Procedure di stabilizzazione precluse ai lavoratori somministrati

Pubblico Impiego – Stabilizzazione del Personale Precario – Lavoratori Somministrati – Inapplicabilità delle procedure di stabilizzazione.

DLGS 75 /2017 articolo 20 commi 2 e 9 – esclusione dei lavoratori titolari di contratti di somministrazione di lavoro presso le pubbliche amministrazioni dalla possibilità di partecipare alle procedure concorsuali riservate in misura non superiore al 50% dei posti disponibili al personale non dirigenziale che risulti titolare di un contratto di lavoro flessibile.

Corte Costituzionale sentenza 12 maggio 2023 n.95 – insussistenza della questione di legittimità costituzionale.

La decisione in sintesi

La consulta ha ritenuto come le procedure di stabilizzazione costituiscano uno strumento di reclutamento derogatorio rispetto a quello ordinario del pubblico concorso, in quanto introducono un percorso riservato ad una platea ristretta di soggetti in possesso di specifici requisiti che abbiano maturato un periodo di esperienza lavorativa in ambito pubblico.

Nel caso di specie, ha rammentato la Consulta, il rapporto di lavoro vero è quello che intercorre tra agenzia e dipendente e, rispetto ad esso, non rilevano le vicende del contratto concluso tra agenzia ed utilizzatore.

Ha precisato quindi la Consulta come il contratto tra l’agenzia ed il dipendente non trova origine in una procedura selettiva, in quanto la Pubblica Amministrazione risulta essere soltanto un utilizzatore.

Ha quindi concluso precisando come i lavoratori messi a disposizione della Pubblica Amministrazione per tutta la durata della missione, pur svolgendo la loro attività nell’interesse e sotto la direzione dell’ente, non vengono ovviamente reclutati mediante l’espletamento di procedure concorsuali.

Quindi secondo la Corte, non sussiste alcuna ingiustificata disparità di trattamento.

La Riforma fiscale: le novità in materia di tassazione delle persone fisiche

La Delega al Governo per la riforma fiscale n. 1038

Approdato in prima lettura a Montecitorio il 23 marzo il disegno di legge delega (Atto Camera 1038) varato dal Consiglio dei ministri del 16 marzo si compone di venti articoli, suddivisi in cinque titoli: i principi generali e i tempi di attuazione (artt. 1-4); i tributi, raggruppati in imposte sui redditi, Iva e Irap (artt. 5-9), altri tributi indiretti (artt. 10-12), giochi (art. 13); i procedimenti (artt. 14-17) e le sanzioni (art. 18); testi unici e codici (art. 19); disposizioni finanziarie (art. 20).

Dall’entrata in vigore della legge decorrono i ventiquattro mesi previsti affinchè il Governo dia concreta attuazione alla riforma con i necessari decreti legislativi, rispettosi, oltre che dei princìpi costituzionali e del diritto dell’Unione europea e internazionale, anche dei princìpi e dei criteri definiti con la medesima delega (art. 1).

In particolare, le nuove norme avranno il fine di: stimolare la crescita economica attraverso l’aumento dell’efficienza della struttura dei tributi e la riduzione del carico fiscale, anche per sostenere famiglie, lavoratori e imprese; prevenire e ridurre l’evasione e l’elusione fiscali; razionalizzare e semplificare il sistema tributario; facilitare gli adempimenti dichiarativi e di versamento a carico contribuenti; assicurare un trattamento particolare per gli atti di trasferimento o di destinazione di beni e diritti in favore di persone con disabilità (art. 2).

Inoltre, andranno garantiti: l’adeguamento del diritto nazionale ai princìpi generali del diritto tributario Ue e internazionale, tenendo conto anche dell’evoluzione giurisprudenziale della Corte di giustizia; la coerenza del nostro ordinamento con le raccomandazioni Ocse nell’ambito del progetto Beps; la revisione della disciplina della residenza fiscale di persone fisiche e giuridiche l’introduzione di incentivi all’investimento o al trasferimento di capitali in Italia per promuovere
attività economiche nel nostro Paese (articolo 3).

La nuova tassazione delle persone fisiche

Nel processo di riforma fiscale l’imposizione sui redditi rappresenta uno dei momenti di maggior ridefinizione ad incominicare dell’imposta sulle persone fisiche (I.IR.Pe.F.).

In particolare, in aderenza ad alcuni principi di carattere generale, quali la semplificazione del sistema per garantire l’equità orizzontale anche attraverso la riduzione della pressione fiscale, nessuna delle attuali sei categorie di reddito soggette ad I.R.Pe.F. sarà risparmiata da modifiche.

Come risulta dagli Atti parlamentari (xix legislatura A.C. n. 1038) l’art. 5 della delega si occupa dei “Principi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche” nell’ottica di una sostanziale revisione e riduzione graduale del peso fiscale.

Attualmente, la base imponibile dell’ I.R.Pe.F., è fortemente erosa in quanto molte categorie di reddito sono sottratte all’imposizione progressiva e sottoposte a tassazione proporzionale. Inoltre, esiste un’ampia varietà di spese fiscali (deduzioni dalla base imponibile e detrazioni dall’imposta) che rendono il sistema complesso e di difficile controllo da parte dell’Amministrazione.

A fronte di queste criticità, la delega prevede una revisione organica e complessiva del sistema che dovrà intervenire, nel rispetto del principio di progressività e nella prospettiva di transitare verso un sistema ad imposta unica, nella direzione di un riordino delle deduzioni dalla base imponibile, degli scaglioni di reddito e delle aliquote di imposta, delle detrazioni dall’imposta lorda e dei crediti d’imposta, con particolare riguardo alla composizione del nucleo familiare e ai costi sostenuti per la crescita dei figli, alla tutela del bene casa e della salute delle persone, dell’istruzione, della previdenza complementare e con l’obiettivo del miglioramento dell’efficienza energetica, nonché della riduzione del rischio sismico del patrimonio edilizio esistente.

Inoltre il citato disegno di legge delega del marzo 2023 si propone anche un riordino delle c.d. tax expenditures, il cui impianto normativo complessivo appare, come segnalato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 120/2020, una costruzione che, condizionata dall’alto tasso di dinamismo delle politiche finanziarie, è concettualmente poco ordinata e caratterizzata da una certa eterogeneità in termini definitori e da una notevole approssimazione del linguaggio normativo.
In particolare con i principi e criteri direttivi elencati nell’art. 5, lettera a), numero 2), si intende perseguire in modo graduale l’obiettivo dell’equità orizzontale da raggiungere, attraverso:

  • l’individuazione di una unica fascia di esenzione fiscale e di un medesimo onere impositivo a prescindere dalle diverse categorie di reddito prodotto, privilegiando, in particolare, l’equiparazione tra i redditi di lavoro dipendente e i redditi di pensione;
  • il riconoscimento della deducibilità, anche in misura forfettizzata, delle spese sostenute per la produzione del reddito di lavoro dipendente e assimilato;
  • la possibilità per tutti i contribuenti di dedurre i contributi previdenziali obbligatori in sede di determinazione del reddito di categoria e, in caso di incapienza, di dedurre l’eccedenza dal reddito complessivo;
  • l’applicazione, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito, di un’imposta sostitutiva dell’ I.R.Pe.F. e relative addizionali con aliquota agevolata su una base imponibile commisurata all’incremento del reddito del periodo d’imposta rispetto al reddito di periodo più elevato tra quelli relativi ai tre periodi d’imposta precedenti, con possibilità di prevedere limiti al reddito agevolabile e un regime particolare per i redditi di lavoro dipendente che agevoli l’incremento reddituale del periodo d’imposta rispetto a quello del precedente periodo d’imposta.

Innanzitutto la volontà del delegante è quella di eliminare le differenze, attualmente esistenti, tra i trattamenti fiscali dei redditi riconducibili alle varie categorie, e in particolare tra redditi di lavoro dipendente (ed assimilati) da un lato e redditi di lavoro autonomo e d’impresa dall’altro.

In quest’ottica  pertanto si intende consentire la deducibilità delle spese sostenute per la produzione del reddito di lavoro dipendente e assimilato, così come già previsto per i redditi di lavoro autonomo. Inoltre si introduce la possibilità per tutti i contribuenti di dedurre i contributi previdenziali obbligatori in sede di determinazione del reddito di categoria, consentendo, in caso di incapienza, di dedurre l’eccedenza dal reddito complessivo.

La novità si applica anche per l’imprenditore individuale ed al lavoratore autonomo, i quali potranno dedurre i contributi previdenziali dal reddito di categoria, mentre solo in caso di incapienza, i contributi in questione, per un ammontare pari all’eccedenza non dedotta, saranno deducibili dal reddito complessivo.

Infine si prevede l’inclusione dei redditi assoggettati a imposte sostitutive e a ritenute alla fonte a titolo di imposta nella nozione di reddito complessivo rilevante ai fini della spettanza delle detrazioni, delle deduzioni o dei benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria. I redditi di natura finanziaria vengono esclusi da tale principio. Con tale disposizione si intendono superare le differenze di trattamento tra contribuenti in sede di applicazione di detrazioni o deduzioni fiscali, in quanto i soggetti possessori di redditi assoggettati a regimi sostitutivi o a ritenute alla fonte a titolo d’imposta erano favoriti poiché tali redditi non confluivano nella determinazione del reddito complessivo ai fini del calcolo delle agevolazioni fiscali o di altri benefici.

Verà novità resta comunque la previsione, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito, di un’imposta sostitutiva dell’I.R.Pe.F. e relative addizionali, con aliquota agevolata su una base imponibile commisurata all’incremento del reddito del periodo d’imposta rispetto al reddito di periodo più elevato tra quelli relativi ai tre periodi d’imposta precedenti.

La nuova delega si presenta sul punto sostanzialmente diversa dalla precedente proposta di riforma (XVIII legislatura A.S. 2651: “Delega al Governo per la riforma fiscale”, approvato dalla Camera dei deputati nel luglio 2022) il cui art. 2 (Princìpi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione personale sui redditi) prevedeva, alla lettera c), punto 1), la graduale riduzione delle aliquote medie effettive derivanti dall’applicazione dell’I.R.Pe.F., a partire da quelle relative ai redditi medio-bassi, anche al fine di incentivare l’offerta di lavoro e la partecipazione al mercato del lavoro, con particolare riferimento ai giovani e ai secondi percettori di reddito, nonché l’attività imprenditoriale e l’emersione degli imponibili.

Le novità per i redditi di lavoro autonomo

Per i redditi di lavoro autonomo l’art. 5, comma 1, lett. e, prevede la semplificazione e la razionalizzazione dei criteri di determinazione del reddito stabilendo, in particolare, il concorso alla formazione di tale reddito di tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo conseguiti nel periodo d’imposta in relazione all’attività artistica o professionale, ad esclusione delle somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute e riaddebitate al cliente, non deducibili dal reddito dell’esercente un’arte o professione. Con tale disposizione si intende, innanzitutto, introdurre un criterio di onnicomprensività analogo a quello vigente per i redditi di lavoro dipendente. Viene, altresì, superata la criticità emergente, per i lavoratori autonomi, di dover considerare compensi anche l’ammontare delle spese che contrattualmente sono a carico del committente e che sono da quest’ultimo rimborsate: ciò in quanto il contrasto di interessi tra il detto committente e l’artista o il professionista è sufficiente a disincentivare possibili comportamenti evasivi. Ne consegue che tali spese, che non concorreranno alla formazione del reddito, non saranno deducibili per il lavoratore autonomo. Inoltre il criterio di imputazione temporale dei compensi dovrà essere corrispondente a quello di effettuazione delle ritenute da parte del committente.

La delega si preoccupa altresì di elinare la disparità di trattamento tra l’acquisto in proprietà e l’acquisizione in locazione finanziaria (leasing) degli immobili strumentali e di quelli adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o professione e all’uso personale o familiare del contribuente. Attualmente è, infatti, normativamente stabilita la deducibilità, per un periodo non inferiore a 12 anni, dei canoni di leasing relativi agli immobili strumentali mentre le quote di ammortamento del costo degli stessi beni non concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo. Per gli immobili utilizzati promiscuamente è prevista invece la deducibilità dei canoni di leasing nella misura del 50 per cento, mentre in caso di acquisto dell’immobile in proprietà è consentita soltanto la deduzione del 50 per cento della rendita catastale. In tal modo si verifica, però, una ingiustificata disparità di trattamento tra le due diverse modalità di acquisizione degli immobili in esame che la norma di delega intende superare.

Ulteriore profilo riguarda la riduzione delle ritenute operate sui compensi degli esercenti arti o professioni che si avvalgono in via continuativa e rilevante dell’opera di dipendenti o di altre tipologie di collaboratori, al fine di evitare l’insorgere di sistematiche situazioni creditorie. Si ricorda che un’analoga previsione normativa è attualmente prevista, nell’articolo 25-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, per gli intermediari del commercio. L’intervento normativo in esame è finalizzato a evitare l’insorgere di sistematiche posizioni creditorie da parte dei lavoratori autonomi determinate dal versamento di ritenute molto gravose, perché́ calcolate sui corrispettivi lordi e non sul reddito, determinato tenendo conto dei costi, spesso molto elevati.

Infine viene prevista la neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali, comprese quelle riguardanti il passaggio da associazioni professionali a società tra professionisti. Il legislatore delegante, nell’ottica del sostegno all’aggregazione nell’ambito delle attività di lavoro professionale, ha inteso introdurre criteri di razionalizzazione e semplificazione della materia, nonché equiparazione rispetto a quanto già previsto per le attività d’impresa. In quest’ottica è stata appunto prevista, similmente a quanto accade per le imprese, la neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione, incluso il “passaggio” da associazioni professionali a società tra professionisti (STP), attualmente caratterizzate dal principio di realizzo. La neutralità dell’operazione straordinaria comporta che i valori facenti parte del patrimonio del dante causa sono acquisiti dall’avente causa al medesimo valore fiscale assunto in capo allo stesso dante causa e trattati, conseguentemente, in continuità di valori.

Le modifiche nella disciplina dell’I.R.A.P.

L’art. 8 del disegno di legge delega (“ Principi e criteri direttivi per il graduale superamento dell’imposta regionale sulle attività produttive”) conferisce al Governo la possibilità di disporre una revisione organica dell’I.R.A.P. volta all’abrogazione del medesimo tributo e alla contestuale istituzione di una sovraimposta tale da assicurare un equivalente gettito fiscale atto a garantire il finanziamento del fabbisogno sanitario, nonché il finanziamento delle Regioni che presentano squilibri di bilancio sanitario ovvero che sono sottoposte a piani di rientro, di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e all’articolo 2, comma 86, della legge 23 dicembre 2008, n. 191. La detta sovraimposta dovrà essere determinata con le stesse regole previste per l’I.Re.S., con esclusione della disciplina in materia di riporto delle perdite, e va ripartita tra le Regioni sulla base dei criteri vigenti in materia di I.R.A.P. Il superamento dell’I.R.A.P. dovrà attuarsi in modo graduale dando priorità alle società di persone e alle associazioni tra artisti e professionisti; in una successiva fase verrà esteso alle società di capitali. Si precisa, infine, che la revisione e il graduale superamento dell’I.R.A.P. dovrà avvenire senza alcun impatto sul carico tributario gravante sui redditi di lavoro dipendente e di pensione.

Anche in questo caso la nuova delega si presenta diversa dalla precedente proposta di riforma (XVIII legislatura A.S. 2651) dove, all’art. 5 (Princìpi e criteri direttivi per il graduale superamento dell’imposta regionale sulle attività produttive) veniva previsto il graduale ma completo superamento dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), con priorità per le società di persone, gli studi associati e le società tra professionisti.

Nell’occasione si era evidenziata peraltro l’opportunità di acquisire indicazioni di massima riguardo alle modalità con le quali si intendava attuare il superamento dell’imposta garantendo comunque il finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale, il gettito dell’imposta, in misura equivalente, per le regioni che presentano squilibri di bilancio sanitario, ovvero sottoposte a piani di rientro con applicazione di aliquote IRAP maggiorate. Probabilmente questa ulteriore valutazione ha spinto il nuovo Delegante a prevedere la sostituzione del tributo con altro prelievo in grado di garantire il fabbisogno in questione.

Stefano Sibelja

Decreto legge 4 maggio 2023 n. 48. Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro.

L’assegno di inclusione

Il decreto in questione contiene alcune misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro.

E’ così introdotto in luogo del reddito di cittadinanza a far tempo dal 1 gennaio 2024 l’assegno di inclusione.

L’assegno è riservato alle fasce deboli attraverso percorsi di inclusione sociale, di formazione e politica attiva del lavoro.

L’assegno spetterà ai nuclei familiari composti da almeno un soggetto disabile, minorenne, ultrasessantenne, invalido civile.

Il beneficio economico minimo non potrà mai essere inferiore a 480 euro annui.

Si vuole favorire la fase di transizione al lavoro

L’assegno di inclusione, nel caso di avvio di attività di lavoro dipendente, potrà coesistere con introiti pari ad un massimo di 3.000 euro annui lordi.

Si vuole incentivare l’avvio da parte dei titolari di un’attività di impresa.

A titolo di incentivo, il beneficiario, in tal caso, fruirà dell’assegno di inclusione nella misura originaria per ancora due mesi rispetto all’avvio dell’attività imprenditoriale che comunque resterà compatibile con l’assegno nella misura della differenza tra i ricavi conseguiti e le spese sostenute nello svolgimento dell’attività.

Il SIISL quale mezzo per consentire l’attivazione di percorsi personalizzati al lavoro

Trattasi dell’avvio di piattaforme digitali caratterizzate da un sistema di interoperabilità che consentirà ai beneficiari dell’assegno di aderire ad un percorso personalizzato di inclusione sociale o lavorativa.

Introduzione di benefici per chi assume i beneficiari dell’Assegno di Inclusione

Ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari del reddito di inclusione con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato sarà riconosciuto per un periodo massimo di 12 mesi l’esonerp al 100% dal versamento dei contributi previdenziali con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite di 8000 euro su base annua.

Le modifiche al contratto a termine

E’ stata ampliata la possibilità di stipulare il contratto a termine per la durata massima di 24 mesi, non più nei casi tassativi, previsti dalla legge, ma in tutti i casi previsti dalla contrattazione collettiva. Dunque è stata ampliata l’ipotesi di maggior durata del contratto a termine affidandola alla contrattazione collettiva nei casi di esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva.

Semplificazione delle comunicazioni dovute al lavoratore nel caso di assunzione

Per quanto riguarda le recenti norme di derivazione comunitaria che impongono dettagliate comunicazioni circa i termini del rapporto di lavoro al dipendente neoassunto, la legge comporta una notevole semplificazione mediante il semplice riferimento normativo al contratto collettivo che disciplina le materie.

Il taglio del Cuneo Fiscale

Il DL n.48/2023 impone il taglio del cuneo fiscale di 4 punti percentuali per i lavoratori dipendenti.

Il provvedimento è temporaneo in quanto destinato a durare dal 1 luglio 2023 sino al 31 dicembre 2023, senza effetti sul rateo di tredicesima.

Riduzione della sanzione per omesso versamento delle ritenute previdenziali

Viene a cessare la sanzione da 10.000 a 50.000 euro, ma la sanzione è rapportata da una volta e mezzo a quattro volte l’importo omesso.

Benefici per chi assume i giovani NEET

Con l’acronimo giovani NEET – Not in Education, in Employement or Training , sono indicati i giovani sino ai 29 anni privi di lavoro non impegnati in attività di eucazione o di formazione.

Il DL 48/2023 stabilisce l’esonero contributivo del 60% per chi dal primo giugno assumerà questa categoria di giovani.

Incremento del Fondo Nuove Competenze

Il Fondo Nuove competenze è un fondo pubblico cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo sorto con l’articolo 88 del DL 19 maggio 2020 n.34, per ovviare agli effetti economici del COVID 19.

Esso è destinato alle imprese che vogliono adeguare le competenze dei lavoratori, destinando parte dell’orario alla formazione.

Le ore di retribuzione del lavoratore in formazione sono a carico dello Stato ed i contributi sono gestiti da ANPAL

L’articolo 19 del DL 48/2023 stabilisce un incremento del finanziamento per il periodo 2021 – 2027.

Rafforzamento della normativa in tema di sicurezza sul lavoro

Sono imposte in primo luogo norme più stringenti per la nomina sul luogo di lavoro del medico incaricato. Esso dovrà essere nominato non solo nei casi previsti dalla legge, ma anche allorquando la sua nomina sia consigliata dalla valutazione dei rischi.

E’ imposto inoltre al medico del lavoro in caso di assunzione di richiedere al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro.

Norme restrittive circa i contenuti della formazione sono imposti con la previsione che impone ad appositi accordi in sede Stato Regioni la fissazione dei contenuti ed il controllo delle attività formative.

Altre restrizioni e controlli incombono poi sui venditori e noleggiatori di macchine industriali e sono imposti pure obblighi periodici di verifica da parte dell’INAIL sulle attrezzature aziendali.

Rafforzamento dell’attività ispettiva

La norma al fine di monitorare le posizioni aziendali a rischio di evasione contributiva e di violazione della sicurezza, consente a tutti gli enti pubblici, ivi compresa la Guardia di Finanza, di condividere gratuitamente di tutti gli elementi utili per definire le pratiche ispettive.

Proroga della Cassa Integrazione Straordinaria

Articolo 30 – proroga al 31.12.2023 per le aziende che abbiano dovuto fronteggiare situazioni di perdurante crisi aziendale ed organizzazione o che non siano riuscite a completarle per prolungata indisponibilità dei locali aziendali per cause non imputabili al datore di lavoro.

Estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore

Articolo 18 – per l’anno 2023 – 2024 è istituito l’obbligo di assicurazione INAIL per le attività di insegnamento – apprendimento nell’ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione.

L’obbligo si stende a tutte le categorie ivi compresi gli studenti, coinvolte nell’attività di formazione.

Con il successivo articolo 19 è istituito un apposito fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione dell’alternanza scuola – lavoro.

Sono inoltre apportate alcune modifiche alla disciplina dell’alternanza Scuola – Lavoro, individuando la figura del docente coordinatore di progettazione, si vuole quindi evitare il sorgere di posizioni lavorative e formative incoerenti e spesso foriere di abusi, attuando la progettazione dei percorsi formativi e per l’orientamento in coerenza con il piano triennale dell’offerta formativa ed il profilo culturale dell’istituto scolastico.

E’ inoltre istituito il Registro Nazionale per l’Alternanza Scuola – Lavoro e la relativa piattaforma presso il Ministero dell’Istruzione che viene denominata “Piattaforma per i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento.

Maggiorazione dell’Assegno Unico e Universale

Trattasi dell’assegno che viene attribuito come sostegno economico alle famiglie con figli a carico e con determinati requisiti di ISEE dal settimo mese di gravidanza sino al ventunesimo anno di età dei figli a carico.

Piani di rilancio per Gruppi di Imprese. Contratti di Espansione

Trattasi della legge 148/2015 articolo 41 che per consentire i piani di rilancio delle imprese con oltre 1000 dipendenti, all’articolo 41permette a fronte dell’assunzione di nuove figure professionali, la procedura di licenziamento e pensionamento delle unità in forza.

In pratica, Il contratto di espansione consente di avviare piani concordati di esodo per i lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi (5 anni) dal conseguimento del diritto alla pensione ( che puo essere sia di vecchiaia che pensione anticipata legge 92 2012).

Il Decreto 48/2003 consente di portare a termine i contratti di espansione e iniziati entro il 31.12.2022 e non ancora conclusi mediante accordo integrativo in sede ministeriale.

Disposizioni in tema di lavoro marittimo

E’ prevista nella sostanza una deroga di tre mesi per consentire l’imbarco di personale anche extracomunitario previ accordi collettivi in sede sindacale per le navi traghetto operanti in ambito nazionale, stante la carenza di personale comunitario.

Prestazioni occasionali (VOUCHER) nel settore turistico e termale

E’ aumentato sino ad euro 15.000 nel corso di un anno per ciascun utilizzatore, il limite nel settore per acquisire prestazioni di lavoro occasionali per ciascun utilizzatore che operi nel settore dei congressi, delle fiere, degli stabilimenti termali, dei parchi di divertimento.

Per utilizzare queste prestazioni il limite massimo di dipendenti e portato a 25 lavoratori dipendenti a tempo indeterminato.

Al di sopra di tale soglia, non è più possibile l’utilizzo dei Voucher.

Fabio Petracci

Formazione e Istruzione Professionale. L’auspicabile intervento della competenza statuale

L’articolo 117 terzo comma della Costituzione esclude la materia dell’istruzione e della formazione professionale dalla competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni, demandandole così alla potestà legislativa residuale delle Regioni (Comma 4 articolo 117 Costituzione).

Non va però dimenticato come istruzione e formazione professionale si trovino spesso in una posizione di collegamento con altre materie di stretta competenza statale.

Istruzione e Formazione professionale spesso si inseriscono nella materia dell’accesso alle professioni ed in quella del diritto del lavoro.

Spesso infatti, la Corte Costituzionale è stata chiamata a dirimere situazioni complesse inerenti proprio la formazione professionale.

Si è così creata una diffusa giurisprudenza costituzionale in materia di formazione professionale ed apprendistato. (Corte Costituzionale  28 gennaio 2005 nn. 50 e 51; 7 dicembre 2006 n. 406; 19 dicembre 2006 n. 425; 7 febbraio 2007 n. 21; 6 febbraio 2007 n. 24; 14  maggio 2010 n. 176; 24 novembre 2010 n. 334).

Va inoltre considerata la natura di diritto sociale della formazione professionale nell’ambito dell’ordinamento italiano ed il suo nesso inscindibile con il diritto del lavoro.

Inoltre, sull’autonomia regionale, anche a seguito dell’interazione con l’ordinamento comunitario, pesa l’ambito della disciplina sulla libera circolazione dei lavoratori e delle professioni in ambito comunitario, e quindi in sede nazionale, la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali.

Ci riferiamo in particolare al piano d’azione per le competenze e la mobilità – Comunicazione della Commissione del 13 febbraio 2002 al Consiglio, al Parlamento Europeo, al CESE ed al Comitato delle Regioni

Pure in tema di professioni intellettuali, la competenza statuale vuole assicurare un tutela uniforme degli interessi connessi all’esercizio delle professioni regolamentate.

Nel mentre, una formazione di competenza regionale per l’accesso o più spesso per l’aggiornamento dei professionisti, comporta un rischio non indifferente di frammentazione ed inutile differenziazione.

Ci si dovrebbe quindi proporre non tanto una modifica delle competenze legislative che comporterebbe una complessa e difficile azione di modifica costituzionale, ma piuttosto in ambito legislativo una disciplina chiara che suddivida istruzione professionale e formazione in diversi settori dove si riconosca facilmente il collegamento con la materia del lavoro e delle professioni, al fine di delimitare la competenza regionale.

Fabio Petracci

I prossimi obiettivi di CIU – UNIONQUADRI nel mondo del lavoro

Il sindacato CIU UNIONQUADRI che opera da lungo tempo nell’ambito del lavoro pubblico e privato ed è rappresentato presso il CNEL e presso il CESE, suggerisce una serie di interventi ad ampio respiro nel mondo del lavoro, sottolineando inoltre alcuni punti già sostenuti e fatti propri.

Riteniamo di grande rilievo generale il tema della partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese in quanto le alte professionalità sono le più sensibili all’argomento in quanto normalmente coinvolte nella gestione.

Di seguito il tema della professionalità e della formazione congeniale ad un sindacato come il nostro che considera la professionalità come un elemento centrale nel rapporto di lavoro

Di seguito, il riconoscimento dei quadri nell’ambito del pubblico impiego, argomento, a nostro avviso fondamentale, per un vero cambiamento della Pubblica Amministrazione all’insegna della competenza e della professionalità.

Esaminiamo in breve questi punti:

1. Realizzazione del principio sancito dall’articolo 45 della Costituzione – Partecipazione dei lavoratori alla gestione aziendale.

L’argomento era tornato alla ribalta con la delega contenuta nell’articolo 4 della legge 28 giugno 2012 n.92, ma di seguito la delega non venne attuata nei tempi previsti.

Riteniamo come una simile misura anche se attuata in maniera flessibile, gradata e variabile, apporterebbe sensibili benefici alla produttività, all’occupazione e sarebbe in grado di favorire il benessere aziendale, nonché ad evitare spesso confronti spesso conflittuali ed ideologici.

La misura è presente in Germania, in Francia ed altri paesi e trova già avvallo anche in sede comunitaria.

Essa potrebbe trovare attuazione primaria nelle aziende a partecipazione pubblica e quindi anche in forme diverse e modulate in altre realtà produttive.

Una normativa finalizzata alla partecipazione dei lavoratori alla gestione aziendale potrebbe essere attuata in maniera flessibile a diversi livelli.

In primo luogo mediante apposite procedure in grado di rendere informati e partecipi i lavoratori alle decisioni strategiche per l’azienda.

In secondo luogo, con lo sviluppo dell’azionariato dei dipendenti, ed in maniera più completa creando o nell’ambito dei consigli di amministrazione o in apposite strutture di controllo e co – decisione una gestione comune.

CIU UNIONQUADRI sin da ora si dichiara disponibile ad approfondire il tema ed a fornire ogni collaborazione.

2. Miglioramento del rapporto Scuola – Mondo del Lavoro. – Formazione.

Scuola – Alta formazione professionale.

Riteniamo utili alcune misure atte a migliorare il mercato del lavoro ed in particolare il rapporto domanda offerta, come pure gli investimenti in tema di ricerca e di sviluppo.

In tal senso vediamo con favore il consolidamento dei rapporti formazione professionale anche continua, istruzione professionale anche di alto livello.

Consideriamo strategica ed importante la funzione degli Istituti Tecnici Superiori dotati di un corpo docente proveniente in maniera rilevante dalla categoria dei quadri aziendali in grado di offrire specializzazioni che il sistema scolastico da solo non è in grado di offrire.

Formazione professionale.

Sempre in tema di formazione professionale riteniamo come la stessa per quanto riguarda la formazione in entrata debba trovare stretto contatto con l’auspicato sistema integrato di formazione tecnica e scolastica anche di alto livello di cui sopra superando talune riserve di competenza regionale a favore della concorrenza con le competenze statali.

Per quanto invece riguarda, la formazione in corso di rapporto di lavoro, auspicandone pure l’integrazione nel sistema nazionale di formazione, essa dovrebbe trovare adeguata registrazione e pubblicità a livello di ciascun lavoratore ed essere trattata e considerata come oggetto contrattuale nell’ambito del rapporto di lavoro.

In tema di formazione ed istruzione professionale, siamo disponibili ad approfondire ed istituzionalizzare l’inserimento dei quadri aziendali in progetti di istruzione e formazione.

Ricercatori.

Per quanto riguarda la ricerca nell’ambito delle aziende ed istituzioni private di ricerca, stiamo lavorando per addivenire ad un contratto collettivo per la categoria dei ricercatori che ne colga la specificità e le esigenze.

3. Retribuzioni

Facciamo propria la preoccupazione dell’intero mondo del lavoro per il basso livello retributivo offerto dal nostro paese.

Quale sindacato dei quadri, auspichiamo per la categoria l’istituzione di istituti premiali anche legati all’andamento aziendale non sottoposti e gravati da tassazione.

4. Pubblico Impiego

 Questo sindacato ha apprezzato le recenti misure che hanno istituito l’area EP Elevate Professionalità nell’ambito dell’Impiego Pubblico.

Auspica però misure maggiormente incisive atte a favorire l’ingresso dei giovani laureati nella Pubblica Amministrazione, rendendolo vantaggioso e prestigioso.

Per tali motivi ritiene utili sistemi innovativi di ingresso nella pubblica amministrazione anche per i giovani appena laureati anche mediante periodi di formazione con la scuola della pubblica amministrazione o in aziende private a partecipazione pubblica.

Ritiene altresì utile forme di circolazione del personale altamente qualificato tra il pubblico ed il privato anche mediante esperienze all’estero.

Quanto esposto dovrebbe essere sorretto dall’esistenza di una specifica area di contrattazione o perlomeno a livello integrativo per le alte professionalità del settore pubblico.

In merito al riconoscimento di una specifica area dei quadri nell’ambito delle pubbliche amministrazioni. Il nostro sindacato ha avuto diverse interlocuzioni a livello istituzionale ed offre ogni possibile collaborazione sul tema.

Il Mobbing: un fenomeno sistemico

Cresce in Italia l’allerta mobbing nei luoghi di lavoro.
Lo conferma Aidp – Associazione Italiana per la Direzione del Personale – che attraverso un’indagine, svolta intervistando 600 dirigenti delle risorse umane, ha evidenziato che si tratta ormai di eventi non più sporadici, ma continuativi, e dato ancora più allarmante, è che avvengono in presenza di altri dipendenti.
Certamente il biennio 2020 – 2022 ha avuto un ruolo importante nell’aumento delle cifre, perché il lavoro ha subito una profonda modificazione; si è deteriorato sia nei numeri che nella qualità, ma volendo osservare il dato positivo, possiamo dire che è anche aumentata la consapevolezza dei lavoratori e delle lavoratrici rispetto ai propri diritti, che trovano la forza di denunciare e di portare alla luce un fenomeno strisciante dagli effetti drammatici.

Il mobbing infatti, è un fenomeno sistemico che non solo tocca la vita personale e professionale di chi lo subisce, ma ha riverberi anche nel sistema familiare, aziendale, e su tutta la collettività: vediamo come.

Le conseguenze per la Persona sono da ricercarsi nelle umiliazioni, le offese personali e l’isolamento sistematico che subisce, Il lavoro deprezzato, e spesso svuotato dei contenuti –
LA SINDROME DA SCRIVANIA VUOTA – Un abuso di visite fiscali, contestazioni disciplinari, negazione di ferie e permessi, trasferimenti imposti in sedi lontane, oltre ai costi per le spese mediche e le consulenze specialistiche, sia legali che terapeutiche.

Le conseguenze per le aziende che lo esercitano o lo tollerano, sono da ricercarsi in un calo significativo della produttività nel breve periodo, un danno all’immagine e il peggioramento del clima interno nel lungo periodo.
Una forte demotivazione dei lavoratori con una riduzione della performance, anche dovuta alla perdita del senso di appartenenza all’azienda.
Aumentano i costi per le assenze e le sostituzioni dovute a malattia o ad infortuni sul lavoro, a cui si aggiungono i costi per la formazione di nuovi lavoratori a causa del turnover, le spese di partecipazione alle spese previdenziali e le spese legali per contenziosi giuridici.

Proseguendo la nostra indagine, vediamo quali sono le conseguenze e i costi familiari e sociali.
Innanzitutto il disimpegno ed il disinteresse per i legami e le responsabilità familiari; chi subisce mobbing, sviluppa molto spesso pensieri ossessivi che gli impediscono di volgere lo sguardo verso altro che non sia il malessere che sta vivendo.
Una diretta conseguenza di questo atteggiamento, spesso è il peggioramento delle prestazioni scolastiche dei figli, che vivono un clima familiare tossico, fatto di litigi, violenze e attacchi d’ira.
I problemi coniugali possono sfociare in separazioni dolorose e a volte violente, perché la famiglia è essa stessa un Sistema che si protegge, isolando involontariamente il proprio familiare, il cosiddetto  DOPPIO MOBBING .

L’isolamento dalla convivialità e dai rapporti di amicizia o di impegno sociale – molto spesso la vttima di mobbing prova vergogna per il suo stato, allo stesso modo di una vittima di stalking, l’incapacità progettuale e la difficoltà a qualificarsi per altri lavori

Anche il Servizio Sanitario Nazionale subisce costi importanti perché aumentano le spese per le indagini psicodiagnostiche, le spese per i farmaci, gli interventi di pronto soccorso ed i ricoveri ospedalieri.

E per finire, anche gli Enti previdenziali e lo Stato sono coinvolti, attraverso la compartecipazione alle spese per assenza dovute a malattie, comparse in concomitanza e/o in conseguenza della situazione di mobbing, il pagamento pensioni anticipate, le spese per la mobilità e i sussidi, l’Invalidità professionale  e gli ammortizzatori sociali.

In conclusione, appare evidente che le malattie psicosociali danneggiano la Persona, la Famiglia, l’Azienda e lo Stato.

dott.ssa Gerarda URCIUOLI
Formatrice, coach aziendale, counsellor professionista
Professionista del Centro di ascolto per il benessere lavorativo

Centro di ascolto per il benessere lavorativo.

Il Centro Studi Corrado Rossitto di CIU Unionquadri, ha istituito un Centro di Ascolto gratuito dedicato alle Alte Professionalità della Pubblica Amministrazione e delle Aziende private, che si ritengono vittime di molestie psicofisiche nei luoghi di lavoro, per offrire un contributo concreto volto alla risoluzione delle problematiche affrontate.

La consulenza è gratuita e prevede un colloquio della durata massima di un’ora con un professionista abilitato del Centro Studi.

Attualmente è possibile accedere al servizio con le seguenti modalità:

  • per i lavoratori residenti a Trieste e vicinanze, recandosi di persona presso la sede del Centro Studi Corrado Rossitto di CIU Unionquadri di Trieste, via Coroneo n.2, previa telefonata al 347 42 16 563 per concordare un appuntamento;
  • per i lavoratori residenti nel resto d’Italia, compilando il modulo di contatto presente nella Centro di ascolto, verrete ricontattati per un colloquio telefonico o in videochiamata:

Visita la pagina del Centro di ascolto e scopri come aderire al servizio.