nel 2024 sono state avanzate due proposte di legge (XIX legislatura, A.C. 1254 e A.C. 1264) che intendevano dare seguito al monito di questa Corte attraverso la riduzione del termine dilatorio per la loro liquidazione nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio, nonché attraverso la rivalutazione delle fasce di importo per l’erogazione rateale dei medesimi trattamenti.

Tali proposte, prosegue la difesa statale, non hanno avuto seguito per il parere negativo espresso dalla Ragioneria generale dello Stato sul rilievo che esse avrebbero determinato «effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica, in particolar modo in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, privi di copertura».

6.– Nel giudizio promosso dal TAR Lazio l’Associazione nazionale insegnanti e formatori (ANIEF) ha fatto pervenire, quale amicus curiae, un’opinione scritta, ai sensi dell’art. 6 delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale, con la quale ha svolto conclusioni di segno adesivo alle censure del rimettente.

L’opinione è stata ammessa con decreto presidenziale del 7 gennaio 2026.

A sostegno della propria legittimazione, l’associazione ha dedotto di essere un soggetto collettivo esponenziale dell’interesse dei lavoratori pubblici e, in particolare, del personale scolastico, il quale rientra nella vasta platea dei dipendenti destinatari della disciplina in scrutinio.

Nel merito, lo scritto ripropone e sviluppa le argomentazioni spese dal rimettente, richiamando altresì il principio enunciato dalla giurisprudenza costituzionale e convenzionale, secondo cui le ragioni di bilancio e di contenimento della spesa non rispondono ai principi di proporzionalità se la loro applicazione determina la lesione di diritti fondamentali.

7.– Con memorie illustrative di contenuto pressoché identico, depositate il 19 gennaio 2026, i ricorrenti nei giudizi a quibus, replicando alle argomentazioni dell’INPS, hanno osservato, da un lato, che gli artt. 3 e 38 Cost. non sono stati evocati dai giudici rimettenti perché non si attagliano alla fattispecie dedotta in giudizio e, dall’altro, che il TFS non ha natura previdenziale, ma retributiva.

I ricorrenti contestano, poi, l’assunto dell’Istituto secondo il quale i pensionati del settore pubblico, fruendo di un regime più vantaggioso di quello riservato ai lavoratori privati, dovrebbero sopportare il differimento dell’erogazione del trattamento oggetto di censura.

Obiettano che il TFS costituisce una retribuzione differita, frutto dell’attività lavorativa prestata – e, quindi, parte integrante del patrimonio del beneficiario – destinata ad accompagnare il lavoratore nella delicata fase dell’uscita dalla vita lavorativa attiva.

All’eccepita inammissibilità per difetto di rilevanza, che l’INPS fa derivare dall’avvenuto versamento, in loro favore, di uno o più ratei del trattamento di fine servizio, si replica che da una eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale delle disposizioni censurate deriverebbe comunque il vantaggio di ottenere la rivalutazione monetaria.

I ricorrenti deducono, ancora, che, contrariamente a quanto sostenuto dal resistente, le ordinanze di rimessione hanno ricostruito compiutamente i fatti rilevanti ai fini della decisione, indicando, in particolare, le date della corresponsione delle tranches percepite e precisando il tipo di trattamento che viene in considerazione nei rispettivi giudizi a quibus.

Del tutto condivisibile sarebbe, poi, l’affermazione dei giudici rimettenti secondo cui, a fronte del tenore delle disposizioni censurate, i dubbi di illegittimità costituzionale non potrebbero essere superati attraverso una interpretazione costituzionalmente conforme.

I ricorrenti hanno, infine, replicato alle argomentazioni svolte dall’INPS a sostegno della non fondatezza, rimarcando, in particolare, come al monito formulato dalla sentenza di questa Corte n. 130 del 2023 il legislatore non abbia dato seguito, non potendosi ritenere a tal fine soddisfacente neppure la riduzione del differimento operata dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028).

7.1.– Nell’imminenza dell’udienza pubblica anche l’INPS ha depositato, in relazione ai diversi giudizi, memorie illustrative, di contenuto pressoché coincidente, con le quali ha insistito nelle conclusioni rassegnate negli atti di costituzione, rimarcando, tra l’altro, che il differimento e la rateizzazione dei trattamenti di fine servizio rappresentano un «modestissimo onere» a bilanciamento del rendimento derivante dalla peculiare modalità di calcolo dei trattamenti di fine servizio.

L’INPS ha comunque ribadito la richiesta di restituzione degli atti ai giudici a quibus, rilevando che, dopo la sentenza n. 130 del 2023, il legislatore ha dato attuazione al monito ivi formulato anche attraverso la previsione, all’art. 1, comma 198, della legge n. 199 del 2025, della riduzione del termine di differimento della corresponsione del TFS da dodici a nove mesi.

Considerato in diritto

8.– Con le tre ordinanze indicate in epigrafe, il TAR Marche, sezione prima, il TAR Lazio, sezione quinta, e il TAR Friuli-Venezia Giulia, sezione prima, dubitano della legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, del d.l. n. 79 del 1997, come convertito, e dell’art. 12, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010, come convertito, denunciandone il contrasto con l’art. 36 Cost.

Il TAR Lazio e il TAR Friuli-Venezia Giulia evocano, altresì, l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 1 Prot. addiz. CEDU.

8.1.– I giudici rimettenti chiedono, anzitutto, l’ablazione dell’art. 3, comma 2, del d.l. n. 79 del 1997, come convertito, nella parte in cui prevede che, per i dipendenti pubblici cessati dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza o per collocamento a riposo d’ufficio a causa del raggiungimento dell’anzianità massima di servizio, l’ente erogatore liquida il trattamento di fine servizio decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e che alla corresponsione dell’importo agli aventi diritto lo stesso ente provvede entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi.

La suindicata disposizione viene, dunque, censurata nella versione anteriore alla modifica introdotta dall’art. 1, comma 198, della legge n. 199 del 2025, il quale, con effetto dal 1° gennaio 2027 e in relazione ai dipendenti che a tale data matureranno i requisiti per il pensionamento, ha ridotto di tre mesi il termine per la liquidazione del TFS, lasciando intatto l’ulteriore termine trimestrale previsto per la corresponsione delle somme dovute.

I giudici a quibus chiedono, altresì, la caducazione della disciplina del pagamento rateale di cui all’art. 12, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010, come convertito, sempre nella parte in cui si applica alle ipotesi di cessazione del rapporto di impiego per raggiungimento dei limiti di età o di servizio o per collocamento a riposo d’ufficio a causa del raggiungimento dell’anzianità massima di servizio.

Tale disposizione delinea un ulteriore meccanismo dilatorio basato su previsioni concatenate di soglie crescenti, stabilendo, in particolare, che il riconoscimento del trattamento di fine servizio è effettuato: «a) in un unico importo annuale se l’ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente pari o inferiore a 50.000 euro; b) in due importi annuali se l’ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente superiore a 50.000 euro ma inferiore a 100.000 euro. In tal caso il primo importo annuale è pari a 50.000 euro e il secondo importo annuale è pari all’ammontare residuo; c) in tre importi annuali se l’ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente uguale o superiore a 100.000 euro, in tal caso il primo importo annuale è pari a 50.000 euro, il secondo importo annuale è pari a 50.000 euro e il terzo importo annuale è pari all’ammontare residuo».

8.2.– Secondo il TAR Marche, le disposizioni oggetto di censura contrasterebbero con l’art. 36 Cost., in quanto il mancato adeguamento del legislatore ai moniti contenuti nelle sentenze di questa Corte n. 159 del 2019 e n. 130 del 2023 «reitera la lesione sostanziale» del diritto del dipendente cessato dal servizio per raggiunti limiti di età a una retribuzione differita sufficiente e proporzionata all’attività lavorativa svolta.

In particolare, il denunciato vulnus deriverebbe dalla dilazione e dalla rateizzazione dell’emolumento «non accompagnate da un meccanismo di adeguamento degli importi pagati all’andamento dell’inflazione».

In via subordinata, ove si ritenga che le «“sentenze monito” non vincolano né il legislatore né la stessa Corte costituzionale», il giudice a quo denuncia la violazione dell’art. 36 Cost., «per i profili già ampiamente evidenziati dalla Corte Costituzionale» nella sentenza n. 130 del 2023.

8.3.– Anche il TAR Lazio ritiene che le disposizioni in scrutinio si pongano in contrasto con l’art. 36 Cost., in quanto «la previsione di un pagamento rateale» del TFS non contingente, ma strutturale, lederebbe il principio di adeguatezza e sufficienza della retribuzione, il quale si sostanzia non solo nella congruità, ma anche nella tempestività dell’erogazione delle somme dovute.

Sarebbe, altresì, violato, l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 1 Prot. addiz. CEDU.

A sostegno di tale censura, il rimettente argomenta che «le pensioni e conseguentemente anche il trattamento di fine servizio maturato per effetto della vita lavorativa costituiscono un “bene” ai sensi della Convenzione», giacché il relativo credito entra a far parte del patrimonio dell’avente diritto nel momento in cui maturano i requisiti per il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età o di servizio.

L’evocato parametro convenzionale risulterebbe violato in quanto il differimento e la rateizzazione del TFS imposti dalle norme in scrutinio, essendo ormai divenuti strutturali, pregiudicherebbero «l’essenza dei diritti pensionistici del soggetto».

8.4.– Da ultimo, con censure di analogo tenore, il TAR Friuli-Venezia Giulia lamenta che il mancato adeguamento del legislatore ai moniti espressi dalle ricordate sentenze n. 159 del 2019 e n. 130 del 2023 di questa Corte «reitera la lesione sostanziale» del diritto del dipendente cessato dal servizio per raggiunti limiti di età a una retribuzione differita sufficiente e proporzionata all’attività lavorativa svolta, precisando che tale vulnus scaturisce anche dalla mancata previsione, accanto ai meccanismi dilatori, della rivalutazione monetaria degli importi erogati.

In via subordinata, sono censurati gli artt. 3, comma 2, del d.l. n. 79 del 1997, come convertito, e 12, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010, come convertito, in riferimento agli artt. 36 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 1 Prot. addiz. CEDU per profili analoghi a quelli evocati, sempre in via subordinata, dal TAR Marche.

9.– Preliminarmente, i giudizi devono essere riuniti, avendo a oggetto le medesime disposizioni ed essendo fondati su censure e parametri pressoché coincidenti.

10.‒ Ancora in via preliminare, occorre rilevare che la modifica dell’art. 3, comma 2, del d.l. n. 79 del 1997, come convertito, a opera dell’art. 1, comma 198, della legge n. 199 del 2025, pur essendo sopravvenuta al deposito delle ordinanze di rimessione, non investendo i rapporti controversi – in quanto sorti anteriormente alla data dalla quale essa produrrà effetto – risulta ininfluente nei giudizi a quibus.

Diversamente da quanto ritenuto dall’INPS, non vi è, pertanto, ragione di disporre la restituzione degli atti ai giudici rimettenti per una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni (sentenza n. 231 del 2018).

Un provvedimento siffatto non è reso necessario neppure dalla riforma introdotta dall’art. 16, comma 2, del d.l. n. 25 del 2025, come convertito, il quale ha esteso ai dipendenti invalidi e inidonei al lavoro la previsione di cui all’art. 3, comma 5, del d.l. n. 79 del 1997, come convertito, che riconosce ai lavoratori inabili l’erogazione non dilazionata del TFS.

Poiché tale novella legislativa non ha inciso sul contenuto precettivo delle disposizioni censurate, deve escludersene qualsiasi ricaduta sui giudizi principali (sentenza n. 236 del 2018).

11.– Sempre in via preliminare, devono essere esaminate le eccezioni di inammissibilità formulate dall’INPS.

Esse non sono fondate.

11.1.– È, in primo luogo, da escludersi che i giudici a quibus abbiano motivato le censure per relationem, limitandosi, cioè, a richiamare le sentenze n. 159 del 2019 e n.130 del 2023 ovvero, quanto al TAR Lazio, l’atto di promovimento del giudizio di legittimità costituzionale definito con la seconda di tali pronunce.

I rimettenti, pur riportando ampi stralci delle suddette decisioni, hanno reso sufficientemente esplicite le ragioni della non manifesta infondatezza delle questioni ivi scrutinate.

Il nucleo essenziale delle censure – con cui sono denunciate la contrarietà dei meccanismi dilatori contestati al principio di adeguatezza della retribuzione sancito dall’art. 36 Cost. e la mancata rimozione di tale vulnus nonostante i moniti espressi da questa Corte – risulta, pertanto, delineato in termini sufficientemente definiti.

11.2.– Non è fondata neppure l’eccezione che contesta l’erronea e incompleta indicazione dei parametri costituzionali di riferimento sul presupposto che le ordinanze di rimessione non avrebbero evocato né l’art. 3 Cost. – invece dedotto, sotto il profilo della disparità di trattamento, nel giudizio di legittimità costituzionale definito con la sentenza n. 159 del 2019 – né l’art. 38 Cost., nonostante il TFS assolva anche una funzione previdenziale.

La circostanza che le disposizioni in scrutinio si prestino a essere vagliate in riferimento a una pluralità di precetti costituzionali non esclude che la evocazione dell’art. 36 Cost. – e, quanto alle ordinanze iscritte ai numeri 61 e 209 reg. ord. del 2025, anche dell’art. 117, primo comma, Cost. in relazione all’art. 1 Prot. addiz. CEDU – risulti di per sé sola idonea a condurre alla declaratoria di illegittimità costituzionale dei meccanismi dilatori di cui si tratta.

11.3.– Non merita accoglimento neanche l’eccezione di inammissibilità per insufficiente ricostruzione della fattispecie.

Contrariamente a quanto ritenuto dall’Istituto, le indicazioni fornite dalle ordinanze di rimessione consentono di ricostruire le cadenze della rateizzazione operante per ciascuno dei lavoratori ricorrenti, oltre che lo stato dei pagamenti effettuati in loro favore, né è da ritenersi necessaria, ai fini del superamento del vaglio di ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale, l’individuazione dei tassi di rivalutazione monetaria nei periodi di riferimento, avuto riguardo alla pubblicità dei coefficienti di incremento della pressione inflazionistica e all’automaticità dei criteri con cui, anche per i dipendenti pubblici, nei giudizi aventi a oggetto il riconoscimento di spettanze retributive viene accordata la competenza accessoria in questione.

11.4.– Non può, poi, trovare accoglimento l’eccezione con cui l’INPS lamenta la mancata specificazione, da parte dei giudici rimettenti, della tipologia di trattamento di fine servizio dovuto ai ricorrenti.

Invero, dalla lettura complessiva delle ordinanze di rimessione emerge chiaramente che le domande proposte nei giudizi a quibus hanno a oggetto l’indennità di buonuscita.

11.5.– Non è, inoltre, ravvisabile l’inammissibilità per «ultroneità» che l’INPS fa derivare dalla mancata limitazione delle censure di illegittimità costituzionale alle specifiche tipologie di trattamento di fine servizio oggetto dei giudizi principali e dalla conseguente estensione dello scrutinio all’intera portata delle disposizioni contestate, le quali, come già evidenziato, fanno riferimento a tutti i trattamenti di fine servizio.

Il sistema di dilazioni oggetto di censura ha, infatti, portata generalizzata, in quanto opera per tutti i tipi di trattamento di fine servizio («comunque denominati») spettanti ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni indicate nell’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e incluse nel conto economico consolidato, il cui elenco viene pubblicato annualmente dall’ISTAT ai sensi dell’art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica).

Poiché, dunque, alla stregua delle previsioni in scrutinio, il differimento e la rateizzazione operano allo stesso modo per l’intero genus dei trattamenti di fine servizio, correttamente i rimettenti hanno formulato le censure senza circoscriverle alle specifiche fattispecie di TFS dedotte nei giudizi principali.

11.6.– Non fondata è parimenti l’eccezione con cui si denuncia la mancata motivazione della impraticabilità di una interpretazione conforme a Costituzione, avendo, per contro, i giudici rimettenti argomentato tale conclusione sulla base dell’assunto che al superamento in via ermeneutica dei dubbi di illegittimità costituzionale osta l’inequivoco tenore letterale delle disposizioni censurate.

11.7.– Nemmeno merita accoglimento l’eccezione con cui è contestato il difetto di rilevanza delle censure rivolte dal TAR Marche all’art. 3, comma 2, del d.l. n. 79 del 1997, come convertito.

L’INPS rileva che, alla data della proposizione del ricorso, la parte attrice aveva già percepito la prima rata del TFS, così che nessuna utilità potrebbe derivarle quale effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale del citato art. 3, comma 2, neanche sotto il profilo del riconoscimento della rivalutazione monetaria, non essendo stata tale competenza accessoria oggetto di una specifica domanda.

Occorre, tuttavia, considerare che, con motivazione non implausibile a sostegno della rilevanza delle questioni, il giudice a quo ha argomentato che il ricorrente, nonostante abbia già percepito le prime due tranches di TFS – la prima delle quali anteriormente all’instaurazione del giudizio principale –, in caso di declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme in scrutinio, avrebbe, comunque, diritto alla corresponsione di «una somma pari alla rivalutazione monetaria degli importi liquidatigli».

Da tale conclusione si ricava che, ad avviso del rimettente, la domanda di rivalutazione monetaria avanzata dall’attore riguarda tutte le rate del trattamento, ivi compresa la prima, la quale ricade nel perimetro applicativo dell’art. 3, comma 2, del d.l. n. 79 del 1997, come convertito.

11.8.– È, infine, da ritenersi ininfluente il rilievo, svolto dall’INPS in relazione alle ordinanze di rimessione del TAR Lazio e del TAR Friuli-Venezia Giulia, secondo cui il verosimile completamento, nelle more dei giudizi, dei versamenti delle prestazioni dovute ai ricorrenti renderebbe l’ablazione delle norme in scrutinio insuscettibile di incidere sul loro esito, «con eccezione del profilo del riconoscimento del diritto […] alla rivalutazione monetaria».

Nella prospettiva dei ricorrenti, condivisa dai giudici a quibus, anche la domanda avente a oggetto tale competenza accessoria è, infatti, condizionata alla caducazione dei meccanismi dilatori introdotti dalle norme in scrutinio.

Tanto appare sufficiente perché le questioni possano ritenersi rilevanti.

12.– Tutto ciò premesso, va, anzitutto, ricordato che questa Corte ha già segnalato la necessità di rimuovere le disposizioni sul pagamento differito e rateale delle indennità di fine rapporto per le ipotesi in cui i dipendenti pubblici cessino dall’impiego per raggiungimento dei limiti di età e di servizio o per collocamento a riposo d’ufficio a causa del raggiungimento dell’anzianità massima di servizio.

Con la sentenza n. 159 del 2019 è stata, infatti, sottolineata l’urgenza di ridefinire una disciplina «non priva di aspetti problematici», nell’àmbito di una organica revisione dell’intera materia, in quanto, «[c]on particolare riferimento ai casi in cui sono raggiunti i limiti di età e di servizio, la duplice funzione retributiva e previdenziale delle indennità di fine rapporto […] rischia di essere compromessa, in contrasto con i principi costituzionali che, nel garantire la giusta retribuzione, anche differita, tutelano la dignità della persona umana».

Successivamente, la sentenza n. 130 del 2023 ha ribadito la contrarietà all’art. 36 Cost. delle dilazioni imposte dalle stesse norme ora in scrutinio, sul presupposto che la garanzia costituzionale della giusta retribuzione, anche differita, si sostanzia non solo nella congruità dell’emolumento, ma anche nella tempestività della sua corresponsione.

Questa Corte ha, tuttavia, ritenuto di non poter porre rimedio al riscontrato vulnus, in quanto l’individuazione delle soluzioni a tal fine necessarie attinge alla discrezionalità del legislatore anche in ragione del «rilevante impatto in termini di provvista di cassa che il superamento del differimento in oggetto […] comporta» (sentenza n. 130 del 2023).

Ha, quindi, dichiarato l’inammissibilità delle questioni sollevate, indicando però, quale rimedio alla riscontrata violazione, una riforma che, partendo dai trattamenti di importo più modesto, coinvolga successivamente e con gradualità tutti gli altri.

In definitiva, la sentenza n. 130 del 2023, pur avendo riscontrato il contrasto con i parametri evocati, non è pervenuta alla dichiarazione di illegittimità costituzionale, ma ha rimesso, in prima battuta, alla discrezionalità del legislatore il quomodo dell’intervento a tal fine necessario (sentenze n. 46 del 2025, n. 71 del 2023, n. 22 del 2022 e n. 120 del 2021), rimarcando, al contempo, la improcrastinabilità della reductio ad legitimitatem.

12.1.– Al pressante invito contenuto nella predetta pronuncia il legislatore ha dato un primo, solo parziale riscontro con due recenti interventi riformatori.

È stato, in primo luogo, ampliato il novero dei dipendenti pubblici che, in ragione della loro condizione di fragilità, possono beneficiare dell’erogazione del trattamento di fine servizio o di fine rapporto nel termine di tre mesi dalla cessazione dal servizio, senza ulteriori dilazioni.

L’art. 16, comma 2, del d.l. n. 25 del 2025, come convertito, ha, infatti, previsto che, oltre ai soggetti inabili al lavoro, anche gli invalidi e gli inidonei possono percepire il TFS entro il termine trimestrale di cui all’art. 3, comma 5, del d.l. n. 79 del 1997, come convertito.

Un successivo intervento legislativo ha investito direttamente la disciplina ora oggetto di censura, riducendo l’estensione del termine annuale per la liquidazione delle spettanze di fine servizio.

L’art. 1, comma 198, della legge n. 199 del 2025 ha, in particolare, stabilito che «[c]on effetto dal 1° gennaio 2027 e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data, all’articolo 3, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, le parole: “dodici mesi” sono sostituite dalle seguenti: “nove mesi”».

Per effetto di tale disposizione, per i dipendenti che matureranno i requisiti di pensionamento, per raggiungimento dei limiti di età o di servizio, a decorrere dal 1° gennaio 2027 il termine per la liquidazione del TFS è, dunque, ridotto di tre mesi.

12.2.– Non può certamente ritenersi che le modifiche introdotte dalle richiamate riforme abbiano avviato in modo sostanziale quel processo di graduale, ma completa, eliminazione dei termini per il riconoscimento delle spettanze di fine servizio sollecitato da questa Corte.

Si tratta, invero, di provvedimenti dalla portata circoscritta, posto che il primo riguarda soltanto un ristretto gruppo di aventi diritto, ossia i lavoratori invalidi e inidonei, e il secondo, pur incidendo sulle previsioni in scrutinio, ha ridotto soltanto in misura esigua i tempi di erogazione del trattamento, per di più limitando l’abbreviazione al solo termine di liquidazione di cui all’art. 3, comma 2, del d.l. n. 79 del 1997, come convertito, e differendo l’operatività della disposta riduzione al 1° gennaio 2027.

A ciò va aggiunto che dalla formulazione dell’art. 1, comma 198, della legge n. 199 del 2025 non si ricava che l’operata riduzione si inscriva in un disegno di progressiva rimozione di entrambi i meccanismi dilatori né, di conseguenza, che il legislatore abbia previsto che ad essa seguiranno analoghe misure entro un definito margine temporale.

Neanche nei lavori preparatori della nuova disposizione – dai quali, peraltro, emerge che la contrazione dei tempi di erogazione del TFS è precipuamente intesa a dare seguito al monito espresso da questa Corte – si rinvengono riferimenti a futuri sviluppi dell’intervento riformatore.

12.3.– La pur persistente incompatibilità del pagamento differito e rateale dei trattamenti di fine servizio con la garanzia di adeguatezza della retribuzione consacrata nell’art. 36 Cost. allo stato, tuttavia, non può condurre alla caducazione delle disposizioni censurate.

Questa Corte non può, infatti, esimersi dal considerare, ancora una volta, che un intervento ablativo comporterebbe l’espunzione contestuale e retroattiva di ogni dilazione e, di conseguenza, la immediata esigibilità dei trattamenti, ivi compresi quelli maturati anteriormente alla pronuncia e in corso di erogazione.

Una statuizione siffatta si tradurrebbe quantomeno in un temporaneo, ma assai significativo impatto sulle finanze pubbliche in termini di fabbisogno di cassa; ciò che richiede di rimettere alla discrezionalità legislativa «la definizione della gradualità con cui il pur indefettibile intervento deve essere attuato» (sentenza n. 130 del 2023), al fine, costituzionalmente necessario, della eliminazione dei meccanismi dilatori in scrutinio (sentenza n. 32 del 2021).

12.4.– Spetta, pertanto al legislatore programmare una riforma che, pur anche nel segno della gradualità, dia continuità alle misure recentemente adottate, in modo da ristabilire, entro un orizzonte temporale definito e ragionevole, la fisiologica scansione dei pagamenti dei TFS, eventualmente distribuendo su più esercizi l’effetto di cassa correlato alla rimozione del differimento e della rateizzazione della corresponsione degli stessi.

12.5.– Per consentire al legislatore di assumere le relative decisioni questa Corte, valendosi dei propri poteri di gestione del processo costituzionale, ritiene necessario disporre il rinvio del giudizio in corso, fissando una nuova discussione delle questioni di legittimità costituzionale per l’udienza del 14 gennaio 2027, all’esito della quale potrà essere valutata l’eventuale sopravvenienza di una novella legislativa che pianifichi la eliminazione dei meccanismi dilatori di cui si tratta «in conformità alle segnalate esigenze di tutela» (ordinanza n. 207 del 2018).

Nella vicenda in esame, in cui la tutela di diritti presidiati dalla garanzia costituzionale della giusta retribuzione, incidendo sulla corretta gestione dei flussi finanziari, involge scelte demandate, in linea di principio, al legislatore, lo «spirito di leale e dialettica collaborazione istituzionale» (ancora, ordinanza n. 207 del 2018; in senso conforme le ordinanze n. 97 del 2021 e n. 132 del 2020) rende doveroso consentire allo stesso legislatore di individuare le misure più idonee a contemperare la indifferibile necessità di un intervento legislativo al fine della reductio ad legitimitatem con l’esigenza di pianificare la distribuzione temporale dell’incremento del fabbisogno di cassa ad essa correlato.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

rinvia all’udienza pubblica del 14 gennaio 2027 la trattazione delle questioni di legittimità costituzionale sollevate con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 2026.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

CORTE COSTITUZIONALE – La rappresentatività non è più legata alla forza contrattuale.

Rappresentatività sindacale – articolo 19 legge 300/70 – incostituzionalità

Corte cost., Sent., (data ud. 08/10/2025) 30/10/2025, n. 156

Si aprono nuove falle intorno all’articolo 19 legge 300/70 che impongono ormai un intervento legislativo, nell’ambito del quale, sottolinea Unionquadri, dovrebbero trovare adeguato spazio anche sindacati che misurano la propria consistenza nell’ambito di specifiche categorie di lavoratori.

La rappresentatività del sindacato in azienda può essere conseguita anche senza partecipazione alle trattative aziendali. È quanto afferma la Corte Costituzionale con la sentenza n.156 del 30.10.2025 n.156.

Il caso.

Un’associazione sindacale con una presenza ed un’attività consistente nell’ambito di un’azienda si era vista negare il diritto alla rappresentatività sindacale di cui all’articolo 19 della legge 300/70 in quanto non firmataria di contratto e non partecipante alle trattative per l’approvazione dello stesso.

Si rivolge al Tribunale sulla base dell’articolo 28 della legge 300/70 (ricorso per la repressione della condotta antisindacale).

Il Tribunale rimette gli atti alla Corte Costituzionale.

I dubbi di costituzionalità manifestati dal Tribunale.

Ritiene il Tribunale che l’articolo 19 della legge 300/1970, anche alla luce della sentenza n.231 del 2013 così come formulato dovrebbe comportare il rigetto della domanda del sindacato.

Il Tribunale assume come gli attuali criteri selettivi della titolarità del diritto alla costituzione della RSA, e alla tutela rafforzata che vi corrisponde, cioè l’avere sottoscritto un contratto collettivo applicato nell’unità produttiva o, per effetto della sentenza di questa Corte n. 231 del 2013, l’avere partecipato alla relativa negoziazione, non riflettano però “l’unico canone su cui fondare il trattamento differenziato – idoneo a giustificare la “razionalità pratica” della norma – ossia il consenso dei lavoratori in favore di un determinato sindacato.

Infatti, secondo l’attuale formulazione dell’articolo 19 della legge 300/70 anche “alla sigla sindacale dotata di forza rappresentativa può essere preclusa la partecipazione alle trattative per la negoziazione degli accordi aziendali”, e in tal caso “essa non dispone di strumenti coercitivi che possano obbligare la parte datoriale ad ammetterla al negoziato”, sicché, per questa via, al datore di lavoro verrebbe riconosciuta “la possibilità di condizionare i rapporti interni tra sindacati, estromettendo dal processo negoziale sigle sindacali “scomode”, ancorché dotate di effettiva rappresentatività“.

La fattispecie oggetto del giudizio principale testimonierebbe, a detta del Tribunale, l’irrazionalità del vigente assetto normativo, poiché, a causa della mancata sottoscrizione e negoziazione degli accordi applicati in azienda, verrebbe estromessa dalla tutela rafforzata collegata alla costituzione di una RSA un’associazione che, per numero di iscritti, percentuale di adesione agli scioperi, quantità di firme raccolte per l’elezione della RSU, dimostra di esercitare, nell’unità produttiva, “una reale ed efficace azione sindacale a tutela degli interessi dei lavoratori”.

A parere del Tribunale, sarebbe così evidente la violazione dell’articolo della Costituzione,”sotto il profilo della disparità di trattamento tra sindacati”, accentuata dal fatto che alle RSA sono ormai riconosciute competenze estese, fra le quali il potere di sottoscrivere contratti di prossimità su materie di notevole importanza, anche in deroga alle norme vigenti e persino con efficacia erga omnes.

Nello stesso tempo, ad avviso del giudice a quo, “il disconoscimento della rappresentatività reale rende manifesto il vulnus ai principi del pluralismo e della libertà di azione sindacale ex art. 39 Cost.”.

La decisione della Corte Costituzionale.

La Corte Costituzionale ha ritenuto come la precedente sentenza n.231/2013 che riteneva applicabile il riconoscimento della rappresentatività anche a chi soltanto avesse partecipato attivamente alla trattativa senza sottoscrivere il contratto, non abbia inteso escludere l’ipotesi di apertura dell’applicazione dell’articolo 19 ad altre forme di partecipazione alla vita aziendale atte a dimostrare la forza e la vitalità dell’organizzazione sindacale.

Quindi, anche dopo il referendum del 1995 che comportava l’abrogazione della lettera a) e parzialmente della lettera b) dell’articolo 19 primo comma della legge 20 maggio 1970 n.300, con l’abolizione del criterio rappresentato dalla adesione alle confederazioni maggiormente rappresentative e nell’assenza di un successivo intervento legislativo, doveva comunque tenersi conto di criteri atti a garantire la rappresentatività sindacale al di fuori della stipula o meno di contratti aziendali.

In pratica, secondo la Corte l’articolo 19 dello Statuto dei Lavoratori in tema di rappresentatività, rappresenta ormai una fattispecie aperta a qualunque forma di valutazione della forza e della consistenza del sindacato a prescindere dalla partecipazione alla trattativa ed alla stipula contrattuale.

Fabio Petracci

Licenziamenti illegittimi nelle piccole imprese: incostituzionale il limite di sei mensilità

Con la sentenza n. 118 del 21 luglio 2025, la Corte Costituzionale si è espressa in merito all’indennità prevista dall’articolo 9, comma 1, del d.lgs. n. 23/2015 (Jobs Act), là dove stabilisce che, nel caso di licenziamenti illegittimi intimati da un datore di lavoro che non raggiunga i requisiti dimensionali di cui all’art. 18 dello Statuto dei lavoratori (più di quindici lavoratori presso un’unità produttiva o nell’ambito di un Comune e comunque non occupi più di sessanta dipendenti), non potesse essere superato il limite delle sei mensilità di indennità.

Nel dettaglio, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23/2015, limitatamente alle parole “e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità”.

In effetti, la previsione di una misura risarcitoria uniforme, indipendente dalle peculiarità e dalla diversità delle vicende dei licenziamenti intimati dal datore di lavoro, ad avviso della Corte Costituzionale si traduce in un’indebita omologazione di situazioni che possono essere diverse, ponendosi dunque in violazione del principio di eguaglianza.

La predeterminazione dell’indennità risarcitoria deve sempre tendere a rispecchiare la specificità del caso concreto e quindi la vasta gamma di variabili che vedono direttamente implicata la persona del lavoratore. Non può, pertanto, discostarsene in misura apprezzabile, come può avvenire quando viene adottato un meccanismo rigido e uniforme quale quello dell’art. 9 comma 1 d.lgs. n. 23/2015.

Ancora, è stato ritenuto che ciò che confligge espressamente con i principi costituzionali, dando luogo a una tutela monetaria incompatibile con la necessaria “personalizzazione del danno subito dal lavoratore” sia l’imposizione di un tetto, predeterminato e insuperabile anche in presenza di licenziamenti viziati dalle più gravi forme di illegittimità, che dunque comprime eccessivamente l’ammontare dell’indennità.

In ogni caso, è opportuno segnalare che la Corte Costituzionale ha nuovamente rinnovato il proprio auspicio relativamente all’intervento da parte del legislatore sul tema, ribadendo come il criterio del numero dei dipendenti non possa costituire l’esclusivo indice della sostenibilità dei costi connessi ai licenziamenti illegittimi, dovendosi considerare anche altri fattori altrettanto significativi, quali possono essere il fatturato o il totale di bilancio, da tempo indicati come necessari elementi integrativi dalla legislazione europea e anche nazionale.

avv. Alberto Tarlao

Applicazione della disciplina dell’impresa familiare anche al convivente di fatto

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 148 del 2024 del 25.07.2024 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 230-bis, terzo comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede come familiare – oltre al coniuge, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo – anche il “convivente di fatto” e dunque come impresa familiare anche quella cui collabora anche lo stesso “convivente di fatto”.

Inoltre, in via consequenziale, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 230-ter del codice civile che riconosceva al convivente di fatto una tutela significativamente più ridotta.

L’art. 230–bis del codice civile, rubricato “Impresa familiare” riconosce una tutela specifica a tutti coloro che, legati da vincoli di parentela o di coniugio, partecipano al processo produttivo dell’impresa gestita dal capofamiglia; il rapporto rilevante è quello intercorrente tra un soggetto e un familiare imprenditore, allorquando il primo svolga un’attività di lavoro continuativa a favore del secondo, a cui viene riconosciuto un regime di tutela destinato ad operare solo laddove familiare e imprenditore non abbiano provveduto a disciplinare diversamente e in autonomia la prestazione di lavoro.

La Corte costituzionale dunque ha rilevato che in una società profondamente mutata, se rimangono le differenze di disciplina rispetto alla famiglia fondata sul matrimonio, quando si tratta di diritti fondamentali, questi devono essere riconosciuti a tutti senza distinzioni.

Il diritto al lavoro ed alla giusta retribuzione è un diritto fondamentale che, nel contesto di un’impresa familiare, richiede uguale tutela, versando anche il convivente di fatto, come il coniuge, nella stessa situazione in cui la prestazione lavorativa deve essere protetta, rischiando altrimenti di essere inesorabilmente attratta nell’orbita del lavoro gratuito.

Di conseguenza, è stata ritenuta irragionevole la mancata inclusione del convivente di fatto nell’impresa familiare.

CORTE COSTITUZIONALE – La disciplina degli incarichi nella Sanità Pubblica non può essere modificata dalla legislazione regionale

Sentenza 76/2024 Impiego pubblico – Sanità – Illegittimità costituzionale parziale art. 23 legge della Regione Emilia Romagna 12 luglio 2023, n. 7 ex art. 117 della Costituzione.

Secondo la Corte Costituzionale, la disciplina degli incarichi nella Sanità Pubblica soggiace alle norme statali e non può essere modificata dalla legislazione regionale.

E’ stata così dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 23 della legge Regionale Emilia Romagna n.7 del 2023 per contrasto della disposizione che andremo ad esaminare con l’articolo 117 terzo comma in relazione ai principi fondamentali della materia “ tutela della salute” che comporta l’assorbimento della questione relativa ai principi fondamentali della materia “professioni”.

La questione attiene nello specifico il quadro normativo relativo agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con particolare riferimento alla composizione della commissione per la selezione degli idonei per il conferimento degli incarichi di direzione delle strutture complesse, limitatamente agli aspetti interessati dalle questioni.

Nell’ottica della specialità, il legislatore nazionale  ha così emanato una apposita disposizione sulla composizione dell’organo collegiale, In ragione della caratterizzante attività di ricerca degli Istituti, il d.lgs. n. 288 del 2003 ha, quindi, ritenuto necessario che la selezione degli idonei tra cui conferire la responsabilità gestionale delle UOC fosse effettuata da membri sensibili anche ai profili della ricerca ed ha, pertanto, sostituito nella presidenza il direttore scientifico al direttore sanitario ed ha assegnato la nomina di uno dei componenti tecnici all’organo collegiale appositamente preposto ad iniziative e pareri sull’attività scientifica, vale a dire il comitato tecnico-scientifico.

A sua volta, la Regione Emilia-Romagna, nell’ambito della legge regionale n. 29 del 2004, recante le norme sull’organizzazione e funzionamento del servizio sanitario regionale, ha adottato una propria disciplina sugli IRCCS (art. 10) e, a partire dal 2006, ha anche regolato la composizione della commissione deputata alla selezione degli idonei per gli incarichi di direzione delle strutture complesse dei predetti Istituti. Il comma 7 dell’art. 10 – nel testo vigente sino alla sostituzione disposta dal censurato art. 23 della legge reg. Emilia-Romagna n. 7 del 2023 – prevedeva una commissione a tre, formata dal direttore sanitario, dal direttore scientifico, e da un direttore di UOC della disciplina oggetto dell’incarico, scelto dal collegio di direzione. La presidenza dell’organo era attribuita al direttore sanitario o al direttore scientifico a seconda che l’attribuzione dell’incarico attenesse ad una struttura a prevalenza assistenziale o di ricerca. Di seguito, intervenendo nuovamente in materia, con la disposizione oggetto del giudizio di legittimità costituzionale, il legislatore regionale ha previsto che la commissione sia composta da cinque membri: ancora, di diritto, il direttore scientifico e il direttore sanitario, accanto alla rinnovata componente tecnica, individuata in tre direttori di struttura complessa, scelti per sorteggio.

Ha però ritenuto la Consulta come l’unico principio fondamentale applicabile, secondo il criterio di specialità, sia quello posto dall’art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 288 del 2003, in forza del quale «la commissione è composta dal direttore scientifico, che la presiede [e] da due dirigenti dei ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale, preposti a una struttura complessa della disciplina oggetto dell’incarico, di cui uno scelto dal Comitato tecnico scientifico e uno individuato dal direttore generale».

La verifica della retribuzione sufficiente ex art. 36 Costituzione

La vicenda oggetto della pronuncia n. 27711/2023 della Corte di Cassazione riguarda la conformità ai parametri dell’art. 36 Cost. del trattamento retributivo applicato, dalla sezione Servizi Fiduciari del CCNL per i dipendenti delle imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari, pacificamente applicato ai propri dipendenti dalla società datrice di lavoro e che atteneva al suo settore di operatività nonché era stato stipulato da organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale.

In particolare, il dipendente nel corso del giudizio ha dedotto di svolgere mansioni di operatore fiduciario e di aver lavorato nel periodo indicato nell’ambito del medesimo appalto con differenti e successive imprese appaltatrici per svolgere le medesime mansioni venendo pagato sempre meno per le stesse mansioni svolte, producendo le relative buste paga ed i contratti di assunzione e collettivi.

La Corte di Cassazione ricorda come l’art. 36 Cost., comma 1, garantisce due diritti distinti, che, tuttavia si integrano a vicenda: quello ad una retribuzione “proporzionata” che garantisce ai lavoratori “una ragionevole commisurazione della propria ricompensa alla quantità e alla qualità dell’attività prestata“; mentre quello ad una retribuzione “sufficiente” dà diritto ad “una retribuzione non inferiore agli standards minimi necessari per vivere una vita a misura d’uomo“, ovvero ad “una ricompensa complessiva che non ricada sotto il livello minimo, ritenuto, in un determinato momento storico e nelle concrete condizioni di vita esistenti, necessario ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa“.

In altre parole, l’uno stabilisce “un criterio positivo di carattere generale“, l’altro “un limite negativo, invalicabile in assoluto“.

La Corte quindi ricorda che si deve applicare comunque l’orientamento che pur individuando in prima battuta i parametri della giusta retribuzione nel CCNL non esclude di sottoporli a controllo e di doverli disapplicare allorché l’esito del giudizio di conformità all’art. 36 Cost. si riveli negativo, secondo il motivato giudizio discrezionale del giudice.

Ciò brevemente premesso, vengono affermati in particolare i seguenti principi di diritto:

  1. “Nell’attuazione dell’art. 36 della Costituzione, il giudice, in via preliminare, deve fare riferimento, quali parametri di commisurazione, alla retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria, dalla quale può motivatamente discostarsi, anche ex officio, quando la stessa entri in contrasto con i criteri normativi di proporzionalità e sufficienza della retribuzione dettati dall’art. 36 Cost., anche se il rinvio alla contrattazione collettiva applicabile al caso concreto sia contemplato in una legge, di cui il giudice è tenuto a dare una interpretazione costituzionalmente orientata.
  2. Ai fini della determinazione del giusto salario minimo costituzionale il giudice può servirsi a fini parametrici del trattamento retributivo stabilito in altri contratti collettivi di settori affini o per mansioni analoghe.
  3. Nella opera di verifica della retribuzione minima adeguata ex art. 36 Cost., il giudice, nell’ambito dei propri poteri ex art. 2099 c.c., comma 2, può fare altresì riferimento, all’occorrenza, ad indicatori economici e statistici, anche secondo quanto suggerito dalla Direttiva UE 2022/2041 del 19 ottobre 2022 relativa a salari minimi adeguati nell’Unione europea”.

Procedure di stabilizzazione precluse ai lavoratori somministrati

Pubblico Impiego – Stabilizzazione del Personale Precario – Lavoratori Somministrati – Inapplicabilità delle procedure di stabilizzazione.

DLGS 75 /2017 articolo 20 commi 2 e 9 – esclusione dei lavoratori titolari di contratti di somministrazione di lavoro presso le pubbliche amministrazioni dalla possibilità di partecipare alle procedure concorsuali riservate in misura non superiore al 50% dei posti disponibili al personale non dirigenziale che risulti titolare di un contratto di lavoro flessibile.

Corte Costituzionale sentenza 12 maggio 2023 n.95 – insussistenza della questione di legittimità costituzionale.

La decisione in sintesi

La consulta ha ritenuto come le procedure di stabilizzazione costituiscano uno strumento di reclutamento derogatorio rispetto a quello ordinario del pubblico concorso, in quanto introducono un percorso riservato ad una platea ristretta di soggetti in possesso di specifici requisiti che abbiano maturato un periodo di esperienza lavorativa in ambito pubblico.

Nel caso di specie, ha rammentato la Consulta, il rapporto di lavoro vero è quello che intercorre tra agenzia e dipendente e, rispetto ad esso, non rilevano le vicende del contratto concluso tra agenzia ed utilizzatore.

Ha precisato quindi la Consulta come il contratto tra l’agenzia ed il dipendente non trova origine in una procedura selettiva, in quanto la Pubblica Amministrazione risulta essere soltanto un utilizzatore.

Ha quindi concluso precisando come i lavoratori messi a disposizione della Pubblica Amministrazione per tutta la durata della missione, pur svolgendo la loro attività nell’interesse e sotto la direzione dell’ente, non vengono ovviamente reclutati mediante l’espletamento di procedure concorsuali.

Quindi secondo la Corte, non sussiste alcuna ingiustificata disparità di trattamento.

Può una legge regionale istituire nell’ambito dell’amministrazione regionale un’area professionale?

La Corte Costituzionale con la sentenza n.253 del 20 dicembre 2022 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 29 bis della legge regionale del Molise n.7 del 1977 che nell’ambito dell’amministrazione regionale aveva costituito un’area quadri con relativa voce di spesa.

L’illegittimità costituzionale è stata dichiarata in relazione agli articolo 81 comma 3 e 117 comma 2 lettera I) della Costituzione.

Nel dettaglio, il comma 3 all’articolo 81 della Costituzione stabilisce che “ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.”

Trattasi della norma costituzionale che impone per ogni disposizione di legge il principio di analitica copertura introdotto con la legge costituzionale n.1 del 2012: assistiamo così alla costituzionalizzazione del principio di pareggio di bilancio.

Il giudizio di incostituzionalità è basato inoltre sulla violazione dell’articolo 117 comma 2 lettera l, che stabilisce come competenza esclusiva dello Stato l’ordinamento civile comprendendovi in tal modo le materie disciplinate dal codice civile e, nel caso di specie, quelle concernenti il rapporto di lavoro, ora applicabili alle pubbliche amministrazioni.

Sul punto, la Consulta articola ulteriormente la propria motivazione rilevando come la lesione della competenza legislativa statale in materia di ordinamento civile comporterebbe, altresì, quella concorrente dello Stato in materia di coordinamento della finanza pubblica, determinando il superamento del limite di spesa per il costo del personale regionale previsto dalla disciplina statale in modo uniforme sul territorio nazionale.

Coglie perfettamente nel segno la Consulta laddove ritiene l’incostituzionalità della norma regionale alla luce dell’articolo 81 della Costituzione, in quanto mancante della necessaria copertura finanziaria.

Ulteriore spunto che merita rilievo è dato dalla ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni in tema di lavoro pubblico nell’ambito delle organizzazioni regionali.

Quivi l’articolo 117 della Costituzione non fornisce indicazioni certe ma, pare ripartire le competenze tra ordinamento civile quale parte contrattuale del diritto del lavoro riservata alla normativa nazionale e ordinamento ed organizzazione delle Regioni e degli Enti Locali di competenza di questi ultimi.

Di conseguenza, le Regioni potrebbero ritenersi competenti in tema di lavoro, solo laddove le regole del settore sottintendano all’organizzazione amministrativa.

Non è però sempre agevole distinguere la norma che tocca l’organizzazione da quella strettamente contrattuale per capire dove finisce la competenza degli ordinamenti regionali.

In alcune occasioni, la Consulta (Corte Costituzionale 13 gennaio 2004 n.2) affrontava la questione relativa allo statuto della Regione Calabria che in alcuni punti disciplinava il regime della propria dirigenza, ritenendo di competenza della Regione la parte di natura strettamente organizzativa.

In altra occasione, la Corte, (sentenza n.16 del 16 giugno 2006 n.233) riteneva per le stesse ragioni, valida la normativa regionale della Calabria e dell’Abruzzo in tema di spoils system.

È pur vero che la legge 421/1992 qualifica come principi fondamentali ex articolo 117 della Costituzione l’intera normativa che poi verrà compresa nel d.lgs. n. 165/2001 e quindi anche l’obbligo di affidare nei limiti della medesima legge i rapporti di lavoro alla contrattazione collettiva.

Va comunque notato come il termine “principi fondamentali” rifletta i limiti alle competenze regionali esistenti prima dell’emanazione della legge Costituzionale 3/2001 e quindi come il riferimento all’articolo 117 vada inteso alla norma precedete la riforma.

Ci si chiede dunque se possa rientrare nella competenza regionale l’individuazione di un’area quadri nel sistema organizzativo regionale, senza peraltro intaccare le vigenti aree contrattuali e limitando tale individuazione all’area apicale individuata contrattualmente.

La complessità della ripartizione delle competenze nel settore è peraltro riconosciuta dalla medesima Corte Costituzionale laddove in nome del principio di leale collaborazione tra competenze statali e regionali, con la sentenza n.251/2016 dichiarava l’incostituzionalità di alcuni articoli della legge delega sulla riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche non essendo state precedute da apposita intesa in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni.

La materia relativa all’inquadramento del personale nelle pubbliche amministrazioni va considerata anche sulla base del decreto legge 9.6.2021 n.80 che stabilisce alcune importanti modifiche all’articolo 52 del d.lgs. n.165/2001.

È quivi stabilito come i dipendenti pubblici, ad esclusione dei dirigenti e del personale della scuola, debba essere inquadrato in almeno 3 distinte aree funzionali con l’aggiunta, come vedremo, di una quarta area per le elevate professionalità.

È così introdotta dalla legge l’area delle elevate professionalità nel cui ambito sicuramente le amministrazioni locali nel rispetto delle norme di legge e di bilancio potranno collocare il personale ritenuto ascrivibile all’area dei quadri.

Fabio Petracci

Legittimo il divieto di cumulo tra pensione e redditi da lavoro dipendente previsto da quota 100

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 234/2022, ha ritenuto costituzionalmente legittimo il divieto di cumulo tra pensione c.d. quota 100 e i redditi da lavoro dipendente previsto dal d.l. n. 4/2019.

In particolare, la questione di legittimità costituzionale era sollevata in ragione del fatto che la norma prevede la non cumulabilità della pensione anticipata maturata per aver raggiunto la cosiddetta “quota 100” con i redditi da lavoro dipendente, qualunque sia il relativo ammontare, mentre consente il cumulo con i redditi da lavoro autonomo occasionale entro il limite di 5.000 euro lordi annui.

La Corte Costituzionale sottolinea come il divieto di cumulo risponde a più ampie esigenze di razionalità del sistema pensionistico, all’interno del quale il regime derogatorio introdotto dal legislatore del 2019 con una misura sperimentale e temporalmente limitata, risulta particolarmente vantaggioso per chi scelga di farvi ricorso.

Ancora, la prevista sospensione del trattamento di quiescenza in caso di violazione del divieto di cumulo è, per l’appunto, rivolta a garantire un’effettiva uscita del pensionato che ha raggiunto la cosiddetta “quota 100” dal mercato del lavoro, anche al fine di creare nuova occupazione e favorire il ricambio generazionale, all’interno di un sistema previdenziale sostenibile.

Peraltro, il lavoro autonomo occasionale costituisce, infatti, un’area residuale del lavoro autonomo, riconducibile alla definizione contenuta nell’art. 2222 del codice civile. L’occasionalità caratterizza una prestazione non abituale, sottratta a qualunque vincolo di subordinazione.

In ogni caso, osserva la Corte, il lavoro autonomo occasionale, per la sua natura residuale, non incide in modo diretto e significativo sulle dinamiche occupazionali, né su quelle previdenziali e si differenzia per questo dal lavoro subordinato, sia pure nella modalità flessibile del lavoro intermittente.

Nuovo intervento della Corte Costituzionale in tema di licenziamenti.

L’articolo 18 della legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) dopo la riforma Fornero del 2012 stabilisce, in caso di licenziamento illegittimo, per le aziende con un numero di lavoratori che ne comportano l’integrale applicazione, delle forme di tutela differenziate che vanno dalla effettiva reintegra a misure risarcitorie via via minori.

Non sempre l’applicazione delle stesse in relazione alle diverse ipotesi e tipologie del recesso appare semplice.

Quanto mai possibile ed attuale è invece il conflitto tra una normativa così frastagliata ed i principi della nostra Carta Costituzionale.

Esamineremo un comma del menzionato articolo 18 emblematico di un tanto dove si legge:

“Il giudice applica la medesima disciplina di cui al quarto comma  ( reintegra e risarcimento ) del presente articolo nell’ipotesi in cui accerti il difetto di giustificazione del licenziamento intimato, anche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 10, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, per motivo oggettivo consistente nell’inidoneità fisica o psichica del lavoratore, ovvero che il licenziamento è stato intimato in violazione dell’articolo 2110, secondo comma, del codice civile. Può altresì applicare la predetta disciplina nell’ipotesi in cui accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo; nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del predetto giustificato motivo, il giudice applica la disciplina di cui al quinto comma. In tale ultimo caso il giudice, ai fini della determinazione dell’indennità tra il minimo e il massimo previsti, tiene conto, oltre ai criteri di cui al quinto comma, delle iniziative assunte dal lavoratore per la ricerca di una nuova occupazione e del comportamento delle parti nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni”

In sostanza la “manifesta infondatezza” del fatto che comporta il licenziamento per giustificato motivo ne determina l’illegittimità con diritto alla reintegra.

Di fronte ad un fatto oggettivo come quello che determina il licenziamento per motivi economici l’individuazione del motivo manifestamente infondato e quindi non solo infondato, appare quanto mai ardua.

La questione recentemente era affrontata dalla Suprema Corte (Cassazione Sezione Lavoro 19.5.2021 n.13643 la quale riteneva che in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ove risulti accertata la mancanza di un nesso causale tra il progettato ridimensionamento e lo specifico provvedimento di recesso,  il licenziamento deve essere ricondotto nell’alveo di quella particolare evidenza richiesta per integrare la manifesta insussistenza del fatto che giustifica la reintegra.

Ancor prima, lo stesso giudice di legittimità (Cass. civ., Sez. lavoro, 01/02/2019, n. 3129) riteneva come in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, fosse  illegittimo per difetto del nesso causale il recesso intimato per risoluzione del contratto di appalto cui il lavoratore era stato adibito con assegnazione di mansioni non coerenti con l’inquadramento spettante. Affermava la Corte come ai fini dell’individuazione della tutela applicabile, fra quella reintegratoria e quella indennitaria, il giudice di merito doveva espressamente verificare se fosse  evidente l’insussistenza della ragione inerente l’attività produttiva ovvero l’impossibilità di una diversa utilizzazione del lavoratore.

Sul punto, interveniva in una prima occasione, la Consulta la quale con la pronuncia n.59 del 1.4.2021 dichiarava l’illegittimità costituzionale del settimo comma qui esaminato nella parte in cui prevedeva che laddove il giudice accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, poteva, ma non necessariamente doveva, disporre la reintegrazione nel posto di lavoro (in dottrina, C Pisani, La riforma dei regimi sanzionatori del licenziamento per mano della Consulta, in Diritto Relazioni Industriali, 2021,2,522 e seguenti).

Anche recente dottrina affrontava il tema (Gianluca Lucchetti, Giurisprudenza Italiana n.11, novembre 2011 p.2414).

L’autore ritiene non del tutto condivisibili gli orientamenti che alla fine determinano la coincidenza tra insussistenza del giustificato motivo e manifesta insussistenza dello stesso, sosteneva infatti che in tal modo, vi era il pericolo di confondere la manifesta insussistenza del fatto posto a fondamento del giustificato motivo oggettivo con la sua insussistenza tout court e finendo in questo modo per sterilizzare il senso stesso della differenza di tutela accordata nell’uno e nell’altro caso, con evidenti pericoli di arbitrio giudiziale.

Lo stesso autore propone invece,  una propria teoria che lo stesso definisce come “mediana” affermando come il fatto su cui si fonda il licenziamento dovrebbe identificarsi con il nesso causale tra la scelta imprenditoriale (lo si ripete, di per sé insindacabile) e la soppressione del posto di lavoro, posto che la disposizione non parla di manifesta insussistenza del giustificato motivo oggettivo, bensì del “fatto” posto a suo fondamento. Quindi la manifesta infondatezza del fatto che sostiene il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, andrebbe identificata nella mancanza di nesso causale del recesso.

In merito al concetto di manifesta infondatezza del giustificato motivo oggettivo, si era pure fatta strada inizialmente una soluzione che potremmo definire processualistica in base alla quale come fatto manifestamente insussistente doveva intendersi quel fatto che sul piano probatorio potesse immediatamente apparire come insussistente. (G., Lucchetti, in Colloqui giuridici sul lavoro. L’ingiustificatezza qualificata del licenziamento, cit. pag. 49 e segg.).

Successivamente la dottrina (A. Vallebona, L’ingiustificatezza qualificata del licenziamento: fattispecie e oneri probatori, in Dir. Rel. Ind., 2012, 621 e segg.) approdava ad un concetto più sostanziale che definiva come manifestamente infondato il licenziamento che presentava un’eccezionale carenza di argomenti a proprio favore il cosiddetto “torto marcio”.

Il punto è stato ora affrontato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.125 del 25.5.2022 la cui massima in sintesi stabilisce che:

“in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo connesso a ragioni economiche, produttive e organizzative, va dichiarata costituzionalmente illegittima la disposizione di cui all’art. 18, settimo comma, secondo periodo, della legge 20 maggio 1970, n. 300 nella parte in cui prevede che, in caso di insussistenza del fatto, per disporre la reintegra occorra un quid pluris rappresentato dalla dimostrazione della “manifesta” insussistenza del fatto stesso, posto alla base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Ciò in quanto al fatto che è all’origine di tale ipotesi di licenziamento si devono ricondurre l’effettività e la genuinità della scelta imprenditoriale, sulle quali il giudice è chiamato a svolgere una valutazione di mera legittimità, che non può sconfinare in un sindacato di congruità e di opportunità, così che la previsione del carattere manifesto di una insussistenza del fatto presenta profili di irragionevolezza intrinseca, poiché il requisito della manifesta insussistenza è indeterminato e demanda al giudice una valutazione sfornita di ogni criterio direttivo e per di più priva di un plausibile fondamento empirico, nell’alveo di controversie nelle quali il quadro probatorio è spesso articolato, tanto da non essere compatibile con una verifica prima facie dell’evidente insussistenza del fatto, che la legge richiede ai fini della reintegrazione.”

Approfondendo il ragionamento espresso nella motivazione della Corte emerge il rilievo di una ingiustificata, irrazionale ed illegittima differenziazione tra il licenziamento per giustificato motivo oggettivo ed il licenziamento per giusta causa, in quanto solo nella prima fattispecie sarebbe richiesta, ai fine della reintegrazione del lavoratore, una insussistenza manifesta del fatto. Ritiene inoltre la Consulta, che il requisito della manifesta insussistenza demanderebbe al giudice una valutazione sfornita di ogni criterio direttivo e per di più priva di un plausibile fondamento empirico

Si era prima accennato alle frastagliate regole che ormai disciplinano la materia dei licenziamenti.

Notiamo in proposito come il decreto legislativo 23/2015 applicabile ai lavoratori assunti all’entrata in vigore di quella legge, stabilisce che il datore di lavoro, nel caso di licenziamento illegittimo è obbligato alla reintegra nei seguenti casi:

  1. Licenziamento discriminatorio;
  2. Licenziamento nullo per espressa previsione di legge;
  3. Licenziamento inefficace perché intimato in forma orale;
  4. Licenziamento ingiustificato riferibile alla disabilità fisica o psichica del lavoratore;
  5. Licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo oggettivo rispetto al quale sia dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto.

Non è prevista invece, forma alcuna di reintegra nel caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nel caso di insussistenza del fatto.

Di fronte a quest’ultima ipotesi, il Giudice delle Leggi potrebbe ripercorrere l’iter argomentativo svolto nella sentenza in esame.

Sommessamente potremmo affermare che la materia oltre che di provvidenziali ed utili interventi della consulta, abbisognerebbe di un sostanziale riordino.

Fabio Petracci