Licenziamenti illegittimi nelle piccole imprese: incostituzionale il limite di sei mensilità

Con la sentenza n. 118 del 21 luglio 2025, la Corte Costituzionale si è espressa in merito all’indennità prevista dall’articolo 9, comma 1, del d.lgs. n. 23/2015 (Jobs Act), là dove stabilisce che, nel caso di licenziamenti illegittimi intimati da un datore di lavoro che non raggiunga i requisiti dimensionali di cui all’art. 18 dello Statuto dei lavoratori (più di quindici lavoratori presso un’unità produttiva o nell’ambito di un Comune e comunque non occupi più di sessanta dipendenti), non potesse essere superato il limite delle sei mensilità di indennità.

Nel dettaglio, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23/2015, limitatamente alle parole “e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità”.

In effetti, la previsione di una misura risarcitoria uniforme, indipendente dalle peculiarità e dalla diversità delle vicende dei licenziamenti intimati dal datore di lavoro, ad avviso della Corte Costituzionale si traduce in un’indebita omologazione di situazioni che possono essere diverse, ponendosi dunque in violazione del principio di eguaglianza.

La predeterminazione dell’indennità risarcitoria deve sempre tendere a rispecchiare la specificità del caso concreto e quindi la vasta gamma di variabili che vedono direttamente implicata la persona del lavoratore. Non può, pertanto, discostarsene in misura apprezzabile, come può avvenire quando viene adottato un meccanismo rigido e uniforme quale quello dell’art. 9 comma 1 d.lgs. n. 23/2015.

Ancora, è stato ritenuto che ciò che confligge espressamente con i principi costituzionali, dando luogo a una tutela monetaria incompatibile con la necessaria “personalizzazione del danno subito dal lavoratore” sia l’imposizione di un tetto, predeterminato e insuperabile anche in presenza di licenziamenti viziati dalle più gravi forme di illegittimità, che dunque comprime eccessivamente l’ammontare dell’indennità.

In ogni caso, è opportuno segnalare che la Corte Costituzionale ha nuovamente rinnovato il proprio auspicio relativamente all’intervento da parte del legislatore sul tema, ribadendo come il criterio del numero dei dipendenti non possa costituire l’esclusivo indice della sostenibilità dei costi connessi ai licenziamenti illegittimi, dovendosi considerare anche altri fattori altrettanto significativi, quali possono essere il fatturato o il totale di bilancio, da tempo indicati come necessari elementi integrativi dalla legislazione europea e anche nazionale.

avv. Alberto Tarlao

L’offerta sanitaria nelle prestazioni di terapia fisica e riabilitativa

La pronuncia del Consiglio di Stato n.3471 del 4.04.2023, pone una pietra miliare nel riconoscere il superamento del sistema di remunerazione delle prestazioni di terapia fisica e riabilitativa con tariffazione per singola prestazione erogata.

Il Supremo Consesso ha chiarito come la previsione delle singole attività da erogarsi con la relativa tariffazione sia un sistema oramai superato dagli Accordi conclusi tra Governo e Regioni e che l’offerta sanitaria di tale area vada incentrata sul modello globale integrato dei “percorsi riabilitativi”, così come cristallizzato – in primis, ma non solo – nell’Accordo Stato-Regioni ex art.4 del d.lgs. n.281/1997, del 10.02.2011 (Rep./CSR) di approvazione del “Piano d’indirizzo per la riabilitazione”, indicando, quindi, che “si rende opportuno avviare con gradualità il processo di riorganizzazione delle prestazioni di medicina fisica e riabilitativa attraverso un progressivo passaggio dalle attività erogate come insieme di singole prestazioni a percorsi riabilitativi assistenziali (..)” con la contestuale “definizione dei relativi profili tariffari, sulla scorta delle autonome valutazioni programmatorie (..)” di competenza esclusiva delle singole Giunte regionali.

Ancor più precisamente il Consiglio di Stato ha indicato a chiare lettere che “non vi è dubbio che le suddette linee di indirizzo [il riferimento è al menzionato Accordo del 10.02.2011] pur facendo salva l’autonomia delle regioni e delle province autonome nell’adottare le soluzioni organizzative più idonee in relazione alle esigenze della propria programmazione, avvalorino a posteriori la scelta regionale di adeguare l’offerta assistenziale riabilitativa a più evoluti modelli erogativi, funzionali all’esigenza di garantire il recupero sociale e familiare del disabile attraverso la più completa ed appropriata individuazione del setting assistenziale adeguato alle sue specifiche necessità di cura”.

Infatti, concludono i Giudici “(..) da un lato, i percorsi riabilitativi non rappresentano nuove prestazioni ma sono destinati a sostituire quelle attualmente previste, secondo criteri di integrazione ed appropriatezza, mentre non è allegato né dimostrato che dalla introduzione, pur graduali, di tale modello assistenziale derivi necessariamente il superamento dei menzionati massimi tariffari ovvero l’incremento della spesa sanitaria complessiva”.

Insomma, i percorsi riabilitativi sono destinati a sostituire le singole prestazioni come attualmente previste e ciò doveva avvenire con un progressivo iter nelle programmazioni sanitarie regionali (attività effettivamente avvenuta in modo completo solamente in alcune Regioni italiane).

Fa allora scalpore (giuridico), in senso purtroppo negativo, il recente Decreto del Ministero della Salute del 25.11.2024, di “definizione delle tariffe relative all’assistenza specialistica ambulatoriale e protesica” nella parte in cui, ancora oggi, prevede l’erogazione di singole prestazioni per la branca di terapia fisica e riabilitativa, in antitesi con quanto previsto dal “Piano d’indirizzo per la riabilitazione”, cristallizzato nell’Accordo Stato-Regioni del 10.02.2011.

avv. Alessandro Capuano

Nell’ambito delle mansioni di docente è possibile uno sviluppo di carriera?

Le trasformazioni istituzionali ormai richiedono nell’ambito della scuola l’individuazione di specifiche responsabilità e figure professionali.

E’ recente la richiesta di alcune organizzazioni sindacali rappresentanti dei Direttori Amministrativi (DSGA) di essere parificati ai Dirigenti Scolastici.

Viene da chiedersi se si tratti di una semplice e lecita istanza di natura corporativa di evoluzione verso l’alto oppure se la richiesta sia originata da un nuovo contesto normativo nell’ambito della pubblica amministrazione.

Nell’ultima ipotesi, ci dovremmo chiedere se prospettive di carriera e progressione anche economica dovrebbero interessare anche la categoria degli insegnanti destinata per ora ad un appiattimento sia in termini di inquadramento generale che di progressione all’interno della categoria.

Di recente nell’ambito del pubblico impiego, hanno trovato luogo numerose normative volte ad instaurare forme di premialità e di sviluppo di carriera in funzione del merito.

E’ stato il DL 80/2021 ad imporre alla contrattazione collettiva l’inserimento di una quarta area di inquadramento destinata alle Elevate Professionalità, riconoscendo in sostanza un surrogato della categoria dei quadri nell’ambito delle pubbliche amministrazioni.

E’ in fase di avanzata approvazione il decreto Zangrillo che apre definitivamente alle ipotesi di carriera diretta da un’area professionale all’altra ed in misura parziale dalle aree apicali verso la dirigenza per il tramite di valutazioni professionali comparative.

Ci si chiede a questo punto, se la specifica normativa che disciplina la scuola possa impedire l’applicazione di queste innovative disposizioni al proprio comparto.

Nulla quindi impedisce in tale ambito, ma forse anzi impone di meglio definire gli inquadramenti professionali del personale amministrativo e di quello docente.

L’emergere in quest’ultimo di rilevanti mansioni di vice preside e di assistente dello stesso nonché di ulteriori specializzazioni non riconosciute dalla contrattazione, imporrebbero quindi almeno una graduazione di mansioni e naturalmente di retribuzione in quest’ambito, che facilmente potrebbe essere realizzata attraverso la contrattazione collettiva.

In una notevole parte dei paesi europei un tanto risulta già realizzato.

In base all’ultimo rapporto “Teaching Careers in Europe: Access, Progression and Support del 2018 , risultano a livello europeo due tipologie di strutture di carriera nell’insegnamento: piatta (livello singolo) e gerarchica (multilivello). La metà dei sistemi educativi organizza gerarchicamente le strutture di carriera in livelli formali ascendenti, in funzione di una maggiore complessità di compiti e responsabilità.

Viene anche evidenziato nell’indagine come un sistema di questo tipo presuppone una attenta pianificazione delle assunzioni e delle attribuzioni di compiti.

In tutti i paesi europei, è inoltre fortemente incoraggiato lo sviluppo professionale.

Nella gran parte degli ordinamenti, la formazione continua è considerata un dovere professionale e gode di incentivi a livello professionale e retributivo.

La maggior parte dei paesi possiede una normativa sulla valutazione degli insegnanti.

La parola alla contrattazione collettiva.

di Fabio Petracci avvocato giuslavorista

La rappresentanza dei quadri di CIU UNIONQUADRI nella Commissione Permanente per la Partecipazione dei Lavoratori alla Gestione delle Aziende.

E’ stata appena insediata presso il CNEL la Commissione nazionale permanente per la partecipazione dei lavoratori alla gestione delle aziende che vede tra i componenti un rappresentante di CIU UNIONQUADRI quale rappresentante dell’intera categoria dei quadri.

L’istituzione della commissione è prevista dalla legge 76/2025 che reca “Disposizioni per la partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale ed agli utili delle imprese)”.

In attuazione di un tanto, il Ministero del Lavoro con decreto del 9 luglio ha definito i termini per la costituzione del nuovo organismo.

Trova così piena applicazione l’articolo 46 della Costituzione da lungo tempo inattuato che stabiliva il principio e l’opzione della partecipazione dei lavoratori alla gestione delle aziende.

Sebbene la proposta provenisse, dalla CISL, da subito UNIONQUADRI si muoveva in termini specifici nella medesima direzione.

Ne seguivano numerosi interventi ed articoli di stampa da parte dell’associazione dei quadri.

Già in sede di audizione presso il Consiglio dei Ministri alla presentazione della legge di bilancio 2025 i rappresentanti di CIU avevano fatto notare al Governo l’importanza della partecipazione dei lavoratori alla gestione aziendale anche come strumento per coinvolgere i lavoratori e ridurre i conflitti, ottenendo notevole interesse.

La nuova Commissione avrà quindi un ruolo chiave, essendo chiamata a funzioni interpretative e di indirizzo in materia.

In pratica, la commissione appena istituita dovrà monitorare ed accompagnare l’applicazione della legge, promuovendo buone prassi e redigere una relazione biennale in merito.

La Commissione inoltre potrà sottoporre al CNEL situazioni reali e contingenti riguardanti l’applicazione concreta della normativa.

Di conseguenza, potrà emettere pareri non vincolanti anche a soluzione di controversie che dovessero verificarsi circa le procedure di applicazione della legge.

Potrà inoltre emettere proposte in merito e dare assistenza tecnico – giuridica.

L’importanza dei quadri e delle relative organizzazioni di categoria nell’impianto della legge non è data solo dalla partecipazione e dall’interesse delle relative organizzazioni ed in primo luogo di Unionquadri.

La partecipazione alla gestione aziendale nell’interesse del lavoro e dell’impresa è di fatto nel DNA delle associazioni dei quadri.

Esso è principalmente da ricercarsi dalla intrinseca connessione tra le elevate professionalità non dirigenziali e la gestione aziendale, requisito da individuarsi nella duplice funzione della categoria che da un lato condivide le istanze dei lavoratori e dall’altro conosce in maniera approfondita i dettagli tecnici ed amministrativi della gestione aziendale. Il tutto in quadro che vede nella conflittualità sociale una scelta residua e non principale del ruolo sindacale.

Siamo quindi ad un buon punto di partenza che richiederà slancio e conoscenza dei temi.

di Fabio Petracci, Vice Presidente di CIU UNIONQUADRI

Al Responsabile dell’Avvocatura Civica spetta la qualifica dirigenziale

Comandante della Polizia Locale ove costituto il Corpo – dipendenza diretta dal Sindaco – necessità.

Enti Locali – Figure Professionali di Lavoratori subordinati – dotati di specifica autonomia e loro inquadramento.

Il Caso dell’Avvocatura Interna e del Corpo di Polizia locale.

Limiti della subordinazione e dell’inquadramento.

Spesso nell’ambito del lavoro dipendente ai livelli apicali, il tema della subordinazione si interseca con quello dell’indipendenza della figura professionale, soprattutto quando essa svolge compiti aventi rilevanza pubblica e che trascendono i meri interessi aziendali o della pubblica amministrazione di pertinenza.

Il tema oggi comune a molte figure di lavoratori anche del settore privato, incaricati anche di tutelare l’interesse pubblico in senso ampio, appare quanto mai stringente per le figure dei professionisti dipendenti dell’avvocatura.

L’avvocatura pubblica

Quivi l’articolo 23 della legge 31.12.2012 n.247 “ Nuova disciplina dell’ordinamento forense” tratta lo status degli avvocati degli enti pubblici e degli enti partecipati da enti pubblici, assicurando loro l’autonomia e l’indipendenza di giudizio nell’ambito del contratto di lavoro.

Quale requisito per l’esercizio dell’attività dell’avvocatura in ambito pubblico è necessario, stabilisce la legge, che l’avvocato sia inserito in apposito ufficio legale con specifica ed unica attribuzione della trattazione degli affari legali.

Per quanto riguarda l’ufficio legale, la medesima disposizione di legge stabilisce che la responsabilità dell’ufficio deve essere affidata ad un avvocato iscritto nell’elenco speciale che esercita i suoi poteri in conformità con i principi della legge professionale.

La legge prevede inoltre che gli avvocati iscritti nell’elenco sono sottoposti al potere disciplinare del consiglio dell’ordine.

Una recente sentenza del TAR Sezione staccata di Parma la n. 106 del 14-3-2025 affronta il tema dell’autonomia dell’avvocatura civica del Comune, ribadendo come a capo della stessa debba essere individuata una figura dirigenziale, non essendo possibile conferirne la titolarità ad un dipendente apicale delle Elevate Professionalità in sottordine rispetto ad un dirigente dell’amministrazione.

In maggior dettaglio, era stata soppressa la posizione di dirigente avvocato cassazionista già esistente nell’organizzazione dell’ente, declassando tale posizione ad ufficio sotto ordinato sottoposto ad altra struttura non delegata alla trattazione della materia legale.

L’amministrazione comunale aveva inoltre disposto la rotazione del dirigente avvocato non tenendo conto dell’infungibilità della figura professionale.

Già a suo tempo in merito alla posizione apicale del responsabile di un avvocatura civica, il Consiglio di Stato con la decisione n.10049 del 23 novembre 2023 si era pronunciato in tema di declassamento dell’Avvocatura a struttura non dirigenziale, richiamando la legge professionale e gli articoli 4 e 5 del DLGS 165/2001 che stabiliscono la divisione tra i poteri di indirizzo spettanti agli organi politici e quelli di amministrazione in capo ai singoli dirigenti, sostenendo la necessità che l’avvocatura degli enti fosse retta da un dirigente come garanzia dell’indipendenza dell’autonomia della stessa e dei professionisti che ne fanno parte.

La decisione del Consiglio di Stato parte dalla considerazione della normale incompatibilità della professione legale con il rapporto di subordinazione di cui la compatibilità del lavoro dipendente nell’ambito delle avvocature pubbliche rappresenta una stretta eccezione che deve trovare regole stringenti.

Il Comandante della Polizia Locale

Un analogo problema di contrapposizione tra subordinazione ed indipendenza riguarda anche nell’ambito degli enti locali la figura del Comandante il Corpo della Polizia locale.

Quivi l’articolo 7 della legge 7 marzo 1986 n.65 consente ai Comuni di istituire il Corpo di Polizia locale laddove il relativo servizio occupi almeno sette addetti ed in tal caso il servizio va disciplinato con apposito regolamento.

In tal caso, l’articolo 9 della medesima disposizione di legge stabilisce che il Comandante risponde esclusivamente al Sindaco del proprio operato ed il Corpo rappresenta un’entità organizzativa unitaria ed autonoma rispetto alle altre strutture del Comune.

Per il caso in cui invece, non si raggiunga il numero minimo di sette componenti, il Servizio di Polizia Municipale non può essere riconosciuto come corpo e può essere incardinato all’interno di altra struttura.

In quest’ultimo caso, si pone il problema di conciliare la posizione di autonomia ed indipendenza del Comandante che pur ponendosi in rapporto diretto con il Sindaco viene a dipendere anche da un responsabile di area.

Si ritiene in questo caso  – ( Consiglio di Stato  Sezione V , 14 maggio 2013 n.2607)che la relazione diretta con il Sindaco involga le attività principali che connotano il ruolo della polizia locale. (addestramento, disciplina, impiego tecnico-operativo).

In entrambi i casi esaminati si fa riferimento ad una specifica autonomia ed indipendenza di determinate figure professionali.

Tale previsione necessità di limitati e specifici rapporti di dipendenza atti ad evitare intermediazioni di poteri.

Nel caso dell’avvocatura civica, la garanzia è data dalla qualifica dirigenziale dell’avvocatura necessaria ad evitare l’intromissione di altre funzioni e dalla qualifica di avvocato in capo al dirigente.

Nel caso del Comandante del Corpo di Polizia Locale, l’indipendenza si concretizza dal rapporto diretto con il sindaco atto ad evitare intermediazioni di altre figure professionali.

Naturalmente ed anche di conseguenza, i responsabili di tali strutture ed i loro collaboratori più stretti o appartenenti alla medesima funzione professionale ( Avvocati – Ufficiali del Corpo di Polizia Locale) debbono rivestire apposito inquadramento nell’area dirigenziale o dei quadri.

Di Fabio Petracci – avvocato giuslavorista

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, incontro Governo – Sindacati

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha presieduto in data 8 maggio 2025 nella cornice di Palazzo Chigi il tavolo fra il Governo e le organizzazioni sindacali, tra cui CIU-Unionquadri, per l’illustrazione di proposte e iniziative per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Alla riunione, hanno partecipato il vicepremier Antonio Tajani, i ministri Marina Calderone (Lavoro), Adolfo Urso (Imprese e Made in Italy), Tommaso Foti (Affari europei, politiche di coesione e Pnrr), il sottosegretario Lucia Albano (Economia) e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano.

La Presidente del Consiglio ha sottolineato come il Governo, insieme all’INAIL, ha reperito altri 650 milioni di euro da destinare ad interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che si vanno a sommare ai 600 milioni già disponibili dei bandi ISI INAIL 2024, portano ad oltre un miliardo e 200 milioni le risorse disponibili per realizzare una serie di interventi concreti a tutela dei lavoratori e, di conseguenza, anche dei datori di lavoro.

Quanto alle misure a cui destinare tali finanziamenti, il Governo ha aperto al dialogo con i Sindacati e valutare eventuali proposte, anche in tavoli tecnici dedicati.

Meloni ha confermato di auspicare un’alleanza tra Istituzioni, sindacati e associazioni datoriali per mettere la sicurezza sul lavoro in cima alle priorità dell’Italia.

Ancora, la premier ha parlato di una formazione che va ad aggiungersi a quella obbligatoria e riguarda i settori ad alta incidenza infortunistica, come ad esempio l’edilizia, la logistica e i trasporti.

Per migliorare gli interventi formativi, si intende creare un elenco nazionale dei soggetti formatori, a garanzia delle competenze di chi la effettua e parallelamente valorizzare il ruolo di tutte quelle figure, come RLS, RSPP, ASPP, che sui posti di lavoro sono deputate a gestire la sicurezza nei luoghi di lavoro.

La CIU-Unionquadri ha accolto con responsabilità e determinazione l’apertura della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e l’invito a costruire un’alleanza tra istituzioni, sindacati e imprese per mettere fine a quella che non può essere considerata una “eventualità”: morire sul posto di lavoro.

CIU-Unionquadri ribadisce la necessità di azioni concrete e sistemiche, a partire da:

✅ un nuovo patto Stato-Imprese-Lavoratori che favorisca il passaggio da un modello normativo e reattivo a un modello proattivo, partecipativo e orientato al miglioramento continuo;

✅ formazione continua, soprattutto nei settori a rischio;

✅ revisione del sistema degli appalti;

✅ incentivazione alle imprese che investono in prevenzione.

Serve una cultura della sicurezza, radicata e condivisa, che metta al centro la vita, la dignità e i diritti di chi lavora. È tempo di passare dalle parole ai fatti.

CIU UNIONQUADRI e la partecipazione dei lavoratori alla gestione aziendale

Parte l’attività di CIU UNIONQUADRI per sostenere la partecipazione dei lavoratori – quadri alla gestione aziendale.

E’ stata definitivamente approvata dal Senato la legge che prevede la partecipazione dei lavoratori alla gestione delle Aziende.

Nella seduta del 14 maggio 2025, il Senato della Repubblica ha approvato in via definitiva la legge sulla partecipazione dei lavoratori alla gestione aziendale, che disciplina la partecipazione gestionale, economica, finanziaria, organizzativa e consultiva dei lavoratori nelle imprese.

Nel mondo del lavoro italiano, esiste già un modello aziendale presso la Lamborghini ispirato alla normativa tedesca in materia.

In data 12 maggio, CIU Unionquadri, ha dato luogo ad una riunione per programmare una conseguente attività per contribuire all’attuazione della legge tenendo conto della funzione e della specificità dei quadri aziendali.

I quadri infatti possiedono quella conoscenza degli apparati aziendali nonché il rapporto diretto con il top management atti a sorreggere l’attuazione concreta della normativa destinata ad utilizzare i canali sindacali, ma anche quelli professionali interni all’azienda.

La nuova legge prevede diverse possibili forme di partecipazione tra cui la partecipazione gestionale con l’inserimento dei rappresentanti dei lavoratori nei consigli di sorveglianza delle aziende dotate di un simile organo (articolo 2409 octies e seguenti del codice civile) , oppure la partecipazione economico – finanziaria con distribuzione degli utili.

E’ prevista inoltre la possibilità di una partecipazione organizzativa coinvolgendo i lavoratori nelle decisioni relative alle varie fasi produttive ed organizzative della vita dell’impresa.

La partecipazione potrà inoltre essere di tipo consultivo mediante l’acquisizione ei pareri e proposte da parte dei lavoratori.

La partecipazione potrà anche avvenire con modalità stabilite nella contrattazione collettiva o a mezzo di enti bilaterali.

Presso il CNEL dove CIU Unionquadri è rappresentato, è prevista una Commissione nazionale permanente per la partecipazione dei lavoratori, composta da rappresentanti del CNEL, del Ministro del Lavoro e da esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro (articolo 17 bis).

Per approfondire e verificare l’applicabilità di queste previsioni di legge, CIU unionquadri avvierà presso diverse aziende un’indagine conoscitiva cui seguirà un convegno di approfondimento sul piano politico e sindacale.

Fabio Petracci

Pubblica Amministrazione – nuove regole per l’assunzione dei dirigenti

E’ stato approvato nel mese di marzo dal Consiglio dei Ministri un disegno di legge che comporta una importante riforma della Pubblica Amministrazione.

Vi si prevedono infatti nuove procedure per l’accesso alla dirigenza riservate nella misura del 30% per i funzionari con almeno cinque anni di servizio e per i quadri con almeno due anni.

In questi casi, la selezione verrà effettuata da una commissione indipendente di cui faranno parte esperti in selezione del personale di provenienza esterna.

I candidati così selezionati otterranno un incarico a termine di tre anni al cui esito positivo, si darà luogo all’inserimento definitivo nella compagine dirigenziale.

La selezione avrà luogo nelle seguenti tre fasi:

  • valutazione delle performance pregresse;
  • prova pratica;
  • colloquio attitudinale;

La normativa destinata ad operare dopo l’approvazione del parlamento amplia notevolmente le facoltà di selezione consentite nell’ambito dell’articolo 97 della Costituzione.

Si aggiunge infatti alle procedure di selezione attraverso il corso – concorso, una procedura di selezione meno anonima volta a valorizzare il valore personale e le potenzialità personali, anziché oggettivarsi nelle mere competenze tecniche.

La riforma interesserà anche i quadri sebbene gli stessi allo stato non siano riconosciuti nell’ambito delle pubbliche amministrazioni, intendendosi evidentemente per tale categoria, gli attuali appartenenti alle elevate professionalità (area quarta).

Fabio Petracci

Le figure professionali della sicurezza in azienda

Il DLGS 81/2008 affida la sicurezza dei lavoratori a diverse figure professionali.

Alcune di quelle che andremo seppur sommariamente ad esaminare, sono tassativamente previste dalla legge che ne definisce i requisiti, il ruolo e le responsabilità.

  1. RSSP

La prima figura aziendale in tema di sicurezza è data dal RSSP acronimo che identifica il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Trattasi di figura resa obbligatoria dalla legge che ne definisce il ruolo ed i requisiti, oltre che le responsabilità. (articolo 31 e seguenti del DLGS 81/2008).

Essa è individuata in un soggetto che in possesso dei requisiti e delle capacità richieste è in grado di coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi in azienda.

Trattasi in sostanza di un dipendente consulente interno o di un professionista esterno che assiste il datore di lavoro nell’adempimento degli obblighi di sicurezza, organizzando l’attività di prevenzione e di protezione nell’impresa.

Svolgendo compiti eminentemente consulenziali, l’RSPP non ha poteri decisionali, anche se spesso gli RSPP lavoratori dipendenti rivestono la qualifica di quadro se non di dirigente.

Come già accennato, Il ruolo di RSPP può essere svolto anche da consulenti esterni.

Per poter svolgere i compiti di RSPP è necessaria, in quanto prevista dalla legge, una formazione specifica, con adeguato titolo di studio e frequenza di appositi corsi di formazione.

  1. L’HSE Manager

Diversa è la figura professionale dell’HSE Manager il cui acronimo significa Health, Safety, Enviroment  destinata ad occuparsi non solo di sicurezza sul lavoro, ma anche della salvaguardia dell’ambiente, garantendo così condizioni di lavoro sicure. Dunque un approccio quanto mai ampio e multidisciplinare.

Questa figura professionale non è obbligatoria e non è prevista dalla legge essa è utilizzata normalmente nelle aziende di dimensione medio – grande ed ivi riveste compiti normalmente direzionali.

Non essendo una figura prevista dalla legge i requisiti professionali sono previsti dall’ente di normazione italiano UNI (Norma UNI 11720:2025  profili HSE) che a suo volta contempla due tipologie di HSE quali l’HSE Manager e l’HSE Specialist.

L’HSE Manager occupa un profilo manageriale/ direttivo con dipendenza diretta dalla direzione aziendale, l’HSE Specialist svolge di norma funzioni operative legate agli ambienti ed alle procedure lavorative.

In molte aziende l’HSE Manager è in grado di gestire budget inerenti alla sicurezza ed all’ambiente e può assumere responsabilità per il raggiungimento degli obiettivi.

Normalmente gli HSE sono titolari di laurea in ingegneria , tecniche della prevenzione, chimica.

  1. Il coordinatore per la sicurezza

E’ una figura della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, dove più imprese operano nell’esecuzione dei lavori.

Il compito di questa figura è quello di coordinare i diversi aspetti della sicurezza in situazioni lavorative complesse determinate dalla presenza di più aziende al fine di coordinarne l’attività e le interferenze e al fine di eliminare ogni rischio.

Come noto, numerosi sono gli infortuni sul lavoro che accadono nell’ambito degli appalti dove spesso le responsabilità sono delegate dal committente e non appaiono sempre chiare.

L’articolo 26 del DLGS 81/2008 nel caso di lavori in appalto impone a tutti i soggetti impegnati nel contratto la valutazione dei rischi connessi alla particolarità delle lavorazioni e dell’organizzazione.

In tal caso, nei cantieri è operativa la figura del coordinatore per la sicurezza.

Anche la figura del coordinatore per la sicurezza assume una duplice veste.

Esiste infatti il coordinatore della sicurezza per la fase progettuale (CSP) che redige il piano di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, e quello per l’esecuzione dei lavori (CSE) che segue il coordinamento ai fini della sicurezza nell’ambito dell’esecuzione dei lavori, monitorando la realizzazione del progetto conformemente alle regole della sicurezza.

Va precisato che il ruolo di coordinatore per l’esecuzione dei lavori non può essere assunto da dipendenti o dall’RSPP di alcuna delle ditte esecutrici.

Laddove operi in un cantiere una pluralità di imprese, la legge stabilisce l’obbligatorietà della presenza del coordinatore per la sicurezza.

E’ l’articolo 90 del DLGS 81/2008 a sancire quest’obbligo e ad indicare gli obblighi tassativi di questa figura professionale.

Di Fabio Petracci – avvocato giuslavorista

I referendum in materia di lavoro approvati dalla Corte Costituzionale

Con comunicato del 20 gennaio 2025, la Corte Costituzionale ha statuito l’ammissibilità di quattro referendum abrogativi in materia di lavoro.

Il primo è relativo all’abrogazione della disciplina in materia di licenziamenti illegittimi introdotta dal contratto a tutele crescenti (d.lgs. n. 23/2015, Jobs Act). All’approvazione del quesito conseguirebbe l’abolizione dell’intero testo del d.lgs. 23/2015 e l’applicabilità di conseguenza a tutti i lavoratori (e non solo quelli assunti prima del 7 marzo 2015) dell’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori (legge n. 300/1970), nel testo modificato nel 2012 dalla Riforma Fornero.

Il secondo quesito si riferisce sempre alle ipotesi di tutele in caso di licenziamento illegittimo ma con riferimento all’abrogazione della previsione contenuta all’art. 8 della legge n. 604/1966, che pone un tetto pari a 6 mensilità di indennizzo in caso di licenziamento illegittimo operato da datori di lavoro che non impiegano più di 15 dipendenti. Il quesito si pone l’obiettivo di rafforzare le tutele dei dipendenti delle piccole imprese nei casi di licenziamento illegittimo mediante l’abrogazione del tetto massimo all’indennizzo.

Il terzo quesito riguarda la disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato (art. 19 d.lgs. n. 81/2015) e mira a limitare il ricorso al lavoro a termine reintroducendo come necessaria la sussistenza sin dall’inizio di una causale giustificativa per stipulare qualunque contratto a tempo determinato con una durata massima pari a 24 mesi.

Infine, l’ultimo quesito ammesso intenderebbe abrogare l’art. 26 del d.lgs. n. 81/2008, che dispone che il committente sia responsabile solidalmente con l’appaltatore e il subappaltatore per tutti i danni per i quali il lavoratore impiegato nell’appalto non risulti indennizzato ad opera dell’INAIL, fatta eccezione per i danni-conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

avv. Alberto Tarlao