Obblighi retributivi e previdenziali del committente nella logistica integrata.

Per quanto riguarda la solidarietà retributiva del committente e dell’appaltatore, vettore nei confronti dei lavoratori dipendenti valgono le seguenti considerazioni.

L’ordinamento del lavoro prevede nel caso di lavori affidati in appalto la solidarietà di committente ed appaltatore per le obbligazioni retributive nei confronti dei dipendenti sorti nell’ambito dell’esecuzione dell’appalto.

Molteplici sono le norme di legge e contrattuali che vincolano committente ed appaltatore nell’obbligo retributivo nei confronti dei dipendenti di quest’ultimo.

Già il codice civile all’articolo 1676 prevede il diritto dei dipendenti dall’appaltatore di rivalersi per le loro retribuzioni su quanto il committente ancora deve all’appaltatore, mediante un’azione diretta nei confronti del committente.

E’ pero di fronte alla normativa che attua la flessibilità nell’ambito del lavoro che si sviluppano parallele forme di tutela anche nell’ambito di quella che può essere definita come la frammentazione del processo produttivo.

L’articolo 29 del decreto legislativo 276/2003 (Legge Biagi) nell’ambito della normativa concernente l’appalto prevede l’obbligo in solido di committente ed appaltatore per il pagamento dei dipendenti dell’appaltatore impegnati nell’appalto.

Particolare ed oggetto di esame è la situazione in un settore come l’autotrasporto ad alta intensità di esternalizzazione.

Con il decreto legge 25 giugno 2008 n.112 convertito nella legge 133/2008 è disciplinato il contratto di autotrasporto.

Quivi l’articolo 83 bis del provvedimento medesimo impone al committente prima di affidare il trasporto al vettore la verifica nei confronti di quest’ultimo dell’avvenuto adempimento degli obblighi retributivi, previdenziali ed assicurativi, mediante l’acquisizione della documentazione indicata dalla legge medesima.

Di seguito il comma 4 ter pone a sanzione del committente che non abbia provveduto a tale verifica l’obbligo in caso di insolvenza del vettore di pagare le retribuzioni ed i contributi dei dipendenti di quest’ultimo impiegati nel trasporto commissionato.

Ci si pone il dubbio se quest’ultima normativa possa ritenersi nell’ambito delle attività di logistica derogatoria rispetto a quella ordinaria (articolo 29 DLGS 276 e articolo 1676 del codice civile) già citata.

In tal modo nell’ambito dell’autotrasporto i committenti potrebbero vantare un trattamento più favorevole dato da una responsabilità solidale solo in caso di mancata verifica dei requisiti di regolarità previdenziale e retributiva.

Le conseguenze paventate sono però solo apparenti.

La normativa specifica appena indicata è ristretta nell’ambito del contratto di trasporto e non trova applicazione nel contratto di appalto.

Dunque, prima di valutare le conseguenze dell’omesso pagamento delle retribuzioni nei confronti del committente dovremmo verificare se il rapporto interessato possa ridursi ad un semplice contratto di trasporto o si verifichi invece nell’ambito di un contratto di appalto.

In quest’ultimo caso, opereranno le tutele ordinarie che abbiamo già indicato a favore del personale dell’appaltatore.

Quindi dovremo procedere ad una distinzione.

Se ci troviamo di fronte ad un rapporto che si manifesta con sistematicità e continuità nell’ambito di attività pianificate potremmo parlare di appalto, diversamente di fronte ad incarichi frammentati o addirittura episodici, potremmo parlare di contratti di trasporto con tutela minore per il personale dipendente dal trasportatore.

In conclusione nell’ambito della logistica integrata, per quanto riguarda il mero trasporto stradale valgono per i dipendenti le limitate tutele di cui all’articolo 83 bis DL 112/2008.

Tale tutela non si estende però alle attività integralmente appaltate a terzi trasportatori e per le attività accessorie operano invece le ordinarie tutele di cui all’articolo 29 del DLGS 276/2003 che prevedono la responsabilità solidale del committente per i crediti di lavoro sorti nell’ambito degli appalti.

Di Fabio Petracci, avvocato giuslavorista.

CASSAZIONE: Sincronizzazione di file aziendali senza autorizzazione e fuori dall’orario di lavoro e licenziamento.

Con la pronuncia n. 4371 del 26 febbraio 2026, la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata sul caso di un lavoratore che, nel corso di una giornata in cui era stato collocato in ferie dall’azienda, verso le 6 del mattino, provvedeva senza autorizzazione alcuna alla simultanea sincronizzazione di centinaia di file di importanza strategica per la datrice di lavoro, in quanto afferenti alla configurazione ed al funzionamento degli impianti, ai programmi di produzione, al personale e ai contenuti formativi.

La società procedeva quindi con il licenziamento disciplinare per giusta causa del dipendente. Le corti di merito desumevano la sussistenza di un fatto disciplinarmente rilevante da una pluralità di elementi, quali la non contestazione dell’addebito, una consulenza di parte prodotta dall’azienda, il contenuto di una richiesta di archiviazione, oltre che da circostanze di contesto, quali la presenza del lavoratore in azienda in un giorno di ferie e in ora antelucana, senza che la sua presenza fosse giustificata da ragioni lavorative.

Inoltre, veniva accertato che la condotta del lavoratore non trovava alcuna plausibile giustificazione con riferimento alle mansioni assegnate allo stesso e, in particolare, considerato che la produzione settimanale era già organizzata per quella settimana per cui non vi era ragione che giustificasse la sincronizzazione dei file siccome operata dal lavoratore.

Risultava quindi accertata la rilevanza disciplinare dell’addebito, quale comportamento riprovevole e quindi disciplinarmente rilevante tanto da un punto di vista oggettivo che soggettivo ovvero di imputabilità della condotta al lavoratore.

Tuttavia, la trasgressione è stata ritenuta non di gravità tale da integrare una giusta causa di licenziamento, tenuto conto del canone generale della proporzionalità, in assenza di prova da parte del datore di lavoro che lo scopo perseguito fosse la sottrazione, furto e/o impossessamento di dati e informazioni, in assenza di prova del danno arrecato nonché di mancata prova del trafugamento di dati riservati.

Pertanto, ritenuta la sussistenza del fatto disciplinarmente rilevante ma “la carenza di proporzionalità”, il licenziamento è stato considerato illegittimo ed è stata prevista per il lavoratore la tutela prevista ex art. 3, comma 1, d. lgs. n. 23 del 2015, nella misura pari a 12,5 mensilità.

Avv. Alberto Tarlao

Nasce l’albo degli Influencer e la relativa regolamentazione professionale.

A suo tempo avevamo commentato la sentenza n.2615 del Tribunale di Roma del 4 marzo 2024 la quale aveva ritenuto come la promozione di prodotti on line da parte dell’influencer rivestisse la natura giuridica del contratto di agenzia, richiamando l’articolo 1742 del Codice Civile che così stabilisce:

“”Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto dell’altra, verso retribuzione, la conduzione di contratti in una zona determinata“.

Ci troviamo ora, di fronte al costante sviluppo di questa figura professionale ad affrontare il tema di una regolamentazione a tutto campo della professione di influencer, con la stesura di linee guida , di un codice di condotta e di un albo da parte di AGCOM (Autorità per la Garanzia delle Comunicazioni).

Di recente, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha costituito un registro ufficiale per gli Influencer che è vigente dall’8 novembre 2025.

Inoltre AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) ha approvato la delibera n.197/25 con le linee guida atte a garantire il rispetto da parte degli Influencer del Testo Unico dei servizi audiovisivi e del codice di condotta contenente specifiche disposizioni volte a regolamentare l’attività della categoria.

Il codice oltre a regolamentare gli aspetti tipici della professione, è rivolto anche alla tutela dei minori, al rispetto della proprietà intellettuale e industriale ed ai principi del diritto pubblicitario.

L’iscrizione all’Albo sarà ristretta agli Influencer che superino determinate soglie di rilevanza.

Albo e codice sono infatti riservati nei confronti degli Influencer cosiddetti “Rilevanti” in quanto seguiti da oltre 500.000 follower e/o con almeno un milione di visualizzazioni medie mensili sui propri canali social.

I soggetti interessati sono tenuti a compilare all’atto del raggiungimento dei suddetti limiti un apposito modulo predisposto da AGCOM sul proprio sito a pena di sanzioni pecuniarie amministrative.

Di Fabio Petracci

Riforma funzioni Corte dei Conti: il testo approvato al Senato.

Si attenuano e si precisano i casi di responsabilità innanzi alla Corte dei Conti.

Una recente iniziativa di legge è stata approvata definitivamente dal Senato e comporta sensibili modifiche alla legge 14 gennaio n.20 in tema di responsabilità innanzi alla Corte dei Conti.

Scopo della norma è quello di individuare in maniera chiara e delimitare i casi più gravi di mala gestione delle risorse pubbliche, evitando per quanto possibile a chi opera nel settore pubblico difficili interpretazioni normative e spesso la paralisi dell’azione amministrativa.

E’ stata in primo luogo ridefinito il concetto di colpa grave che fa sorgere la responsabilità amministrativa del dipendente pubblico, modificando l’articolo 1 della legge 20 del 1994 ed aggiungendovi la definizione di colpa grave indicando le seguenti ipotesi tassative:

  • la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili (tenendo conto del grado di chiarezza e precisione delle norme violate, dell’inescusabilità e della gravità dell’inosservanza),
  • il travisamento del fatto,
  • l’affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento.

Ad evitare ipotesi paralizzanti l’azione amministrativa, la legge individua pure i casi in cui tassativamente è esclusa la colpa grave nei seguenti termini:

  • in caso di violazioni/omissioni determinate dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti;
  • se il fatto dannoso trae origine dall’emanazione di un atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimità, ora anche con riferimento agli atti richiamati e agli allegati che costituiscono il presupposto logico e giuridico dell’atto sottoposto a controllo (si estende così il perimetro di esclusione della colpa grave, fino ad ora limitato soltanto ai “profili presi in considerazione nell’esercizio del controllo preventivo”);
  • in caso di accordi di conciliazione, nel procedimento di mediazione o in sede giudiziale, e nelle transazioni in materia tributaria.

Quindi l’azione risarcitoria nei confronti della Pubblica Amministrazione incontra un doppio limite. Il primo positivo che fornisce la definizione di colpa grave, il secondo negativo che individua i casi di insussistenza della colpa grave.

Quindi ad evitare effetti devastanti e sproporzionati della sanzione, è previsto il potere di riduzione che opera nei casi cui non ricorre il dolo o l’illecito arricchimento.

E’ pertanto attribuito al Giudice il potere riduttivo del risarcimento nei seguenti termini:

  • riduzione del risarcimento nella misura non superiore al 30% del pregiudizio accertato;
  • riduzione del risarcimento in misura non superiore al doppio della retribuzione lorda.

Vengono inoltre forniti ai Giudici alcuni criteri di cui tener conto nella quantificazione del pregiudizio da risarcire considerando i seguenti criteri:

  • eventuale concorso dell’amministrazione danneggiata nella produzione del danno,
  • vantaggi comunque conseguiti dalla PA in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità.

E’ stabilito inoltre l’obbligo di copertura assicurativa per chi ricopre incarichi che comportano la gestione di risorse pubbliche e quindi siano sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti.

Per quanto invece riguarda la responsabilità degli organi politici, la legge introduce il principio della presunzione di buona fede degli stessi per gli atti che rientrano nella loro competenza.

Ciò significa in pratica che la responsabilità di questi soggetti potrà essere affermata soltanto ove si provi dolo e mala fede nei loro confronti.

Per quanto riguarda la prescrizione delle azioni risarcitorie, essa è determinata nel termine quinquennale che decorre dal momento in cui l’amministrazione o la Corte dei Conti hanno avuto conoscenza del danno o dalla coperta del danno qualora risulti dolosamente occultato.

Il nuovo provvedimento legislativo estendendo il controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti agli appalti sopra soglia di servizi e forniture.

La legge impone quindi come perentorio il termine di trenta giorni dalla data di deferimento dell’atto al controllo della Corte, scaduto il quale, l’atto non potrà più essere oggetto di contestazione da parte della Corte dei Conti.

Analogo potere di invocare il controllo preventivo dell’atto con le relative conseguenze è attribuito agli enti locali.

L’esito positivo del controllo preventivo esclude il ricorrere della colpa grave.

La legge inoltre introduce una delega da attuarsi entro 12 mesi dal presente testo per attuare la riorganizzazione e il riordino delle funzioni della Corte dei Conti.

Le aggressioni al personale a contatto con il pubblico nel settore dei Trasporti, Ospedaliero, della Scuola.

Un fenomeno inquietante che non tocca solo il diritto del lavoro

  1. Il fenomeno

Assistiamo alla recrudescenza peraltro notevole del fenomeno delle aggressioni al personale nei settori dei trasporti e della sanità e della scuola.

Il fenomeno involge molteplici professionalità quotidianamente a contatto con il pubblico.

Ha destato sconcerto ed indignazione la recente uccisione di Alessandro Ambrosio il trentaquatrenne capotreno accoltellato nel posteggio del personale della stazione di Bologna.

Non va però dimenticata l’aggressione di un controllore a Fano e gli episodi di quotidiane aggressioni resistenze ed oltraggi al personale dei trasporti pubblici.

Non diversa appare la situazione per quanto attiene il personale sanitario che investe principalmente medici ed infermieri.

Analogo trattamento è riservato spesso agli insegnanti da parte dei genitori degli alunni.

Non ci soffermiamo sulle cause che non appaiono univoche e che richiederebbero una complessa indagine sul costume e l’ordine pubblico nel nostro paese, ma verificheremo i fatti ed i possibili rimedi in ambito lavorativo contrattuale e legale.

  1. La prevenzione sul posto di lavoro.

Abbiamo accennato come il fenomeno interessi indistintamente vaste fasce di professionalità ivi comprese le categorie medio – alte che rientrano nella tutela di CIU UNIONQUADRI.

Risulterebbe quanto mai utile istituire presso gli enti e le aziende apposite procedure di segnalazione con l’obbligo di convogliarle agli RLS ed alle Autorità di Polizia, incentivando mediante obbligo contrattuale le denunce.

Altrettanto opportuno garantire al personale aggredito assistenza legale e medico legale e favorire contrattualmente la costituzione di parte civile degli enti e delle aziende datori di lavoro.

Ai dipendenti aggrediti andrebbe poi garantito ove necessario adeguato sostegno psicoterapeutico.

Ai dipendenti stessi andrebbe riservata apposita formazione in merito al primo impatto con i fenomeni violenti.

Va notato che nell’aprile 2022, era stato definito nel settore dei trasporti un Protocollo per la sicurezza.

Il documento era stato sottoscritto da numerosi sindacati dagli attori della filiera dalla Conferenza Stato Regioni dall’Associazione Nazionale dei Comuni, dal Ministero dei Trasporti e dell’Interno.

L’importante documento non ha però avuto seguito.

  1. A livello Pubblico.

Sicuramente andrebbero istituite nei cosiddetti punti “caldi” stabili postazioni di polizia dedicate alla prevenzione e quando necessario alla repressione del fenomeno.

Andrebbero inoltre identificati, per eventuali interventi) con apposito obbligo di dichiarazione i rappresentanti della forza pubblica (che debbono ritenersi sempre in servizio) che viaggiano sui mezzi di trasporto pubblici ed in particolare su quelli a lunga percorrenza e favorito con la gratuità del viaggio il personale delle forze di polizia che seppure fuori servizio viaggia in uniforme.

Negli ospedali inoltre andrebbero ripristinati i posti di polizia.

Nell’ambito della Scuola il personale collaboratore scolastico andrebbe su scelta individuale e retribuita munito della qualifica di guardia giurata.

Apposita normativa di legge dovrebbe prevedere l’arresto nel caso di aggressione atta a turbare la circolazione dei mezzi pubblici ed altri servizi pubblico mediante violenza ed eventuale DASPO per chi sia dedito a simili reati.

Ogni stazione ferroviaria andrebbe presidiata giorno e notte da forze di polizia ed ove impossibile da guardie giurate.

  1. La tutela legale.

Tratteremo da ultimo di quali sono le tutele previste a favore dei lavoratori vittime di queste aggressioni.

Il lavoratore anche se aggredito da estranei al posto di lavoro fruisce della tutela INAIL ed in determinati casi può agire per vedere riconosciuta anche la responsabilità del datore di lavoro.

L’INAIL interviene qualora sussista un nesso causale tra l’attività del dipendente ed il rapporto di lavoro o comunque il fatto sia avvenuto in itinere ( nel percorso più breve tra casa o residenza.

Il datore di lavoro ne risponde in quanto in base all’articolo 2087 del codice civile incombe sullo stesso l’onere di offrire al lavoratore un ambiente sicuro dal punto di vista fisico e psichico. Il datore di lavoro nei casi di lavoratori esposti ad eventuali aggressioni ha pure l’obbligo di inserire l’ipotesi di tali eventi ed i mezzi per farvi fronte nell’ambito del DVR. Lo stesso DLGS 81/2008 in tema di sicurezza sul lavoro impone al datore di lavoro anche l’obbligo di valutare come prevenire anche i fatti derivanti da attività dolose di terzi. (articolo 17 e 28 DLGS 81/2008).

Naturalmente per ottenere il risarcimento da parte del datore di lavoro che copre il differenziale tra il dovuto a titolo di danno e le tabelle INAIL è necessario dedurre in causa una mancanza di tutela e di prevenzione da parte del datore medesimo.

Particolare attenzione va fatta al danno morale e psicologico che il lavoratore può aver subito a prescindere dalle lesioni.

Sarà comunque sempre possibile per l’aggredito agire per l’avvio dell’azione penale contro l’autore dell’aggressione, costituendosi parte civile per ottenere il risarcimento del danno. Va considerato come non sempre gli autori dell’aggressione siano solvibili sul piano economico.

  1. Considerazioni finali.

CIU UNIONQUADRI la cui missione è la tutela anche morale del lavoro e della professionalità vuole essere in prima linea di fronte a qualsiasi istituzione per difendere i lavoratori di fronte al dilagare di questi fenomeni che interessano anche e in maniera rilevante le professionalità medio alte.

Di Fabio Petracci – Vicepresidente di CIU UNIONQUADRI

CASSAZIONE: Violazione dell’obbligo di repêchage anche la sottoscrizione di (successivo) contratto di lavoro autonomo.

Con l’ordinanza n. 31312/2025 del 1° dicembre 2025, la Suprema Corte di Cassazione si pronunciava sull’impugnazione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo promossa da un lavoratore con la qualifica di quadro e l’incarico di direttore tecnico.

In particolare, nei gradi di merito del giudizio, Tribunale e Corte d’Appello non ritenevano assolto l’onere della prova, incombente sulla società datrice di lavoro, relativamente all’obbligo di repêchage, considerato che emergeva come sarebbe stato possibile adibire il lavoratore alle mansioni di responsabile delle risorse umane, affidate invece ad un diverso soggetto in epoca immediatamente successiva al licenziamento.

La datrice di lavoro giustificava tale scelta in quanto aveva stipulato con il (nuovo) responsabile delle risorse umane un contratto di collaborazione (dunque autonomo), pertanto non si poteva configurare violazione alcuna dell’obbligo di repêchage, considerato che la posizione di responsabile delle risorse umane era stata ricoperta da un lavoratore non subordinato.

Ciò che però effettivamente rileva non è la qualificazione del rapporto (autonomo o subordinato), quanto la necessità di avvalersi dell’apporto di un soggetto per ricoprire una posizione vacante, che ben avrebbe potuto essere affidata al lavoratore oggetto del provvedimento di recesso, in tal modo evitando il suo licenziamento.

Pertanto la Suprema Corte conferma l’illegittimità del licenziamento, in quanto, posto il principio secondo cui qualunque attività può essere indifferentemente oggetto di un contratto di lavoro subordinato oppure autonomo, ai fini del repêchage ciò che conta è l’esistenza di una posizione lavorativa, in concreto attribuibile al dipendente altrimenti licenziando.

Dunque, è circostanza del tutto irrilevante che successivamente quella determinata posizione lavorativa venga ricoperta – sulla base dell’insindacabile scelta imprenditoriale del datore di lavoro – mediante un successivo contratto di lavoro autonomo.

Altrimenti, risulterebbe fin troppo agevole per il datore di lavoro eludere il limite del repêchage, soddisfacendo la sua ineliminabile esigenza lavorativa (nel caso di specie quella di responsabile delle risorse umane) ricorrendo a figure contrattuali diverse dal lavoro subordinato.

Analogamente, deve ritenersi violato il repêchage nel caso in cui il datore di lavoro ricopra quella diversa posizione lavorativa mediante una nuova assunzione a tempo determinato, senza averla offerta al dipendente licenziando (Cass. n. 18904/2024).

Avv. Alberto Tarlao

Entra in vigore la legge delega per tutelare la retribuzione e la contrattazione collettiva.

Entra in vigore la legge n.144 del 26 settembre 2025 legge delega che affida al Governo il compito di adottare i decreti legislativi per tutelare la retribuzione e la contrattazione collettiva.

Il quadro comunitario.

Nell’ordinamento comunitario è stata emanata la Direttiva 2022/2041 relativa a salari minimi nell’ambito dell’Unione Europea.

La direttiva non contiene e peraltro non potrebbe contenere misure atte ad incidere direttamente sul livello delle retribuzioni nei singoli paesi della Comunità. Il trattato di funzionamento dell’Unione Europea all’articolo 135 vieta alla Comunità di intervenire sulle retribuzioni imponendo “vincoli amministrativi, finanziari e giuridici”.

Essa invece, si limita, una volta intrapresa dal singolo governo la scelta di fissare un minimo salariale o tramite norma di legge o tramite contrattazione collettiva, ad integrare e completare le necessarie azioni degli stati membri, limitandosi a dei principi generali.

La direttiva punta esclusivamente ad istituire un quadro per fissare salari minimi ed equi.

Essa si limita a stabilire delle procedure per assicurare l’adeguatezza dei salari minimi e promuovere la contrattazione collettiva laddove essi esistono, conseguire un tenore di vita dignitoso, ridurre la povertà lavorativa, promuovere la coesione sociale e una convergenza sociale verso l’alto, ridurre il divario retributivo di genere.

A livello di concreti strumenti normativi la direttiva impone di rendere pubblici i criteri di determinazione degli stipendi e delle progressioni di carriera, impone inoltre di monitorare e rendicontare periodicamente le politiche salariali, comunicando i dati alle autorità competenti.

I principi costituzionali.

Per quanto riguarda l’ordinamento nazionale è estremamente importante la funzione dell’articolo 36 della Costituzione che riferisce l’adeguatezza della retribuzione non solo ai bisogni esistenziali del lavoratore, ma anche alla quantità e qualità del lavoro.

La questione del salario minimo.

Come noto, il Governo italiano non ha inteso darsi una legislazione in tema di salario minimo. Ciò non significa che il nostro ordinamento non soffra di problemi concernenti l’esiguità degli stipendi e le difficoltà della contrattazione.

Il parere del CNEL.

In data 12 ottobre 2023, il CNEL formulava sul tema alcune osservazioni con le quali non si riteneva che il salario minimo fissato per legge non fosse necessario, essendo la contrattazione collettiva lo strumento più adeguato per regolamentare i minimi salariali e che pertanto era questo strumento che andava rafforzato.

Il CNEL proponeva ed attuava quindi un piano d’azione che aveva come punto di partenza la predisposizione di un archivio dei contratti atto ad individuare i contratti che meglio rispondevano alle esigenze.

La legge delega.

Sulla base di questi presupposti era quindi emanata la legge n.144 del 26 settembre 2025 legge delega che affida al Governo il compito di adottare i decreti legislativi per tutelare la retribuzione e la contrattazione collettiva.

La legge afferma i seguenti fini che poi dovranno trovare attuazione da parte del Governo, quali assicurare trattamenti retributivi giusti ed equi, contrastare il lavoro sottopagato, stimolare il rinnovo dei contratti collettivi nel rispetto degli ordinari tempi previsti dalle parti sociali, contrastare i fenomeni di concorrenza sleale mediante contratti finalizzati esclusivamente alla riduzione del costo del lavoro.

La legge delega impone poi al Governo delle precise regole da seguire nei decreti che ne seguiranno come l’individuazione dei contratti collettivi maggiormente applicati e rispondenti ai criteri guida normativi, da estendere anche nell’ambito degli appalti ed ai lavoratori non coperti da contrattazione collettiva, favorire anche con finalità adattative la contrattazione di secondo livello, prevedere strumenti di monitoraggio e rilevazione della contrattazione applicata anche per il tramite del flusso telematico UNIEMENS, sostenere idonei strumenti per il rinnovo dei contratti entro i termini previsti dalle parti sociali, e, nel caso di contratto scaduto e non rinnovato prevedere l’intervento diretto del Ministero del Lavoro, con l’attuazione di conseguenti misure, procedere alla riforma della vigilanza sul sistema cooperativo, disciplinare modelli di partecipazione dei lavoratori agli utili dell’azienda.

Ora sulla base del rispetto di questi principi, la parola spetta al Governo, attenderemo il decreto legislativo.

Di Fabio Petracci

Progressioni verticali. Cosa sono, criteri di progressioni e progressioni in deroga.

Per il quadriennio 1998 – 2001 con l’abolizione delle qualifiche funzionali di cui alla legge 312/1980)  i contratti collettivi del pubblico impiego determinarono una nuova forma di inquadramento del personale.

La legge invece con DLGS 165/2001 ha disciplinato l’assetto generale dell’inquadramento del personale pubblico, modificando in particolare l’articolo 52 del DLGS 165/2001 con il DLGS 150/2009 che stabiliva come in ambito contrattuale il personale dovesse essere compreso in n.3 aree di inquadramento e quindi con il DL 80/2021 in n.4 aree di cui la quarta doveva comprendere le qualifiche definite di alta professionalità EP. All’interno di ciascuna area erano create le posizioni economiche (inquadramento orizzontale) che non costituiscono vere e proprie promozioni o passaggi di area, ma semplice riconoscimento retributivo in forza di una valutazione meritocratica che non avveniva in forma concorsuale.

L’articolo 52 del DLGS 165/2001 inoltre stabilisce i termini delle procedure per il passaggio da un’area all’altra.

L’accesso alle aree.

La legge 421/1992 che costituisce la cornice normativa per la riforma del pubblico impiego cui farà seguito il Testo Unico DLGS 165/2001 include tra le materie riservate espressamente alla legge (le cosiddette sette materie) i procedimenti per la selezione e l’accesso al lavoro e l’avviamento al lavoro, materia che così rimane sottratta alla contrattazione collettive ed a maggior ragione alla contrattazione individuale.

Ne deriva che anche i requisiti per l’accesso all’area superiore vengono equiparati alla selezione per l’accesso al lavoro e restano così nell’esclusiva competenza della legge che nel caso di specie è data dal nuovo testo dell’articolo 52 del DLGS 165/2001.

I parametri per la valutazione.

L’appena citato articolo 52 del DLGS 165/2001 individua quindi i criteri di cui le amministrazioni dovranno tener conto nelle procedure per il passaggio di area.

La norma dispone che, fatta salva una riserva di almeno il cinquanta per cento delle posizioni destinate all’accesso dall’esterno, la progressione tra aree debba avvenire tramite procedure comparative che tengano conto della valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni di servizio, sull’assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso all’area dall’esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti.

Si tratta quindi anche per il personale interno di una procedura para concorsuale legata a parametri di professionalità che la legge individua.

La valenza ed il rispetto dei criteri indicati dalla legge.

Una recente pronuncia del TAR Toscana n.125/2025 stabilisce che i quattro parametri indicati dall’articolo 52 comma 1 bis non possono assurgere a requisiti in difetto dei quali si verifica l’esclusione dalla procedura comparativa, ritiene il Tribunale amministrativo che con il termine “ E’ basata” la legge intenda fornire delle linee guida che lascia alla contrattazione collettiva ed ai regolamenti i termini definitivi e concreti della procedura.

Ha ritenuto però il TAR della Toscana come l’unico requisito previsto dalla legge sia il titolo di studio idoneo per l’accesso all’area.

Anche altri giudici amministrativi hanno ritenuto legittimo il ricorso a diversi criteri di valutazione.

Il TAR Liguria con la sentenza n.933/2024 ha considerato legittimo condensare la valutazione per le progressioni verticali nello svolgimento di una prova scritta. Alle medesime conclusioni è giunto pure il TAR del Lazio con la sentenza n.4036/2025.

Il TAR della Campania con la sentenza n.525/2025 ha ritenuto la legittimità di un regolamento dell’ente che ammetta alla procedura esclusivamente coloro che sono inquadrati in una posizione professionale che risulti compatibile con il posto da ricoprire nel passaggio di area.

Il TAR del Lazio con la sentenza n.4036/2025 ha ritenuto invece che l’esclusiva valutazione dell’esperienza maturata presso lo stesso ente sia da ritenersi criterio illegittimo qualora non contenuta nel regolamento dell’ente.

Diverse invece le conclusioni cui perviene il TAR della Campania che ritiene legittimo detto criterio qualora non sia disposto diversamente dal regolamento.

Le suddette pronunce del TAR hanno ribadito la giurisdizione del giudice amministrativo nei contenziosi che attengono alla mobilità verticale.

Le progressioni in deroga.

Il penultimo periodo del comma 1 bis dell’articolo 52 del DLGS 165/2001 stabilisce che in sede di revisione degli ordinamenti professionali, i contratti collettivi per il periodo 2019/2021 possono definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi ordinamenti ad esclusione di quanto attiene all’area delle Elevate Professionalità, sulla base dei requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall’amministrazione di appartenenza per almeno cinque anni anche in deroga al titolo di studio richiesto per l’accesso all’area dall’esterno.

Trattasi in sostanza di una modalità straordinaria e temporanea di avanzamento di carriera legata alla revisione degli ordinamenti professionali ad opera della contrattazione collettiva nell’ambito di definizione del precedente inquadramento mediante nuove tabelle di equiparazione.

I criteri per questi passaggi sono affidati alla contrattazione collettiva che potrà basarsi sulla valutazione comparativa dell’esperienza maturata anche qualora manchi il requisito del titolo di studio necessario per l’accesso dall’esterno.

Ne ha tratto occasione il CCNL del Comparto Enti Locali che nell’ambito della riorganizzazione delle vecchie categorie (A,B,C,D) in nuove aree, ha accompagnato la fase di transizione con promozioni affidate a criteri meno rigidi affidate alla comparazione con l’esperienza maturata ed in deroga al titolo di studio posseduto.

Tale previsione la cui scadenza era definita per il 31.12.2025 sarà prorogata per tutto il 2026.

Di Fabio Petracci

Ispettore del Lavoro. Una professione in tutti i sensi difficile.

La professione dell’Ispettore del Lavoro inerisce alla tutela dei diritti dei lavoratori, ma numerosi problemi attengono proprio al rapporto di lavoro di questi professionisti.

Vediamo in primo luogo chi sono.

Trattasi di dipendenti pubblici che dipendono dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro INL, agenzia governativa posta sotto la vigilanza del Ministero del Lavoro.

Come vengono assunti.

L’assunzione avviene per il tramite di un concorso preceduto normalmente da una preselezione scritta e quindi con gli esami veri e propri che attengono al diritto del lavoro, alla sicurezza nei luoghi di lavoro, al campo previdenziale, al diritto amministrativo e commerciale, oltre all’uso di strumenti informatici.

Per partecipare alla selezione è necessario il possesso di una laurea amministrativo/giuridica per il capo della vigilanza ordinaria.

Per l’area della vigilanza tecnica è d’obbligo una laurea tecnica in ingegneria, architettura, scienze chimiche, fisica.

Superato il concorso, il candidato sarà avviato ad un percorso di formazione iniziale obbligatorio anche in affiancamento a personale esperto.

Le mansioni.

Comprendono azioni di controllo presso i datori di lavoro volte a verificare il rispetto delle normative in materia di lavoro, sicurezza, previdenza con conseguente emissione di verbali, provvedimenti correttivi e sanzioni amministrativi, ma anche attività di consulenza nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Trattamento economico e normativo.

Gli Ispettori del Lavoro appartengono al Comparto delle Funzioni Centrali come tutti i dipendenti dai Ministeri nelle famiglie professionali dell’Ispettore di Vigilanza Ordinaria e dell’Ispettore di Vigilanza Tecnica Salute e Sicurezza.

Essi appartengono tutti all’area professionale dei funzionari come previsto dall’articolo 2, comma 2 del decreto direttoriale n.36 del 22 aprile 2024 che ha stabilito nell’ambito dell’Ispettorato del Lavoro il seguente ordine di inquadramento:

1 – area Operatori – famiglia professionale Operatore; b)  2 – area Assistenti – famiglie professionali Assistente amministrativo e Assistente informatico; c) 3 – area Funzionari – famiglia professionale Funzionario amministrativo gestionale e Funzionario contenzioso e recupero crediti; d) 4 – area Funzionari – famiglia professionale Ispettore vigilanza ordinaria e)  5 – area Funzionari – famiglia professionale Ispettore vigilanza tecnica salute e sicurezza; f) 6 – area Funzionari – famiglia professionale Funzionario analisi e progettazione informatica.

Per quanto riguarda la retribuzione, lo stipendio annuo lordo ammonta a circa 23.500 euro cui si possono aggiungere ulteriori indennità, per cui al netto lo stipendio iniziale può raggiungere i 1800 euro.

La carriera può prevedere posizioni di coordinamento o anche l’accesso alla dirigenza. Di recente è stata introdotta l’area delle Elevate Professionalità possibile sbocco di carriera per i funzionari.

L’inadeguatezza retributiva per il personale con compiti di ispezione ha causato numerose dimissioni, sia verso il privato che verso altri enti come ad esempio INPS o l’INAIL.

La Corte dei Conti con la delibera n.44/2025 chiamata a valutare l’efficienza e l’organizzazione dell’attività di vigilanza ha constatato l’alta efficienza dell’attività ispettiva e l’inadeguatezza del trattamento economico degli ispettori.

Per quanto riguarda la contrattazione integrativa che potrebbe mutare la situazione notiamo come una parte del fondo decentrato sia destinata al personale amministrativo, nel mentre alcuna quota è riservata al personale ispettivo, non sono inoltre previste indennità di vigilanza, di rischio e di funzioni di polizia giudiziaria.

Esiste un Fondo Efficientamento che prevede una maggiorazione del 5% per gli accessi ispettivi ed un incremento economico sui casi di irregolarità accertati.

In questi casi la ripartizione avviene sulla base della fascia retributiva dove i neo assunti ricevono importi più bassi anche rispetto al personale amministrativo che non ha preso parte diretta all’ispezione.

Di Fabio Petracci

Ampio risalto della stampa per l’iniziativa delle consulenze giudiziarie.

L’iniziativa del Centro Studi Corrado Rossitto, in sinergia con CIU – Unionquadri, dell’offerta di consulenze e assistenza giudiziale ha ottenuto ampia visibilità attraverso articoli pubblicati su diverse testate giornalistiche e radiofoniche come evidenziato in questo articolo del sito di CIU – Unionquadri: